
DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 15 aprile 2022, n. 2
G.U.R.S. 29 aprile 2022, n. 19
Individuazione dell'Ufficio del Commissario delegato e nomina del preposto.
IL COMMISSARIO DELEGATO - PRESIDENTE DELLA REGIONE
(O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina)
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e in particolare l'articolo 7, che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
VISTA la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di protezione civile";
VISTA la Direttiva del P.C.M. del 3 dicembre 2008, "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";
VISTO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 15 [N.d.R. recte: decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14], recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'articolo 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
VISTA la OCDPC n. 870 del 2 marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";
VISTA la OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";
VISTO l'articolo 1, comma 2 della citata Ocdpc, secondo cui "Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui articoli 2, 3, 4";
VISTO l'articolo 2 della medesima Ocdpc, rubricato Nomina dei Commissari delegati e coordinamento territoriale, secondo cui:
"1. I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:
a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Commissari delegati e le Province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture-Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, le Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente ordinanza.
VISTO l'articolo 3 dell'Ordinanza, rubricato Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell'Interno sul territorio e supporto alla medesima, secondo cui "1. Le Prefetture - Uffici territoriali del governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di di accoglienza di cui agli articolo 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.
2. Per le finalità di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture- Uffici territoriali del governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del governo si raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono formulate dalle Prefetture - Uffici territoriali del governo ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del precedente articolo 2, unitamente alla comunicazione delle attività di competenza di cui al comma 1.
4. Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2;
VISTO l'art. 4 dell'Ordinanza rubricato, Nomina dei Soggetti Attuatori dei commissari delegati e disposizioni in materia di gestione contabile, secondo cui:
1. Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e specifiche aree di coordinamento.
2. Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 1, comma 1, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei Soggetti Attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.
3. I soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento di Protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell'art. 2, comma 1 secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione di "protezione civile" della Conferenza dei presidenti delle regioni e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediate le contabilità di cui al comma 2.
VISTA la disposizione n. 1 del 08 marzo 2022 con la quale è stato istituito il Comitato di coordinamento territoriale per la Regione Siciliana previsto dal sopra richiamato articolo 2, al fine di favorire l'instaurazione di adeguate forme di coordinamento con le Prefetture e di coordinare l'organizzazione del concorso del sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina;
RITENUTO altresì necessario per il corretto e celere espletamento delle attività e per la corretta attuazione di quanto previsto all'art. 4 della predetta Ordinanza di:
- procedere all'individuazione dell'Ufficio di cui il Commissario Delegato - Presidente della Regione si avvale, per l'espletamento delle attività di cui alla predetta Ordinanza e per l'esercizio delle funzioni gestionali, tecnico-amministrative e finanziarie-fiscali e per tutti i relativi necessari adempimenti;
- stabilire la sede legale dell'attività del Commissario Delegato connessa all'Ordinanza in questione;
- nominare il Preposto al suddetto Ufficio;
Tutto ciò visto e ritenuto
Dispone:
Costituzione dell'Ufficio Commissariale - Individuazione sede - Nomina del Preposto
1. Per le finalità e i motivi espressi in premessa, agli effetti delle vigenti norme, il Commissario Delegato - Presidente della Regione, si avvale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Ufficio Commissariale, struttura di supporto, per tutte le attività di natura tecnico-amministrative e finanziarie - fiscali e per i relativi necessari adempimenti.
2. E' individuata, quale sede dell'Ufficio del Commissario Delegato, ad ogni effetto di legge, il Dipartimento regionale della Protezione civile, ubicato in via G. Abela, n. 5 Palermo.
3. Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile è nominato Preposto alla direzione dell'Ufficio del Commissario Delegato ed esercita tutte le attribuzioni gestionali di natura, tecnica, amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale, assumendone la relativa responsabilità, operando sulla contabilità speciale all'uopo istituita ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'OCDPC n. 872/2022 e alla tempestiva adozione degli atti relativi alla rendicontazione delle somme.
4. Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Commissariale, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito della Regione Siciliana.
Palermo, 15 aprile 2022.
MUSUMECI