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PRESIDENZA

DECRETO 24 marzo 2022, n. 60

G.U.R.S. 8 aprile 2022, n. 16

Approvazione della "Direttiva Sovralluvionamenti" in attuazione del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 15 maggio 1991(1)

(1)

Per l'approvazione della "Disciplina di Dettaglio" della Direttiva Sovralluvionamenti di cui al presente, si rimanda al Decr. Presidenza 2 agosto 2022, n. 237.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e alla parte seconda, titolo II, "La valutazione ambientale strategica";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare, l'art. 63, parte terza del D.Lgs 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 2 stabilisce che "Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.";

- al comma 9 dell'articolo 63, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che "La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b)." e al comma 10 stabilisce che "Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento; b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale e comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n. 4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il "il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 49 del 07 marzo 2019 che approva il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, e i relativi allegati;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 con il quale è stato approvato il "Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia", relativo al 2° Ciclo di pianificazione (2015-2021);

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 09/AdB del 06.05.2021 pubblicato sulla GURS n. 22 del 21.05.2021 con il quale sono approvate le modifiche alla Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana - redatta nel 2004;

VISTO il comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991 che prevede che: "L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni.";

VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato conferito all'ing. Leonardo Santoro, l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

RILEVATA la necessità di emanare disposizioni in materia di rimozione di sedimenti da sovralluvionamento attraverso un'impostazione tecnico amministrativa, che considera sia gli aspetti di sicurezza idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del Piano di gestione di Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), che di salvaguardia, indicati nei Piani di Gestione e di Tutela delle Acque, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, al fine di prevenire situazioni di pericolo e rischio idraulico, contemplando il rispetto dell'ambiente fluviale, dei processi di dinamica dei sedimenti, della funzione di corridoio ecologico del corso d'acqua;

RILEVATA la necessità di intervenire negli alvei dei corsi d'acqua dell'isola caratterizzati dai fenomeni di sovralluvionamento, che generano anche situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTA la "Direttiva Sovralluvionamenti" redatta in attuazione del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991 e che fa parte integrante del presente Decreto;

VISTA la Delibera n. 80 del 16.03.2022 della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia, con la quale ai sensi del c. 9 dell'art. 63 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è stata approvata la "Direttiva Sovralluvionamenti" di cui sopra;

RITENUTO di dovere approvare i contenuti della "Direttiva Sovralluvionamenti" redatta in attuazione del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto

Art. 1

E' approvata la "Direttiva Sovralluvionamenti" redatta in attuazione del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991 e che fa parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

Entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'Autorità di bacino emanerà le disposizioni di dettaglio finalizzate all'attuazione delle attività indicate nella Direttiva di cui al precedente ART. 1 e, a riguardo le modalità di versamento del corrispettivo previsto dalla stessa.

Art. 3

La Direttiva, di cui al precedente ART. 1, sarà pubblicata per esteso sul sito dell'Autorità di bacino https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacinodistretto-idrografico-sicilia nella sezione "Circolari".

Art. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato per esteso comprensivo degli allegati sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9 e inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 5

Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale di questa Autorità ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 e ss.mm.ii.

Palermo, 24 marzo 2022.

SANTORO

(1)

Per la modifica del limite di 2.000 mc di cui all'art. 4 e del corrispettivo di cui all'art. 8 della presente direttiva, si rimanda al D.A. Presidenza 7 settembre 2022, n. 265.