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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1469 DELLA COMMISSIONE, 10 settembre 2021

G.U.U.E. 13 settembre 2021, n. L 321

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo modello di certificato per i prodotti di origine animale che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno da un paese terzo o territorio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno da un paese terzo o una sua regione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 settembre 2021

Applicabile dal: 14 settembre 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) ed e), l'articolo 126, paragrafo 3, e l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, tra cui le prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione. Tali prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione di animali vivi, materiale germinale e prodotti di origine animale sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (3).

2) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tra l'altro nei settori relativi alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali e ai sottoprodotti di origine animale.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano.

4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 non contiene tuttavia alcun modello di certificato per l'ingresso nell'Unione dei prodotti e delle merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione da tale paese terzo o territorio dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico. E' pertanto necessario modificare tale regolamento di esecuzione al fine di prevedere il suddetto tipo di modello di certificato ed evitare inutili perturbazioni degli scambi in tali casi.

5) A norma dell'articolo 229 del regolamento (UE) 2016/429, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che entrano nell'Unione devono provenire da un paese terzo o territorio che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento, oppure da una zona o un compartimento dello stesso.

6) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L'articolo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (5) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

8) L'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo o un territorio. E' opportuno modificare il suddetto allegato al fine di elencare i paesi terzi o territori da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale che sono originarie dell'Unione e che, dopo il magazzinaggio in tali paesi terzi o territori, sono mosse nuovamente nell'Unione, e assegnare le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte in tali casi.

9) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede inoltre che partite di determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.

10) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (6) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.

11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (7) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci, integrando gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Onde consentire l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 al fine di elencare i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di tali prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originarie dell'Unione e che, dopo il magazzinaggio in tali paesi terzi o regioni, sono mosse nuovamente nell'Unione e soddisfano le condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/625.

12) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405.

13) Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017.

(3)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1. tra l'articolo 30 e l'articolo 31 è inserito l'articolo 30 bis seguente:

«Articolo 30 bis

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio, corrisponde al modello STORAGE-TC-PAO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 53.»;

2. l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

L'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, tra l'articolo 26 e l'articolo 27 è inserito l'articolo 26 bis seguente:

«Articolo 26 bis

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione

Le partite di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originarie dell'Unione e vengono mosse in un paese terzo o una sua regione, per poi essere mosse nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o regione, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.».

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN