Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 dicembre 2021, n. 265/Gab

- Allegato al Comunicato Assessorato del Territorio e dell'Ambiente pubblicato nella G.U.R.S. 7 gennaio 2022, n. 1

Modalità operative e di ottemperanza agli obblighi della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione dell'impatto;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente.

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 ed in particolare, l'articolo 59, come modificato dall'articolo 11 comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, e l'articolo 60 recante competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 recante "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6 che assegna all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità la competenza al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2014 n. 23 recante "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)", che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" ed, in particolare, l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015 concernente: "Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - Approvazione", con la quale la Giunta regionale, ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016" ed, in particolare, l'articolo 44 "Norme in materia di autorizzazione ambientale", recante modifiche ed integrazioni all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che autorizza per il triennio 2016/2018 la spesa annua di 90 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali, e ne individua la composizione in 30 Commissari esterni;

VISTO il D.A. n. 207/Gab. del 17 maggio 2016, con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito CTS), ai sensi dell'articolo 91 comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 189 del 21 luglio 2015, come modificati ed integrati dall'articolo 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D.A. n. 57/Gab. del 28 febbraio 2020 con il quale sono state rivisitate le procedure adottate in precedenza e sono state ridefinite, ai fini del funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei suoi componenti, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il DDG n. 195 del 26/3/2020, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, che all'art. 25 comma 5 ha stabilito che: "I proventi di cui all'articolo 91 comma 3 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo 3 - Tipologia 100 - capitoli 1806 - 1991 - 1825) come previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono destinati nell'esercizio finanziario 2021 e successivi, alla copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure"; all'art 25 comma 6, così come modificato dal comma 4 dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ha stabilito che: " L'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo dell'ottanta per cento e fino ad un importo massimo di 1.500 migliaia di euro, alle spese di funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ivi inclusi i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente autorizzate,. L'ammontare residuo delle risorse di cui al comma 5 è destinato alle spese per la gestione, potenziamento e adeguamento materiale e immateriale delle attività correlate alla definizione degli atti sottoposti alla valutazione della Commissione tecnica specialistica e a quelle della Segreteria incardinata presso il Dipartimento regionale dell'ambiente, fino ad un importo massimo di 100 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2)";

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)".

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) che all'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale) ha stabilito: "1. In considerazione delle rinnovate esigenze di innovazione e sviluppo delle politiche ambientali nazionali e comunitarie ed in sintonia con i principi fondamentali dettati dalle leggi statali ed europee in materia ambientale, la Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è composta da 60 commissari ed è articolata in tre Sottocommissioni distinte per materia. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'imparzialità della Commissione e la sua indipendenza sia dall'organo politico sia dal dipartimento, sono disciplinati:

a) le tre Sottocommissioni di cui al comma 1;

b) il funzionamento della commissione con le tre Sottocommissioni e la previsione di gruppi istruttori individuati per aree tematiche di competenza;

c) i requisiti dei componenti per ogni singola sottocommissione documentati dall'esercizio, nel tempo, di attività specifiche;

d) la possibilità di stipulare convenzioni al fine di avvalersi del supporto scientifico di altri enti pubblici per le attività della Commissione.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tutti gli attuali componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, già nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, permangono fino a naturale scadenza. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sono nominati i nuovi componenti sino al raggiungimento del numero stabilito per ogni sottocommissione di cui al presente articolo".

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 con cui, in applicazione delle previsioni del comma 2 dell'art. 73 della LR 9/2021 sono stati disciplinati:

1. Le sottocommissioni in cui si articola la CTS, e nello specifico - SOTTOCOMMISSIONE AMBIENTE - Composta da un numero massimo di 26 componenti - Aree di competenza:

a. Rifiuti

b. Depurazione

c. Dissesto idrogeologico

d. Cave

e. Insediamenti produttivi

- SOTTOCOMMISSIONE ENERGIA - Composta da un numero massimo di 26 componenti - Aree di competenza:

a. Fotovoltaico

b. Eolico

c. Termovalorizzatori

d. Gassificatori

- SOTTOCOMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Composta da un numero massimo di 8 componenti - Aree di competenza:

a. Strumenti urbanistici ed attuativi

b. Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo.

2. L'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro e, in particolare, è stato stabilito che:

- La Commissione è presieduta da un commissario con funzioni di Presidente;

- La gestione dell'organizzazione interna delle attività e la distribuzione dei carichi di lavoro sono assicurati da un Nucleo di Coordinamento composto dal Presidente della Commissione, da un Vicepresidente, da un Segretario e da tre componenti;

- L'individuazione dei componenti del Nucleo di Coordinamento (scelti tra i 60 commissari) e l'attribuzione dei ruoli è operata con apposito decreto dall'Assessore regionale al Territorio e Ambiente unitamente alla costituzione della CTS;

- Il Nucleo di Coordinamento effettua l'attribuzione di ogni pratica a un apposito gruppo istruttorio, composto da un numero minimo di tre commissari scelti in funzione della professionalità ed esperienza possedute che, sulla base della tipologia di intervento progettuale e del parere da evadere, sarà incardinato nella sottocommissione appropriata;

- Con appositi decreti dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente e nei limiti stabiliti dalle norme regionali si provvederà ad attualizzare le procedure per la gestione della commissione e i criteri per il calcolo dei compensi dei componenti;

RITENUTO di dover provvedere all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 1

Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (CTS)

1. La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, istituita con D.A. n. 207/Gab del 17 maggio 2016, è costituita da 60 (sessanta) Commissari esterni, non appartenenti alla pubblica amministrazione regionale, di cui almeno il 20% (venti per cento) di genere femminile, ed è presieduta da un Commissario, nominato Presidente dall'Assessore al Territorio ed Ambiente; in caso d'impedimento del Presidente, essa è presieduta dal Vice-Presidente, componente del Nucleo di Coordinamento.

2. L'incarico di Commissario componente della CTS ha durata triennale, e decorre dalla data di nomina del medesimo componente.

3. La Commissione e le Sottocommissioni di cui al successivo art. 9 operano per il tramite di gruppi istruttori individuati per aree tematiche di competenza, definiti di volta in volta dal Nucleo di coordinamento, di cui al successivo articolo 7. I gruppi istruttori sono costituiti da un numero minimo di tre Commissari appartenenti alla sottocommissione di riferimento, uno dei quali assume, sempre su indicazione del Nucleo, le funzioni di Referente. Al fine di perseguire la massima efficienza ciascun Commissario:

- può essere chiamato a far parte, contemporaneamente, di più Gruppi istruttori;

- per garantire adeguata competenza nello svolgimento delle relative istruttorie, possono essere chiamati a far parte dei gruppi istruttori anche i commissari che non sono componenti della sottocommissione di riferimento.

4. Il Gruppo istruttore svolge le istruttorie di valutazione e autorizzazione e provvede alla stesura delle proposte di parere, che devono essere trasmesse mediante strumenti informatici dal Referente al Coordinatore della sottocommissione, per gli adempimenti successivi.

5. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo vice, in caso di temporanea assenza; essa si riunisce tendenzialmente per tre sedute mensili e non meno di due, secondo il calendario dei lavori fissato dal Nucleo di coordinamento. Per la validità delle adunanze e delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari in carica.

6. Le Sottocommissioni di cui al successivo art. 9 sono convocate dai Coordinatori che le presiedono e, in loro assenza, dal componente più anziano, secondo il calendario definito dal Nucleo di coordinamento. Per la validità delle adunanze e delle votazioni delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari in carica; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

7. E' sempre ammessa la partecipazione alle riunioni delle Sottocommissioni, dei gruppi istruttori e della Commissione anche mediante collegamento via web.

8. Fermi i Pareri che possono essere deliberati direttamente dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 9, la Commissione approva i pareri relativi alle autorizzazioni ambientali di competenza regionale; decide a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

9. La verbalizzazione delle sedute della Commissione e del Nucleo è a cura del Segretario della Commissione e in sua assenza, da altro componente del Nucleo di coordinamento. Alla verbalizzazione delle sedute delle Sottocommissioni provvede il segretario della stessa. Il gruppo istruttore è gestito senza formalità dal Referente.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 2

Competenze dei Dipartimenti Ambiente ed Urbanistica - Responsabile del procedimento

1. I Dirigenti responsabili delle strutture competenti dei Dipartimenti Ambiente ed Urbanistica, come da funzionigramma, nominano un dirigente o funzionario che assume le funzioni di Responsabile del Procedimento, ed assegnano al medesimo l'onere di gestire la documentazione inoltrata dall'Autorità procedente/proponente/gestore. I predetti responsabili assicurano il monitoraggio delle attività della CTS per i procedimenti ad essi assegnati

2. Il Responsabile del Procedimento, in seno a ciascuna fase delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, svolge i seguenti compiti:

a) Fase iniziale: istruttoria amministrativa

a.1) Nel rispetto dei termini di legge e per tutte le procedure, verifica l'avvenuto pagamento e la congruità degli oneri istruttori e verifica l'intervenuto caricamento di tutta la documentazione sul Portale regionale;

a.2) informa, in via telematica, di tale attività tutte le amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, nonché il Nucleo di coordinamento di cui al successivo articolo 7;

a.3) verifica la completezza dell'istanza e della documentazione allegata, nel rispetto della normativa vigente, assegnando all'Autorità procedente/proponente/gestore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per le eventuali integrazioni (documentazione necessaria), scaduti i quali provvede all'archiviazione dell'istanza, che avverrà anche nel caso in cui, a seguito della verifica delle integrazioni, la documentazione risulti ancora incompleta;

a.4) intrattiene, per le procedure di VAS (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.), tutti i rapporti, anche interlocutori, con l'Autorità procedente, propedeutici all'avvio delle consultazioni e finalizzati alla raccolta della documentazione necessaria all'avvio della procedura (Rapporto preliminare, elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, oneri istruttori, definizione della tempistica della consultazione preliminare e successiva);

a.5) trasmette alla CTS le procedure di verifica preventiva dei progetti (Valutazione preliminare dei progetti cd. Pre-screening) come previsto dall'articolo 6 comma 9 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. per l'acquisizione del relativo parere;

a.6) trasmette alla CTS le procedure di verifica preventiva "screening di incidenza" prevista nella Guida Metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, sia nei casi previsti dal comma 2 e sia in quelli previsti dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 8.5.2007 n. 13 (Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007) e smi. Provvede agli adempimenti conseguenti all'espressione del parere da parte della CTS;

a.7) provvede, per le istanze procedibili, all'avvio della fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) in accordo con l'Autorità procedente (solo per i procedimenti di VAS), e, altresì, comunica in formato digitale, al Nucleo di coordinamento di cui al successivo articolo 7 la documentazione acquisita;

a.8) comunica all'Autorità procedente/proponente/gestore le motivazioni dell'eventuale improcedibilità;

a.9) provvede per le istanze procedibili, come previsto dalle norme vigenti, alla pubblicazione della documentazione e dell'avviso al pubblico sui siti istituzionali del Dipartimento Ambiente e/o Urbanistica competente e dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente;

a.10) comunica a tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali interessati ed al Nucleo di coordinamento di cui al successivo articolo 7, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito istituzionale;

a.11) acquisisce le eventuali osservazioni, formulate dai soggetti interessati;

a.12) acquisisce entro i termini prescritti dalle norme vigenti successivi alla scadenza dei termini di consultazione, le eventuali controdeduzioni dell'Autorità procedente/ proponente/gestore;

a.13) comunica al Nucleo di coordinamento di cui al successivo articolo 7, l'avvenuto deposito/caricamento nel Portale Valutazioni ambientali in formato digitale, di tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione inerente il progetto/ piano/ programma;

a.14) acquisisce il Rapporto Preliminare Ambientale trasmesso dall'Autorità procedente per la consultazione e lo invia al Nucleo di coordinamento di cui al successivo articolo 7 facendo richiesta di esprimersi, nell'ambito della fase di Scoping di VAS di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

a.15) acquisisce il parere da parte della Sottocommissione sulla fase di Scoping e lo trasmette, insieme ai contributi pervenuti dai S.C.M.A., all'Autorità procedente, per la redazione del Rapporto Ambientale;

a.16) acquisisce dall'Autorità procedente il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la proposta di piano o programma per il deposito presso gli Uffici del Dipartimento competente, e a norma del comma 7 dell'articolo 9 del Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, entro i termini previsti dalle norme vigenti, comunica all'Autorità procedente le modalità per l'avvio delle consultazioni e pubblicazioni di cui all'articolo 10, comma 1 del succitato Decreto Presidenziale;

a.17) provvede affinché si proceda alla pubblicazione, nel rispetto delle norme vigenti, della proposta di piano o programma, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica sul sito istituzionale e, contestualmente, trasmette al Nucleo di coordinamento di cui al successivo articolo 7 tutta la documentazione relativa al piano;

a.18) richiede, alla scadenza dei termini di pubblicazione, le eventuali controdeduzioni dell'Autorità procedente sulle osservazioni pervenute, e comunica il tutto al Nucleo di coordinamento di cui al successivo articolo 7.

b) Fase intermedia: Istruttoria tecnica.

b.1) richiede all'Autorità procedente, su eventuale richiesta del Nucleo di coordinamento ed entro i termini stabiliti dalle norme vigenti alla scadenza dei termini di consultazione, le eventuali integrazioni, tra cui le ulteriori controdeduzioni alle osservazioni, nonché ai pareri, nulla osta o contributi degli Enti interessati, eventualmente pervenute;

b.2) comunica, ove non sia rispettato il termine temporale stabilito dalle norme vigenti per quanto riguarda il ricevimento delle integrazioni, che l'istanza di VIA è da intendersi ritirata e procede all'archiviazione;

b.3) comunica tempestivamente le integrazioni richieste al Nucleo di coordinamento di cui al successivo articolo 7, procedendo alla eventuale ripubblicazione sul sito istituzionale;

b.4) richiede le eventuali integrazioni all'Autorità procedente, su richiesta del Nucleo di coordinamento;

b.5) fuori dai casi previsti di archiviazione per mancato riscontro documentale, comunica al Nucleo di coordinamento di cui al successivo articolo 7 il mancato riscontro, nel termine stabilito dalle norme vigenti delle integrazioni, richieste all'Autorità procedente/Proponente, e richiede la valutazione tecnica finale della CTS;

b.6) per i casi previsti dal 26-bis del Codice dell'Ambiente (screening PAUR), provvede, contestualmente alla pubblicazione della documentazione, entro il termine temporale previsto dalla normativa vigente, all'indizione della conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge regionale 7/2019, con le modalità di cui all'art. 18 della medesima legge regionale 7/2019, nel corso della quale acquisisce il parere preliminare della CTS relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare trasmette le determinazioni acquisite al Dirigente responsabile della struttura per la condivisione e trasmissione del provvedimento al proponente;

b.7) per i casi previsti dal 27bis del Codice dell'Ambiente, acquisito il parere istruttorio intermedio (P.I.I.) da parte della CTS, ovvero, solo per i procedimenti di AIA, preso atto della richiesta di integrazione documentale, indice e convoca la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 19 della legge regionale 7/2019, nel corso della quale rende noto ai presenti il P.I.I. reso e le eventuali controdeduzioni del Proponente, ovvero, per i soli procedimenti di AIA, richiede al gestore le eventuali integrazioni documentali formulate dalla CTS ed i relativi tempi tecnici necessari per la formulazione di esaurienti risposte, nei termini previsti dalle norme vigenti, ed acquisisce i pareri delle Amministrazioni competenti in materia ambientale e di quelle competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti, nonché, se previsti, i contributi di ARPA Sicilia.

c) Fase conclusiva: Deliberazione del parere.

c.1) all'esito della conferenza di servizi istruttoria, comunica al Presidente i pareri acquisiti, le eventuali integrazioni del gestore (solo per i procedimenti di AIA), nonché il verbale della conferenza di servizi istruttoria per l'adozione del parere istruttorio conclusivo da parte della Commissione (P.I.C.);

c.2) acquisito il parere di competenza della CTS:

- predispone il provvedimento finale di VIA o di VIA unificato con AIA da sottoporre, per gli adempimenti di competenza, alla firma del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, al fine di trasmetterlo all'Autorità Ambientale per la condivisione e la firma finale;

- successivamente, acquisito il provvedimento finale di VIA o di VIA unificato con AIA, lo trasmette ai soggetti interessati al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto e provvede alla indizione e convocazione della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/2019, con gli effetti dell'art. 20 della medesima legge regionale 7/2019, nel corso della quale, acquisiti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e, ove previsto, della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) resa da ARPA Sicilia, dichiara concluso il procedimento e trasmette la bozza di PAUR per la firma dell'Autorità competente;

c.3) in ambito AIA, acquisito il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) della Commissione, provvede all'indizione e convocazione della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 quater della leg n. 241/90 e smi, nel corso della quale alla luce del P.I.C. e della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) resa da ARPA Sicilia, dichiara concluso il procedimento e trasmette la bozza di provvedimento di AIA per la firma dell'Autorità Ambientale;

c.4) provvede alla notifica all'Autorità procedente del provvedimento finale e contestualmente lo trasmette agli Uffici competenti per la pubblicazione sui siti istituzionali;

c.5) provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale ambientale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, del provvedimento di AIA;

c.6) provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale ambientale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, del provvedimento di VIA o di VIA unificato con AIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

3. Il Responsabile del Procedimento è altresì competente:

3.1) a disporre, d'ufficio o su richiesta del Proponente, l'avvio della verifica di ottemperanza, trasmettendo la relativa documentazione alla CTS per l'acquisizione del relativo Parere;

3.2) ad attivare le verifiche concernenti le eventuali variazioni del proponente ai piani di utilizzo di terre e rocce da scavo ed a predisporre il Decreto motivato a firma dell'Autorità Ambientale. In tal caso non è necessario acquisire alcun parere della Commissione;

4. Il Responsabile del Procedimento ha inoltre il compito di:

4.1) assicurare, mediante il coordinamento delle attività, il rigoroso rispetto dei termini temporali previsti dalla normativa vigente per il completamento delle attività;

4.2) monitorare i tempi di espletamento dell'attività della CTS;

4.3) provvedere senza ritardo all'archiviazione di tutto il materiale documentale (cartaceo e digitale) acquisito nel corso della attività istruttoria;

4.4) con cadenza bimestrale, inoltrare al Dirigente responsabile della struttura un report sull'iter del procedimento al fine di consentire il monitoraggio dell'attività.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 3

Compiti della Commissione

1. La Commissione, nel complesso considerata, svolge, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, i seguenti compiti:

a) Espleta l'istruttoria tecnica per le seguenti procedure previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:

a.1) Verifica di assoggettabilità a VAS (articolo 12);

a.2) VAS comprensiva della fase di scoping (articoli 13-18);

a.3) Procedura coordinata di VAS e V.Inc.A (articolo 10 comma 3);

a.4) Verifica preliminare (art. 6 commi 9 e 9-bis);

a.5) Verifica di assoggettabilità a VIA (articolo 19);

a.6) Procedura coordinata di Verifica e V.Inc.A (articolo 10 comma 3);

a.7) Procedura preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (ex art. 26-bis);

a.8) VIA (articolo 23 secondo quanto disposto dall'articolo 27-bis);

a.9) Procedura unificata tra VIA ed AIA di competenza dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, e, ove presente, coordinata con la V.Inc.A (articolo 27-bis e articolo 10 comma 3);

a.10) Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA (art. 28 comma 2);

a.11) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 29-bis e seguenti);

a.12) pareri regionali endoprocedimentali finalizzati alla pronuncia di compatibilità ambientale richiesti dal Ministero per la Transizione Ecologica.

b) Espleta l'istruttoria tecnica per le seguenti procedure:

b.1) V.Inc.A. ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e del D.A. n. 53/GAB del 30 marzo 2007 e ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.A. n. 245 del 22 ottobre 2007 e ss.mm.ii. inclusa la fase preliminare di screening;

b.2) Piano di utilizzo Terre e Rocce da scavo redatto ai sensi del DPR 120/2017;

b.3) Valutazioni tecniche in ordine alle istanze presentate ex art. 109 del Codice dell'Ambiente;

b.4) valutazione tecnica in ordine alle istanze di recupero ambientale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 127/80;

b.5) Valutazioni tecniche in ordine alla determinazione degli impatti già generati rispetto alla quantificazione delle sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 29 del Codice dell'Ambiente, sulla base di un provvedimento emanato dall'Autorità Ambientale, tenendo conto del criterio di stretta proporzionalità tra sanzione stessa ed impatto prodottosi;

c) svolge le attività istruttorie connesse al rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente ed adotta il proprio parere per il successivo inoltro agli organi competenti;

d) esprime pareri tecnico consultivi, su richiesta dell'Autorità Ambientale, inerenti materie oggetto di competenza della Commissione o comunque ad essa riconducibili;

e) esprime parere tecnico-giuridico su tutti i contenziosi relativi a provvedimenti ambientali direttamente o indirettamente collegati a pareri emessi dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 4

Obblighi dei Commissari

1. I commissari sono tenuti a svolgere i compiti ad essi affidati, ai sensi del presente decreto, con diligenza professionale e con l'assoluta osservanza dei tempi assegnati per il loro svolgimento. In particolare;

I. collaborare con l'Assessorato del Territorio e l'Ambiente, il Presidente, il Nucleo di coordinamento, le Sottocommissioni, i gruppi istruttori, il Responsabile del Procedimento, per il migliore funzionamento delle relative attività;

II. raggiungere la performance prevista dal D.A. n. 311/2020 e s.m.i., salvo deroghe riconosciute dal Nucleo di coordinamento, stante la complessità di singoli Pareri affidati;

III. dichiarare all'atto della nomina e, successivamente, al verificarsi di situazioni modificative della dichiarazione già resa nel corso dell'espletamento dell'incarico, eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse;

IV. attestare al Segretario l'assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito, predisponendo una dettagliata relazione sulle attività svolte con cadenza e nei modi indicati dal Nucleo di coordinamento.

2. Per mancanza o incompletezza della predetta documentazione, o in caso di mancato assenso del Segretario della Commissione, non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze dovute.

3. Il Commissario non può accettare o svolgere, a pena di decadenza, incarichi o consulenze incompatibili con l'incarico ricevuto, anche se a titolo gratuito.

4. I Commissari appartenenti alla Pubblica Amministrazione devono allegare alla dichiarazione di accettazione dell'incarico l'autorizzazione allo svolgimento dello stesso rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

5. L'Assessore, su proposta del Presidente della Commissione, osservata la procedura di cui al presente decreto, può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'incarico nei confronti dei Commissari a carico dei quali:

I. siano emerse gravi violazioni nell'adempimento dei doveri di ufficio;

II. si sia verificata l'inosservanza, ingiustificata, del rispetto dei termini temporali assegnati per il completamento delle istruttorie;

III. si sia riscontrata la ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute della Commissione, della sottocommissione o dei gruppi istruttori.

6. La revoca può essere disposta anche in caso di assenze o di inadempienze giustificate, ma che per numero e rilevanza abbiano comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

7. Nel corso del procedimento di revoca, valutata la gravità delle inadempienze, il Presidente può disporre in ogni momento, in via cautelare e con effetto immediato, la notificazione di sospensione del Commissario interessato con la contestuale sospensione dell'erogazione dei relativi compensi. Nel caso in cui il procedimento di revoca si concluda con l'archiviazione, il Commissario riprende l'attività e torna ad avere diritto alle spettanze.

8. Il procedimento di revoca di cui al comma 5 viene avviato dal Presidente con formale comunicazione scritta al Commissario interessato, contenente le inadempienze contestate o le altre cause che legittimano la revoca ai sensi del predetto comma. Ricevuta la contestazione degli addebiti, entro quindici giorni il Commissario interessato può presentare memorie e osservazioni a propria difesa o chiedere di essere ascoltato in presenza di tutto il Nucleo.

9. Il procedimento di revoca deve concludersi con provvedimento espresso entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla contestazione degli addebiti o delle altre cause legittimanti la revoca, trascorsi i quali il procedimento si intenderà archiviato senza effetti. L'Assessore al Territorio e Ambiente, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Presidente e/o dal Nucleo, può disporre l'archiviazione motivata del procedimento o revocare l'incarico al Commissario interessato.

10. I Commissari, nel caso di impedimento temporaneo allo svolgimento dell'incarico, possono chiedere al Presidente di essere sospesi dall'incarico per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi, con perdita del diritto di compenso. Il Presidente può autorizzare la sospensione. Qualora al termine del periodo di sospensione il Commissario non riprenda lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico entro i successivi due giorni, il Presidente può proporre all'Assessore l'avvio del procedimento di revoca nei suoi confronti.

11. I Commissari si impegnano formalmente a comunicare al Presidente, con esplicita nota corredata da copia della relativa documentazione, l'emissione a proprio carico di provvedimenti amministrativi-contabili o penali, anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell'incarico. Tale comunicazione deve avvenire entro e non oltre 8 (otto) giorni di calendario dalla data in cui ne siano venuti a conoscenza.

12. Ai Commissari si applicano, in quanto compatibili, le norme sui doveri e sulle incompatibilità degli impiegati civili dello Stato. In particolare, essi sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto dell'incarico.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 5

Incompatibilità e decadenza dall'incarico dei commissari

1. Qualora il Commissario, in data antecedente la nomina, abbia svolto attività riferite a progetti che necessitano di parere da parte della Commissione di cui è componente, lo stesso dovrà formalmente segnalare la propria incompatibilità al Presidente della Commissione ed astenersi da ogni valutazione e/o votazione. Parimenti, deve segnalare ed astenersi nel caso in cui vengano trattati progetti rispetto ai quali possano configurarsi interessi di natura personale, anche indiretta.

2. Per tutto il periodo dell'incarico e per l'anno successivo dalla cessazione dello stesso, i Commissari non possono assumere rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza presso imprese o soggetti terzi che, a qualsiasi titolo, esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo, in quanto riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale destinatario dell'attività di tutela ambientale dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

3. Decadono dall'incarico di Commissario coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, o per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione secondo la disciplina di settore prevista per i pubblici dipendenti.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 6

Il Presidente

1. Il Presidente della Commissione:

I. rappresenta nella sua unitarietà la Commissione;

II. convoca le sedute della Commissione, previa comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti la Commissione con preavviso di almeno due giorni;

III. presiede le sedute della Commissione e del Nucleo di coordinamento; cura l'attuazione delle decisioni assunte dal Nucleo di coordinamento;

IV. coordina, avvalendosi del supporto del Nucleo, l'attività dei vari Commissari e vigila sull'adempimento dei loro doveri d'ufficio;

V. cura i rapporti esterni della Commissione, i contatti con le amministrazioni, gli enti, le aziende e gli altri soggetti pubblici o privati che ritenga opportuno consultare nel corso dell'istruttoria;

VI. assicura il rispetto delle procedure gestionali anche tramite strumenti informatici necessari all'espletamento delle attività di controllo interno da parte del competente Dipartimento;

VII. vigila sul diligente e puntuale svolgimento dell'incarico da parte dei Commissari ed esercita le funzioni di cui al precedente articolo 4, comma 5 e ss., avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria e del Nucleo di coordinamento;

VIII. tiene informato l'Assessore sui programmi di attività della Commissione;

IX. dispone ed autorizza le missioni dei Commissari;

X. convoca il Nucleo di coordinamento, previa comunicazione dell'ordine del giorno agli interessati, con preavviso di almeno due giorni, salvo casi urgenti per i quali sarà richiesto un preavviso di 12 ore;

XI. trasmette il calendario dei lavori e l'ordine del giorno della seduta ai Commissari, e, per opportuna conoscenza, al Dirigente Generale del competente Dipartimento ambiente o e/o urbanistica.

XII. sentito il Nucleo, rimodula la composizione delle sottocommissioni, in relazione al monitoraggio delle procedure in entrata e costituisce appositi gruppi di lavoro per la formulazione di pareri tecnici, format di lavoro, linee guida interne.

XIII. designa i tre coordinatori delle sottocommissioni e li comunica all'assessore.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 7

Nucleo di coordinamento

1. Il Nucleo di coordinamento, organo di direzione della CTS, è composto da 6 componenti compreso il Presidente della Commissione, che lo presiede, il Segretario coordinatore, il Vice-Presidente e i tre Coordinatori. I componenti del Nucleo di coordinamento sono nominati dall'Assessore al Territorio ed Ambiente sentito il Presidente.

2. Il Nucleo di coordinamento:

I. elabora il programma di lavoro, fissando il calendario dei lavori con cadenza almeno mensile, e stabilisce l'ordine del giorno della Commissione;

II. individua problemi e questioni di maggiore rilevanza da sottoporre tempestivamente all'attenzione della Commissione per le decisioni necessarie;

III. assicura coerenza tra l'attività della Commissione e le direttive dell'Assessore;

IV. individua la Sottocommissione e i Gruppi istruttori per le diverse attività di valutazione e verifica, indicando il Referente e cura la equa ripartizione del carico di lavoro tra tutti i commissari, in relazione alla gravosità dei pareri da istruire anche al fine di garantire il rispetto della produttività di ciascun commissario;

V. provvede alla condivisione delle proposte di parere pervenute dalle Sottocommissioni ed illustrate dai Coordinatori di ciascuna di esse e le sottopone alla Commissione in seduta plenaria per la loro votazione o richiede eventuali opportuni approfondimenti, modifiche ed integrazioni così rinviandoli ai gruppi istruttori;

VI. collabora con il Presidente nel controllo delle attività dei Commissari;

VII. esamina, con cadenza almeno mensile, la situazione aggiornata delle istruttorie in corso;

VIII. cura l'organizzazione di seminari formativi interni, volti all'aggiornamento dei commissari in merito all'evoluzione delle norme ambientali e delle tecnologie.

3. Le riunioni del Nucleo di coordinamento sono verbalizzate dal Segretario della Commissione, ovvero in sua assenza da altro componente del Nucleo di coordinamento. Il verbale, salvo impedimenti, viene approvato nella prima riunione successiva.

4. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre componenti, di cui uno sia il Presidente o il VicePresidente.

5. E' sempre consentita la partecipazione mediante collegamento via web.

6. Il Nucleo di coordinamento decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente/Vicepresidente.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 8

Ufficio di Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria è composto da 4 commissari: il Segretario Coordinatore che lo presiede e che soprintende ai lavori della Commissione in seduta plenaria in quanto membro del Nucleo di Coordinamento, nonché tre segretari, individuati ed eventualmente sostituiti dal Presidente di concerto con il Segretario Coordinatore uno per ogni singola sottocommissione.

2. Il Segretario Coordinatore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente:

- sovrintende, con ruolo e compiti di direzione all'Ufficio di Segreteria e all'esercizio delle funzioni dei tre Segretari di sottocommissione, dei quali coordina l'attività assicurando l'unità operativa dell'organizzazione di tutta la CTS;

- partecipa alle riunioni del Nucleo di Coordinamento di cui è membro e della CTS con diritto di voto.

- redige i verbali delle riunioni del Nucleo di coordinamento e della Commissione in seduta plenaria e li custodisce unitamente ai verbali delle sottocommissioni trasmessi dai segretari che ne curano la loro redazione;

- cura le comunicazioni con i Dipartimenti competenti, trasmette gli atti e i verbali, con i relativi allegati, a firma del Presidente anche via web;

- predispone le missioni dei Commissari da sottoporre all'autorizzazione del Presidente, previa verifica delle disponibilità finanziarie e ne dà tempestiva comunicazione al Servizio 1 del DRA;

- predispone e custodisce le certificazioni di presenza dei Commissari alle riunioni della CTS;

- predispone e custodisce gli atti finalizzati al riconoscimento dei compensi di tutti i commissari e li trasmette agli uffici competenti;

- trasmette i pareri deliberati dalla Commissione e dalle Sottocommissioni ai Dipartimenti dell'Ambiente e dell'Urbanistica.

I Segretari delle sottocommissioni coadiuvano i coordinatori e provvedono alla convocazione delle riunioni delle stesse nonché alla verbalizzazione delle adunanze delle sottocommissioni. Provvedono, infine, a trasmettere i pareri approvati dalle sottocommissioni al Segretario Coordinatore per i successivi adempimenti.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 9

Sottocommissioni

1. La C.T.S. è articolata in nn. 3 Sottocommissioni, suddivise per materia: 

i. SOTTOCOMMISSIONE AMBIENTE, Composta da massimo 26 componenti, incluso il Coordinatore e il Segretario della sottocommissione, con le seguenti prevalenti aree di competenza:

a. Rifiuti

b. Depurazione

c. Dissesto idrogeologico

d. Cave

e. Insediamenti produttivi

ii. SOTTOCOMMISSIONE ENERGIA - Composta da massimo 26 componenti, incluso il Coordinatore e il Segretario della sottocommissione, con le seguenti prevalenti aree di competenza:

a. Fotovoltaico

b. Eolico

c. Termovalorizzatori

d. Gassificatori

iii. SOTTOCOMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Composta da massimo 8 componenti, incluso il Coordinatore e il Segretario della sottocommissione, con le seguenti prevalenti aree di competenza:

a. Strumenti urbanistici ed attuativi

b. Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo. (1)

2. Ciascuna Sottocommissione è presieduta da un Coordinatore, che nel rispetto delle indicazioni formulate dal Nucleo di coordinamento, cura la convocazione delle relative riunioni, la redazione e trasmissione a ciascun commissario dell'ordine del giorno delle sedute e la pubblicazione delle proposte di parere da discutere, almeno due giorni prima la riunione prevista. Il Coordinatore affianca i Gruppi istruttori e illustra al Nucleo di coordinamento, insieme ai Gruppi istruttori, le proposte di parere.

3. La verbalizzazione delle riunioni delle Sottocommissioni è a carico del segretario della sottocommissione che trasmette i verbali all'ufficio di segreteria per le competenze successive.

(1)

Per la sostituzione del comma annotato si rimanda al D.A. Territorio ed Ambiente 17 febbraio 2022, n. 38.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 10

Competenza delle Sottocommissioni

1. Le Sottocommissioni (i) Energia e (ii) Ambiente, ognuna in riferimento ai progetti di rispettiva competenza hanno funzioni deliberative, previa condivisione con il Nucleo di coordinamento, esclusivamente su:

- sulle istanze ex art. 20 e 26bis del Codice dell'Ambiente di definizione preliminare dei contenuti della documentazione da presentarsi;

- sulle istanze ex art. 6 comma IX del Codice dell'Ambiente, per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti;

- sulle istanze autonome riferite al Piano di utilizzo Terre e Rocce da scavo redatto ai sensi del DPR 120/2017;

- sulle istanze ex art. 109 del Codice dell'Ambiente;

- sulla verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale nel progetto definitivo e/o esecutivo;

2. La Sottocommissione (iii) Pianificazioni territoriali delibera, previa condivisione con il Nucleo di coordinamento:

- sulla Verifica di assoggettabilità a VAS (articolo 12);

- nella fase preliminare della VAS, circa i contenuti del Rapporto ambientale (art. 13, co. 1 e 2);

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 11

Procedure di istruttoria e di verifica

1. Il Nucleo di coordinamento assegna l'istruttoria delle singole domande di autorizzazione e valutazione ambientale alla Sottocommissione deputata e al Gruppo istruttore individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 3. Il Gruppo istruttore è altresì incaricato di verificare eventuali varianti progettuali che dovessero essere trasmesse.

2. Il Nucleo di coordinamento assegna l'istruttoria delle singole procedure per le valutazioni ambientali dei piani e programmi la cui approvazione compete ad Organi della Regione.

3. Il Nucleo di coordinamento può affidare ad uno o più Commissari lo studio di particolari questioni su richiesta delle Strutture competenti dei Dipartimenti per il tramite del Dirigente Generale.

4. Il Nucleo di coordinamento, previo esame preliminare delle richieste pervenute, può procedere, in funzione della complessità delle stesse, a formulare direttamente la risposta o ad affidare l'esame della richiesta e la formulazione della risposta ad uno o più commissari.

5. Il Referente ha il compito di assicurare l'efficace coordinamento del Gruppo istruttore, ed il rispetto dei termini temporali previsti dalle norme vigenti per il completamento dell'istruttoria.

6. Nel caso si ravvisi la necessità di sostanziali integrazioni nella documentazione istruttoria in esame, il Nucleo di coordinamento, per il tramite del Responsabile del Procedimento, unitamente al Gruppo istruttore, provvede a richiedere le integrazioni all'Autorità procedente/proponente/gestore.

7. Ciascun membro del Gruppo istruttore può far annotare, nelle proposte di parere e nelle relazioni, motivate posizioni personali.

8. Nel corso delle attività di valutazione e verifica possono essere richiesti, per il tramite del Responsabile del Procedimento pareri di Enti e Amministrazioni pubbliche ed organi di consulenza tecnico-scientifica della Regione, che si ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 12

Ulteriori obblighi dei Commissari

1. Il Commissario, come componente della Commissione, è tenuto:

I. a partecipare alle riunioni degli organi della Commissione e, in particolare, a garantire la presenza a tutte le votazioni della medesima;

II. a comunicare tempestivamente al Nucleo di coordinamento gli eventuali motivi che ne impediscano la partecipazione alle riunioni di cui al punto precedente, inerenti allo svolgimento di compiti istituzionali assegnati al Commissario, nell'interesse dell'amministrazione;

2. In caso di ripetuta inadempienza da parte dei Commissari agli obblighi sopra indicati o, qualora, anche per giustificati motivi, l'assenza del Commissario abbia significativa rilevanza, la questione dovrà essere sottoposta all'attenzione del Presidente ai fini della proposta dell'eventuale provvedimento motivato di revoca dall'incarico di componente la Commissione, come previsto dal presente decreto.

3. Il Commissario, nominato Referente di un Gruppo istruttore, ha il compito di:

I. segnalare tempestivamente al Nucleo di coordinamento eventuali questioni ostative al rispetto delle scadenze previste;

II. comunicare al Nucleo di coordinamento le questioni insorte durante lo svolgimento delle attività, proponendone soluzioni;

III. definire, in accordo con il Presidente, le date delle eventuali riunioni tecniche e degli eventuali sopralluoghi, garantendo comunque il rispetto dei termini temporali previsti e la presenza dei componenti del Gruppo istruttore;

IV. garantire che si proceda collegialmente all'esame della documentazione afferente alle singole istruttorie;

V. assegnare, anche formalmente, eventuali specifici compiti istruttori ai singoli componenti del gruppo;

VI. inoltrare al Nucleo di coordinamento e successivamente al Responsabile del Procedimento, le richieste di chiarimenti e/o eventuali integrazioni richieste dal Gruppo istruttore;

VII. redigere e trasmettere al Nucleo di coordinamento le proposte di parere sulla base dei contributi di tutti i componenti del gruppo;

VII. esporre in seno al Nucleo di coordinamento, alla Commissione ed alle Sottocommissioni nelle materie a queste riservate gli esiti dell'attività istruttoria effettuata attraverso idonei strumenti, anche informatici, per la presentazione delle informazioni;

4. Il Commissario, quale componente di un Gruppo istruttore, ha il compito di:

I. svolgere l'esame della documentazione afferente alle singole istruttorie;

II. partecipare ai sopralluoghi ed alle riunioni organizzate dal Referente;

III. assicurare il proprio contributo alla predisposizione delle richieste di chiarimenti e/o integrazioni;

IV. predisporre nei tempi previsti il proprio contributo al fine della elaborazione delle proposte di parere;

V. condividere le proposte di parere predisposte dal gruppo istruttore preventivamente alla trasmissione al Nucleo di coordinamento. In caso contrario il componente è tenuto a segnalare al Referente la non condivisione della proposta di parere ed eventuali osservazioni, predisponendo specifiche relazioni, informando il Nucleo di coordinamento.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 13

Predisposizione del parere

1. Il Gruppo istruttore individuato dal Nucleo di coordinamento, acquisita la documentazione, sulla base delle risultanze di eventuali riunioni e sopralluoghi, tenuto conto delle eventuali integrazioni documentali, delle eventuali osservazioni pervenute e quindi delle relative controdeduzioni fornite dal proponente, in osservanza alle direttive del Nucleo di coordinamento e nei termini temporali assegnati, formula la proposta di parere contenente le analisi effettuate e le relative valutazioni motivate.

2. La proposta di parere viene trasmessa dal Referente al Coordinatore della Sottocommissione almeno sette giorni prima della seduta della stessa.

3. Il Coordinatore provvede all'esame delle proposte di parere consegnate dai referenti e, se necessario, ne richiede gli eventuali approfondimenti, modifiche e integrazioni, prima di procedere alla sottoposizione dello stesso al Nucleo di coordinamento per la relativa condivisione.

4. Acquisita la condivisione del Nucleo, il Parere viene trasmesso, per competenza, alla relativa sottocommissione secondo le procedure indicate dai precedenti articoli, ovvero alla Commissione plenaria, per la relativa valutazione.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 14

Approvazione del parere

1. La Commissione in seduta plenaria delibera tutti i pareri relativi ai procedimenti non sottoposti all'approvazione delle Sottocommissioni, ai sensi del precedente art. 10.

2. La Commissione in seduta plenaria decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente/Vicepresidente.

3. Tutti i pareri discussi in presenza vanno prontamente firmati in calce e siglati in ciascun foglio dai Commissari presenti.

4. I Commissari che partecipano via web alle sedute della Commissione, devono inviare al Segretario la loro autocertificazione, ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale attestano la presenza alla seduta e il voto espresso sui pareri in conformità al verbale della stessa.

5. La verbalizzazione delle sedute della Commissione è effettuata dal Segretario o, in sua assenza, da altro componente il Nucleo di coordinamento; al termine della seduta, il Segretario da lettura delle principali decisioni deliberate; salvo impedimenti, il verbale viene approvato nella adunanza immediatamente successiva.

6. Il Segretario trasmette i pareri deliberati dalla Commissione, debitamente numerati, agli uffici allegando l'attestazione sottoscritta, anche digitalmente, dallo stesso e dal Presidente nella quale si certifica la presenza o assenza di ciascun Commissario e la conformità dei voti espressi a quanto verbalizzato.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 15

Supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

1. Il supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA Sicilia) è disciplinato da apposito Accordo di Programma sottoscritto con l'Assessore al Territorio ed Ambiente, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento di organizzazione dell'agenzia approvato con D.A. n. 165 del 1 giugno 2005, in seno al quale sono contemplate le attività istituzionali obbligatorie di competenza di ARPA Sicilia, quelle istituzionali non obbligatorie e le attività aggiuntive.

2. Fra le attività istituzionali non obbligatorie di cui al comma 1, sono individuabili le attività di supporto alle funzioni di amministrazione attiva e quindi l'attività di supporto tecnico alla Commissione.

3. Con apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, sono individuati i termini e le modalità, nonché i correlati aspetti finanziari delle attività di supporto alla Commissione in sede di istruttoria.

N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 18, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2023, n. 194, a decorrere dal giorno 1 luglio 2023.

Successivamente ai sensi dell'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252, il predetto termine, è prorogato al 1° agosto 2023.

Art. 16

Norme finali

1. E' revocato il Decreto Assessoriale 57/GAB del 28 febbraio 2020.

2. Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal giorno 1 gennaio 2022.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali/atti generali" - ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Palermo, 15 dicembre 2021

L'Assessore

SALVATORE CORDARO