
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 24 febbraio 2022, n. 103
G.U.R.S. 25 marzo 2022, n. 13
Profilassi vaccinale obbligatoria contro il carbonchio ematico.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' VETERINARIA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30;
VISTA la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
VISTO il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;
VISTO il D.A. 22 giugno 1994, applicativo dell'articolo 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 17 maggio 2000;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali Ordinamento del governo e dell'Amministrazione della regione;
VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
VISTO il Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2001, pubblicato nella G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla "produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza" con cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia è stato incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") e i successivi regolamenti esecutivi e delegati;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 33 del 17 luglio 2019, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
CONSIDERATO che, negli ultimi cinque anni, in Sicilia sono stati accertati focolai di Carbonchio Ematico in alcuni comuni delle province di Catania e Messina;
CONSIDERATO che nei territori in cui si sono verificati focolai di carbonchio ematico, in quelli circostanti ed in quelli epidemiologicamente correlati, sussistono condizioni favorevoli al contagio e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi a trattamento vaccinale obbligatorio;
VISTE le note prot. n. 52955 del 18 gennaio 2022 e prot. n. 12061 del 24 gennaio 2022, con cui le AASSPP, rispettivamente, di Catania e Messina, hanno comunicato l'elenco dei territori in cui rendere obbligatoria la profilassi immunizzante nei confronti del Carbonchio ematico;
CONSIDERATO che, trattandosi di zoonosi, é di sommo interesse tutelare la pubblica salute;
RICONOSCIUTA la necessità di attuare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché in quelli ritenuti a rischio;
CONSIDERATO che è necessario adottare il presente decreto con urgenza per consentire alle AASSPP di approvvigionarsi del relativo prodotto immunizzante e procedere alla vaccinazione nei tempi previsti;
RITENUTO di dovere provvedere al riguardo;
Decreta:
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende riportato e trascritto, è resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico degli animali appartenenti alle specie recettive, bovini, ovini, caprini, equini e suini, presenti nei territori di seguito riportati:
Al trattamento immunizzante devono essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, qualora gli stessi non siano destinati direttamente al macello.
E' vietato lo spostamento degli animali da vita appartenenti alle specie recettive fuori dai territori indicati nel precedente articolo 1, qualora non siano stati vaccinati nei confronti del carbonchio ematico da almeno 21 giorni.
Le Aziende Sanitarie Provinciali di Catania e Messina, devono provvedere all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.
I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto devono concludersi:
- entro il 31 maggio 2022 per le aziende stanziali presenti nei territori di cui all'articolo 1;
- entro il 31 ottobre 2022 per gli animali appartenenti alle specie recettive introdotti nelle località di cui all'articolo 1.
L'Azienda Sanitaria Provinciale, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e comunque entro il 31 dicembre 2022, provvede a trasmettere al Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, un prospetto riepilogativo degli interventi vaccinali eseguiti, utilizzando il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto.
I Sindaci dei comuni interessati e i Servizi veterinari dell'Aziende Sanitarie Provinciali di Catania e Messina sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 22 maggio 1996 n. 196.
Il presente decreto viene pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 2014 e smi, sul sito istituzionale di questo Dipartimento, inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catania e Messina e al Ministero della Salute.
Palermo, 24 febbraio 2022.
SCHEMBRI