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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 dicembre 2021

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 18 dicembre 2021, n. 300

Riparto parziale in favore dei comuni, per un totale di 82,5 milioni di euro, del fondo di cui all'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativo al periodo 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, ai commi 816 e seguenti, ha istituito il canone patrimoniale, il quale, a decorrere dal 2021, ha sostituito, tra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 181;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ed in particolare l'articolo 109;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020, con il quale è stato ripartito, nella misura del 90 per cento il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 181, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020, con il quale si è provveduto al riparto:

- del Fondo istituito dall'articolo 181, comma 1-quater, del menzionato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come ridefinito dall'articolo 109, comma 1, lettera a- ter, del predetto decreto-legge14 agosto 2020, n. 104;

- della quota residua del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di quella incrementale del medesimo Fondo, istituita dal menzionato art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"; 

VISTI, in particolare, i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 9-ter del citato decreto-legge n. 137 del 2020, come modificati dal comma 1, lettere a) e c), dell'articolo 30, del menzionato decreto-legge n. 41 del 2021, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

- al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019;

- per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 330 milioni di euro per l'anno 2021 e che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), del medesimo articolo, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni;

VISTO i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021 e del 22 ottobre 2021, con i quali si è proceduto al riparto parziale in favore dei comuni del fondo di cui al precitato articolo 9-ter per la complessiva somma di 165 milioni di euro, riferita ai periodi dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e dal 1 aprile al 30 giugno 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, con il quale si è proceduto all'ulteriore riparto parziale in favore dei comuni del fondo di cui al precitato articolo 9-ter per la somma di 82,5 milioni di euro, riferita al periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2021;

RITENUTO di dover ora provvedere al riparto della somma residua del menzionato fondo in favore dei comuni, per l'importo di 82,5 milioni di euro riferito al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui al citato articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nella seduta del 18 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Riparto del fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativo al periodo 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021

1. Il fondo previsto per l'anno 2021 dall'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è ripartito in favore dei comuni, per l'ammontare di 82,5 milioni di euro, a fronte delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli importi attribuiti valgono anche come conguaglio per i ristori già assicurati nell'anno 2021 per l'esenzione prevista dall'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Il predetto esonero riguarda:

- ai sensi del comma 2 del precitato articolo 9-ter, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in relazione al quale i comuni sono ristorati sulla base degli importi indicati nell'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato C "Nota metodologica";

- ai sensi del comma 3 del menzionato articolo 9-ter, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in relazione al quale i comuni sono ristorati sulla base degli importi indicati nell'allegato B e secondo i criteri e le modalità specificati nel precitato allegato C "Nota metodologica".

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi, come indicati negli allegati A e B, sono erogati per il tramite delle stesse regioni e province autonome.

3. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2021

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

FRANCO