
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
REGOLAMENTO (CE) n. 1342/2003 DELLA COMMISSIONE, 28 luglio 2003
G.U.U.E. 29 luglio 2003, n. L 189
Modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2016/1237)
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 18 agosto 2003
Applicabile dal: 18 agosto 2003
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N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 11,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (6) ed è perciò opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, provvedere alla codificazione di tale regolamento.
2) Data l'esistenza di prassi commerciali specifiche di settori dei cereali e del riso, è opportuno stabilire modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (8).
3) Nel caso di gare per l'esportazione di scorte d'intervento, deve essere indicato il quantitativo e la destinazione per i quali il titolo è rilasciato ed è necessario stabilire le indicazioni particolari che il titolo d'esportazione deve contenere, in particolare nel caso di gare per la restituzione, per esportazioni di alimenti composti a base di cereali, per aiuti alimentari e per la fissazione della tassa all'esportazione.
4) Il periodo di validità dei titoli d'importazione e d'esportazione per i vari prodotti deve essere fissato in base alle esigenze del mercato e della buona gestione, conferendo, data la situazione della concorrenza sul mercato mondiale, una validità particolarmente lunga per le esportazioni di malto, ma con una data di scadenza fissata tuttavia al 30 settembre per i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio, affinché non vengano assunti impegni all'esportazione per la nuova campagna, prima del raccolto dell'orzo.
5) Tenuto conto del rischio di rilascio di titoli per volumi troppo grandi, è opportuno stabilire un termine d'attesa di tre giorni per il rilascio effettivo dei titoli per l'esportazione di tutti i cereali e della maggior parte di prodotti trasformati a base di cereali, ad eccezione delle esportazioni, di carattere non commerciale, effettuate per le forniture di aiuto alimentare, sia comunitario che nazionale, nonché per talune forniture effettuate da organismi a scopo umanitario.
6) Dato che la decisione della Commissione di non dare seguito ad una domanda di titolo d'esportazione alla scadenza del termine di attesa di tre giorni, può impedire, in determinati casi, la continuità delle forniture di prodotti la cui regolarità di approvvigionamento è invece necessaria, occorre offrire la possibilità agli operatori, che ne fanno domanda, di ottenere un titolo d'esportazione senza restituzione, fatta salva l'applicazione di condizioni specifiche di utilizzazione.
7) Si devono rendere più restrittive e, di conseguenza, più conformi alle consuetudini commerciali del settore cerealicolo varie disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, relative alle richieste di titoli d'esportazione per alcuni prodotti, presentate in vista di gare in paesi terzi importatori.
8) Tenuto conto della situazione della concorrenza sul mercato mondiale dei cereali e del riso, si deve prevedere il rilascio di titoli d'esportazione con una durata di validità speciale per i principali prodotti compreso il frumento duro, e per quantitativi minimi relativamente elevati, concedendo per tali quantitativi minimi un vantaggio ai paesi ACP. Il rilascio del titolo deve essere subordinato a determinate condizioni supplementari, relative in particolare alla presentazione all'organismo competente del contratto di consegna entro un determinato termine.
9) Si devono fissare i tassi della cauzione per i titoli d'importazione e d'esportazione, differenziandoli per gruppi di prodotti, a seconda delle possibili fluttuazioni della restituzione o della tassa all'importazione durante il periodo di validità del titolo, privilegiando le forniture ai paesi ACP.
10) E' opportuno indicare gli importi della restituzione all'esportazione applicabili in caso di proroga del periodo di validità del titolo per causa di forza maggiore, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.
11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso dal comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 181 dell'1.7.1992.
GU L 158 del 27.6.2003.
GU L 329 del 30.12.1995.
GU L 62 del 5.3.2002.
GU L 117 del 24.5.1995.
Cfr. allegato V.
GU L 152 del 24.6.2000.
GU L 47 del 21.2.2003.
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(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) 1917/2006 e sostituito dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008)
1. Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata attuato dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*) per i prodotti elencati nell'allegato I, parti I e II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (**).
2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1301/2006 (***) e (CE) n. 1454/2007 (****).
(*) GU L 114 del 26.4.2008.
(**) GU L 299 del 16.11.2007.
(***) GU L 238 dell'1.9.2006.
(****) GU L 325 dell'11.12.2007.
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1. Quando è richiesto ai fini di una gara bandita conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (1), il titolo d'esportazione è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario.
Il titolo d'esportazione è valido soltanto a concorrenza del quantitativo indicato nella casella 17. Nella casella 19 del titolo è indicata la cifra "0".
2. Le richieste di titoli d'esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 devono riportare nella casella 7 l'indicazione della destinazione prevista. Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.
Si intende per destinazione l'insieme dei paesi per i quali è fissato uno stesso tasso di restituzione o una stessa aliquota della tassa all'esportazione.
GU L 191 del 31.7.1993.
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(modificato dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 777/2004 e sostituito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1996/2006)
1. Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicata, in lettere e in cifre, l'aliquota della tassa all'esportazione riportata nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. L'aliquota è espressa in euro e preceduta da una delle diciture riportate nell'allegato VII del presente regolamento.
2. Nel caso di una gara per la tassa all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicata, in lettere e in cifre, l'aliquota della tassa all'esportazione riportata nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. L'aliquota è espressa in euro e preceduta da una delle diciture riportate nell'allegato VIII.
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(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1092/2004)
1. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000, per i prodotti appartenenti ai codici NC 1101 00 15, 1102 20, 1103 11 10 e 1103 13, l'interessato può indicare, nella domanda di titoli di esportazione, prodotti appartenenti a due suddivisioni contigue a dodici cifre delle suddette sottovoci.
Inoltre, sono definite le seguenti categorie di prodotti, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000:
categoria 1: |
1108 11 00 9200, 1108 11 00 9300 |
categoria 2: |
1108 12 00 9200, 1108 12 00 9300 |
categoria 3: |
1108 13 00 9200, 1108 13 00 9300 |
categoria 4: |
1108 19 10 9200, 1108 19 10 9300 |
categoria 5: |
1702 30 51 9000, 1702 30 91 9000, 1702 90 50 9100 |
categoria 6: |
1702 30 59 9000, 1702 30 99 9000, 1702 40 90 9000, 1702 90 50 9900, 2106 90 55 9000 |
Categoria 7: |
1006 20 11 9000, 1006 20 13 9000, 1006 20 15 9000, 1006 20 92 9000, 1006 20 94 9000, 1006 20 96 9000 |
Categoria 8: |
1006 30 21 9000, 1006 30 23 9000, 1006 30 25 9000, 1006 30 42 9000, 1006 30 44 9000, 1006 30 46 9000 |
Categoria 9: |
1006 30 61 9100, 1006 30 63 9100, 1006 30 65 9100, 1006 30 92 9100, 1006 30 94 9100, 1006 30 96 9100 |
Categoria 10: |
1006 30 61 9900, 1006 30 63 9900, 1006 30 65 9900, 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900, 1006 30 96 9900. |
Le suddivisioni a dodici cifre indicate nella domanda sono riportate sul titolo di esportazione.
2. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000, per i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 che contengono meno del 50% in peso di prodotti lattiero-caseari, la domanda di titolo di esportazione deve riportare:
a) nella casella 15, la descrizione del prodotto e il rispettivo codice a dodici cifre; l'interessato può indicare prodotti appartenenti a due o più suddivisioni contigue a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, in tal caso nella casella 15 occorre apporre la dicitura: "preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1517/95";
b) nella casella 16 la dicitura "2309";
c) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di alimenti composti che deve essere esportato;
d) nella casella 20, se noto, il tenore di prodotti cerealicoli da incorporare nell'alimento composto, distinguendo il granturco dagli altri cereali; altrimenti, qualora ci si avvalga della facoltà indicata alla lettera a) per compilare la casella 15 indicando due o più suddivisioni: la forcella di integrazione di granturco e altri cereali.
Le indicazioni contenute nella domanda sono riportate nel titolo di esportazione.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 777/2004 e sostituito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1996/2006)
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (1) e dell'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 3072/95, nella casella 22 del titolo di esportazione è riportata una delle diciture di cui all'allegato IX del presente regolamento.
GU L 147 del 30.6.1995.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1917/2006, sostituito dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) 84/2009, dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 418/2012 e dall'art. 11 del Reg, (UE) 2016/1237)
1. Il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione è definito come segue:
[a) per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato;] (lettera soppressa)
b) salvo diversa disposizione, per i prodotti importati o esportati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*) (principio "primo arrivato, primo servito"): a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio;
c) per i prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione e per i prodotti per i quali è stata fissata una tassa all'esportazione il giorno della presentazione della domanda di titolo: a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del quarto mese successivo al mese del rilascio.
2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II, parte II, punto A, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli di esportazione scade il sessantesimo giorno successivo al giorno del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del citato regolamento, qualora non sia stata stabilita una restituzione, con o senza fissazione anticipata, o qualora tali prodotti siano esportati senza restituzione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.
3. In deroga al paragrafo 1, la validità dei titoli di esportazione per i quali è stata fissata una restituzione per i prodotti dei codici NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 e 2106 90 scade entro:
a) il 30 giugno per le domande presentate entro il 31 maggio di ciascuna campagna di commercializzazione;
b) il 30 settembre per le domande presentate dal 1° giugno di una campagna di commercializzazione al 31 agosto della campagna successiva;
c) 30 giorni dalla data di rilascio del titolo per le domande presentate dal 1° al 30 settembre della stessa campagna di commercializzazione.
4. In deroga al paragrafo 1, su richiesta dell'operatore, la validità dei titoli di esportazione per i quali è stata fissata una restituzione per i prodotti dei codici NC 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 scade entro:
a) il 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° gennaio ed il 30 aprile;
b) la fine dell'undicesimo mese successivo al mese del rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° luglio ed il 31 ottobre;
c) il 30 settembre dell'anno civile successivo, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° novembre ed il 31 dicembre.
5. I titoli rilasciati in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 riportano, nella casella 22, una delle diciture elencate nell'allegato X.
6. Qualora sia previsto un particolare periodo di validità dei titoli d'importazione per le importazioni originarie e in provenienza da determinati paesi terzi, la richiesta di titolo ed il titolo riportano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di provenienza e d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tali paesi.
7. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di cui al paragrafo 4 del presente articolo non sono trasferibili.
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(*) GU L 253 dell'11.10.1993.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 777/2004, dall'art. 11 del Reg. (CE) 1713/2006, dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1996/2006 e soppresso dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008)
[1. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono validi dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato II del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, la validità dei titoli di esportazione per i prodotti dei codici NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 e 2106 90, le cui domande siano presentate entro il 25 giugno di ogni campagna, è limitata al 30 giugno. Per le domande presentate a partire dal 26 giugno di una data campagna fino al 30 settembre della campagna successiva, i titoli di esportazione per i prodotti suddetti sono validi 30 giorni a partire dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
Le formalità doganali di esportazione per i titoli di cui al primo comma devono essere espletate entro il 30 giugno di ogni campagna per i titoli chiesti entro il 25 giugno. Per i titoli chiesti tra il 26 giugno e il 30 settembre della campagna successiva, le formalità doganali di esportazione devono essere espletate entro il trentesimo giorno dal rispettivo rilascio.
[I suddetti termini si applicano anche alle formalità previste all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (2) per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (3) in virtù dei suddetti titoli.] (comma soppresso)
Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle diciture di cui all'allegato IX.
- Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n. 1342/2003
- Omezení dle cl. 7 ods. 2 narízení (ES) c. 1342/2003
- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003
- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artkli 7 lõikele 2
- PeriorismoV pou problepetai sto arqro 7 paragrajoV 2 tou kanonismou (EK) ariq. 1342/2003
- Limitation provided for in Article 7[2] of Regulation (EC) No 1342/2003
- Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003
- Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk [2] bek. szerinti korlátozás
- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
- Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje
- Ierobezojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. dala
- Limitazzjoni mahsuba fl-Artikolu 7[2] tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003
- Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 1342/2003
- Limitação estabelecida no n.° 2 do artigo 7.° do Regulamento (CE) n.° 1342/2003
- Obmedzenie v súlade s clánkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) c. 1342/2003
- Omejitev dolocena v clenu 7[2] Uredbe (ES) st. 1342/2003
- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus
- Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.
3. In deroga al paragrafo 1, su richiesta dell'operatore il titolo d'esportazione per i prodotti appartenenti ai codici NC 1107 10 19, 1107 10 99 e 1107 20 00 è valido dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000:
a) fino al 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° gennaio ed il 30 aprile;
b) fino alla fine dell'undicesimo mese successivo al rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° luglio ed il 31 ottobre,
c) fino al 30 settembre dell'anno civile successivo al rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1° novembre ed il 31 dicembre.
In tali casi, in deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di cui al presente paragrafo non sono trasferibili.
4. Qualora non sia stata fissata alcuna restituzione o tassa all'esportazione, i titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono validi sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio.]
Per una deroga al presente articolo si veda il Reg. (CE) n. 1263/2006.
GU L 102 del 17.4.1999.
GU L 62 del 7.3.1980.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 777/2004 e dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1996/2006, sostituito dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008, integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) 84/2009 e modificato dall'art. 11 del Reg, (UE) 2016/1237)
1. I titoli di esportazione dei prodotti per i quali è stata fissata una restituzione o una tassa sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata dalla Commissione alcuna azione specifica ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/1995 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1518/1995 della Commissione (*) e a condizione che il quantitativo oggetto delle domande di titoli sia stato comunicato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito di gare né ai titoli rilasciati per un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (**), di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 376/2008. Detti titoli di esportazione sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell'offerta.
[2. I titoli di esportazione dei prodotti per i quali non è stata fissata una restituzione o una tassa sono rilasciati il giorno di presentazione della domanda.] (paragrafo soppresso)
(*) GU L 147 del 30.6.1995.
(**) GU L 336 del 23.12.1994.
3. In deroga al paragrafo 1, i titoli di esportazione per i prodotti per cui è stata fissata una restituzione sono rilasciati su richiesta di un operatore il giorno della presentazione della domanda, purché la domanda precisi che il titolo è rilasciato senza restituzione e che, qualora una tassa all'esportazione sia applicabile al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, tale tassa si applica ai prodotti in questione. Sulla domanda e sul titolo di esportazione rilasciato figura in questo caso, nella casella 20, una delle menzioni riportate all'allegato I bis.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 777/2004 e dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1996/2006, sostituito dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008 e modificato dall'art. 11 del Reg, (UE) 2016/1237)
[1. La Commissione può decidere:
a) di stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti, ma per i quali non sono stati ancora rilasciati i titoli;
b) di respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;
c) di sospendere la presentazione delle domande di titoli per cinque giorni lavorativi al massimo.
La sospensione di cui al primo comma, lettera c), può essere prolungata in conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.] (paragrafo soppresso)
[2. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti o respinti, la cauzione del titolo viene immediatamente svincolata per i quantitativi non concessi.] (paragrafo soppresso)
3. L'interessato può revocare la domanda di titolo entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora detta percentuale sia inferiore all'80% del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.
4. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 non si applicano alle esportazioni effettuate in esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per la realizzazione di altre azioni comunitarie di forniture alimentari gratuite.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
1. In caso di esportazione in base ad una gara bandita in un paese terzo importatore, il titolo d'esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, la farina di frumento e di segala, le semole ed i semolini di frumento duro ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50% in peso, è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla data entro cui debbono essere soddisfatti tutti gli obblighi derivanti dall'attribuzione.
2. Il periodo di validità del titolo non può essere superiore a quattro mesi, a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo stesso, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, le richieste di titoli possono essere presentate soltanto a decorrere dal quarto giorno feriale precedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara.
4. In deroga all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il periodo massimo intercorrente tra il termine ultimo per la presentazione delle offerte e l'informazione, prevista alle lettere da a) a d) di detto paragrafo, dell'organismo emittente da parte del richiedente sull'esito della gara, è pari a sei giorni feriali.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(soppresso dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008)
[1. In casi speciali, il periodo di validità del titolo di esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento duro, i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50% in peso, può essere superiore a quello di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quando l'interessato si accinga a concludere un contratto che giustifichi una durata superiore. A tal fine, l'interessato presenta all'organismo competente una prova scritta rilasciata da un organismo ufficiale o da una società che abbia la propria sede nel paese destinatario dell'esportazione. Tale prova scritta deve indicare, oltre al quantitativo e alla qualità della merce di cui trattasi, il termine di fornitura e le relative condizioni di prezzo. A titolo informativo, lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.
2. Nei casi previsti nel paragrafo 1 l'interessato presenta all'organismo competente la richiesta di titolo di esportazione, corredata di una domanda di fissazione anticipata della restituzione o della tassa all'esportazione applicabile il giorno della presentazione della domanda stessa per la destinazione prevista, e dell'indicazione del quantitativo minimo e massimo che prevede di esportare e del termine minimo e massimo necessari per eseguire l'operazione progettata. Tuttavia, il quantitativo minimo non può essere inferiore a 75000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50% in peso, e a 15000 t per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, questa richiesta non implica la costituzione di una cauzione.
Per le esportazioni destinate ad un paese ACP o a più paesi di uno dei gruppi dei paesi ACP definiti nell'allegato III il quantitativo minimo di cui al primo comma è ridotto:
a) a 20000 t per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50% in peso; e
b) a 5000 t per le semole e i semolini di frumento duro ed il riso.
Nelle richieste relative a più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP deve essere indicato il nome di ogni paese di destinazione previsto.
3. Lo Stato membro presso il cui organismo competente viene presentata la domanda esamina la domanda stessa tenendo conto in particolare della quantità e dell'aspetto economico dell'esportazione progettata, nonché delle possibilità concrete di esecuzione della medesima e la trasmette, qualora sia ammissibile, alla Commissione, la quale decide secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95. In caso di accoglimento la Commissione fissa, in particolare, il termine entro il quale l'interessato è tenuto a presentare il contratto all'organismo competente. Quest'ultimo comunica la decisione all'interessato.
4. Quando il periodo di validità stabilito per il titolo è uguale a quello richiesto, l'interessato presenta all'organismo competente, entro il termine fissato a norma del paragrafo 3, un esemplare firmato del contratto ed una copia di quest'ultimo. Nel contratto sono indicati almeno i seguenti elementi: il quantitativo oggetto del contratto stesso, che deve essere compreso tra il minimo ed il massimo indicati, la destinazione ed il termine entro il quale dovrà essere eseguita l'operazione, termine che deve essere compreso tra il minimo e il massimo indicati, il prezzo fissato per la durata del contratto e le condizioni di pagamento. Il titolo è quindi rilasciato, previa la costituzione della cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95. Il paese o i paesi di destinazione di uno stesso gruppo sono indicati nella casella 7 e il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi per i quali era stata presentata la domanda. Limitatamente al 10% dei quantitativi indicati nel titolo, l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrante nello stesso gruppo di paesi ai sensi dell'allegato III.
Nel caso in cui non sia stato in grado di concludere tale contratto, l'interessato deve informarne l'organismo competente entro il termine previsto per la presentazione del contratto; il titolo non viene rilasciato.
5. Salvo forza maggiore, se l'interessato non si conforma alle disposizioni del paragrafo 4, il titolo non viene rilasciato.
6. Quando il periodo di validità stabilito non è quello richiesto dall'interessato, pur essendo superiore a quello di cui all'articolo 7, si applicano i paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Tuttavia, l'interessato può rinunciare alla richiesta di titolo entro il termine previsto per la presentazione del contratto.
7. Quando è stata negata la proroga del periodo di validità di cui all'articolo 7, il titolo non viene rilasciato.
8. Ai titoli rilasciati alle condizioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.]
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 945/2006, sostituito dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008, integrato dall'art. 1 del Reg. (CE) 84/2009 e modificato dall'art. 11 del Reg, (UE) 2016/1237)
Il tasso della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, da costituire ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*):
[a) per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato;] (lettera soppressa)
b) salvo diversa disposizione, per i prodotti importati o esportati nell'ambito di contingenti tariffari è di:
i) 30 euro per tonnellata per i prodotti importati;
ii) 3 euro per tonnellata per i prodotti esportati senza restituzione;
c) per i prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione o per i titoli relativi ai prodotti per i quali è stata fissata una tassa all'esportazione il giorno della presentazione della domanda di titolo:
i) 20 euro per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20, 1103 13, 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 e 2106;
ii) 10 euro per tonnellata per gli altri prodotti;
iii) 3 EUR per tonnellata per i prodotti ai quali si applica l'articolo 8, paragrafo 3.
(*) GU L 205 del 3.8.1985.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Qualora, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000, il periodo di validità del titolo sia stato prorogato, si applica il correttivo vigente il giorno della presentazione della domanda di titolo per esportazioni da effettuare nell'ultimo mese del normale periodo di validità del titolo stesso.
La restituzione all'esportazione è inoltre adeguata a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
1. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento, esclusi il granturco e il sorgo, viene adeguato, durante il periodo compreso tra i mesi di agosto e maggio di una stessa campagna, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento stabilito per tale campagna.
Per il granturco e il sorgo tale restituzione è adeguata, durante il periodo compreso tra il novembre di una campagna e l'agosto della campagna successiva, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile ai prezzi d'intervento stabiliti per le campagne considerate.
Il primo adeguamento interviene il primo giorno del mese di calendario successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti ulteriori sono applicati mensilmente.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, la restituzione, adeguata a norma del primo comma e in vigore in maggio resta applicabile per il mese di giugno. Per il granturco e il sorgo la restituzione, adeguata a norma del secondo comma e in vigore in agosto resta applicabile nel mese di settembre.
2. L'adeguamento di cui al paragrafo 1 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.
3. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, viene corretto con un importo pari alla divergenza dei prezzi tra la due campagne. Tale divergenza dei prezzi interviene il 1° luglio ed è composta dai seguenti elementi:
a) la differenza tra i prezzi d'intervento, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;
b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi tra il mese di agosto (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).
Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.
La restituzione, corretta con un importo pari alla divergenza di prezzi, viene aumentata a decorrere dal mese di agosto della nuova campagna, conformemente alle modalità indicate al paragrafo 1, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.
4. Per quanto concerne il granturco e il sorgo si applicano mutatis mutandis le stesse modalità di adeguamento indicate al paragrafo 3 con le seguenti eccezioni:
a) il 30 settembre è considerato come fine campagna;
b) la divergenza dei prezzi summenzionata interviene il 1° ottobre invece che il 1° luglio;
c) il mese di agosto è sostituito dal mese di novembre;
d) le maggiorazioni mensili sono quelle valide per le campagne di commercializzazione considerate.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, all'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 14 del presente regolamento viene applicato il coefficiente di trasformazione previsto per il prodotto di cui trattasi.
2. L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), dello stesso regolamento, è adeguato, nel periodo che va dal mese di ottobre al mese di luglio, di un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento del risone fissato per la stessa campagna, a seconda della fase di trasformazione applicando il relativo coefficiente di trasformazione.
Il primo adeguamento viene effettuato il primo giorno del mese civile successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti successivi sono applicati mensilmente.
3. L'adeguamento di cui al paragrafo 2 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.
4. Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 2, viene corretto con un importo pari alla divergenza tra i prezzi d'intervento del risone tra la nuova e la vecchia campagna, a seconda della fase di trasformazione, applicando il relativo coefficiente di trasformazione.
Tale divergenza di prezzo interviene il 1° settembre ed è costituita dai seguenti elementi:
a) la differenza tra i prezzi d'intervento del risone, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;
b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi fra il mese di ottobre (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).
A questi due elementi si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente alla fase di trasformazione in cui è esportato il prodotto.
Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.
L'importo della restituzione è ridotto degli elementi di cui al secondo comma, lettere a) e b), a seconda della fase di lavorazione, ed è maggiorato, a partire dal mese di ottobre della nuova campagna, conformemente alle regole indicate al paragrafo 2, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 830/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1917/2006, integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 2015/2000 e soppresso dall'art. 11 del Reg, (UE) 2016/1237)
1. Per quanto concerne i titoli d'esportazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) ogni giorno lavorativo:
i) le domande di titoli o l'assenza di domande di titolo;
ii) le domande di titoli di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, presentate il giorno lavorativo precedente il giorno della comunicazione;
iii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, in base alle domande di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000;
b) entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente:
i) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di aiuto alimentare;
ii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli e che non sono stati utilizzati, nonché l'importo della restituzione o della tassa all'esportazione per ogni codice;
iii) i quantitativi ai quali non si applica l'articolo 8, paragrafo 1 e per i quali sono stati rilasciati i titoli;
c) una volta per campagna, ed entro il 30 aprile, le informazioni relative ai quantitativi esatti utilizzati in relazione ai titoli, tenendo conto della tolleranza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
La comunicazione concernente le domande e i quantitativi, di cui al primo comma, deve indicare:
a) il quantitativo per ciascun codice di prodotto a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Qualora un titolo sia stato rilasciato per più codici a dodici cifre, deve essere indicato solo il primo codice;
b) il quantitativo per ciascun codice ripartito secondo la destinazione, qualora il tasso della restituzione o della tassa all'esportazione vari in funzione di essa.
2. Per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati all'amministrazione dei contingenti tariffari di importazione e disciplinati dal regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione, unicamente per via elettronica, mediante i formulari messi a loro disposizione dalla Commissione e alle condizioni previste dal sistema informatico da essa istituito, i quantitativi totali oggetto di titolo per origine e per codice di prodotto e, per il frumento tenero, per categoria di qualità. L'origine è indicata anche nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione per il riso.
3. Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettere b) e c), durante i periodi in cui non sono fissate restituzioni all'esportazione, tasse all'esportazione o aiuti alimentari.
4. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (1).
Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009).
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Il regolamento (CE) n. 1162/95 è abrogato.
Tale regolamento si applica ai titoli rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato I
(modificato dall'art. 1 del Reg. 1917/2006 e soppresso dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008)
VALIDITA' DEI TITOLI D'IMPORTAZIONE
A. Settore dei cereali
Codice NC |
Designazione delle merci |
Validità |
0709 90 60 |
Granturco dolce, allo stato fresco o refrigerato |
45 giorni |
0712 90 19 |
Granturco dolce, allo stato secco, anche tagliato a pezzi o a fette oppure macinato o polverizzato, ma non preparato diversamente, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato destinati alla semina |
|
1001 90 99 |
Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina |
|
1002 00 00 |
Segala |
|
1003 00 |
Orzo |
|
1004 00 |
Avena |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso da quello destinato alla semina |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
|
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali |
|
1001 10 |
Frumento (grano) duro |
|
1101 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
60 giorni |
1102 10 00 |
Farine di segala |
|
1103 11 |
Semole e semolini di frumento (grano) |
|
1107 |
Malto, anche torrefatto |
|
. |
I prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n.1766/92 |
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 |
B. Settore del riso
Codice NC |
Designazione delle merci |
Validità |
1006 10 21 |
Risone (riso "paddy ") |
Fino alla fine del secondo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 |
1006 10 23 |
. |
|
1006 10 25 |
. |
|
1006 10 27 |
. |
|
1006 10 92 |
. |
|
1006 10 94 |
. |
|
1006 10 96 |
. |
|
1006 10 98 |
. |
|
1006 20 |
Riso semigreggio ("riso cargo "o "riso bruno ") |
|
1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato |
|
1006 40 00 |
Rotture di riso |
Fino alla fine del terzo mese successivo a quello della data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 |
1102 30 00 |
Farina di riso |
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo |
1103 19 50 |
Semole e semolini di riso |
|
1103 20 50 |
Agglomerati in forma di pellets di riso |
|
1104 19 91 |
Fiocchi di riso |
|
1108 19 10 |
Amido di riso |
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato I bis
(introdotto dall'allegato del Reg. (CE) 84/2009 e integrato dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013)
MENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3
- : in bulgaro : износ без възстановяване - приложими експортни такси - Регламент (ЕО) № 1342/2003, член 8, параграф 3
- : in spagnolo : Exportación sin restitución - Gravámenes por exportación aplicables - Reglamento (CE) no 1342/2003, artículo 8, apartado 3
- : in ceco : Vývoz bez náhrady - platné vývozní poplatky - Nařízení (ES) č. 1342/2003, čl. 8 odst. 3
- : in danese : Eksport uden restitution - Eksportafgifter gældende - Forordning (EF) nr. 1342/2003, artikel 8, stk. 3
- : in tedesco : Ausfuhr ohne Erstattung - Ausfuhrabgaben finden Anwendung - Verordnung (EG) Nr. 1342/2003, Artikel 8 Absatz 3
- : in estone : Toetuseta eksport - kohaldatakse ekspordimakse - määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõige 3
- : in greco : Εξαγωγή χωρίς επιστροφή - Επιβαλλόμενοι φόροι κατά την εξαγωγή - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 άρθρο 8 παράγραφος 3
- : in inglese : Export without refund - Export taxes applicable - Regulation (EC) No 1342/2003, Article 8(3)
- : in francese : Exportation sans restitution - Taxes à l'exportation applicables - Règlement (CE) no 1342/2003, article 8, paragraphe 3
- : in croato : Izvoz bez subvencije – primjena izvoznih pristojbi - Uredba (EZ) br. 1342/2003, članak 8. stavak 3
- : in irlandese : Onnmhairiú gan aisíoc - cánacha onnmhairiúcháin infheidhme - Rialachán (CE) Uimh. 1342/2003, Airteagal 8, mír 3
- : in italiano : Esportazione senza restituzione - Tasse all'esportazione applicabili - Regolamento (CE) n. 1342/2003, articolo 8, paragrafo 3
- : in lettone : Eksports bez kompensācijas - Piemērojamie izvedmuitas nodokļi - Regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 3. punkts
- : in lituano : Eksportas be grąžinamosios išmokos - Eksportui taikytini mokesčiai - Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 3 dalis
- : in ungherese : Visszatérítés nélküli kivitel - Kiviteli vám alkalmazandó - Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése
- : in maltese : Esportazzjoni bla rifużjoni - Taxxi tal-esportazzjoni applikabbli - L-Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
- : in olandese : Uitvoer zonder restitutie - Uitvoerbelasting van toepassing - Verordening (EG) nr. 1342/2003, artikel 8, lid 3
- : in polacco : Wywóz bez refundacji - Stosowane podatki wywozowe - art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
- : in portoghese : Exportação sem restituição - Imposições de exportação aplicáveis - Regulamento (CE) n.o 1342/2003, artigo 8.o, n.o 3
- : in rumeno : Export fără restituire - Taxe la export aplicabile - Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, articolul 8 alineatul (3)
- : in slovacco : Vývoz bez náhrady - Platné vývozné poplatky - Nariadenie (ES) č. 1342/2003 článok 8 ods. 3
- : in sloveno : Izvoz brez nadomestila - Veljavne izvozne takse - Uredba (ES) št. 1342/2003, člen 8(3)
- : in svedese : Export utan bidrag - Exportavgifter tillämpliga - Förordning (EG) nr 1342/2003, artikel 8.3
- : in finlandese : Vienti ilman vientitukea - Sovellettavat vientiverot - Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 3 kohta
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato II
(soppresso dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008)
VALIDITA' DEI TITOLI D'ESPORTAZIONE
A. Settore dei cereali
Codice NC |
Designazione delle merci |
Validità |
0709 90 60 |
Granturco dolce, allo stato fresco o refrigerato |
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo |
0712 90 19 |
Granturco dolce, allo stato secco, anche tagliato a pezzi o a fette oppure macinato o polverizzato, ma non preparato diversamente, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina |
|
1001 90 99 |
Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina |
|
1002 00 00 |
Segala |
|
1003 00 |
Orzo |
|
1004 00 |
Avena |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso da quello destinato alla semina |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
|
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali |
|
1001 10 |
Frumento (grano) duro |
|
1101 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
|
1102 10 00 |
Farina di segala |
|
1103 11 90 |
Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta I prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n.1766/92 |
|
1103 11 10 |
Semole e semolini di frumento (grano) duro |
|
1107 |
Malto, anche torrefatto |
|
. |
I prodotti di cui sopra, con titoli recanti nella casella n. 20 la dicitura "Titolo GATT - Aiuto alimentare" |
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo |
B. Settore del riso
Codice NC |
Designazione delle merci |
Validità |
1006 10 21 |
Risone (riso "paddy ") |
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo |
1006 10 23 |
. |
|
1006 10 25 |
. |
|
1006 10 27 |
. |
|
1006 10 92 |
. |
|
1006 10 94 |
. |
|
1006 10 96 |
. |
|
1006 10 98 |
. |
|
1006 20 |
Riso semigreggio ("riso cargo" o "riso bruno") |
|
1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato |
|
1006 40 00 |
Rotture di riso |
30 giorni |
1102 30 00 |
Farina di riso |
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo |
1103 19 50 |
Semole e semolini di riso |
|
1103 20 50 |
Agglomerati in forma di pellets di riso |
|
1104 19 91 |
Fiocchi di riso |
|
1108 19 10 |
Amido di riso |
|
. |
I prodotti di cui sopra, esportati con titoli recanti nella casella n. 20 la dicitura "Titolo GATT - Aiuto alimentare" |
Fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo |
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato III
(soppresso dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008)
Gruppi di paesi ACP firmatari della convenzione di Lomé
Gruppo I |
Gruppo II |
Gruppo III |
Gruppo IV |
Mauritania |
Ciad |
Angola |
Sudan |
Mali |
Centrafrica |
Zambia |
Gibuti |
Niger |
Benin |
Malawi |
Etiopia |
Senegal |
Nigeria |
Mozambico |
Somalia |
Burkina Faso |
Camerun |
Namibia |
Uganda |
Gambia |
Guinea Equatoriale |
Botswana |
Kenia |
Guinea Bissau |
São Tomé e Príncipe |
Zimbabwe |
Tanzania |
Guinea |
Gabon |
Lesotho |
. |
Capo Verde |
Congo |
Swaziland |
. |
Sierra Leone |
Repubblica democratica del Congo |
. |
. |
Liberia |
Ruanda |
. |
. |
Costa d'Avorio |
Burundi |
. |
. |
Gana |
. |
. |
. |
Togo |
. |
. |
. |
Gruppo V |
Gruppo VI |
Gruppo VII |
Seicelle |
Haiti |
Papua-Nuova Guinea |
Comore |
Repubblica Dominicana |
Figi |
Madagascar |
Antigua e Barbuda |
Kiribati |
Maurizio |
Bahamas |
Salomone |
. |
Barbados |
Samoa |
. |
Belize |
Tonga |
. |
Dominica |
Tuvalu |
. |
Grenada |
Vanuatu |
. |
Giamaica |
. |
. |
Saint Kitts e Nevis |
. |
. |
Santa Lucia |
. |
. |
St. Vincent e Grenadine |
. |
. |
Trinidad e Tobago |
. |
. |
Guyana |
. |
. |
Suriname |
. |
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato IV
(modificato dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 777/2004 e soppresso dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1996/2006)
[Prodotti interessati dalla soppressione delle restituzioni all'esportazione - Articolo 9
Paesi terzi |
Prodotti interessati (codici NC) |
Bulgaria |
1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1102 10 00 9500, 1102 10 00 9700, 1102 10 00 9900, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000, 1102 90 10 9100, 1102 90 10 9900, 1102 90 30 9100, 1103 20 20 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 91 9000 |
[Estonia |
Tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 ed inoltre l'amido di riso di cui al codice NC 1108 19 10] (codici soppressi) |
[Ungheria |
1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 20 10, 1102 20 90, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 19 40, 1103 20 20, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 50, 1104 19 69, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 23 10, 1104 29 01, 1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1104 30 90, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00] (codici soppressi) |
[Lettonia |
1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 10, 1103 19 40, 1103 20 60] (codici soppressi) |
[Lituania |
1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1004 00 00, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 40, 1102 90 30, 1103 19 10, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99 e 1107 20 00] (codici soppressi) |
[Polonia |
1001 90, 1101, 1102, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00 e ex 2302 ad eccezione dei prodotti di cui al codice NC2302 50] (codici soppressi) |
[Repubblica ceca |
1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000] (codici soppressi) |
Romania |
1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1101 00 11 9000, 1101 00 15 9100, 1101 00 15 9130, 1101 00 15 9150, 1101 00 15 9170, 1101 00 15 9180, 1101 00 15 9190, 1101 00 90 9000, 1103 11 10 9200, 1103 11 10 9400, 1103 11 10 9900, 1103 11 90 9200, 1103 11 90 9800, 1103 20 60 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 19 9000, 1107 10 91 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000 |
[Slovacchia |
1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 90 90 00, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1107 10 99 9000] (codici soppressi) |
[Slovenia |
1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1102 10 00 9500, 1102 10 00 9700, 1102 10 00 9900, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000, 1102 20 10 9200, 1102 20 10 9400, 1102 20 90 9200, 1102 90 10 9100, 1102 90 10 9900, 1102 90 30 9100, 1103 13 10 9100, 1103 13 10 9300, 1103 13 10 9500, 1103 20 20 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 91 9000] (codici soppressi)] |
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato V
Regolamento abrogato e relative modificazioni
(G.U.C.E. L 117 del 24.5.1995) |
|
Regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (unicamente per quanto riguarda l'articolo 9 di tale regolamento) |
(G.U.C.E. L 147 del 30.6.1995) |
Regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (unicamente per quanto riguarda l'articolo 7 di tale regolamento) |
(G.U.C.E. L 147 del 30.6.1995) |
Regolamento (CE) n. 1617/95 della Commissione |
(G.U.C.E. L 154 del 5.7.1995) |
Regolamento (CE) n. 1861/95 della Commissione |
(G.U.C.E. L 177 del 28.7.1995) |
Regolamento (CE) n. 2147/95 della Commissione |
(G.U.C.E. L 215 del 9.9.1995) |
Regolamento (CE) n. 2917/95 della Commissione |
(G.U.C.E. L 305 del 19.12.1995) |
Regolamento (CE) n. 285/96 della Commissione |
(G.U.C.E. L 37 del 15.2.1996) |
Regolamento (CE) n. 1029/96 della Commissione |
(G.U.C.E. L 137 dell'8.6.1996) |
Regolamento (CE) n. 1527/96 della Commissione |
(G.U.C.E. L 190 del 31.7.1996) |
Regolamento (CE) n. 932/97 della Commissione |
(G.U.C.E. L 135 del 27.5.1997) |
Regolamento (CE) n. 444/98 della Commissione [rettificato con regolamento (CE) n. 2067/2002, GU L 318 del 22.11.2002] |
(G.U.C.E. L 56 del 26.2.1998) |
Regolamento (CE) n. 1432/1999 della Commissione |
(G.U.C.E. L 166 dell'1.7.1999) |
Regolamento (CE) n. 2110/2000 della Commissione |
(G.U.C.E. L 250 del 5.10.2000) |
Regolamento (CE) n. 409/2001 della Commissione |
(G.U.C.E. L 60 dell'1.3.2001) |
Regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione [unicamente per quanto riguarda il riferimento fatto nell'articolo 5 di tale regolamento all'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1162/95] |
(G.U.C.E. L 308 del 27.11.2001) |
Regolamento (CE) n. 904/2002 della Commissione |
(G.U.C.E. L 142 del 31.5.2002) |
Regolamento (CE) n. 1006/2002 della Commissione |
(G.U.C.E. L 153 del 13.6.2002) |
Regolamento (CE) n. 1322/2002 della Commissione |
(G.U.C.E. L 194 del 23.7.2002) |
Regolamento (CE) n. 2305/2002 della Commissione |
(G.U.C.E. L 348 del 21.12.2002) |
Regolamento (CE) n. 498/2003 della Commissione |
(G.U.C.E. L 74 del 20.3.2003) |
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato VI
TAVOLA DI CONCORDANZA
Presente regolamento |
|
Articoli 1, primo e secondo trattino |
Articolo 1, lettere a) e b) |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), c) e d) |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 bis, |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c) |
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 2 bis |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 3 bis |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7 bis, paragrafo 3, lettere da a) a f) |
Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a f) |
Articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera g) |
Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 7 bis, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 9, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b) |
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 9, paragrafi da 3 a 8 |
Articolo 11, paragrafi da 3 a 8 |
Articolo 10, lettera a), primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 12, lettera a), punti i), ii) e iii) |
Articolo 10, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 12, lettera b), punti i) e ii) |
Articolo 10, lettere c) e d) |
Articolo 12, lettere c) e d) |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 bis |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 2 bis, primo, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 14, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d) |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 4 bis |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), primo comma |
Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), secondo comma |
- |
Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 5, terzo, quarto e quinto comma |
Articolo 15, paragrafo 4, terzo, quarto e quinto comma |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto i), primo trattino |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto i), secondo trattino |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto ii) |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma lettera c) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
- |
Articolo 17 |
Articolo 14 |
- |
Articolo 15 |
Articolo 18 |
Allegati I, II, III e IV |
Allegati I, II, III e IV |
- |
Allegato V |
- |
Allegato VI |
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato VII
(introdotto dall'allegato IX del Reg. (CE) n. 1966/2006 e integrato dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013)
Omissis
- in italiano: Tasso della restituzione in base all'esportazione aggiudicato
Omissis
- : in croato : Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natječajem
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato VIII
(introdotto dall'allegato IX del Reg. (CE) n. 1966/2006 e integrato dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013)
Omissis
- in italiano: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata
Omissis
- : in croato : Iznos izvozne pristojbe utvrđen natječajem
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato IX
(introdotto dall'allegato IX del Reg. (CE) n. 1966/2006 e integrato dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013)
Omissis
- in italiano: Tassa all'esportazione non applicabile
Omissis
- : in croato : Izvozna pristojba se ne primjenjuje
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato X
(introdotto dall'allegato IX del Reg. (CE) n. 1966/2006, sostituito dall'allegato II del Reg. (CE) n. 514/2008 e integrato dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013)
Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 5
- in bulgaro : специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003
- in spagnolo : período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003
- in ceco : zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003
- in danese : Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.
- in tedesco: besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003
- in estone : erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6
- in greco : Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003
- in inglese : special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003
- in francese : durées particulières de validité prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 1342/2003
- : in croato : posebni rok valjanosti utvrđen člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1342/2003
- in italiano : periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003
- in lettone : Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš
- in lituano : specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje
- in ungherese : az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő
- in maltese : perjodu ta' validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
- in olandese : Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003
- in polacco : szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
- in portoghese : período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003
- in rumeno : perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003
- in slovacco : osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003
- in sloveno : posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003
- in finlandese : Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika
- in svedese : särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato XI
(introdotto dall'allegato IX del Reg. (CE) n. 1966/2006)
Omissis
- in italiano: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003
Omissis
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato XII
(introdotto dall'allegato IX del Reg. (CE) n. 1966/2006 e soppresso dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008)
Omissis
- in italiano: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003
Omissis
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Allegato XIII
(introdotto dall'allegato IX del Reg. (CE) n. 1966/2006 e soppresso dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 514/2008)
Omissis
- in italiano: Senza restituzione all'esportazione
Omissis