
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 27 ottobre 2021, n. 1082
- Allegato al Comunicato Assessorato della Salute pubblicato nella G.U.R.S. 26 novembre 2021, n. 52
Integrazione - Aggiornamento Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011. Associazione Nazionale di Pubblica Assistenza e Protezione Civile "Luce Onlus" - Trapani.
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la L.R. n. 40/1984, che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre al trattamento di emodialisi;
VISTA la Legge 11/8/91, n. 266 titolata "Legge quadro del volontariato";
VISTA la Legge 8/11/91, n. 381 titolata "Disciplina delle cooperative sociali";
VISTO il D.Lgs 30/12/92, n. 502 titolato "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e smi;
VISTA la L.R. 7/6/94, n. 22 titolata "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato";
VISTO il D.Lgs. 4/12/97, n. 460 titolato "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
VISTO il D.Lgs. 19/6/99, n. 229 titolato "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30/11/98, n. 419;
VISTO il D.P.R. 28/11/00, n. 445 [N.d.R. recte: D.P.R. 28/12/00, n. 445] titolato il testo unico delle "disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTA la L.R. 14/4/2009 n. 5 titolata "Riordino del servizio sanitario regionale";
VISTO il D.Lgs. del 06/09/11 n. 159 titolato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i;
VISTO il D.A. n. 1993 del 13/10/2011, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I, n. 49 del 25/11/2011 che, all'art. 1, approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia (di seguito definito "Regolamento") e demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali di osservarlo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte;
VISTO l'art. 2 del citato D.A. n. 1993/2011, che istituisce presso l'Assessorato regionale alla Salute l'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti, previsti dal regolamento al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP devono fare riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;
CONSIDERATO che l'art. 5 del medesimo D.A. n. 1993/2011 prevede l'aggiornamento annuale del predetto albo;
VISTO il D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato "Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011";
VISTA la Circolare n. 65100 del 13/8/2013, esplicativa del D.A. n. 1993/11, che prevede al punto 4: "L'Albo di cui al D.A. n. 1993/11 e s.m. e i. sarà aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, per cui le nuove domande potranno essere inoltrate al Servizio competente dell'Assessorato della Salute entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno";
VISTA l'istanza datata 4 febbraio 2019, protocollata al n. 0012790 del 12.02.2019 - Servizio 4 - Dipartimento Pianificazione Strategica, del Legale Rappresentante dell'Associazione Nazionale di Pubblica Assistenza e Protezione Civile "Luce Onlus" con sede legale in Trapani, Piazzale Sen. Giacomo D'Alì n. 1;
VISTA la nota prot./Serv.4/n. 25381 del 22 marzo 2019 con la quale è stato comunicato al Legale Rappresentante dell'Associazione Nazionale di Pubblica Assistenza e Protezione Civile "Luce Onlus" che l'istanza del 4 febbraio 2019 risultava mancante di parte della documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati;
VISTO il D.P.R.S. del 27 giugno 2019 n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la documentazione trasmessa con pec del 13 gennaio 2021 dall'Associazione Nazionale di Pubblica Assistenza e Protezione Civile "Luce Onlus", protocollata al n. 1678 del 14 gennaio 2021;
VISTO il verbale di Assemblea Straordinaria del 12 settembre 2020 con la quale è stata identificata la nuova sede sociale sita in via Domenico La Bruna n. 1 - Trapani;
VISTA l'autorizzazione n. 13/2019 - Dipartimento di Prevenzione Medica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
ENTE | SEDE |
Associazione Nazionale di Pubblica Assistenza e Protezione Civile "Luce Onlus" - C.F. 93077770811 | Via Domenico La Bruna n. 1 - Trapani |
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VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione - vista la scheda per il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e dichiarazione sostitutiva di insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale, trasmesse con pec del 27.11.2020 ed assunta al prot. n. 52665 del 03.12.2020;
VISTA la richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. PR__TUPG_Ingresso_ 0064569_20210922, di richiesta dati e notizie;
RITENUTO di potere iscrivere nell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati l'Associazione sopra indicata;
RITENUTO di dover emanare il presente provvedimento, sotto la condizione di revoca, nel caso in cui le certificazioni di cui al D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., ovvero le ulteriori verifiche a cura delle A.S.P. competenti per territorio si rivelassero ostative alla permanenza dell'iscrizione nell'Albo;
CONSIDERATO che ciascuna A.S.P. ha la facoltà di potere stipulare la convenzione prevista dall'art. 5 del citato Regolamento, esclusivamente dopo avere verificato che non sussista alcuna causa ostativa, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso e la stipula della convenzione stessa, come previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché di tutte le altre prescrizioni del richiamato D.A. 1993/2011, ivi compresi i requisiti prescritti dalla normativa vigente sull'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal D.lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la predetta documentazione antimafia deve essere in corso di validità, al momento della stipula della convenzione con la A.S.P. competente per territorio;
PRESO ATTO che l'Ente sopra indicato, ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011, ha presentato istanza di iscrizione all'Albo di cui a margine, nei termini prescritti;
VISTI gli atti d'ufficio;
Decreta:
Per le motivazioni espresse in premessa, è iscritto all'Albo regionale degli Enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l'Assessorato Regionale della Salute con D.A. n. 1993 del 13/10/11, titolato: "Interventi in favore dei pazienti emodializzati: istituzione albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati e regolamentazione del servizio", così come modificato dal D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato: "Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011" l'ente di seguito indicato:
ENTE | SEDE |
Associazione Nazionale di Pubblica Assistenza e Protezione Civile "Luce Onlus" C.F. 93077770811 | Via Domenico La Bruna n. 1 - Trapani |
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Le Aziende Sanitarie Provinciali, nell'avviare rapporti contrattuali in materia, dovranno obbligatoriamente fare riferimento all'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati.
E' fatto divieto a ciascuna A.S.P., competente per territorio, di stipulare convenzioni con gli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, in assenza del possesso dei requisiti previsti dalle direttive di questo Assessorato e dalla normativa vigente, ivi compresa l'acquisizione della documentazione antimafia, che deve essere in corso di validità al momento della stipula della convenzione, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, in particolare dal D.lgs 6/9/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
E' fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale qualora, in sede di verifica in capo all'Ente sulla sussistenza del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso alla convenzione, previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento, in qualsiasi tempo effettuata dall'A.S.P. competente con la quale è stata stipulata convenzione, emerga l'esistenza di causa ostativa.
Parimenti, è fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale, qualora l'Ente incorra nelle cause di risoluzione contrattuale e/o di decadenza previste dagli articoli 8 e 13 del precitato Regolamento.
L'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 1 del presente decreto, è soggetta a revoca nel caso in cui, acquisite le successive comunicazioni antimafia che verranno richieste dalle competenti AA.SS.PP., secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme in materia, si dovesse accertare l'esistenza anche di una soltanto delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs del 6/9/11 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
L'A.S.P., competente per territorio, provvede, con cadenza annuale, alla verifica del mantenimento dei requisiti prescritti in capo all'Ente convenzionato, comunicando, all'Assessorato regionale della Salute, Servizio 8 - Dipartimento Pianificazione Strategica, i risultati dell'istruttoria, per le successive determinazioni che potrebbero comportare la cancellazione dell'Ente dall'Albo regionale.
La cancellazione dall'Albo regionale degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati implica l'obbligo immediato da parte dell'A.S.P. competente a recedere dalla convenzione stipulata con l'Ente oggetto di cancellazione, fatto salvo il pagamento allo stesso delle prestazioni già rese alla data del recesso.
Tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli dovranno costituire parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'A.S.P. e l'Ente richiedente.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12/08/2014 n. 21, sarà pubblicato sul sito internet dell'Assessorato regionale della Salute e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione "per estratto".
Palermo, 27 ottobre 2021
Il Dirigente Generale
MARIO LA ROCCA