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PRESIDENZA

DECRETO 29 marzo 2022, n. 72

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 22 aprile 2022, n. 18

Approvazione delle direttive per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d'acqua.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e alla parte seconda, titolo II, "La valutazione ambientale strategica";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare, l'art. 63, parte terza del D.Lgs 152/2006, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 2 stabilisce che "Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale e comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 18 maggio 1989;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n. 4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il "il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia";

VISTO il D.P n. 12 del 27 giugno 2019, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. P. Reg. n. 06 del 04.01.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Leonardo Santoro;

VISTO l'art. 65 comma 1, del d.lgs. 152/2006, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano territoriale di settore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche idriche e d ambientali del territorio interessato";

VISTO il comma 4 del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati e comunque non in contrasto con il Piano di bacino approvato";

VISTO l'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali "In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTA la direttiva 2007/60/CE cosiddetta "Direttiva alluvioni", entrata in vigore il 26 novembre 2007, che ha istituito "un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità";

VISTA la deliberazione n. 274 del 25 luglio 2018 con la quale la Giunta Regionale di Governo, ha approvato il Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, e i relativi allegati del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 49 del 07 marzo 2019 che approva il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, e i relativi allegati;

VISTA la direttiva dell'Autorità di bacino sulle "attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico - obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale", prot. n. 5750 del 17/09/2019;

VISTO l'art. 8 delle Norme di Attuazione del vigente PGRA che prevede, al comma 3, l'emanazione di apposite direttive per la verifica idraulica delle opere di tombinamento esistenti dei corsi d'acqua naturali, con priorità a quelle in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani e stabilisce, al comma 5, che l'Autorità competente cura la realizzazione e l'implementazione del Catasto regionale delle opere di tombinamento e coperture;

VISTE le "Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d'acqua" redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA che fanno parte integrante del presente Decreto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 3, dell'articolo 3, della l.r. 8 maggio 2018 n. 8, l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia "si avvale di un comitato tecnico scientifico costituito da personale di comprovata esperienza tecnico-scientifica, nominato con decreto del Presidente della Regione (...)";

VISTO il D.P. 627/GAB istituisce, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Comitato Tecnico Scientifico dell'Autorità di bacino;

VISTO il verbale n. 7/2022 della seduta del 17.12.2021 del Comitato Tecnico Scientifico dell'Autorità di bacino con cui è espresso il parere favorevole sulle predette Direttive;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle "Direttive tecniche per la verifica di compatibilità di tombinature e coperture dei corsi d'acqua" redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono approvate le "Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d'acqua" redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA che fanno parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S., comprensivo dell'allegato, sul sito internet dell'Autorità di Bacino in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015.

Art. 3

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla GURS, tutti i soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari delle opere di tombinamento e copertura dei corsi d'acqua naturali provvederanno, entro il termine di 12 mesi, ad eseguire le verifiche di compatibilità idraulica, sulla base delle direttive allegate al presente decreto, ed a trasmetterle all'Autorità di bacino. Inoltre, tutti i suddetti Enti proprietari, gestori, concessionari o responsabili della manutenzione delle opere, dovranno far pervenire le "Schede di ricognizione delle tombinature e coperture dei corsi d'acqua" compilate secondo le informazioni richieste nell'Allegato alle direttive tecniche.

Art. 4

Il Servizio dell'Autorità di bacino, cui compete la redazione ed attuazione del PGRA, avrà cura di esaminare la documentazione pervenuta dagli Enti di cui all'Art.3, verificarne la coerenza dei contenuti con le direttive tecniche allegate e con il PGRA e, qualora ne ricorrano i presupposti, avviare l'attività di aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio idraulico del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.

Palermo, 29 marzo 2022.

SANTORO