
N.d.R. Lo stato di emergenza dichiarato con la presente, è prorogato al 3 marzo 2023, dall'art. 1, comma 669, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 31 dicembre 2023, dall'articolo unico della Del. Pres. Cons. Min. 23 febbraio 2023, al 4 marzo 2024, dall'art. 21, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e al 31 dicembre 2024, dall'art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
DELIBERA CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2022
G.U.R.I. 10 marzo 2022, n. 58
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
Testo con annotazioni alla data 15 dicembre 2023
N.d.R. Lo stato di emergenza dichiarato con la presente, è prorogato al 3 marzo 2023, dall'art. 1, comma 669, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 31 dicembre 2023, dall'articolo unico della Del. Pres. Cons. Min. 23 febbraio 2023, al 4 marzo 2024, dall'art. 21, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e al 31 dicembre 2024, dall'art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 28 febbraio 2022
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;
Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area, richiesta poi integrata in data 24 febbraio 2022, in ragione dell'evoluzione della situazione, individuando ulteriori necessità per finalità di primo soccorso;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;
Considerato che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Considerata l'imminente esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;
Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario;
Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione, sul territorio nazionale, di tutte le iniziative di carattere straordinario di assistenza alla popolazione finalizzate al superamento della grave emergenza umanitaria determinatasi a seguito degli accadimenti in rassegna;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
N.d.R. Lo stato di emergenza dichiarato con la presente, è prorogato al 3 marzo 2023, dall'art. 1, comma 669, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 31 dicembre 2023, dall'articolo unico della Del. Pres. Cons. Min. 23 febbraio 2023, al 4 marzo 2024, dall'art. 21, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e al 31 dicembre 2024, dall'art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
2. Per l'organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. (1)
3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 10.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. (2)
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI
Per un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui al comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 1, della Del. P.C.M. 17 marzo 2022.
Per un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui al comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 1, della Del. P.C.M. 17 marzo 2022, all'art. 1, comma 1, della Del. P.C.M. 28 settembre 2022 e all'art. 1, comma 1, della Del. P.C.M. 2 febbraio 2023.