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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 3 maggio 2022, n. 102

Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

TESTO COORDINATO (al D.M. Interno 28 aprile 2023 e con annotazioni alla data 28 aprile 2023)

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL"ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.2 - Piani Urbani Integrati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cui fine è favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;

VISTI i target e le milestone associati alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati", ed in particolare:

- Milestone

T4 - 2022 entro il 31.12.2022: entrata in vigore del Piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane;

T3 - 2023 - entro il 30.09.2023: aggiudicazione dei contratti pubblici da parte dei soggetti attuatori dei Piani degli investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane;

- Target

T4 - 2024 entro il 31.12.2024: erogazione del 30% delle risorse sulla base dei SAL rendicontati da parte dei soggetti attuatori dei Piani degli investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane;

T2 - 2026 entro il 30.06.2026: completamento delle azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane.

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2021, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l'articolo 9, comma 4 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit;

VISTO l'articolo 12 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato nel citato articolo 12;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la quale intende chiarire alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 riguardante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, laddove viene prevista la facoltà per il Servizio Centrale per il PNRR di provvedere all'anticipo fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e nel limite della disponibilità di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1 co. 2;

TENUTO CONTO che l'importo di cui all'articolo 2, comma 2 del suddetto Decreto Ministeriale, può - in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento - essere maggiore del predetto limite del 10 per cento;

RILEVATO, ad ogni buon conto, che, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale dell'11 ottobre 2021, l'Amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio dell'operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;

VISTO il Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazione dalla Legge 233 del 29 dicembre 2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO, altresì, l'articolo 9, comma 6 del D.L. n. 152/2021 recante "Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti", laddove viene prevista la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'Economia e delle Finanze - Attuazione del Next Generation EU Italia- Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con proprio Decreto, di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR" - con la quale sono state fornite indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi;

VISTO l'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 ed il comma 3 dell'art. 20, del Decreto-legge 152 del 6 novembre 2021, che stabiliscono l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" prevede, al punto 5, che le amministrazioni titolari degli interventi vigilino sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR;

VISTO l'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 ai sensi del quale i destinatari del contributo dovranno indicare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione di finanziamento recante la dicitura "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il comma 4 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. a), della L. n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della L. n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, della L. n. 108 del 2021 ai sensi del quale "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";

CONSIDERATO, altresì, che, per garantire l'assolvimento del principio del DNSH previsto dall'art. 17 del Reg. UE 2020/852, non sono ammissibili interventi che comprendano l'utilizzo di caldaie a condensazione a gas, in quanto non conformi al suddetto principio, come previsto dall'Allegato 1, rev. 2, 10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021;

VISTO il Decreto del 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, con il quale sono stati individuati i Criteri Ambientali Minimi (CAM), periodicamente revisionati con Decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il comma 1 dell'art. 34 del D.lgs. 50 del 2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal succitato Piano d'azione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri previsti dal Decreto del 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e successive revisioni;

VISTO il comma 2 dell'art. 34 del D.lgs. 50 del 2016, secondo il quale i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR con particolare riferimento alla Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

VISTI gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n, 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità efinanza pubblica»;

VISTO il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

CONSIDERATO che gli interventi previsti dalla Missione 5 Componente 2, investimento 2.2 "Piani Urbani Integrati (general project)" devono concorrere, entro il 31 dicembre 2022, al soddisfacimento della milestone di livello europeo M5C2-13 consistente nell'entrata in vigore del piano per i progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane;

CONSIDERATO, inoltre, che gli interventi previsti dalla Missione 5 Componente 2, investimento 2.2 "Piani Urbani Integrati (general project)" devono concorrere, entro il 31 dicembre 2023, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-14 consistente nell'identificazione dei progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane;

VISTO l'art. 21, rubricato "Piani Integrati" del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, con il quale sono stati individuati i soggetti e le modalità di attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica;

VISTO il comma 1 dell'articolo sopracitato, a norma del quale sono assegnate risorse alle Città Metropolitane per un importo complessivo di 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di favorire interventi volti ad una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenendo progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;

CONSIDERATO che ai relativi oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1;

VISTA la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 21, secondo cui le risorse di cui al comma 1 sono integrate per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che nello specifico ammontano a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;

TENUTO che il criterio di riparto delle risorse di cui ai commi precedenti, in virtù del disposto del comma 3 dell'art. 21, è effettuato tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al decreto 152/2021 del 6 novembre 2021;

CONSIDERATO altresì che, secondo il successivo comma 4, al fine di rafforzare gli interventi di cui al comma 1, è costituita una sezione nell'ambito del "Fondo Ripresa Resilienza Italia" di cui all'art. 8 del D.L. 152/2021 con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)" del PNRR;

VISTO la successiva previsione di cui al comma 4, laddove è autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il sistema bancario;

CONSIDERATO che, secondo la previsione di cui al comma 5, entro centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 152/2021, le Città Metropolitane individuano i progetti finanziabili tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti della propria area urbana;

CONSIDERATO che, nel caso di progettualità espressa dalla Città Metropolitana, la medesima può avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore;

VISTO il successivo comma 6, secondo il quale il costo totale dei progetti oggetto di finanziamento non può essere inferiore a 50 milioni di euro e che gli stessi devono avere ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e private, esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico;

CONSIDERATO che i suddetti progetti, a pena di inammissibilità, devono rispettare i criteri di cui al comma 7, segnatamente: intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale; avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità; assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche; assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimità a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane; assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati; prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH, previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadrati dell'area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento;

TENUTO CONTO che i progetti di cui sopra possono inoltre prevedere, a norma del successivo comma 8: la partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento; la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale; la co-progettazione con il terzo settore; l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il comma 9 dell'art. 21 del D.L. n. 152/2021, ai sensi del quale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 152/2021, le Città Metropolitane sono tenute a comunicare al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale - i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 6 dicembre 2021, con il quale è stato approvato il modello con il quale le Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuano gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati;

VISTO che, con Comunicato Ministeriale n. 2 del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2022, è stato pubblicato il modello di schema di Piano Urbano Integrato utilizzabile dalle Città Metropolitane per la corretta trasmissione delle istanze;

TENUTO CONTO che le Città Metropolitane, entro il termine ultimo per la presentazione delle domande fissato alle ore 23:59 del 22 marzo 2022, hanno presentato le proposte progettuali individuate tra quelle finanziabili all'interno della propria area urbana;

PRESO ATTO che, nel corso della valutazione delle proposte progettuali pervenute dalle Città Metropolitane sono stati riscontrati errori materiali di natura formale e sostanziale nella compilazione dei relativi atti, che hanno reso necessaria la predisposizione di apposita nota da parte del Ministero dell'Interno agli Enti interessati, al fine di apportare e trasmettere le dovute integrazioni tramite PEC entro il termine ultimo del 31 marzo 2022;

TENUTO CONTO che, a seguito della disamina delle progettualità trasmesse con nota prot. n. 15466 del 18/03/2022 da parte della Città Metropolitana di Catania, in ossequio ai rilievi inoltrati dal Ministero dell'Interno, quest'ultima ha provveduto a trasmettere le proposte progettuali definitive, che si ritengono coerenti con le finalità indicate dall'art. 21 "Piani Integrati", del D.L. 152/2021, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 233/2021;

VISTE le proposte progettuali trasmesse dalla Città Metropolitana di Messina con nota prot. n. 9355 del 22/03/2022 e ritenute ammissibili;

PRESO ATTO della nota prot. n. 11057 del 28/03/2022, con la quale la Città Metropolitana di Messina, inoltrava, in sostituzione della precedente trasmissione del 22/03/2022, la proposta di Piano Urbano Integrato denominata "Rigenerazione e resilienza Comuni", che si ritiene non possa essere presa in considerazione poiché presentata fuori dai termini di legge e ritenuta non coerente con le finalità indicate dall'art. 21 "Piani Integrati", del D.L. 152/2021, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 233/2021;

VISTA la previsione di cui all'art. 2, comma 6-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 secondo cui "le amministrazioni assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR."

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 10 del D.L. 152/2021, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 152/2021, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, e per i singoli interventi che ne fanno parte;

CONSIDERATA altresì la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse, sempre in virtù della previsione di cui all'art. 21, comma 10, con un atto di impegno/d'obbligo contestualmente sottoscritto da parte della Città Metropolitana e del Soggetto Attuatore per la regolamentazione dei termini, degli obblighi e delle condizioni per l'attuazione della misura;

CONSIDERATA, infine, la previsione di cui all'art. 21, comma 11, in materia di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati;

Decreta:

Art. 1

Piani urbani integrati selezionati dalle Città Metropolitane

1. L'elenco definitivo dei piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane nelle modalità indicate dall'articolo 21, comma 9 del Decreto-Legge n. 152/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla Legge n. 233/2021, sono individuati nell'elenco allegato 1 che è parte integrante del presente provvedimento

2. Il dettaglio dei progetti che compongono i singoli PUI, completo dei Cup e dei relativi soggetti attuatori, sono individuati nell'elenco - Allegato 2 - che è parte integrante del presente provvedimento.

3. I PUI di cui al comma 1, redatti secondo lo schema previsto, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 2

Atto di adesione e d'obbligo

1. Tutti i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse, individuati all'Allegato 2 al presente Decreto, e le rispettive Città Metropolitane, si impegnano a regolare i propri rapporti con il Ministero dell'Interno, attraverso la stipula di specifico Atto di adesione, volto a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale, secondo lo schema allegato al presente provvedimento- Allegato 3.

2. L'atto di adesione di cui al precedente comma 1 deve essere compilato e trasmesso con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell'"AREA CERTIFICATI" entro il termine di 30 giorni, pena la revoca del contributo, dall'avviso di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

Termini e condizionalità

1. Tutti i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse, individuati all'Allegato 1 al presente Decreto, sono tenuti a rispettare i seguenti termini:

- il termine per l'aggiudicazione dei lavori è da considerare per tutti i Soggetti Attuatori il 30 luglio 2023;

- viene fissato il termine intermedio del 30 settembre 2024 entro il quale i Soggetti attuatori dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1;

- il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 30 giugno 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi in capo ai soggetti attuatori così come specificati all'articolo 4 dell'atto di adesione ed obbligo di cui all'articolo 2, nonché al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

3. Ai fini dell'assolvimento di tale principio, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel Piano per la Ripresa e la Resilienza, in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, non sono ammissibili interventi che comprendano l'acquisto e l'installazione di caldaie a gas, incluse a condensazione a gas, in quanto non ritenute conformi al principio del DNSH.

4. In linea con quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sarà infatti opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Una volta attivati gli appalti, sarà parimenti necessario che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovrebbero riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

5. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti altresì a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social.

Art. 4

Erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato al soggetto attuatore con le seguenti modalità:

a) il 10 per cento, a titolo di acconto, dell'importo finanziato per ogni singolo progetto indicato nell'Allegato 1 al presente Decreto;

b) una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore, attestanti lo stato di avanzamento finanziario dell'opera, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n, 178, previa trasmissione della documentazione prevista dal comma 1 del successivo art. 4;

c) quota a saldo sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi facenti parte del progetto ed il raggiungimento della quota parte, di pertinenza della proposta, di milestone/target associati all'intervento di riferimento, attraverso i pertinenti indicatori, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Ulteriori richieste di acconto potranno essere avanzate e saranno valutate dall'Amministrazione sulla base delle risorse disponibili.

3. L'erogazione delle risorse di cui ai punti b) e c) del comma 1 avverrà previa verifica del raggiungimento della quota parte, di milestone/target associati all'intervento di riferimento, attraverso i pertinenti indicatori, e previa verifica della corretta e completa alimentazione dei sistemi di monitoraggio nonché delle verifiche previste dalle Istruzioni tecniche allegate alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR.

4. Le erogazioni avverranno tramite trasferimento delle risorse sui conti di Tesoreria unica dei Soggetti beneficiari, ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali, ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF dell'11 ottobre 2021.

Art. 5

Monitoraggio e rendicontazione

1. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente Decreto è effettuato attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato ReGiS. In particolare, il set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere è individuato all'interno del Protocollo Unico di Colloquio che sarà comunicato tramite apposita circolare del Servizio centrale per il PNRR, d'intesa con l'Unità di missione di cui all'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. I soggetti attuatori, assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 10, del D.L. 152/2021, per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

3. Ciò premesso, si elencano di seguito le principali informazioni richieste:

- la procedura di attivazione (Atto di adesione e obbligo debitamente sottoscritto di cui all'articolo 2);

- le modalità di rendicontazione (asseverazione, avanzamento finanziario con separata evidenza dell'IVA, e target conseguiti);

- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "non arrecare danno significativo" (DNSH);

- ogni ulteriore elemento che si riterrà utile anche per l'analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti agli articoli 22, 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241.

4. I soggetti attuatori conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del Decreto-legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. In particolare, essi garantiscono la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione del progetto ed al relativo avanzamento fisico, finanziario e procedurale. Inoltre, con particolare riguardo agli indicatori di realizzazione di interesse per il PNRR, in quanto connessi al conseguimento di milestone e target previsti dal Piano, ivi inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH, si impegnano a rendere disponibile tutta la documentazione pertinente.

5. I soggetti attuatori provvedono altresì, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, a mettere a disposizione la documentazione di cui al periodo precedente su richiesta del Ministero dell'Interno, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

6. Al fine del corretto raggiungimento dei milestone e target associati alla Missione di riferimento si segnala che, nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, non è possibile prevederne l'utilizzo né per il finanziamento di eventuali varianti in corso d'opera, né per il finanziamento di ulteriori investimenti della medesima tipologia.

Art. 6

Revoca e riduzione delle risorse assegnate ai Soggetti attuatori

1. Si procede alla revoca e/o alla parziale riduzione delle risorse assegnate, nei seguenti casi, elencati a fine esemplificativo e non esaustivo:

a) mancata sottoscrizione dell'atto di adesione ed obbligo di cui all'art. 2 del presente Decreto;

b) mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 3 del presente Decreto;

c) violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50;

d) plurimo finanziamento, Nazionale, Regionale o Comunitario;

e) rinuncia da parte dello stesso ente;

f) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione della proposta ammessa a finanziamento, nei termini indicati in sede di presentazione della proposta per fatti imputabili al soggetto beneficiario delle risorse, al soggetto attuatore o al soggetto realizzatore;

g) violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale.

2. Il Ministero dell'Interno si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché in caso di grave inadempienza da parte dell'Ente rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato entro il termine previsto dall'art. 4 del DM 383/2021, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento realizzato entro il termine previsto del 31 marzo 2026.

Art. 7

Vigilanza e controlli

1. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero dell'Economia, l'Unità di Audit, la Commissione europea e gli altri organismi autorizzati, vigilano sugli adempimenti richiesti ed effettuano controlli a campione, anche in loco, sulle opere oggetto di contributo.

Art. 8

Potere sostitutivo

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione degli investimenti in progetti Piani Urbani Integrati, di cui al presente Decreto da parte dei Soggetti beneficiari, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'articolo 12 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

Del presente Decreto sarà dato Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 aprile 2022

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

FRANCO