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AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

DETERMINA 28 dicembre 2021, n. 650

- Allegato al Comunicato Agenzia per l'Italia Digitale pubblicato nella G.U.R.I. 22 gennaio 2022, n. 17

"Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche" adottato con Determinazione n. 611 del 29 novembre 2021 - Rettifica per errori materiali.

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), e in particolare l'art. 11 commi 2 e 3;

VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n. 996, con il quale è confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

VISTA la determinazione AgID n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art. 6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTO il piano triennale 2020-2022 approvato con DPCM 17 luglio 2020 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, contenente disposizioni in materia di "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;

VISTO l'art. 18-bis del citato decreto legislativo n. 82/2005, come modificato e integrato dalle disposizioni sopra richiamate;

VISTO l'art. 17, comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005, come modificato e integrato dal sopra citato D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

VISTA la determinazione n. 611/2021 del 29 novembre 2021, con la quale AGID ha adottato il Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche;

CONSIDERATO che nel testo del suddetto Regolamento sono stati rilevati errori materiali;

RITENUTO necessario porre rimedio agli errori materiali rilevati.

Determina

Art. 0

Articolo Unico

1. di rettificare il "Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche", adottato con determinazione n. 611/2021 del 29 novembre 2021, come di seguito indicato:

- all'articolo 1, comma 1, lettera c) del Regolamento, anziché:

"c) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82 e successive modifiche.",

leggasi:

"c) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.";

- all'articolo 1, comma 1, lettera d), anziché:

"d) Difensore civico digitale: il soggetto indicato all'art- 17, comma 1-quater del CAD.",

leggasi:

"d) Difensore civico per il digitale: il soggetto indicato all'art- 17, comma 1-quater del CAD";

- all'articolo 1, comma 1, lettera e), anziché:

"Direttore Generale: il legale rappresentante di AgID; la dirige e ne è responsabile, come indicato all'art. 21 del decreto-legge n. 83/2012, convertito con modificazione dalla legge 35/2012",

leggasi:

"Direttore Generale: il legale rappresentante di AgID; la dirige e ne è responsabile, come indicato all'art. 21 del decreto-legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

- all'articolo 1, comma 1, lettera j), anziché:

"j) Stuttura operativa: una o più unità organizzative che, in base al Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale e agli atti organizzativi adottati dal Direttore Generale, svolgono le attività di vigilanza e coadiuvano il Responsabile del procedimento.",

leggasi:

"j) Struttura operativa: una o più unità organizzative che, in base al Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale e agli atti organizzativi adottati dal Direttore Generale, svolgono le attività di vigilanza e coadiuvano il Responsabile del procedimento.";

- all'articolo 4, comma 1, anziché:

"AgID ove abbia notizia di una possibile violazione generalizzata degli obblighi indicati all'articolo 18bis del CAD, prima di avviare il procedimento di accertamento dispone gli accertamenti necessari per la valutazuione, anche acquisendo notizie e documenti e tramite richieste di informazioni o audizioni.",

leggasi:

"AgID ove abbia notizia di una possibile violazione generalizzata degli obblighi indicati all'articolo 18bis del CAD, prima di avviare il procedimento di accertamento di-spone gli accertamenti necessari per la valutazione, anche acquisendo notizie e documenti e tramite richieste di informazioni o audizioni.";

- all'articolo 5 comma 1, anziché:

"Il Responsabile del procedimento dà avvio all'accertamento d'ufficio, ovvero su segnalazione del Difensore civico digitale, come indicato al successivo Art. 7.",

leggasi:

"Il Responsabile del procedimento dà avvio all'accertamento d'ufficio, ovvero su segnalazione del Difensore civico per il digitale, come indicato al successivo Art. 8.";

- all'articolo 5 comma 2, nell'alinea, anziché:

"La comunicazione di avvio del procedimento di accertamento contiene:"

leggasi:

"La comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, trasmessa al soggetto vigilato, contiene:";

- all'articolo 6, comma 2, lettera a), anziché:

"a) dati, documenti e ogni altra informazione trasmessa dal soggetto vigilato in relazione alla richiesta di cui all'Art. 4, comma 2;",

leggasi:

"a) dati, documenti e ogni altra informazione trasmessa dal soggetto vigilato in relazione alla richiesta di cui al comma 3.b;";

- all'articolo 6, comma 5, anziché:

"Nella richiesta di dati, documenti e informazioni è indicato il termine ultimo per la risposta o l'invio, con l'avvertimento di cui all'Art. 4, comma 2, lettera c) e fermo restando il termine di conclusione del procedimento di accertamento.",

leggasi:

"Nella richiesta di dati, documenti e informazioni effettuata ai sensi del presente articolo è indicato il termine ultimo per la risposta o l'invio, con l'avvertimento di cui all'Art.

5, comma 2, lettera c) e fermo restando il termine di conclusione del procedimento di accertamento.";

- all'articolo 7, comma 3, lettera a), anziché:

"a) nel periodo compreso tra la data di convocazione e la data di espletamento dell'audizione richiesta dal soggetto vigilato ai sensi dell'art. 11",

leggasi:

"a) nel periodo compreso tra la data di convocazione e la data di espletamento dell'audizione richiesta dal soggetto vigilato ai sensi dell'Art. 12";

- all'articolo 7, comma 3, lettera b), anziché:

"b) a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto vigilato, se accolta dal Responsaibile o da un suo delegato o sostituto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e per il periodo da questi ritenuto congruo;",

leggasi:

"b) a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto vigilato, se accolta dal Responsabile o da un suo delegato o sostituto ai sensi dell'Art. 3, comma 1, e per il periodo da questi ritenuto congruo;"

- all'articolo 7, comma 3, lettera d), anziché:

"d) nel periodo compreso tra la notificazione della diffida e lo spirare del termine assegnato ai sensi dell'art. 14.",

leggasi:

"d) nel periodo compreso tra la notificazione della diffida e lo spirare del termine assegnato ai sensi dell'Art. 15.";

- all'articolo 8, nella rubrica, anziché:

"SEGNALAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO DIGITALE"

leggasi:

"SEGNALAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE";

- all'articolo 8, comma 2, anziché:

"La documentazione ricevuta dal Difensore Civico Digitale è assegnata al Responsabile del procedimento di cui all'Art. 3, il quale dà avvio al procedimento ai sensi dell'Art. 4.",

leggasi:

"La documentazione ricevuta dal Difensore civico per il digitale è assegnata al Responsabile del procedimento di cui all'Art. 3, il quale dà avvio al procedimento ai sensi dell'Art. 5.";

- all'articolo 11, comma 1, lettera c), anziché:

"l'eventuale indicazione della mancata ottemperanza alla richiesta di documentazione da parte del destinatario dell'invito, ovvero della trasmissione da parte sua di informazioni o dati parziali o non veritieri;",

leggasi:

"l'eventuale indicazione della mancata ottemperanza alla richiesta di documentazione da parte del soggetto vigilato, ovvero della trasmissione da parte sua di informazioni o dati parziali o non veritieri;";

- all'articolo 12, comma 1, anziché:

"Quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni del CAD o di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Responsabile del procedimento con la trasmissione dell'atto di accertamento informa il soggetto vigilato che ha la facoltà di inviare scritti difensivi e chiedere di essere sentito, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni.",

leggasi:

"Quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni del CAD o di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Responsabile del procedimento con la trasmissione dell'atto di accertamento informa il soggetto vigilato della "Non conformità" e della facoltà di inviare scritti difensivi e di chiedere di essere sentito, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni.";

- all'articolo 12, comma 3, anziché:

"Con l'atto di accertamento AGID può chiedere al soggetto vigilato informazioni e documenti, anche ad integrazione di quanto già trasmesso ai sensi dell'Art. 5, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 giorni con l'avvertimento di cui all'Art. 4, comma 2, lettera c)",

leggasi:

"Con l'atto di accertamento AgID può chiedere al soggetto vigilato informazioni e documenti, anche ad integrazione di quanto già trasmesso ai sensi dell'Art. 5, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 giorni con l'avvertimento di cui all'Art. 5, comma 2, lettera c)";

- all'articolo 13, comma 2, anziché:

"Con il Rapporto di verifica il Responsabile del procedimento richiede al soggetto vigilato di trasmettere entro 10 giorni dalla notifica un piano di miglioramento che definisca le azioni da intraprendere ed i relativi tempi di attuazione.",

leggasi:

"Con l'Atto di accertamento il Responsabile del procedimento richiede al soggetto vigilato di trasmettere entro 10 giorni dalla notifica un piano di miglioramento che definisca le azioni da intraprendere ed i relativi tempi di attuazione.";

- all'articolo 14, comma 1, lettera a), anziché:

"a) Non Conformità di tipo A ("NC_A"): violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5 Violazione delle norme indicate all'art, 18bis, comma 5 del CAD, 50, comma 3-ter, 50- ter, comma 5, 64, comma 3 bis, 64-bis del CAD, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;",

leggasi:

"a) Non Conformità di tipo A ("NC_A"): Violazione delle norme indicate all'art, 18bis, commi 1 e 5 del CAD";

- all'articolo 15, comma 1, anziché:

"Al termine dell'integrazione dell'istruttoria, il Responsabile della Direzione, verificate le violazioni diffida il soggetto vigilato a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente assegnando un conguo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione e ad eventuali precedenti violazioni, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente.",

leggasi:

"Al termine dell'integrazione dell'istruttoria, il Responsabile della Direzione, verificate le violazioni diffida il soggetto vigilato a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente assegnando un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione e ad eventuali precedenti violazioni, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente.";

- all'articolo 15, comma 4, anziché:

"Ove il soggetto non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nei termini previsti il Responsabile del procedimento trasmette gli atti al Direttore Generale per l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla successiva Parte III.",

leggasi:

"Ove il soggetto vigilato non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nei termini previsti il Responsabile del procedimento trasmette gli atti al Direttore Generale per l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla successiva Parte IV";

- all'articolo 15, comma 5, anziché:

"Il Responsabile del procedimento comunica la diffida di cui al comma 1 all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonchè ai competenti organismi indipendenti di valutazione, e provvede alla sua pubblicazione su apposita area del proprio sito internet istituzionale.",

leggasi:

"Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18 comma 3, trasmette la diffida di cui al precedente comma 1 all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione, e provvede alla sua pubblicazione su apposita area del proprio sito internet istituzionale.";

- all'articolo 16, comma 1, anziché:

"Il Responsabile della Direzione dispone l'archiviazione del procedimento, all'esito della notifica del rapporto di verifica, nei seguenti casi:",

leggasi:

"Il Responsabile della Direzione dispone l'archiviazione del procedimento, all'esito della notifica dell'Atto di accertamento, nei seguenti casi:";

- all'articolo 16, comma 1, lettera b), anziché:

"b) ove il trasgressore abbia ottemperato nei termini alle indicazioni contenute nella diffida di cui all'art. 14",

leggasi:

"b) ove il trasgressore abbia ottemperato nei termini alle indicazioni contenute nella diffida di cui all'Art. 15";

- all'articolo 16, comma 2, anziché:

"Il provvedimento di archiviazione è notificato al soggetto vigilato nonchè, nel caso di cui al comma 1 lettera b, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione.",

leggasi:

"Il provvedimento di archiviazione è notificato al soggetto vigilato nonché, nel caso di cui al comma 1 lettera b, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione.";

- all'articolo 18, comma 1, anziché:

"Ove non disponga l'archiviazione il Responsabile della Direzione trasmette al Direttore Generale gli atti per l'attivazione del procedimento sanzionatorio con riferimento alla mancata ottemperanza agli obblighi di conformare la propria condotta ai sensi dell'articolo 18-bis comma 3 del CAD, unitamente ad una relazione di riepilogo delle attività istruttorie svolte e dei relativi esiti.",

leggasi:

"Ove non disponga l'archiviazione il Responsabile della Direzione trasmette al Direttore Generale gli atti per l'attivazione del procedimento sanzionatorio con riferimento alla mancata ottemperanza agli obblighi di conformare la propria condotta ai sensi dell'articolo 18-bis comma 3 del CAD, nonché con riferimento alle violazioni indicate nell'articolo 18-bis comma 5 del CAD, unitamente ad una relazione di riepilogo delle attività istruttorie svolte e dei relativi esiti.";

- All'articolo 19, comma 1 lettera e), anziché:

"l'informativa che l'atto verrà trasmesso all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonchè ai competenti organismi indipendenti di valutazione, e sarà pubblicato su apposita area del sito internet istituzionale.",

leggasi:

"l'informativa che l'atto verrà trasmesso all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione, e sarà pubblicato su apposita area del sito internet istituzionale.";

- all'articolo 21, comma 2, anziché:

"Il termine per l'adozione del provvedimento finale può essere altresì sospeso, su richiesta di parte motivata dalla necessità di completare le prescrizioni indicate nel rapporto di verifica, e per il periodo ritenuto congruo dal Responsabile del procedimento.",

leggasi:

"Il termine per l'adozione del provvedimento finale può essere altresì sospeso, su richiesta di parte motivata dalla necessità di completare le prescrizioni indicate nell'Atto di accertamento, e per il periodo ritenuto congruo dal Responsabile del procedimento sanzionatorio.";

- all'articolo 22, comma 1, anziché:

"Al termine dell'attività istruttoria di cui all'Art. 20, il Responsabile del procedimento propone al Direttore Generale uno schema di provvedimento finale.",

leggasi:

"Al termine dell'attività istruttoria di cui all'Art. 20, il Responsabile del procedimento sanzionatorio propone al Direttore Generale uno schema di provvedimento finale.";

- all'articolo 22, comma 3, anziché:

"L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è determinato entro i valori minimo e massimo indicati all'articolo 18-bis, comma 5, del CAD, tenuto conto dei criteri di quantificazione e degli degli importi che saranno indicati in apposita determinazione e tenendo conto degli ulteriori criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/1981.",

leggasi:

"L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è determinato entro i valori minimo e massimo indicati all'articolo 18-bis, comma 5, del CAD, tenuto conto dei criteri di quantificazione e degli importi che saranno indicati in apposita determinazione e tenendo conto degli ulteriori criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/1981.";

- all'articolo 22, comma 4, nell'alinea, anziché:

"Il provvedimento sanzionatorio è notificato ai destinatari in esso indicati a cura del Responsabile del procedimento sanzionatorio e contiene:",

leggasi:

"L'atto di contestazione è notificato ai destinatari in esso indicati a cura del Responsabile del procedimento sanzionatorio e contiene:";

- all'articolo 22, comma 4, lettera d), anziché:

"l'informativa che l'atto verrà trasmesso all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonchè ai competenti organismi indipendenti di valutazione, e sarà pubblicato su apposita area del sito internet istituzionale.",

leggasi:

"l'informativa che l'atto verrà trasmesso all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione, e sarà pubblicato su apposita area del sito internet istituzionale.";

- all'articolo 22 il comma successivo, che recita:

"Contestualmente all'irrogazione della sanzione, nei casi indicati dall'articolo 18bis comma 6 del CAD il Direttore Generale segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale"

è contraddistinto anch'esso dal numero ordinale "4" che quindi risulta ripetuto.

Per distinguere la suddetta partizione da quella che precede il comma in questione si intende rinumerato con il numero "5".

Conseguentemente nello stesso articolo il comma ancora successivo

("Il Direttore Generale dichiara l'estinzione del procedimento nel caso in cui il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'Art. 20"), viene a sua volta rinumerato con il numero 6.

- all'articolo 24, comma 2, anziché:

"Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di AgID, dandone notizia mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di avviso della sua pubblicazione",

leggasi:

"Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di AgID, dandone notizia mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.";

2. di confermare nel resto del testo il contenuto del Regolamento di cui in oggetto

3. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del testo corretto.

P. FRANCESCO PAORICI