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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 27 gennaio 2022, n. 3

G.U.R.S. 11 febbraio 2022, n. 7

Disposizioni relative alla circolazione gratuita, esclusivamente per motivi di servizio, sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano degli appartenenti alle Forze dell'ordine.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e s.m.i., recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022-2024, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 337 dell'11 agosto 2021;

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NaDEFR) 2022-2024 approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 445 del 27 ottobre 2021;

VISTO l'art. 1 "Circolazione gratuita per motivi di servizio" della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante "Legge di stabilità regionale 2020- 2022", ed in particolare l'art. 14 comma 2 il quale stabilisce che "Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci soprattutto nel settore dei trasporti ove occorre garantire il servizio di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano nonché per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, per l'esercizio finanziario 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, Tabella G (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521) è incrementata dell'importo di euro 48.743.052,49, di cui 3.000 migliaia di euro al fine di garantire la circolazione gratuita di tutti i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco in servizio ed in possesso di apposito tesserino di riconoscimento, secondo criteri e modalità di attuazione, da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana";

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'art. 86 "Trasporto gratuito forze dell'ordine" il quale dispone che "Il beneficio in favore dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e ai vigili del fuoco di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 è confermato per il triennio 2021-2023, all'interno della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9/2020...";

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023";

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022";

VISTO il D.A. n. 36/Gab del 28.07.2020 contenente i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 14 comma 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

VISTO il D.A. n. 31/Gab del 10.08.2021 - Circolazione gratuita per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, adottato per l'anno 2021;

CONSIDERATO che, in ossequio all'art. 86 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, va consentito anche per il corrente anno, senza soluzione di continuità, la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano, per motivi di servizio, degli appartenenti alle Forze dell'Ordine

PRECISATO che, in continutà con la precedente regolamentazione adottata con D.A. n. 31/Gab del 10.08.2021, il personale da ricomprendere quale beneficiario degli interventi del presente provvedimento è composto dagli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia locale (municipale e provinciale per gli spostamenti con mezzi di TPL da e verso i comuni dove prestano servizio), al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, alle Forze armate dello Stato (Esercito, Aeronautica Militare, Marina), e al personale di Prefettura incaricato con specifico provvedimento prefettizio allo svolgimento di attività di polizia e/o di ordine pubblico;

DATO ATTO che l'Amministrazione Regionale garantirà il rimborso dei biglietti relativi agli spostamenti per motivi di servizio del predetto personale (breviter, FF.OO.), per il triennio 2021-2023 entro i limiti delle risorse di bilancio all'uopo destinate, a valere sul capitolo 476521, che per il corrente esercizio finanziario sono pari a 1.000 migliaia di euro.

Decreta:

Art. 1

Per i motivi citati in premessa, e qui ad ogni effetto richiamati e trascritti, per il corrente esercizio finanziario sono riconosciuti i servizi di circolazione gratuita esclusivamente per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano, degli appartenenti alle Forze dell'Ordine di cui all'art. 2, muniti di tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi, entro i limiti della disponibilità finanziaria effettiva del bilancio di competenza.

Art. 2

Il personale (breviter, FF.OO.) beneficiario degli interventi disposti con il presente provvedimento è composto dagli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Polizia Penitenziaria, alla Polizia locale (municipale e provinciale per gli spostamenti con mezzi di TPL da e verso i comuni dove prestano servizio), al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, alle Forze armate dello Stato (Esercito, Aeronautica Militare, Marina), e al personale di Prefettura all'uopo incaricato con specifico provvedimento del Prefetto per svolgere attività di polizia e/o di ordine pubblico.

Art. 3

Per le finalità di cui all'art. 1, a valere sulle somme di bilancio per l'esercizio finanziario 2022 - Missione 10, Programma 2, capitolo 476521 - Rubrica del Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti, vengono destinati 1.000 migliaia di euro.

Art. 4

Gli appartenenti alle FF.OO., previa presentazione della propria tessera di servizio, avranno diritto alla consegna del "Biglietto" di cui all'allegato menabò ("all. A"), che dovrà essere debitamente compilato nelle parti riguardanti il Corpo/Amministrazione di appartenenza, il numero della tessera di riconoscimento, la località di partenza e quella di arrivo, la data di utilizzo e il costo. Non potrà essere rimborsato il titolo compilato parzialmente.

Art. 5

Le Aziende di trasporto pubblico locale, ciascuna per la propria competenza, ai fini dell'accertamento della capienza di bilancio e dei relativi rimborsi, sono tenute, con cadenza mensile, a comunicare (anche tramite pec) al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti l'importo dei "Biglietti" emessi, avendo cura di specificare dati e importi distinti per singolo Corpo/Amministrazione di appartenenza delle FF.OO.

Le stesse devono curare e garantire l'emissione e la distribuzione dei "Biglietti", nel rispetto del menabò di cui all'art. 4, sia a bordo degli autobus e sia presso gli abituali punti vendita; inoltre le stesse sono autorizzate ad emettere titoli di viaggio di tipo elettronico purché rispettino il contenuto e le caratteristiche del biglietto approvato.

L'importo dei "Biglietti" emessi nel periodo dal 01 gennaio 2022 ad oggi, deve essere comunicato con le predette modalità al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6

Al fine di ottenere il rimborso dei biglietti emessi per il trasporto degli appartenenti alle FF.OO. le Aziende di T.P.L. devono presentare la fattura in bollo e il rendiconto, relativi ai predetti titoli di viaggio, avendo cura di specificare dati e importi distinti per singolo Corpo/Amministrazione di appartenenza delle FF.OO. Il rendiconto, elaborato analiticamente secondo lo schema di cui all'allegato "B", dovrà essere presentato in doppia copia e su supporto informatico in formato pdf.

Le Aziende hanno l'onere della custodia, almeno quinquennale, dei titoli di viaggio oggetto dei rendiconti presentati, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di accedere alle sedi aziendali per la verifica di quanto dichiarato dalle Aziende, ovvero richiedere la trasmissione dei titoli in originale. I rendiconti dovranno essere resi e sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante dell'Azienda.

Art. 7

Le Aziende di trasporto pubblico locale, per consentire all'Amministrazione Regionale un adeguato monitoraggio e controllo della spesa coerente con la disponibilità di Bilancio, sono tenute a presentare il rendiconto e la fattura con cadenza bimestrale. Per quanto riguarda in particolare il sesto bimestre, la documentazione necessaria alla previsione dell'impegno dovrà pervenire, pena la non accettazione, entro e non oltre il dieci dicembre dell'anno di competenza.

Art. 8

In caso di necessità, al fine di limitare e/o interrompere l'emissione dei "Biglietti", sarà cura dell'Amministrazione regionale comunicare alle parti interessate l'eventuale esaurimento delle disponibilità di bilancio prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Assessorato nonchè nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 gennaio 2022.

FALCONE

N.B. - Il decreto non è soggetto a registrazione della Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.