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N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.

MINISTERO DELLA SALUTE 

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 17 maggio 2022, n. 3

G.U.R.I. 21 maggio 2022, n. 118 

Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana nella Regione Lazio. (Ordinanza n. 3/2022). 

N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022 n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla peste suina africana;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022);

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana 1/2022 concernente misure di controllo e prevenzione della peste suina africana;

Vista la legge regionale del Lazio n. 17 del 2 maggio 1995, avente ad oggetto «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio»;

Vista la legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015, avente ad oggetto «Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa, nonchè per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale»;

Vista l'ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 7 maggio 2022, concernente «Prime misure di regolamentazione per il contenimento della peste suina africana sul territorio della Regione Lazio»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/746 della Commissione del 13 maggio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, che stabilisce che l'autorità competente istituisca la zona infetta, comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della decisione stessa e che l'Italia provveda ad applicare nella stessa, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «Normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che, con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of african swine fever for the EU»;

Visto il resoconto del Gruppo operativo degli esperti istituito con decreto del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (nota DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021), del 5 maggio 2022 trasmesso con nota DGSAF prot. n. 11348 del 5 maggio 2022, pubblicato sul portale del Ministero della salute;

Visto il resoconto dell'Unità centrale di crisi per la PSA come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, del 6 maggio 2022 trasmesso con nota DGSAF prot. n. 11873 del 12 maggio 2022 pubblicato sul portale del Ministero della salute;

Visto il dispositivo a firma congiunta del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e del Commissario straordinario alla peste suina africana, prot. n. 0012134-16/05/2022-DGSAF-MDS-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione dei suini (suini selvatici e suini detenuti) e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Ritenuto pertanto necessario, fermo restando che la malattia non è trasmissibile agli esseri umani, procedere ad individuare misure specifiche ed urgenti per contenere e rallentare l'avanzare della malattia e l'ondata epidemica nella zona infetta che insiste sul territorio di Roma Capitale ed individuare una zona di attenzione ad essa limitrofa, insistente sul territorio della medesima Roma Capitale, dove incrementare le relative misure di sorveglianza e prevenzione;

Ritenuto altresì necessario il coinvolgimento del prefetto di Roma, al fine di garantire il coordinamento delle forze dell'ordine coinvolte nell'attuazione delle misure della presente ordinanza;

Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;

Ordina:

N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Fatte salve le misure di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 1/2022, ad integrazione dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 7 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, con la presente ordinanza si dettagliano le misure da applicare nella zona infetta istituita con dispositivo a firma congiunta del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e del Commissario straordinario alla peste suina africana, prot. n. 0012134-16/05/2022-DGSAF-MDS-P e successive modifiche e nella zona confinante con la zona infetta di cui all'art. 3 della presente ordinanza, identificandone attività e relativi soggetti attuatori.

2. La zona infetta e la zona confinante con la zona infetta di cui al comma 1 sostituiscono la zona infetta provvisoria e la zona di attenzione di cui all'ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 7 maggio 2022.

N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.

Art. 2

Misure di controllo nella zona infetta

1. Nella zona infetta in conformità agli articoli 63 paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, si attua quanto segue:

a) suini selvatici:

i. prosecuzione delle attività di chiusura dei punti di collegamento tra la zona infetta e l'esterno (cosiddetti varchi: sovrapassaggi, sottopassaggi) in prossimità dell'A90 Grande raccordo anulare, a cui provvede la regione in collaborazione con la società ANAS. Nella rimanente porzione della zona infetta, la regione, in collaborazione con Roma Capitale, prosegue le operazioni di chiusura di ulteriori varchi tra le aree verdi e le aree urbanizzate;

ii. prosecuzione dell'adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo: Roma Capitale, anche per il tramite di propri enti e società, provvede a mettere in atto ogni azione utile al fine di inibire l'accesso ai cassonetti dei rifiuti da parte dei cinghiali e ad ottimizzarne altresì il posizionamento;

iii. prosecuzione della ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici su base settimanale, dando priorità alle aree più esterne della zona infetta ed in particolare dove non sono ancora state riscontrare carcasse positive. La ricerca proseguirà prediligendo le aree ad alta densità di suini selvatici, i corsi d'acqua ed avvalendosi di personale appositamente individuato. L'attività deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base dei ritrovamenti delle carcasse positive e relazionata con le modalità indicate all'art. 5, comma 5 della presente ordinanza. Per lo svolgimento dell'attività, la regione si avvale degli enti di gestione delle aree naturali protette, in collaborazione con il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma Capitale. Se necessario, la regione si avvale anche delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate;

iv. prosecuzione delle attività previste dalle procedure di gestione, campionamento e smaltimento di tutte le carcasse rinvenute nel rispetto delle misure di biosicurezza, in conformità a quanto previsto nel manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. Le carcasse, comprese quelle dei suini selvatici abbattuti, devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerato o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti preposti. Tutte le carcasse di cui al periodo precedente vengono testate per PSA e gestite nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti di smaltimento è demandata alla regione. Le attività sono a cura del servizio veterinario della ASL territorialmente competente e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (di seguito IZSLT), secondo le specifiche competenze;

v. entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, predisposizione delle procedure finalizzate alla cattura e all'abbattimento dei suini selvatici a cura della Cabina di regia di cui al successivo art. 4, comma 1, previo parere favorevole e sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo operativo degli esperti;

vi. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso alla zona infetta. I segnali devono essere posti su ogni strada di accesso alla zona infetta, ivi inclusi i centri abitati e i parchi coinvolti e comunque all'inizio di ogni carrabile che conduca all'interno della zona infetta. I segnali dovranno essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e riportanti almeno le informazioni principali sulla malattia e sui comportamenti corretti da adottare. Tale attività è a cura di Roma Capitale e degli enti di gestione delle aree naturali protette, ciascuno per quanto di competenza;

vii. all'interno del Grande raccordo anulare di Roma sono vietate le attività venatorie ai sensi legge regionale del Lazio 2 maggio 1995, n. 17 «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio», art. 37, comma 1, lettera mm). All'interno delle aree naturali protette regionali è vietata la caccia ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» e della legge regionale del Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali protette regionali». Alle verifiche del rispetto dei divieti e agli accertamenti delle violazioni provvedono le Forze dell'ordine territorialmente competenti ed il personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree naturali protette;

viii. oltre ai divieti di cui all'art. 1, lettera a), punto 2 dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio prot. n. Z00002 del 7 maggio 2022, nelle aree agricole e naturali è vietato lo svolgimento delle attività all'aperto di cui all'ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 2022. Previa motivata e documentata richiesta, la regione può autorizzare lo svolgimento delle attività vietate ai sensi del presente comma, sulla base della valutazione del rischio da parte del Gruppo operativo degli esperti e del CEREP;

ix. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, ad eccezione delle attività di cui al punto v. ove è previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attività di depopolamento, a cura delle Forze dell'ordine territorialmente competenti e degli enti di gestione delle aree naturali protette per quanto di competenza;

x. per la ricezione e lo smistamento agli enti preposti delle segnalazioni di carcasse rinvenute o di cinghiali moribondi, la regione mette a disposizione dei cittadini il numero verde gratuito della Protezione civile n. 803555, attivo h 24;

b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):

i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attività provvedono l'ASL, Comando unità forestali dell'Arma dei carabinieri e le Forze di polizia territorialmente competenti;

ii. l'ASL territorialmente competente programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti. La predetta ASL verifica il rispetto del divieto di ripopolamento per sei mesi dalla data della presente ordinanza;

iii. l'ASL territorialmente competente programma altresì la macellazione dei suini presenti negli allevamenti di tipo commerciale. La predetta ASL verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento per sei mesi dalla data della presente ordinanza;

iv. l'ASL territorialmente competente esegue il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689;

v. qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti ii e iii, la regione può attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) 2016/429;

vi. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il servizio veterinario della ASL territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA;

vii. allo scadere dei sei mesi dal divieto di ripopolamento di cui al punto ii e iii, valutata la situazione epidemiologica, sarà possibile consentire il ripopolamento degli allevamenti, previa verifica da parte del servizio veterinario della ASL territorialmente competente dell'adozione di misure di biosicurezza di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it;

viii. divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione che dovrà avvenire secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, previo parere favorevole del CEREP e sentito il Commissario straordinario;

ix. divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni;

x. divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni;

xi. divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona, ai sensi dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni;

xii. divieto di movimentazione fuori dalla zona infetta di fieno e paglia ivi prodotti se non previo stoccaggio per un periodo di almeno novanta giorni in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini selvatici.

2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, lettera b), punti da ix a xi, la regione, su richiesta, può autorizzare le movimentazioni secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, previo parere favorevole del CEREP e sentito il Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario, sentita l'Unità centrale di crisi (UCC), sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, può individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 2 o valutare la necessità di non concedere una o più deroghe per un determinato periodo di tempo.

N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.

Art. 3

Misure di controllo della zona confinante con la zona infetta

1. Nella zona confinante con la zona infetta comprendente i territori di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, si attua quanto segue:

a) suini selvatici:

i. prosecuzione della ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici che deve avvenire ogni due settimane. L'attività deve essere programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base dei ritrovamenti delle carcasse positive, rendicontata e relazionata con le modalità indicate nell'art. 5, comma 5 della presente ordinanza. Per lo svolgimento dell'attività, la regione si avvale degli enti di gestione delle aree naturali protette, in collaborazione con il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma Capitale. Se necessario, la regione si avvale anche delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate;

ii. le procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) punto v, recano anche le modalità per la cattura e l'abbattimento dei suini selvatici nella zona di cui al presente articolo, al fine di raggiungere l'obiettivo della riduzione della popolazione degli stessi. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di attenzione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;

iii. la regione regolamenta l'attività venatoria e di controllo verso la specie cinghiale, svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla ordinanza del Commissario straordinario alla PSA 1/2022, tenendo conto della situazione epidemiologica e sentito il parere del Gruppo operativo degli esperti. I capi cacciati possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di attenzione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;

iv. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, ad eccezione delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), punto v. ove è previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attività di depopolamento, a cura delle forze dell'ordine territorialmente competenti e degli enti di gestione delle aree naturali protette per quanto di competenza;

v. divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo;

b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):

i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attività provvedono l'ASL, Comando unità forestali dell'Arma dei carabinieri e le Forze di polizia territorialmente competenti;

ii. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente esegue puntualmente il controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2020/689; provvede altresì al monitoraggio di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica;

iii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il servizio veterinario della ASL territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA;

iv. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede alla verifica dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità, il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrive modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell'allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della peste suina africana per il 2021;

v. laddove il servizio veterinario della ASL territorialmente competente verifica l'assenza di strutture che garantiscono, in ogni forma di recinzione, l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera, i suini detenuti in allevamenti di tipologia «semibrado» compresi i cinghiali detenuti, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;

vi. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e l'inserimento dell'obbligo di validazione del modello 4 da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente;

vii. i movimenti di partite di suini al di fuori della zona di cui al presente articolo e verso il restante territorio nazionale, sono consentiti in vincolo e previa autorizzazione del servizio veterinario della ASL territorialmente competente sugli stabilimenti di partenza e di destinazione, subordinata ad una valutazione del rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni:

1) lo stabilimento di partenza rispetta le misure di biosicurezza di cui all'allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della peste suina africana per il 2021;

2) pre-notifica al servizio veterinario della ASL territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilità alla ricezione della partita;

3) esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati, effettuato in accordo a quanto previsto dal manuale delle emergenze da peste suina africana e peste suina classica in popolazioni di suini domestici del 20 gennaio 2020;

4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto di cui all'art. 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

viii. il servizio veterinario della ASL territorialmente competente le forze dell'ordine territorialmente competenti verifica la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (pet pigs) e prescrivono ai proprietari l'adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta con il virus della PSA.

2. La regione, per i territori che non rientrano nella zona infetta e in quella confinante con la zona infetta, può individuare ulteriori zone a maggior rischio in cui estendere l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, oppure individuare eventuali misure aggiuntive che possano essere adottate previo parere del Gruppo operativo degli esperti e concordate nell'ambito dell'Unità centrale di crisi.

N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.

Art. 4

Attuazione e verifica delle misure e possibilità di delega

1. Per l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza è costituita una Cabina di regia mediante un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Ministero della salute, il Commissario straordinario alla PSA, la prefettura di Roma, la Regione Lazio, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale. Il coordinamento della Cabina di regia è a cura della prefettura di Roma.

2. Gli enti, le istituzioni e i soggetti individuati nella presente ordinanza assicurano, ciascuno per quanto di competenza, l'attuazione degli articoli 1, 2 e 3.

3. Il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, sentita la Direzione regionale competente in materia sanitaria, può delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari, con oneri da attribuire mediante contabilità separata alle risorse emergenziali appositamente stanziate.

4. La regione, per il tramite del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, verifica e assicura che le persone fisiche o giuridiche eventualmente delegate per l'esecuzione delle attività previste all'art. 2, comma 1, lettera a), punto iii, ed art. 3, comma 1, lettera a), punto i, posseggano le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessari ad eseguire i compiti assegnati e, nel caso, provvede a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.

5. Il prefetto di Roma provvede al coordinamento delle Forze dell'ordine coinvolte nell'attuazione delle misure della presente ordinanza e si raccorda con il Commissario straordinario alla peste suina africana.

N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.

Art. 5

Flussi informativi

1. La regione, per il tramite del servizio veterinario della ASL territorialmente competente, provvede alla verifica tempestiva della registrazione e all'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta e nella zona confinante con la zona infetta.

2. Nella zona infetta, il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, identifica come sospetto ogni carcassa di cinghiale e le carcasse di suino domestico in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni e sintomi riferibili alla PSA, al fine dell'alimentazione dei sistemi informativi SINVSA e SIMAN.

3. In caso di positività ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori dell'IZSLT, non è necessario l'invio dei campioni al Centro di referenza CEREP e il servizio veterinario della ASL territorialmente competente procede direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA.

4. Fuori dalla zona infetta, inclusa la zona confinante con la zona infetta, il servizio veterinario della ASL territorialmente competente identifica come sospetto, e lo registra come tale in SIMAN e SINVSA, solo le carcasse di suino selvatico o domestico che presentino sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al CEREP senza aspettare l'esito dei test dell'IZSLT. In caso di positività, il servizio veterinario territorialmente competente procede direttamente alla conferma di caso o focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili a PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dall'IZSLT. In caso di positività, i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, la positività in prima istanza viene comunicata al servizio veterinario della ASL territorialmente competente ai fini dell'inserimento del sospetto in SIMAN e in SINVSA viene registrato l'esito diagnostico finale.

5. Al fine di consentire al Commissario straordinario alla peste suina africana di effettuare le opportune verifiche, i soggetti attuatori individuati rendicontano e relazionano, ciascuno per competenza, al medesimo Commissario sull'attuazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 e, in particolare, relazionano rispettivamente, settimanalmente e ogni due settimane, sull'attività di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto iii e art. 3, comma 1, lettera a), punto i, trasmettendo agli indirizzi mail emergenza.vet-pestisuine@sanita.it e segr.cspsa@sanita.it tutte le informazioni necessarie ed, in particolare, le seguenti:

a) programmazione delle battute di ricerca;

b) rendicontazione delle battute effettivamente realizzate, evidenziando il livello di conformità rispetto alla programmazione (stato di avanzamento delle attività) comprendente le modalità operative, il personale coinvolto ed il numero e le caratteristiche delle carcasse ritrovate.

N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonchè con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.

N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.

Art. 7

Durata delle misure e disposizioni transitorie

1. La presente ordinanza si applica a far data dalla sua emanazione, è immediatamente comunicata ai soggetti attuatori individuati e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2022

Il Commissario straordinario: FERRARI

N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.

ALLEGATO 1

a) Mappa della zona confinante con la zona infetta

b) Descrizione dei limiti della zona confinante

Delimitazione aree stabilite come zona confinante con la zona infetta
SUD-EST (limite NORD-EST della zona infetta): da intersezione Via Cassia (SS2) con Via Cassia Veientana (SR 2bis) - Via Cassia Veientana (SR 2bis) fino ad intersezione con Grande Raccordo Anulare (GRA-A90)- GRA fino a punto di intersezione con Fiume Tevere.
EST: Fiume Tevere da intersezione con GRA fino ad intersezione con confine amministrativo SUD Comune di Riano.
NORD-EST: da intersezione fiume Tevere con confine amministrativo SUD comune di Riano- confine amministrativo SUD comune di Riano fino a intersezione con confine amministrativo EST comune di Sacrofano- confine amministrativo EST e NORD del comune di Sacrofano fino ad intersezione con confine amministrativo NORD comune di Formello.
NORD-OVEST: da intersezione confine amministrativo NORD comune di Formello con confine amministrativo SUD comune di Campagnano di Roma - confine amministrativo SUD comune di Campagnano di Roma fino ad intersezione con confine amministrativo SUD comune di Anguillara Sabazia - confine amministrativo SUD comune di Anguillara Sabazia fino ad intersezione con Via di Tragliatella .
OVEST: via di Tragliatella da intersezione con confine amministrativo SUD Comune di Anguillara Sabazia fino ad intersezione con Via del Casale di S. Angelo - Via di Tragliata - Via dell'Arrone - Via Aurelia (SS1) fino ad intersezione con Via Gregorio XI - Via Gregorio XI - Via di Val Cannuta - Via Enrico dell'Osso - Via S. Giovanni Della Croce - Via Soriso fino ad intersezione con Via di Boccea.
SUD-OVEST: (limite NORD-OVEST della zona infetta): Via di Boccea dal intersezione Via Soriso fino a intersezione con Via della Storta - Via della Storta, Via Cassia (SS2) fino ad intersezione con Via Cassia Veientana (SR 2bis).

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N.d.R.: La presente ordinanza è abrogata e sostituita dall'art. 12, comma 1, dell'O.M. Salute 28 giugno 2022, n. 4.