
PRESIDENZA
DECRETO 12 maggio 2022, n. 123
G.U.R.S. 3 giugno 2022, n. 26
Approvazione del Progetto di gestione dell'invaso (PdGI) "Diga Piano del Leone".
IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante: "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il D.P.Reg. n. 4 del 12/02/2019 di emanazione del Regolamento attuativo dell'art. 3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 333/2008 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque in Sicilia con il quale sono state emanate anche le direttive per la gestione dei serbatoi artificiali nella Regione Siciliana;
CONSIDERATO che le direttive impartite dal richiamato Piano di Tutela della Acque in Sicilia attribuiscono, in ossequio all'art. 114 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione dei progetti di gestione degli invasi al Presidente della Regione il quale si sarebbe avvalso per l'istruttoria tecnica dell'Agenzia Regionale delle Acque e dei Rifiuti;
CONSIDERATO che le competenze della soppressa A.R.R.A., tra le quali il supporto al Presidente della Regione per l'approvazione dei Progetti di gestione degli invasi, sono transitate, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2008, al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
VISTO l'articolo 3 della legge regionale del 8 maggio 2018, n. 8, che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa le competenze della Regione indicate alla Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 271 del 25/07/2018 con la quale la Giunta ha approvato l'Atto di indirizzo del Presidente della Regione Siciliana concernente la disciplina transitoria di cui all'art. 3, comma 8 della L.R. 8/2018 ed in particolare l'Allegato 1 (Tabella A) che riporta le competenze regionali da attribuire all'Autorità di Bacino Distrettuale della Sicilia (D.Lgs. 152/2006 - Parte III) e tra esse è riportata l'approvazione del Progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 114 co.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
CONSIDERATO che con D.P. Reg. n. 598/Gab del 28/09/2018 si è preso atto dell'atto di indirizzo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 25 luglio 2018;
VISTO il D.P. Reg. n. 44 del 12/07/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 3 - Pareri e Autorizzazioni, al Dott. Nunzio Crimì;
VISTO il DSG n. 150 del 10/06/2021con il quale è stato conferito l'incarico della Posizione Organizzativa N. 1 "Tecnico specialistico a supporto della Direzione generale in materia di ingegneria idraulica, dissesto idrogeologico e di procedure tecnico amministrative del Dipartimento", all'Ing. Daniele Arnò;
VISTO il D. P. Reg. n. 06 del 04.01.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Leonardo Santoro;
VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 114 comma 5;
VISTO il D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 30/06/2004, attinente "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo";
VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 recante il "Regolamento sulla disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";
VISTO il Decreto del Segretario Generale (D.S.G.) dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, n. 1 del 4/1/2021, con il quale sono state approvate le "Linee d'indirizzo per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti di gestione degli invasi";
VISTO il D.S.G. dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 100 del 14/4/2021 con il quale è stato istituito Tavolo Tecnico per la valutazione dei progetti di gestione degli invasi;
VISTO il Protocollo d'intesa interdipartimentale n. 9221 dell'11/6/2021, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR) ed il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia hanno concordato la partecipazione permanente dei Servizi 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del DRAR al Tavolo Tecnico per la valutazione dei progetti di gestione degli invasi;
VISTO il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Piano del Leone", trasmesso dal gestore Siciliacque S.p.A. in prima versione con nota prot. n. 2338 del 17/02/2021;
VISTO il "parere di sintesi" n. 6776 del 29/3/2021 della "Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo);
VISTO il pronunciamento prot. n. 7492 dell'8/4/2021, integrato dalla nota n. 8126 del 19/4/2021, a cura della "Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo);
VISTO il verbale del Tavolo Tecnico per la valutazione dei progetti di gestione degli invasi convocato in prima seduta in data 21/04/2021;
VISTO il Progetto di gestione dell'invaso della "Diga Piano del Leone" integrato con nota prot. n. 51774 del 13/10/2021, in risposta alla relazione istruttoria dell'Autorità di bacino n. 6901 del 04/05/2021, sottoscritto dal gestore Siciliacque S.p.A. e costituito dai seguenti elaborati:
Relazioni e Allegati
A1/a - Relazione Tecnica
A1/b1 - Appendice Ia alla Relazione Tecnica - Tavole Allegate
A1/b2 - Appendice IIa alla Relazione Tecnica - Caratterizzazione dei Sedimenti dell'Invaso
A1/b3 - Appendice IIIa alla Relazione Tecnica - Caratterizzazione delle Acque invasate
A2/a - Documentazione Indagini Originarie 2006
a1 - Rilievo Batimetrico
a2 - Certificati Analisi Chimiche
a3 - Certificati Prove Geotecniche
a4 - Valutazione Potenzialità Agronomica
A2/b1 - Documentazione Nuove Indagini 2020
b1.1 - Rilievo Batimetrico
b1.2 - Certificati Analisi Chimiche
b1.3 - Indagini Geognostiche
A2/b2 - Documentazione Nuove Indagini 2020 - Rapporto Geotecnico
A3 - Verifiche di stabilità - argini vasche di colmata
A4 - Studio di laminazione delle onde di piena con apertura scarico di fondo Piano Operativo (P.O.) N1
Disegni
B1 - Planimetria del serbatoio - 1:10.000
B2.1 - Planimetria delle opere del Serbatoio - 1:400
B2.2 - Planimetria generale opere di deposito materiale di sfangamento - 1:4000
B3.1 - Rilievo batimetrico dell'invaso 2006 - Planimetria - 1:2.000
B3.2 - Rilievo batimetrico dell'invaso 2016 - Planimetria - 1:2.000
B3.3 - Rilievo batimetrico dell'invaso 2018 - Planimetria - 1:2.000
B4.1 - Rilievo batimetrico dell'invaso - Sezioni 1-4 - 1:500
B4.2 - Rilievo batimetrico dell'invaso - Sezioni 5-7 - 1:500
B4.3 - Rilievo batimetrico dell'invaso - Sezioni 8-9 - 1:500
B4.4 - Rilievo batimetrico dell'invaso - Sezioni 10-11 - 1:500
B4.5 - Rilievo batimetrico dell'invaso - Sezioni 12-14 - 1:500 B5.1 - Vasche di colmata - Planimetria - 1:2.000
B5.2 - Vasche di colmata - Sezioni - 1:250
B5.3 - Vasche di colmata - Sezioni tipo argini e sponda - 1:200
B6 - Zona di deposito per materiale di sfangamento (Geotubi) - Planimetria - 1:2.000
B7.1 - Scavo di sfangamento- Piano Operativo N1 - Planimetria - 1:400
B7.2 - Scavo di sfangamento- Piano Operativo N4 - I° Intervento - Planimetria - 1:400
B7.3 - Scavo di sfangamento- Piano Operativo N4 - II° Intervento - Planimetria - 1:400
B8 - Carta dei Dissesti - Bacino afferente all'Invaso Piano del Leone - 1:10.000
CONSIDERATO che, in data 22/10/2021, il Tavolo Tecnico in seconda convocazione, ha espresso ulteriori osservazioni sul Progetto di gestione dell'invaso "Diga Piano del Leone" propedeutiche alla conclusione dell'iter istruttorio;
VISTA la relazione prot. 17428 dell'8/11/2021, redatta dai funzionari dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (nomina prot. n. 6442 del 27/4/2021), sull'attività istruttoria svolta a corredo del presente provvedimento di approvazione del Progetto di gestione in parola da parte del Segretario Generale;
VISTO il parere di ARPA Sicilia n. 57363 del 10/11/2021 da parte della UOC "Valutazione e pareri ambientali", della UOS "Bonifiche" e della UOC "Acque interne, suolo e biodiversità", con richiesta di integrazioni;
CONSIDERATO che, in data 23/03/2022, il Tavolo Tecnico in terza convocazione, ha formulato ulteriori considerazioni e prescrizioni sul Progetto di gestione dell'invaso "Diga Piano del Leone" ai fini dell'approvazione del Progetto di gestione, di cui si è tenuto conto nel presente decreto;
VISTO il parere di ARPA Sicilia n. 24203 del 09/05/2022 da parte della UOC "Valutazione e pareri ambientali" e della UOC "Acque interne, suolo e biodiversità", sulla proposta di prescrizioni a cura dell'Autorità di Bacino;
CONSIDERATO che l'approvazione del Progetto di gestione ha natura essenzialmente gestionale, così come rappresentato in altra occasione dal Presidente della Regione Siciliana nella direttiva prot. n. 12746 del 28 settembre 2018;
PRESO ATTO che la promulgazione del provvedimento di approvazione non comporta effetti di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa né dallo stesso possono derivare oneri a carico del bilancio regionale;
RITENUTO pertanto, opportuno approvare ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 152/2006 il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Piano del Leone";
Decreta:
1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Piano del Leone", che fa parte integrante del presente decreto, a firma degli ingegneri Giancarlo Madoni, Alphonso Cusmano, Poul Erik Nielsen e sottoscritto dal gestore Siciliacque S.p.A..
2. Il progetto è approvato come "quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione dell'impianto" considerandolo come "prima fase" della strategia di recupero e mantenimento della capacità d'invaso.
3. Il proponente gestore dell'invaso si atterrà, nell'attuazione del progetto, alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni formulate nel pronunciamento prot. n. 7492 dell'8/4/2021, integrato dalla nota n. 8126 del 19/4/2021, a cura della "Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo) e nei pareri acquisiti in fase istruttoria, in sede di Tavolo Tecnico, come riportati nei seguenti articoli 2 e 3.
4. Preso atto che il Progetto di Gestione dell'Invaso (PdGI) "Diga Piano del Leone" contiene il Piano Operativo N.1, il progetto esecutivo di tale Piano dovrà ottemperare alle prescrizioni espresse all'Art. 3 ed essere valutato con parere dall'Autorità di bacino, in termini di coerenza con il PdGI approvato, oltre che dagli altri organi competenti per l'approvazione in linea tecnica.
1. Il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Piano del Leone" con il presente decreto di approvazione avrà validità decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ogni qualvolta mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel Progetto approvato.
2. Qualora il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Piano del Leone" preveda opere e/o interventi da sottoporre alla disciplina della V.I.A. o della V.In. C.A., la sua attuazione resterà subordinata all'esperimento delle procedure ambientali.
3. Per l'asportazione dei sedimenti, oltre alla rimozione meccanica, potranno prevedersi operazioni di fluitazione e spurgo da eseguire congiuntamente ad attività costanti di monitoraggio per la valutazione della concentrazione dei solidi sospesi nel corso d'acqua ricevente e la definizione degli impatti sulla fauna ittica. Le suddette operazioni dovranno attuarsi secondo il cronoprogramma del Progetto di gestione e in coincidenza di stagioni ed eventi che possano facilitare l'eliminazione del materiale sedimentato purché in condizioni di salvaguardia del corpo idrico recettore e del territorio a valle dell'invaso.
4. In particolare, il gestore dovrà:
- eseguire le attività di sfangamento mirando al recupero dell'intera capacità utile dell'invaso, pari a 1.331.000 m3 alla quota di massima regolazione, attenendosi alle prescrizioni del presente Decreto e dei successivi Piani Operativi che saranno approvati, ed assicurare prioritariamente il funzionamento degli organi di scarico e di presa a fronte dei fenomeni di interrimento;
- garantire il mantenimento della capacità utile d'invaso attraverso l'eliminazione annuale di una quantità di fanghi, stimata nel PdGI, pari a 15.660 m 3 che mediamente (periodo di 85 anni) si deposita nell'arco di 12 mesi;
- impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque (corpi idrici superficiali e sotterranei), ai sensi della "direttiva Acque" 2000/60/CE e in accordo al Piano di Gestione del Distretto Idrografico, e, possibilmente, conseguire il miglioramento delle risorse idriche invasate e di quelle dei corpi idrici sottesi a valle dello sbarramento;
- reimpiegare, quale modalità prioritaria e senza necessità di preventivo trattamento o trasformazione, i fanghi di dragaggio non contaminati (ossia, non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/2006) nell'ambito processi industriali o attività agricole (in sostituzione di materie prime), o di opere o interventi preventivamente individuati, definiti e autorizzati dall'autorità competente al loro riutilizzo secondo quantitativi definiti;
- fornire, con cadenza almeno annuale, i dati sui sedimenti asportati (caratteristiche chimico-fisiche, quantitativi rimossi e movimentati, aree di destinazione) traguardati con il cronoprogramma presentato nel Progetto di gestione;
- eseguire al più ogni tre anni, al termine della rimozione del volume di sedimenti, un'indagine batimetrica con la quale verificare il rispetto delle previsioni del Progetto di gestione attinente la conservazione della capacità d'invaso, come sopra stabilita, e l'eliminazione annuale del materiale solido in arrivo al serbatoio; nel caso in cui dovesse accertarsi un deposito di sedimenti superiore a quello preventivato il gestore dovrà incrementare la rimozione con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio tra i sedimenti in ingresso e quelli rimossi dall'invaso.
1. Tutti i Piani Operativi, che attuano per fasi il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Piano del Leone", dovranno essere redatti in conformità alle osservazioni e raccomandazioni formulate nei pareri acquisiti nella fase istruttoria, in sede di Tavolo Tecnico, richiamati nel presente Decreto.
2. Inoltre, al momento della presentazione di un Piano Operativo, corredato da progetto esecutivo degli interventi di rimozione dei sedimenti e/o delle altre operazioni di gestione e manutenzione, andranno rispettate tutte le seguenti prescrizioni:
- Il Progetto di gestione dovrà essere integrato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che tenga sotto controllo lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali (invaso, fiumi), "prima" (qualora non già disponibile da dati storici a cura di ARPA Sicilia), "durante" e "dopo" le operazioni di gestione previste (svaso, sghiaiamento, sfangamento, fluitazioni, cacciate, ecc.) e, in particolar modo, per tutti quegli interventi che possano portare in ri-sospensione i sedimenti accumulati (ad es. sugli organi di scarico e di presa).
- I risultati delle caratterizzazioni delle acque e dei sedimenti andranno comunicati con congruo anticipo ad ARPA Sicilia, al fine di consentire un'eventuale contraddittorio di merito sugli analiti scelti e le metodiche utilizzate. Il set parametrico di base per le determinazioni analitiche è quello elencato nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV, nella Tabella 1/A (standard - sostanze elenco di priorità) e nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 come modificate dal D.Lgs. 172/2015, elenco eventualmente da integrare qualora, dall'analisi del bacino tributario, si avesse evidenza di ulteriori sostanze inquinanti da ricercare.
- Ogni Piano Operativo dovrà indicare l'esatta destinazione dei "fanghi di dragaggio non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/2006", a seguito del loro temporaneo abbancamento (non oltre un anno), qualora non contenenti sostanze pericolose. Dovrà prevedersi il loro riutilizzo diretto, mediante pre-verifica delle caratteristiche tecniche e ambientali e, qualora necessario, stipula di accordi di categoria, come ad esempio: ammendante agricolo, recupero di cave abbandonate, riprofilatura di alvei, argini e scarpate, altri interventi di sistemazione idraulico-forestale, reintegro dei sedimenti a valle della diga, reimpiego in processi industriali (ceramica e laterizi), ecc. Il ricorso allo smaltimento dei fanghi in discarica dovrà, dunque, essere considerato soltanto residuale e correlato alla loro pericolosità riscontrata. Per le suddette finalità, dovranno essere rispettati i requisiti di cui agli articoli 184 bis (sottoprodotto) e 184 quater (utilizzo materiali di dragaggio) del D.Lgs 152/2006.
- Nel caso di spandimento dei fanghi sul suolo si dovrà rispettare il DPR 120/2017, che regola la disciplina semplificata della gestione delle "terre e rocce da scavo", escludendone la classificazione quali rifiuti, garantendone la tracciabilità mediante redazione di apposita modulistica e prevedendo altresì l'elaborazione del Piano di Utilizzo redatto in conformità alle disposizioni dell'Allegato 5 al medesimo DPR.
- Per la gestione dei fanghi di dragaggio che contengono sostanze pericolose, in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, si dovranno avviare le procedure (operative ed amministrative) previste per i "siti contaminati" (art. 242 D.Lgs 152/2006); in tal caso, si provvederà ad avviare i fanghi di dragaggio presso un impianto di smaltimento, trattamento e/o recupero.
- In merito agli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti nel PdGI, si dovranno rispettare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui al Piano di Gestione del Distretto Idrografico, per tutti i corpi idrici oggetto di intervento, tramite il sistema di valutazione idrogeomorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua (IDRAIM - Manuali e linee guida 131/2016) a cura dell'ISPRA e la valutazione con l'applicazione dei criteri per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali stabiliti nel Regolamento approvato con D.M. 8 novembre 2010, n. 260.
- Ai sensi dell'art. 5 del DM 30/6/2004, almeno 4 mesi prima di eseguire una delle attività di svaso, sfangamento o spurgo, il gestore ne dovrà dare avviso all'autorità competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, all'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Dipartimento nazionale della protezione civile, all'Autorità di Bacino, alla Regione e agli enti locali interessati, fornendo un piano operativo delle attività previste.
- I singoli Piani Operativi, corredati da un progetto esecutivo, dovranno essere presentati successivamente all'approvazione del presente Progetto di Gestione dell'Invaso (PdGI); essi saranno valutati con parere dell'Autorità di bacino, in termini di coerenza con le prescrizioni del PdGI approvato, oltre che da tutti gli organi competenti per l'approvazione in linea tecnica.
- Con l'approvazione del singolo Piano Operativo, il Gestore sarà autorizzato ad eseguire la specifica operazione di svaso, sfangamento o spurgo, oggetto del piano stesso, in conformità ai limiti imposti dalle norme vigenti ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento.
- L'approvazione di un Piano Operativo del PdGI non sostituisce eventuali nulla osta o autorizzazioni eventualmente necessari, quali quelle relative all'utilizzo, riutilizzo, recupero o smaltimento del materiale rimosso meccanicamente dall'invaso.
Gli atti inerenti il procedimento e gli elaborati del PdGI "Diga Piano del Leone" sono depositati e consultabili presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Segreteria Generale.
Il presente decreto sarà pubblicato, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e divulgato sui siti istituzionali dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e del Gestore.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il temine di 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.
Palermo, 12 maggio 2022.
SANTORO