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N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2022, n. 70970

Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare - rapidi (TBB)" - annualità 2022 e modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017 recante "Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.".

Testo con annotazioni alla data 10 novembre 2023

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'articolo 98;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017, n. 16741, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017 recante "Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 ottobre 2020, n. 9260946, recante "Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale"

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° aprile 2021, n. 153139, recate "delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Francesco Battistoni";

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO l'Accordo di compromesso politico raggiunto nel corso del Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Unione europea del 12/13 dicembre 2021 relativo alle possibilità di pesca, per l'anno 2022, per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione europea e fuori dall'Unione europea, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 21-06 che istituisce un piano di ricostituzione per l'alalunga mediterranea;

VISTA la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e18;

VISTA la raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

VISTA la raccomandazione CGPM/44/2021/1 sull'istituzione di un regime di sforzo di pesca per i principali stock di demersali nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

VISTO il decreto direttoriale n. 9045682 del 6 agosto 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito giurisdizionale delle GSA 9, 10 e 11;

VISTO il decreto direttoriale n. 9141513 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);

VISTO il decreto direttoriale n. 914154 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);

VISTO il decreto direttoriale n. 9141534 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);

VISTO il decreto direttoriale n. 9141500 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stresso di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);

VISTO il decreto direttoriale n. 9045689 del 6 agosto 2020 recante "Attuazione dell'art. 6, comma 1 del D.M. n. 13128 del 31.12.2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale esercitata con gli attrezzi "rete a strascico a divergenti", "sfogliara rapido", "reti gemelle a divergenti", "reti da traino pelagiche a coppia", "reti da traino pelagiche a divergenti" e "draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Reg. (UE) n. 1022/2019";

VISTA la nota del 3 dicembre 2021 con la quale il Sindaco del Comune di Chioggia ha chiesto, che, in concomitanza con le operazioni di apertura e chiusura del sistema Mose, le imprese operanti nella Laguna di Venezia possano essere autorizzate a modificare la scelta della tipologia di esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti passando dalla scelta di 72 ore settimanali in luogo di quella del giorno in meno a settimana;

RITENUTO necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti lo sfruttamento delle risorse ittiche, attuare un periodo d'interruzione temporanea obbligatoria delle flotte autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti;

RITENUTO, altresì, necessario, in applicazione del regolamento (UE) n. 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021 e di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, differenziare il predetto periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, secondo le peculiarità di ciascuna area di pesca, anche al fine di rafforzare la tutela delle risorse interessate e migliorare la sostenibilità delle citate attività di pesca;

CONSIDERATO che l'attuazione della richiamata interruzione temporanea obbligatoria determina conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale e reddituale, soprattutto nei confronti degli equipaggi interessati, che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare i suddetti effetti negativi;

SENTITE le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

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Art. 1

Interruzione temporanea obbligatoria continuativa

1. Per l'anno 2022, per le unità da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi compresi tra Trieste e Imperia ed autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca, per i periodi consecutivi, come da tabella seguente: (1)

COMPARTIMENTI MARITTIMI PERIODO
da a dal Al
Trieste Ancona 29 luglio 11 settembre
San Benedetto del Tronto Termoli 16 agosto 21 settembre
Manfredonia Bari 29 luglio 11 settembre
Brindisi Gaeta 5 settembre 4 ottobre
Roma Civitavecchia 13 giugno 12 luglio
Livorno Imperia 3 ottobre 1 novembre

.

2. Per gli areali da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari, nei periodi indicati nella tabella di cui al comma 1 sono ricompresi 10 giorni lavorativi (ovvero 14 giorni continuativi) di fermo aggiuntivo che, pertanto, non sono conteggiati negli ulteriori giorni di interruzione temporanea obbligatoria indicati nella tabella di cui all'articolo 2.

3. Per gli areali da San Benedetto del Tronto a Termoli, nei periodi indicati nella tabella di cui al comma 1 sono ricompresi 5 giorni lavorativi (ovvero 7 giorni continuativi) di fermo aggiuntivo che, pertanto, non sono conteggiati negli ulteriori giorni di interruzione temporanea obbligatoria indicati nella tabella di cui all'articolo 2.

4. Per le unità da pesca di cui al comma 1, iscritte nei Compartimenti Marittimi rispettivamente ricadenti nella giurisdizione della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, la decorrenza del richiamato periodo d'interruzione temporanea obbligatoria è disposta con provvedimento regionale.

5. Entro il giorno di inizio del periodo d'interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui al comma 1, l'armatore interessato provvede a consegnare, all'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, i pertinenti documenti di bordo (ivi compreso, ove previsto, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante).

6. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca interessate dalle presenti disposizioni, ovvero apposizione di sigilli da parte dell'Autorità marittima, quest'ultima, durante il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, può autorizzare l'unità interessata al viaggio di trasferimento temporaneo in altro porto, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza.

(1)

Per l'erogazione di aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente, si rimanda al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 10 novembre 2023, n. 624108.

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Art. 2

Interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva

1. Per l'anno 2022, in ossequio alle limitazioni di cui alla vigente normativa unionale, in funzione della GSA nel cui ambito ricade l'ufficio d'iscrizione, nonché della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, le unità da pesca di cui all'articolo 1 effettuano ulteriori giorni d'interruzione temporanea obbligatoria, come da tabella seguente:

CODICE GSA CLASSE LFT NR. GIORNI AGGIUNTIVI ANNO 2022
9 LFT≤12 24
LFT>12 48
10 LFT≤12 31
LFT>12 39
11 LFT≤24 34
LFT>24 46
16 LFT≤12 16
12<LFT≤24 21
LFT>24 30
17 e 18 da Trieste a Ancona e da Manfredonia a Bari LFT≤12 13
12<LFT≤24 23
LFT>24 33
17 da San Benedetto del Tronto a Termoli LFT≤12 18
12<LFT≤24 28
LFT>24 38
18 Brindisi LFT≤12 23
12<LFT≤24 33
LFT>24 43
19 LFT≤18 54
LFT>18 50

.

2. Le modalità di svolgimento delle predette giornate aggiuntive di interruzione temporanea obbligatoria sono determinate dello stesso armatore interessato che, entro le ore 9.00 del giorno prescelto, dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità marittima del porto base e/o d'iscrizione.

3. Le predette giornate aggiuntive devono essere integralmente effettuate entro e non oltre il 31 dicembre.

4. In assenza della comunicazione preventiva di cui al comma 2, le eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse, non possono essere utilmente considerate ai fini del computo complessivo dell'interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva.

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Art. 3

Sforzo di pesca massimo in numero di giorni

1. Il numero di giornate totali di attività di pesca attribuibili alle intere flotte autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, in funzione della GSA nel cui ambito ricade l'ufficio d'iscrizione, nonché della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, effettuabili nell'anno 2022, è indicato nella seguente tabella ai sensi dell'Accordo di compromesso politico raggiunto nel corso del Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Unione europea del 12/13 dicembre 2021 relativo alle possibilità di pesca, per l'anno 2022, per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili in acque dell'Unione, in acque fuori dall'Unione, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero:

CODICE GSA CLASSE LFT NR. GIORNI TOTALI DI SFORZO DI PESCA 2022

9

10

11

LFT<12 mt 2.953 (di cui 419 relativi alla pesca dei gamberi)
12mt<=LFT<18mt 41.201 (di cui 3.091 relativi alla pesca dei gamberi)
18mt<=LFT<24mt 28.118 (di cui 2.489 relativi alla pesca dei gamberi)
LFT>=24 m t 3.754 (di cui 333 relativi alla pesca dei gamberi)
17-18 OTB LFT<12 mt 3.521
12mt<=LFT<24mt 79.139
LFT>=24 mt 6.934
17-18 TBB LFT<12 mt 200
12mt<=LFT<24mt 3.747
LFT>=24 mt 3.726

.

2. Ai fini del conteggio del numero di giorni totali si considera giornata di pesca un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca si trova fuori dal porto. Non rilevano ai fini del conteggio delle giornate di pesca le uscite dal porto effettuate per motivi diversi dallo svolgimento dell'attività di pesca qualora preventivamente comunicate all'autorità marittima competente.

3. Fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di pesca sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l'attività di pesca non può superare una durata massima di 18 ore per giorno di pesca, per cinque giorni di pesca alla settimana o una durata equivalente.

4. L'Amministrazione procederà alla verifica del consumo dei plafond a disposizione dei vari segmenti di flotta al fine di scongiurare il superamento dei limiti totali previsti al comma 1.

5. Al raggiungimento dell'80% di uno o più massimali previsti, l'Amministrazione procederà, se del caso, alla modifica dei predetti plafond ovvero ad emanare provvedimenti che prevedano ulteriori diminuzioni dello sforzo di pesca per i segmenti interessati.

6. Sarà valutata, inoltre, l'eventuale compensazione tra segmenti, ove possibile, qualora dal monitoraggio risultasse che in alcuni segmenti lo sforzo di pesca è minore di quello preventivato.

7. Le modifiche di cui ai commi 5 e 6 saranno effettuate nel rispetto dei fattori di conversione stabiliti all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 ottobre 2020, n. 9260946, citato in premessa.

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Art. 4

Adempimenti obbligatori

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle unità operanti nelle GSA 17 e 18, abilitate all'uso dell'attrezzo "sfogliara rapido (TBB)", provvedono a comunicare alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa la scelta per l'anno 2022 dell'utilizzo esclusivo dell'attrezzo "sfogliara rapido (TBB)" utilizzando il modello allegato 1 del presente decreto;

2. La comunicazione alla Direzione Generale dovrà avvenire esclusivamente, a pena d'irricevibilità, a mezzo pec all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "comunicazione scelta TBB";

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), provvedono a comunicare, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l'anno 2022 di svolgere in via esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità utilizzando il modello allegato 2 del presente decreto;

4. La comunicazione alla Direzione Generale dovrà avvenire esclusivamente, a pena d'irricevibilità, a mezzo pec all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "comunicazione pesca gamberi di profondità".

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Art. 5

Disposizioni specifiche per la pesca dei gamberi di profondità

1. Le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), per le quali gli armatori hanno comunicato alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l'anno 2022 di svolgere in via esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4 - purché munite di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 metri - possono scegliere di effettuare il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria di cui all'articolo 1, anche in Compartimenti Marittimi diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine della stagione di pesca delle richiamate specie ittiche. A tale scopo, l'armatore interessato deve darne comunicazione preventiva all'Autorità Marittima del porto di iscrizione dell'unità stessa, entro due giorni precedenti l'inizio del richiamato periodo d'interruzione.

2. In considerazione delle caratteristiche batimetriche dell'Alto Tirreno e della durata giornaliera delle rispettive battute di pesca, le unità che praticano la pesca dei gamberi di profondità in Liguria, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata.

3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse le catture accessorie anche di altre specie. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con attrezzi autorizzati e regolari, ovvero nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, i gamberi di profondità devono costituire la quota prevalente, cioè almeno il 50%, in peso vivo, sul totale riportato nelle singole dichiarazioni di sbarco riferito unicamente alle specie dei gamberi di fondo (Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus).

4. Con decreto direttoriale è stabilito, per le GSA 9, 10 e 11, il quantitativo massimo catturabile di gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus).

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Art. 6

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità autorizzate all'esercizio del pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

3. A parziale deroga delle disposizioni di cui al comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, l'esercizio della pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi può essere svolto; il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS);

4. La deroga di cui al comma 3 non si applica alle unità che operano nelle GSA 9, 10 e 11 a prescindere dalla loro categoria di abilitazione e comprese le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità; 5. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, nell'areale compreso da Trieste a Brindisi, è così disciplinato a scelta dell'armatore:

a) divieto in un altro giorno settimanale, comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima del porto base; ovvero

b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima del porto base.

6. Nei Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, in concomitanza con le aperture e chiusure delle paratoie del Mose che impediscono le normali manovre di entrata e uscita dal porto, la scelta dell'armatore di cui al comma 5, può essere modificata dandone comunicazione all'Autorità marittima del porto base.

7. Nei Compartimenti marittimi dell'Adriatico in concomitanza di straordinari eventi che impediscono le normali manovre di entrata e uscita dal porto, la scelta dell'armatore di cui al comma 5, può essere modificata dandone comunicazione all'Autorità marittima del porto base. La straordinarietà dei predetti eventi è disciplinata con ordinanza del Capo del Compartimento marittimo.

8. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, nelle GSA 9-10 e 11 è consentito per un massimo di 5 giornate lavorative su base settimanale anche per le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del regolamento (UE) n. 2019/1022.

9. I giorni di sabato e domenica non sono computabili ai fini del recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

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Art. 7

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea obbligatoria continuativa

1. I periodi di effettuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea obbligatoria continuativa, di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono indicati nella tabella seguente:

COMPARTIMENTI MARITTIMI PERIODO
da  a dal al
Trieste Ancona 12 settembre 20 novembre
San Benedetto del Tronto Termoli 22 settembre 30 novembre
Manfredonia Bari 12 settembre 20 novembre
Brindisi Brindisi 5 ottobre 13 dicembre

.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6, nonché dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti nell'areale compreso tra Trieste e Brindisi e nei periodi indicati al comma 1, è così disciplinato:

- divieto nel giorno di venerdì;

- a scelta dell'armatore:

a) divieto in un altro giorno settimanale, comunicato, anche nel medesimo giorno, entro le ore 9.00, all'Autorità marittima del porto base; ovvero

b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima del porto base.

3. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'articolo 1, comma 1 e fino al 31 ottobre è vietata, nelle acque dei Compartimenti Marittimi dell'Adriatico (ad eccezione delle acque dei Compartimenti di Monfalcone e di Trieste) e dello Ionio, la pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

5. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'articolo 1, comma 1 e fino al 31 ottobre, in deroga al divieto di cui al comma 4, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

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Art. 8

Modalità di esecuzione

1. Durante i periodi di interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui all'articolo 1, è fatto divieto, entro le 12 miglia, di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco nelle acque e nei porti del Compartimento Marittimo in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri Compartimenti Marittimi (ove abilitate agli attrezzi interessati).

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le unità da pesca che operano in Compartimenti Marittimi diversi da quello d'iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea obbligatoria nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione formale dell'armatore interessato all'ufficio di iscrizione della nave, entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista. Le medesime unità possono, altresì, svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base, ottemperando alle disposizioni impartite dall'Autorità marittima per il transito nell'areale soggetto al periodo d'interruzione.

3. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per il successivo trasferimento del prodotto pescato.

4. Le unità abilitate, in licenza, all'utilizzo di altri sistemi e/o attrezzi, diversi dallo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo, possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatoria, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore interessato deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'Autorità Marittima del porto base.

5. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca, lo svolgimento, durante i periodi di interruzione disciplinati dal presente decreto, di ulteriori attività diverse da quelle espressamente indicate al comma 4, purché debitamente autorizzate e conformi alla pertinente normativa nazionale e sovranazionale, è utile ai fini del conteggio complessivo dei predetti periodi di interruzione.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 9

Misure sociali

1. Con specifico provvedimento del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con questo Dicastero e con quello dell'economia e delle finanze, è attivata la "misura sociale a sostegno del reddito" per i marittimi imbarcati a bordo delle unità che effettuano i periodi d'interruzione temporanea di cui agli articoli 1 e 2, e che sono soggette alle misure tecniche di cui agli articoli 6 (unicamente con riguardo al periodo compreso tra il 28 agosto ed il 31 dicembre 2022) e 7.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 10

Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. E' fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di alalunga nel periodo dall'1 marzo (incluso) al 31 marzo (incluso) e dall'1 ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso)".

2. All'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle imprese di pesca abilitate all'impiego del sistema palangaro (LL) e/o dell'attrezzo palangaro derivante (LLD), non è consentito il passaggio a categoria e/o tipo di pesca professionale superiore a quella autorizzata in licenza, ad eccezione di quelle autorizzate alla cattura, come specie bersaglio, di tonno rosso, pesce spada e alalunga".

3. Rimangono invariate le altre prescrizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017 recante "Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale".

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Nelle zone individuate dal decreto direttoriale n. 13128 del 31 dicembre 2019, ai fini di realizzare una riduzione di almeno il 20% delle catture di novellame di nasello, in zone di "nursery", così come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1022/2019 è vietata la pesca professionale esercitata con gli attrezzi "rete a strascico a divergenti", "sfogliara rapido", "reti gemelle a divergenti", "reti da traino pelagiche a coppia", "reti da traino pelagiche a divergenti" e "draghe tirate da natanti" (ex traino per molluschi).

2. In presenza di specifiche esigenze biologiche connesse alle marinerie di propria competenza, le Regioni possono deliberare ulteriori periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, oltre a quelli definiti all'articolo 1, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.

3. Nei periodi supplementari di cui al comma 1, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri Compartimenti Marittimi abilitati agli attrezzi da pesca interessati.

4. Il rispetto delle norme relative all'arresto temporaneo obbligatorio è requisito essenziale per l'inserimento e la permanenza dell'iscrizione negli elenchi delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino.

5. Con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si provvederà, ove ne ricorrano i presupposti a:

- autorizzare l'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del Compartimento marittimo in cui si attua la misura;

- autorizzare lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi;

- stabilire periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto;

- modificare i plafond di cui all'articolo 3 del presente decreto;

- emanare ulteriori misure di contenimento dello sforzo di pesca, provvedendo, qualora necessario, anche alla chiusura delle attività di pesca;

- modificare quanto previsto all'articolo 7, comma 1, qualora intervenissero modifiche alle misure di gestione previste dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1022/2019.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e divulgato mediante affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

FRANCESCO BATTISTONI

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.