Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1780 DELLA COMMISSIONE 23 settembre 2019

G.U.U.E. 25 ottobre 2019, n. L 272

Regolamento che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»). (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2884)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 14 novembre 2019

Applicabile dal: 14 novembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (4), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (5), in particolare l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (6), in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1) Le direttive 89/665/CEE e 2014/24/UE stabiliscono che determinati appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

2) Le direttive 92/13/CEE e 2014/25/UE stabiliscono che determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

3) La direttiva 2009/81/CE stabilisce che determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tale direttiva.

4) Le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2014/23/UE stabiliscono che determinate concessioni di lavori e di servizi siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione (7) stabilisce i modelli di formulari previsti dalle direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE, 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

6) Nel settore degli appalti pubblici è in corso una trasformazione digitale, come descritto nella comunicazione della Commissione intitolata Migliorare il mercato unico (8) e nella comunicazione della Commissione dal titolo Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa (9). I modelli di formulari sono fondamentali nell'ambito di tale trasformazione.

7) Al fine di garantire l'efficacia dei modelli di formulari nell'ambiente digitale è necessario adattare i modelli di formulari stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986. Dati il numero e l'ampiezza degli adattamenti necessari, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986.

8) Come stabilito dall'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, dall'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli avvisi e i bandi sono file elettronici anziché documenti cartacei. Al fine di rispettare il principio «una tantum» nella pubblica amministrazione elettronica, riducendo così gli oneri amministrativi e aumentando l'affidabilità dei dati, e di facilitare la pubblicazione volontaria degli avvisi e dei bandi il cui valore è inferiore alle soglie UE o che sono basati su accordi quadro, è opportuno stabilire modelli standard che possano essere compilati automaticamente con le informazioni ricavate da precedenti avvisi e bandi, specifiche tecniche, offerte, contratti, registri amministrativi nazionali e altre fonti di dati. In prospettiva, tali modelli non saranno più compilati manualmente ma generati automaticamente da sistemi di software.

9) Per evitare problemi di attuazione è opportuno stabilire modelli di formulari tenendo conto dei sistemi software in cui saranno utilizzati. Figurano tra questi i sistemi di scambio di dati, le interfacce utente che convalidano gli inserimenti manuali e i siti informativi che pubblicano le informazioni contenute in avvisi e bandi. E' opportuno presentare le informazioni in modo attraente per gli operatori economici e gli altri utilizzatori.

10) Al fine di consentire che l'attuazione tenga conto delle specificità nazionali, è opportuno lasciare agli Stati membri e alle loro autorità un ampio margine di flessibilità nell'impostazione dei sistemi di software. E' opportuno in particolare rendere possibile la visualizzazione dei campi stabiliti dal presente regolamento in qualsiasi ordine e sotto qualsiasi etichetta, a condizione che i significati delle etichette corrispondano alle descrizioni stabilite dal presente regolamento. Al fine di soddisfare esigenze diverse a livello nazionale, regionale o locale, i campi che il presente regolamento indica come facoltativi a livello dell'UE possono essere non visualizzabili per gli utenti finali (per esempio non è necessario che i committenti li vedano o li compilino) oppure, inversamente, può esserne stabilita l'obbligatorietà a livello nazionale, regionale o locale.

11) La data di applicazione del presente regolamento e la data di abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 dovrebbero tenere conto del tempo necessario per preparare le versioni elettroniche dei modelli di formulari utilizzati per lo scambio effettivo dei dati.

12) Al fine di tenere conto dell'evoluzione delle esigenze e delle tecnologie degli Stati membri nel settore dei dati relativi agli appalti, assicurando al contempo la conformità all'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, all'articolo 72, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e all'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2009/81/CE, è opportuno aggiungere regolarmente campi facoltativi al presente regolamento. La Commissione seguirà da vicino tali sviluppi e raccoglierà altri riscontri degli utilizzatori, riesaminando a cadenza annuale l'eventuale necessità di aggiornare il presente regolamento. Tali aggiornamenti non dovrebbero, salvo se inevitabile, comportare modifiche obbligatorie dei sistemi di software negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 395 del 30.12.1989.

(2)

GU L 76 del 23.3.1992.

(3)

GU L 216 del 20.8.2009.

(4)

GU L 94 del 28.3.2014.

(5)

GU L 94 del 28.3.2014.

(6)

GU L 94 del 28.3.2014.

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015).

(8)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM0550].

(9)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM0572].

Art. 1

Oggetto

1. Il regolamento stabilisce i seguenti modelli di formulari:

1) «Programmazione»

2) «Gara»

3) «Preavviso di aggiudicazione diretta»

4) «Risultati»

5) «Modifica dell'appalto»

6) «Rettifica»

2. I modelli di formulari di cui al paragrafo 1 consistono dei campi stabiliti nell'allegato.

Art. 2

Utilizzo

I modelli di formulari di cui all'articolo 1 sono utilizzati per la pubblicazione dei seguenti avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

1) «formulario di programmazione»: per gli avvisi e i bandi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;

2) «formulario di gara»: per gli avvisi e i bandi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, all'articolo 49, all'articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all'articolo 67, paragrafo 2, agli articoli 68 e 69, all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 30, paragrafo 2, e all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE;

3) «formulario di preavviso di aggiudicazione diretta»: per gli avvisi di cui ai rispettivi articoli 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE;

4) «formulario di comunicazione dei risultati»: per gli avvisi di cui all'articolo 50, all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE; di cui all'articolo 70, all'articolo 92, paragrafo 2, e all'articolo 96, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;

5) «formulario di modifica dell'appalto»: per gli avvisi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE;

6) «formulario di rettifica»: in caso di rettifica o annullamento degli avvisi e dei bandi elencati in precedenza.

Art. 3

Abrogazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2303)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 14 novembre 2022.

Art. 3

Disposizione transitoria

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2303)

Dal 14 novembre 2022 al 24 ottobre 2023 sia i formulari stabiliti dal presente regolamento che quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3

Disposizioni transitorie per i muovi modelli e le modifiche

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2884, applicabile a decorrere dal 1° giugno 2024)

Dal 1° giugno 2024 al 30 ottobre 2024 i campi relativi al regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e al regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) disposti dall'allegato del presente regolamento come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2884 della Commissione (3) possono essere utilizzati in aggiunta ai campi disposti dall'allegato del presente regolamento come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo che la Commissione avrà pubblicato sulla propria pagina web un avviso per comunicare che i modelli e le procedure per l'invio per via elettronica di avvisi e bandi come disposto dall'allegato IX, punto 2, della direttiva 2014/23/UE, dall'allegato VIII, punto 3, della direttiva 2014/24/UE e dall'allegato IX, punto 3, della direttiva 2014/25/UE, sono stati adattati allo scopo in questione.

Dal 1° novembre 2024 al 28 febbraio 2025 sia i modelli contenenti le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento che i modelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1)

Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (GU L 173 del 30.6.2022).

(2)

Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2884 della Commissione, del 20 dicembre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (GU L, 2023/2884, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2884/oj).

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

(1)

Allegato modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2303 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2884, applicabile a decorrere dal 1° novembre 2024.