
N.d.R.: La presente delibera è tratta dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 5 aprile 2022, n. 183
Chiarimenti concernenti la redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modifiche delle Delibere del Consiglio n. 1386 del 21 dicembre 2016 e n. 861 del 2 ottobre 2019.
N.d.R.: La presente delibera è tratta dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Visti gli articoli 99 e 139 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in avanti "Codice dei contratti pubblici") afferenti alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020 volto a chiarire l'ambito applicativo delle predette disposizioni fornendo le indicazioni operative necessarie per l'adempimento delle prescrizioni in esse contenute;
Visto l'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 270 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207] concernente l'invio all'Autorità, dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, di una relazione dettagliata sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori;
Vista la Delibera del Consiglio n. 1386 del 21 dicembre 2016 che, a fronte della abrogazione dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 270 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207], disposta dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2) del Codice dei contratti pubblici e dell'assenza di una disciplina analoga, ha reiterato comunque la previsione circa la predisposizione e l'invio della relazione dettagliata in quanto funzionale alla raccolta dei dati utili per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 83, comma 10, del Codice dei contratti pubblici;
Vista la Delibera del Consiglio n. 861 del 2 ottobre 2019 "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del Codice dei contratti pubblici";
Considerato che il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 settembre 2019 stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e impone a tutti gli Stati membri, a far data dal 25 ottobre 2023, di veicolare le informazioni sugli affidamenti in formulari contenuti nel Regolamento, con la conseguenza che si renderanno necessarie delle modifiche al sistema SIMOG;
Ritenuto altresì sia per i settori ordinari che per quelli speciali, che l'obbligo di redigere le relazioni uniche sorge solamente quando le informazioni richieste dagli articoli 99, comma 1, e 139, comma 1, del Codice dei contratti pubblici non siano già contenute nell'avviso di aggiudicazione il quale, invece, a mente dell'articolo 98 del Codice dei contratti pubblici, deve essere sempre pubblicato dalle stazioni appaltanti;
Considerate le esigenze di semplificazione degli oneri in capo alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori;
Considerato inoltre che gli articoli 99 e 139 del Codice dei contratti pubblici non prescrivono formalità particolari da seguire per l'adempimento degli obblighi ivi sanciti, con la conseguenza che non si rende necessario elaborare, da parte dell'Autorità, un modello predefinito strumentale alla comunicazione delle informazioni richieste dalle predette disposizioni;
Il Consiglio dell'Autorità
ha deliberato le presenti indicazioni concernenti le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti nonché l'invio delle c.d. relazioni dettagliate.
Adempimenti richiesti dagli articoli 99 e 139 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
L'obbligo di redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti riguarda sia i settori ordinari che quelli speciali: dalla diversa formulazione dell'articolo 139 del Codice dei contratti pubblici rispetto all'articolo 99, infatti, non può evincersi che un obbligo sussista solamente per le aggiudicazioni dei settori ordinari.
Ed infatti, non solo nella rubrica dell'articolo 139 sussiste un espresso richiamo alle relazioni uniche, ma il riferimento alle "informazioni" presente nei commi 1, 2 e 4 presuppone la redazione della relazione unica ed è da considerarsi, quindi, quale rimando al suo contenuto, in assonanza con quanto disposto nello stesso articolo 99 del Codice dei contratti.
L'articolo 139, peraltro, è formulato in analogia all'articolo 100 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, il cui Considerando 132 rileva tra l'altro come sia "altresì necessario che gli elementi essenziali e le decisioni delle singole procedure di aggiudicazione degli appalti siano documentati dagli enti aggiudicatori in una relazione sull'appalto".
Si ribadisce che il campo di applicazione degli adempimenti in esame afferisce solamente agli appalti di rilevanza comunitaria. Esulano dall'obbligo di redazione, inoltre, le ipotesi di appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, oppure gli affidamenti di concessioni.
In considerazione dell'assenza di vincoli di forma per la redazione delle relazioni uniche di cui agli articoli 99 e 139 del Codice le informazioni ivi contenute possono essere veicolate all'interno dell'avviso di aggiudicazione stilato a norma dell'articolo 98 del Codice dei contratti pubblici. Di talché, nell'ottica di una semplificazione degli oneri in capo alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori, si suggerisce di far confluire le informazioni ulteriori richieste dagli articoli 99 e 139 del Codice all'interno dell'avviso di aggiudicazione.
Viceversa, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni ex articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, non può sostituire l'obbligo di pubblicazione delle relazioni uniche di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Con riferimento ai settori ordinari interessati dall'obbligo di redazione, nella compilazione della apposita sezione "oggetto dell'appalto" della scheda di aggiudicazione, le stazioni appaltanti dovranno procedere a selezionare la casella "sì" qualora:
a) sia stata redatta la relazione unica (da stilarsi, a mente dell'articolo 99 del Codice, se si tratti di appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione) oppure
b) l'avviso relativo agli appalti aggiudicati ex articolo 98 o dell'articolo 142, comma 3, del Codice (c.d. avviso di post informazione) contenga le informazioni richieste dalla relazione unica.
Con riferimento ai settori speciali interessati dall'obbligo di redazione, la suddetta casella "sì" dovrà essere spuntata da parte degli enti aggiudicatori:
a) qualora sia stata redatta la relazione unica oppure
b) sia stato stilato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto ex articolo 129 o articolo 140, comma 3, del Codice contente le informazioni ulteriori richieste dalla relazione unica (ossia l'eventuale mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del Codice in virtù delle deroghe ivi previste e le eventuali ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici).
Sia per le aggiudicazioni riguardanti i settori ordinari che speciali, si dovrà, invece, spuntare la casella "no" laddove non sia stato adempiuto l'obbligo attinente alla redazione della relazione unica oppure qualora l'avviso di aggiudicazione ex articolo 98 del Codice dei contratti pubblici non contenga le ulteriori informazioni richieste.
La documentazione volta a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, contenente le informazioni richieste per l'adempimento degli obblighi in esame, dovrà essere conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di controversia, fino al passaggio in giudicato della sentenza, così come disposto dal comma 4 dell'articolo 99 e dal comma 3 dall'articolo 139 del Codice dei contratti pubblici.
A far data dal 25 ottobre 2023 le informazioni sugli affidamenti, comprese quelle contenute nelle relazioni uniche, dovranno essere veicolate all'interno degli appositi modelli di formulari allegati al Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).
Sulla base di quanto esposto, si precisa, infine, che l'Autorità non metterà a disposizione né pubblicherà alcun modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione.
Modifica alla Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto "Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Contenuto del nuovo Casellario informatico e Modelli di comunicazione" nonché alla Delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 recante il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
A fronte dell'abrogazione dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 270 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207] disposta dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2) del Codice dei contratti pubblici, pure in assenza di una disciplina analoga la Delibera del Consiglio n. 1386 del 21 dicembre 2016 ha reiterato la previsione circa la predisposizione e l'invio della relazione dettagliata in quanto funzionale alla raccolta dei dati utili per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 83, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.
Nondimeno, si rileva che anche ai fini di una eventuale e futura implementazione del sistema del rating di impresa e delle relative premialità, le informazioni sull'esecuzione del contratto contenute nell'attuale relazione dettagliata sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori non sarebbero adeguate allo scopo e dovrebbero, comunque, essere acquisite in modalità digitale.
Con la presente delibera, dunque, viene meno l'obbligo di invio delle c.d. relazioni dettagliate. Pertanto, si invitano le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici a non procedere con la trasmissione cartacea delle predette relazioni dettagliate.
Il Presidente
GIUSEPPE BUSIA
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 aprile 2022
Per il Segretario MARIA ESPOSITO
VALENTINA ANGELUCCI