
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2021, n. 1322
G.U.R.S. 21 gennaio 2022, n. 3
Disposizioni per il rilascio del parere sull'abbattimento totale dei capi (Stamping-out) nei focolai di tubercolosi bovina, brucellosi bovina ed ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 9 giugno 1964, n. 615 concernente la "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256 concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria";
VISTO il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 con cui è stato adottato il "Regolamento concernente il Piano Nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini";
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e le successive modifiche e integrazioni;
VISTE le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";
VISTO il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 riguardante il "Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";
VISTO il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592 riguardante il "Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini"
VISTO il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 riguardante il "Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica";
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante "Attuazione della direttiva 97/12/CEE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina" e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2016, n. 19 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12], pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 33 del 17 luglio 2019, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
VISTO il decreto assessoriale n. 2090/2013 del 6 novembre 2013 contenente "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina ";
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 maggio 2015 e s.m.i. contenente "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi- caprina, leucosi bovina enzootica" la quale ha previsto, tra le altre, la misura dello stamping-out da adottarsi in particolari situazioni indicate nelle Linee Guida di cui all'allegato 2 della medesima ordinanza;
VISTO il Regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e i successivi Regolamenti esecutivi e delegati;
VISTO il DDG n. 1507 del 25 agosto 2016 recante Disposizioni per l'autorizzazione degli stamping-out e per la esecuzione di prove genetiche e per la esecuzione del test del gamma-interferon in campo veterinario;
VISTO Il Regolamento (UE) 625/ 2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
VISTO il decreto assessoriale n. 2113/2017 del 26 ottobre 2017 relativo a Misure straordinarie di polizia veterinaria per l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi bovina enzootica in Sicilia;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
VISTO il D.P.R.S. n. 3152 del 16 agosto 2021 con il quale, vista la Delibera di Giunta n. 339 dell'11 agosto 2021, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico al Dr. Francesco Bevere;
CONSIDERATO che l'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 prevede, all'articolo 5, comma 2, che l'abbattimento totale dei capi può avvenire sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e la Regione competenti;
CONSIDERATO che la commissione regionale permanente di cui al D.D.G. n. 1507 del 25 agosto 2016, in precedenza citato, per l'esame delle richieste relative agli stamping-out, all'esecuzione del test del gamma-interferon e delle prove genetiche, risulta costituita da quattro membri, di cui uno appartenente a questo Dipartimento e tre all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, con un notevole appesantimento delle relative attività e con uno sbilanciamento dei rappresentanti delle due strutture coinvolte;
CONSIDERATO che le attività della commissione sottintendono a valutazioni di ordine meramente epidemiologico e di conformità agli orientamenti ed alle direttive di politica sanitaria nei confronti delle operazioni relative all'eradicazione delle malattie in argomento;
CONSIDERATO, inoltre, che le prove genetiche costituiscono un valido ausilio alle attività di controllo ufficiale delle Aziende Sanitarie Provinciali, il cui utilizzo deve essere valutato in sede locale, senza il coinvolgimento di una commissione sovra-territoriale;
CONSIDERATO che il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 include la prova del gamma interferon tra quelle ufficiali e, pertanto, determina la decadenza del parere vincolante previsto dalla commissione regionale, di cui al DDG 1507/2016;
CONSIDERATO che lo stamping out è una misura sanitaria i cui effetti positivi sono maggiormente percepibili in aree indenni o a prevalenza molto bassa;
CONSIDERATA la crescente esigenza di avvalersi di un impianto normativo snello e coerente con i principi di valutazione del rischio, che costituiscono l'asse portante della nuova regolamentazione comunitaria in materia di sanità animale;
RITENUTO, in linea generale, di dover sottoporre a revisione e miglioramento continuo le norme regionali ed in particolare le procedure che regolano l'applicazione della misura dello stamping out, alla luce delle esperienze maturate e dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di sanità animale;
RITENUTO di dover revocare, pertanto, il DDG n. 1507 del 25 agosto 2016 recante Disposizioni per l'autorizzazione degli stamping-out e per la esecuzione di prove genetiche e per la esecuzione del test del gamma-interferon in campo veterinario;
RITENUTO, inoltre, che le attività per il rilascio del parere previsto dall'art. 5, comma 2, dell'O.M. 28 maggio 2015 e smi debbano obbedire all'esigenza amministrativa di semplificare e snellire le procedure nonché alla logica di esaminare congiuntamente le richieste delle AASSPP da parte di questo Dipartimento e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
VISTA la nota di questo Dipartimento, prot. n. 51859 del 21 dicembre 2021, con cui all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia è stato richiesto di confermare se l'Area Sorveglianza Epidemiologica è la propria struttura interna di riferimento, per le valutazioni di ordine epidemiologico, per l'esame delle richieste e l'espressione del parere di cui all'art. 5, comma 2, dell'O.M. 28 maggio 2015 e smi, sull'abbattimento totale dei capi (Stamping-out) nei focolai di tubercolosi bovina, brucellosi bovina ed ovi-caprina e leucosi bovina enzootica;
VISTA la comunicazione datata 21 dicembre 2021, acquisita al protocollo n. 51980 di questo Dipartimento in pari data, con cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha confermato quanto richiesto da questo Dipartimento con precedente nota prot. n. 51859 del 21 dicembre 2021;
RITENUTO, altresì, di dovere stabilire criteri procedurali per l'inoltro delle richieste ed il termine massimo per il rilascio del parere;
Decreta:
1. Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, il DDG n. 1507 del 25 agosto 2016, inerente "Disposizioni per l'autorizzazione per l'avvio della misura degli stamping-out e per l'esecuzione di prove genetiche e per la esecuzione del test del gamma-interferon in campo veterinario", è revocato.
2. Le richieste delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione per l'espressione del parere, previsto dall'art. 5, comma 2, dell'O.M. 28 maggio 2015 e smi, sull'abbattimento totale dei capi (Stamping-out) nei focolai di tubercolosi bovina, brucellosi bovina ed ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, devono essere inoltrate al competente Servizio di questo Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.
3. Il competente Servizio di questo Dipartimento procederà ad indire apposita riunione di servizio con l'Area Sorveglianza Epidemiologica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, anche in modalità da remoto, comunicando all'ASP richiedente il parere congiunto, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
1. Le prove genetiche devono essere effettuate dalle AASSPP di propria iniziativa o su richiesta dell'allevatore, concordando con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia i tempi di conferimento e di refertazione. In caso di prove eseguite nell'interesse dell'operatore, i costi verranno addebitati all'operatore interessato.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al Ministero della Salute ed al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 23 dicembre 2021.
BEVERE