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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2022, n. 148827

- Allegato al Comunicato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato nella G.U.R.I. 1 giugno 2022, n. 127

Modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell'autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" e successive modifiche;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

VISTO in particolare, l'articolo 23, comma 3, del suddetto decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite le modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite;

VISTO in particolare, l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che con provvedimento del Ministro delle politiche da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite le modalità e le prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione in conto lavoro;

VISTO in particolare, l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, inerente alla denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite a partire da un impianto sostitutivo;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" e, in particolare, l'articolo 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 5, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, recante "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, nonché le modalità e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione in conto lavoro in applicazione dell'articolo 23, comma 3, dell'articolo 26, comma 1 e dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;

ACQUISITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 21 marzo 2022;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 24 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità operative inerenti alla predisposizione e alla trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità e le prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione in conto lavoro, in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

3. Il presente decreto stabilisce, inoltre, le modalità inerenti alla denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite prelevati da impianti sostitutivi in applicazione dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Rigo di denuncia di vigneti di viti madri: unità minima di registrazione all'interno dell'applicativo "Vivai Vite" di un campo di produzione o parte di un campo di produzione dove sono coltivate piante madri della stessa varietà, categoria, clone, anno di impianto;

b) Rigo di denuncia di barbatelle: unità minima di registrazione all'interno dell'applicativo "Vivai Vite" di un campo di produzione o parte di un campo di produzione o di un locale dove sono presenti piante di vite (barbatelle) della stessa tipologia, varietà, clone, combinazione d'innesto, origine, categoria, età;

c) Applicativo "Vivai Vite": programma informatico nazionale di gestione delle denunce.

Art. 3

Denunce dei materiali di moltiplicazione

1. L'operatore professionale (OP), registrato al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ed autorizzato all'emissione del passaporto delle piante, ai fini della commercializzazione di piante di vite e loro materiali di moltiplicazione, presenta denuncia al Servizio fitosanitario nazionale.

2. La denuncia di cui al comma 1 è finalizzata alla:

a. denuncia dei vigneti di viti madri destinati al prelievo di marze o talee di portainnesto o da vivaio;

b. denuncia di produzione delle barbatelle in campo;

c. denuncia di produzione delle barbatelle in vaso;

d. denuncia delle eventuali cessioni di materiale di moltiplicazione ad altri operatori professionali.

3. La denuncia di produzione di cui al comma 1 è presentata, altresì, per i materiali prelevati da campi sostitutivi nonché per le barbatelle prodotte in conto lavorazione ai fini dell'utilizzo da parte del committente.

Art. 4

Denuncia dei vigneti di viti madri

1. L'operatore professionale, in qualità di rappresentante legale dell'impresa o di suo delegato, che intende produrre materiali di categoria iniziale o base presenta la denuncia dei vigneti di viti madri al Servizio fitosanitario centrale - Ufficio DISR V del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'operatore professionale, in qualità di rappresentante legale dell'impresa o di suo delegato, che intende produrre materiali di categoria certificato o standard presenta denuncia dei vigneti di viti-madri al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il campo di produzione. Qualora l'operatore professionale dichiari campi di produzione ubicati in più Regioni deve presentare la relativa denuncia a tutti i rispettivi Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

3. La denuncia di cui ai commi 1 e 2, è presentata entro il termine del 30 giugno, esclusivamente per via telematica mediante il programma informatico nazionale di gestione delle denunce "VivaiVite", di seguito "applicativo", disponibile al sito web www.vivaivite.regione.fvg.it, previa registrazione al portale medesimo con identità digitale.

4. La denuncia di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, contiene almeno le seguenti informazioni:

a) campagna vivaistica;

b) dati identificativi dell'operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);

c) n. registrazione al RUOP.

5. In relazione a ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:

a) dati relativi all'ubicazione dell'impianto quali: Provincia, Comune, località, coordinate GPS (formato WGS84, espresse in gradi decimali);

b) dati catastali aggiornati (foglio e mappale);

c) dati dell'impianto: superficie, anno di impianto, n. di piante;

d) categoria di materiale (Iniziale, Base, Certificato, Standard);

e) tipo di materiale (marze o portainnesto);

f) identificazione della varietà e se del caso del clone; g) dichiarazione della eventuale sussistenza di una privativa vegetale nazionale o comunitaria;

h) eventuali annotazioni a supporto dei successivi controlli;

i) dichiarazione, per le varietà ad uva da vino o a duplice attitudine, che sono rispettati gli obblighi per la classificazione delle varietà stabiliti dalla normativa comunitaria (OCM vino).

6. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 è corredata almeno dai seguenti documenti:

a) documentazione attestante la categoria del materiale utilizzato per l'impianto (ad eccezione della categoria standard);

b) certificato di analisi del terreno per accertare l'assenza dei nematodi vettori di virus dannosi per la vite, in applicazione del punto 1 della sezione 3 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;

c) planimetria dettagliata dell'impianto;

d) attestazione di pagamento delle marche da bollo dovute;

e) documentazione attestante il pagamento delle tariffe previste.

7. L'operatore professionale, entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della denuncia, richiede al Servizio fitosanitario competente l'eventuale rettifica e aggiornamento dei dati dei righi inviati o l'aggiunta di ulteriori righi di denuncia, il quale si riserva di accettare le modifiche proposte. Il Servizio fitosanitario competente sulla base delle modifiche accettate organizza i controlli documentali o ispettivi. Il Servizio fitosanitario competente dà comunicazione al richiedente dell'eventuale respingimento delle modifiche proposte.

8. Il Servizio fitosanitario competente rigetta ogni istanza di integrazione, rettifica o aggiornamento delle denunce di cui al presente articolo, presentate dopo il 31 luglio dell'anno in corso.

Art. 5

Autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione da vigneti di viti-madri

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, in conformità alle competenze attribuite dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione dai vigneti di viti-madri, verifica la rispondenza delle informazioni contenute nella denuncia di cui all'articolo 4 ed effettua i controlli di cui all'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

2. L'attività di controllo, di cui al comma 1, viene svolta annualmente, tenendo conto delle condizioni climatiche e delle condizioni vegetative della vite, dal personale tecnico autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16. Essa comprende la verifica della completezza e correttezza delle denunce trasmesse, il controllo documentale e ispettivo in campo per accertare le condizioni che deve soddisfare la coltura come definito dall'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

3. I dati e i risultati finali dei controlli ufficiali sono registrati senza indugio nell'applicativo informatico e resi disponibili all'operatore professionale.

4. Qualora i controlli ufficiali di cui al comma 1 abbiano dato esito positivo, il Servizio fitosanitario nazionale, entro il 30 novembre, rilascia l'autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione dai vigneti di vitimadri risultati idonei e alla stampa delle relative etichette in conformità all'articolo 29, commi 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

5. Qualora, a seguito dei controlli ufficiali di cui al comma 1, vengano rilevate non conformità minori, il Servizio fitosanitario nazionale prescrive le necessarie azioni correttive, solo all'espletamento delle quali l'impianto potrà essere riconosciuto idoneo al prelievo.

6. In presenza di non conformità gravi, il Servizio fitosanitario nazionale sospende l'impianto, che viene dichiarato "sospeso" per il prelievo nell'anno in corso o, se del caso, fino al superamento della non conformità.

7. Qualora le non conformità riscontrate compromettano la possibilità di prelievo di materiale e vengano ritenute non solvibili, l'impianto viene dichiarato non idoneo ed eliminato dalla denuncia.

Art. 6

Denuncia di produzione di barbatelle in campo

1. L'operatore professionale, che intende produrre barbatelle in campo, ai fini della successiva autorizzazione alla commercializzazione, presenta denuncia di produzione al Servizio fitosanitario nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite l'applicativo "VivaiVite".

2. La denuncia di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:

a) campagna vivaistica;

b) dati identificativi dell'operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);

c) n. registrazione al RUOP.

3. In relazione a ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:

a) dati dell'impianto (Provincia, Comune, località impianto, coordinate GPS (formato WGS84, espresse in gradi decimali), superficie;

b) dati catastali aggiornati (foglio e mappale);

c) categoria del materiale (iniziale, base, certificato, standard);

d) identità varietale della marza e del portainnesto (varietà e clone);

e) provenienza del materiale di moltiplicazione messo a vivaio (Documento di trasporto (DDT) o altro documento commerciale);

f) tipologia di barbatelle: barbatelle franche, barbatelle innestate, barbatelle rimesse, in conto lavorazione;

g) numero di marze/talee/talee da vivaio utilizzate nel proprio vivaio;

h) numero di marze/talee/talee da vivaio acquisite da altri operatori professionali;

i) dati identificativi (CUAA, n. di registrazione al RUOP) dell'operatore professionale da cui è stato acquisito il materiale di moltiplicazione utilizzato ed estremi del documento commerciale;

j) numero delle barbatelle messe a dimora;

k) dichiarazione della eventuale sussistenza di una privativa vegetale nazionale o comunitaria;

l) dati vari: residui di magazzino (rimesse);

m) eventuali note.

4. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 può essere implementata, su richiesta del servizio fitosanitario competente, dai seguenti documenti:

a) documentazione attestante l'origine del materiale utilizzato per la produzione delle barbatelle qualora questo sia stato acquistato da altri operatori professionali;

b) attestazione di pagamento delle marche da bollo dovute.

5. L'operatore professionale, entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della denuncia, richiede al servizio fitosanitario competente l'eventuale rettifica e aggiornamento dei dati dei righi inviati o l'aggiunta di ulteriori righi di denuncia, il quale si riserva di accettare le modifiche proposte. Il Servizio fitosanitario competente sulla base delle modifiche accettate organizza i controlli documentali o ispettivi. Il Servizio fitosanitario competente dà comunicazione al richiedente dell'eventuale respingimento delle modifiche proposte.

6. Il Servizio fitosanitario competente rigetta ogni istanza di integrazione, rettifica o aggiornamento delle denunce di cui al presente articolo, presentate dopo il 31 luglio dell'anno in corso.

7. L'operatore professionale, entro il 10 ottobre, integra la denuncia di produzione di cui al presente articolo, indicando la quantità delle barbatelle che risultano attecchite e qualitativamente conformi. Il Servizio fitosanitario competente rigetta ogni dichiarazione pervenute oltre tale data.

8. Il Servizio fitosanitario competente convalida le rese di produzione dichiarate dall'operatore professionale e comunica l'importo della tariffa dovuta. L'operatore professionale entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione provvede al pagamento.

Art. 7

Autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette delle barbatelle prodotte in campo

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, in conformità alle competenze attribuite dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, ai fini della certificazione e rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione prodotto in pieno campo, verifica la rispondenza delle informazioni contenute nella denuncia di cui all'articolo 6 ed effettua i controlli di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

2. L'attività di controllo, di cui al comma 1, viene svolta annualmente dal personale tecnico autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16. Essa comprende la verifica della completezza e correttezza delle denunce trasmesse, il controllo documentale e ispettivo del barbatellaio per accertare le condizioni che deve soddisfare la coltura e i materiali di moltiplicazione come definito dagli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16. Il controllo delle barbatelle può essere condotto durante tutte le varie fasi di lavorazione, di forzatura, di conservazione, di imballaggio ed etichettatura delle barbatelle.

3. I dati e i risultati finali dei controlli ufficiali sono registrati senza indugio nell'applicativo informatico e resi disponibili all'operatore professionale.

4. Qualora i controlli ufficiali di cui al comma 1 diano esito positivo, il Servizio fitosanitario nazionale rilascia l'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette del materiale di moltiplicazione, in conformità all'articolo 29, commi 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, senza indugio e comunque non oltre il 30 novembre.

5. Qualora, a seguito dei controlli ufficiali di cui al comma 1, vengano rilevate non conformità minori, il Servizio fitosanitario nazionale prescrive le necessarie azioni correttive, solo all'espletamento delle quali il materiale di moltiplicazione potrà essere riconosciuto idoneo alla commercializzazione.

6. In presenza di non conformità gravi, il Servizio fitosanitario nazionale non procede alla convalida del materiale, che viene dichiarato non idoneo alla certificazione e alla commercializzazione

Art. 8

Denuncia di produzione di barbatelle in vaso e autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette

1. L'operatore professionale presenta al Servizio fitosanitario nazionale, tramite l'applicativo "VivaiVite", denuncia di produzione per il numero totale dei materiali posti in vaso (barbatelle in vaso), prodotti nell'anno in corso o derivanti da residui di magazzino (barbatelle rimesse, barbatelle reinnestate) dell'anno o degli anni precedenti rimaste invendute, ai fini della sua successiva certificazione e commercializzazione.

2. La denuncia di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:

a) campagna vivaistica;

b) dati identificativi dell'Operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);

c) n. registrazione al RUOP.

3. In relazione a ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:

a) dati impianto (Provincia, Comune, località impianto, coordinate GPS (formato WGS84, espresse in gradi decimali), superficie;

b) categoria del materiale;

c) tipo di materiale (barbatelle in vaso innestate/BVI, barbatelle in vaso franche/BVF e barbatelle reinnestate);

d) numero di marze/talee/talee da vivaio utilizzate nel proprio vivaio;

e) numero di marze/talee/talee da vivaio acquisite da altri operatori professionali;

f) dati identificativi (CUAA, n. di registrazione al RUOP) dell'operatore professionale da cui è stato acquisito il materiale di moltiplicazione utilizzato ed estremi del documento commerciale;

g) identità varietale del portainnesto e della marza (Varietà, clone);

h) provenienza dei materiali di moltiplicazione (Documento di trasporto (DDT) o altro documento commerciale);

i) n. vasi prodotti;

j) dichiarazione della eventuale sussistenza di una privativa vegetale nazionale o comunitaria;

k) eventuali annotazioni.

4. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 può essere implementata, su richiesta del servizio fitosanitario competente, dai seguenti documenti:

a) documentazione attestante l'origine del materiale utilizzato per la produzione delle barbatelle qualora questo sia stato acquistato da altri operatori professionali;

b) attestazione di pagamento delle marche da bollo dovute.

5. L'operatore professionale, entro i 15 giorni precedenti alla commercializzazione, chiede l'ispezione ai fini della certificazione.

6. Il servizio fitosanitario competente convalida le rese di produzione dichiarate dall'operatore professionale e comunica l'importo della tariffa dovuta. L'operatore professionale, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede al pagamento.

7. I dati e i risultati finali dei controlli ufficiali sono registrati senza indugio nell'applicativo informatico e resi disponibili all'operatore professionale.

8. Qualora i controlli ufficiali diano esito positivo, il Servizio fitosanitario nazionale rilascia, senza indugio, l'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette del materiale di moltiplicazione, in conformità all'articolo 29, commi 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

9. Qualora, a seguito dei controlli ufficiali, vengano rilevate non conformità minori, il Servizio fitosanitario nazionale prescrive le necessarie azioni correttive, solo all'espletamento delle quali il materiale di moltiplicazione viene riconosciuto idoneo alla certificazione e alla commercializzazione.

10. In presenza di non conformità gravi, il Servizio fitosanitario nazionale non procede alla convalida del materiale, che viene dichiarato non idoneo alla certificazione e alla commercializzazione.

Art. 9

Denuncia del materiale di moltiplicazione ceduto ad altri operatori professionali

1. L'operatore professionale, acquisita l'autorizzazione al prelievo dai vigneti di viti madri di cui all'articolo 5, presenta al Servizio fitosanitario nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno e tramite l'applicativo "VivaiVite", la denuncia del materiale di moltiplicazione prelevato da vigneti di viti madri (marze/talee/talee da vivaio), nonché di quello acquisito da terzi e ceduto ad altri operatori professionali.

2. La denuncia di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:

a) campagna vivaistica;

b) dati identificativi dell'Operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);

c) n. registrazione al RUOP.

3. In relazione a ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:

a) dati dell'impianto (Provincia, Comune, località impianto, coordinate GPS (formato WGS84, espresse in gradi decimali), superficie;

b) dati catastali aggiornati (foglio e mappale);

c) categoria del materiale (iniziale, base, certificato, standard);

d) identità varietale della marza e del portainnesto (varietà e clone);

e) provenienza dei materiali di moltiplicazione (Documento di trasporto (DDT) o altro documento commerciale):

f) numero di marze/talee/talee da vivaio cedute ad altri operatori professionali;

g) dati identificativi (CUAA, n. di registrazione al RUOP) degli operatori professionali a cui è stato ceduto il materiale di moltiplicazione ed estremi del documento commerciale.

Art. 10

Denuncia di campi sostitutivi

1. Nel caso in cui un vigneto di viti-madri, per il prelievo di materiale certificato o standard, a seguito dei controlli di cui all'articolo 5, sia ritenuto non idoneo per la presenza di piante affette da organismi nocivi da quarantena, da organismi nocivi regolamentati non da quarantena o per cause di forza maggiore, l'operatore professionale, in applicazione dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, può prelevare materiale vegetale da un impianto sostitutivo, che potrà essere certificato solo nella categoria Standard.

2. L'operatore professionale che intende utilizzare un impianto sostituivo presenta denuncia al Servizio fitosanitario nazionale, tramite l'applicativo "VivaiVite", entro il 10 settembre inserendo la specifica annotazione "Impianto sostitutivo".

3. La denuncia di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:

a) campagna vivaistica:

b) dati identificativi dell'Operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);

c) n. registrazione al RUOP.

4. In relazione a ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:

a) dati relativi all'ubicazione dell'impianto quali: Provincia, Comune, località, n. coordinate GPS (formato WGS84, espresse in decimali);

b) dati catastali aggiornati (foglio e mappale);

c) dati dell'impianto: superficie, anno di impianto, n. di piante;

d) denominazione della varietà;

e) attestazione di pagamento delle marche da bollo dovute.

5. Gli impianti sostitutivi sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 11

Denuncia di produzione in conto lavoro

1. L'operatore professionale viticoltore, di seguito committente, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, può demandare la produzione di barbatelle innestate ad altro operatore professionale vivaista viticolo, di seguito prestatore d'opera, mediante la fornitura di marze di vite provenienti da vigneti di viti madri della propria azienda viticola.

2. Il prestatore d'opera presenta al Servizio fitosanitario nazionale, entro il 30 giugno e tramite l'applicativo "VivaiVite", denuncia di produzione di barbatelle, in conto lavoro, ottenute con le marze fornite dal committente.

3. La denuncia di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:

a) campagna vivaistica;

b) dati identificativi dell'Operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);

c) n. registrazione al RUOP.

4. In relazione a ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:

a) dati dell'impianto da cui si prelevano le marze (Provincia, Comune, località impianto, coordinate GPS (formato WGS84, espresse in gradi decimali), superficie;

b) dati catastali aggiornati (foglio e mappale);

c) dati del committente;

d) provenienza dei materiali di moltiplicazione (Documento di trasporto (DDT) o altro documento commerciale);

e) numero di marze fornite in conto lavoro;

f) eventuali note.

5. La denuncia di cui al comma 2 è corredata almeno dai seguenti documenti:

a) convenzione stipulata tra il committente e il prestatore d'opera, secondo il modello di cui all'allegato I al presente decreto;

b) attestazione di pagamento delle marche da bollo dovute.

6. Il servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito della denuncia in conto lavoro, effettua i controlli fitosanitari previsti dalla normativa vigente ed in caso di esito positivo rilascia, previo accordo con il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio di destinazione ove si effettua il conto lavoro, l'autorizzazione al prelievo e alla movimentazione del materiale di moltiplicazione, utilizzando il modello di cui all'allegato II (parte a) al presente decreto, che sostituisce il passaporto delle piante ai fini dello spostamento di detto materiale presso la sede del prestatore d'opera.

7. Il Servizio Fitosanitario regionale, competente per il territorio di prelievo, informa del rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio regionale competente per le autorizzazioni all'impianto o reimpianto di vigneti.

8. Le marze e le barbatelle innestate ottenute in conto lavoro sono da ritenersi, per l'intero corso del ciclo produttivo, sotto la diretta responsabilità del prestatore d'opera.

9. Il prestatore d'opera, ai fini dell'ottenimento di dette barbatelle innestate, fornisce la propria prestazione d'opera nelle fasi di innesto, forzatura, coltivazione in vivaio, sterro e cernita nonché l'eventuale materiale portinnesto necessario all'ottenimento delle stesse. I portinnesti necessari, delle categorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, sono accompagnati da regolare passaporto delle piante. Il prestatore d'opera può approvvigionarsi all'esterno dei portainnesti, in tal caso, ai fini della tracciabilità, dovrà essere garantita la registrazione del documento di acquisto e di tutte le informazioni concernenti il passaporto delle piante in conformità al regolamento (UE) 2016/2031.

10. Il Servizio fitosanitario nazionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla movimentazione delle barbatelle prodotte in conto lavoro, verifica la rispondenza delle informazioni contenute nella denuncia di cui al comma 2 ed effettua i controlli fitosanitari del caso.

11. Il servizio fitosanitario competente per territorio, previo accordo con il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio di destinazione, rilascia l'autorizzazione alla movimentazione del materiale di moltiplicazione, utilizzando il modello di cui all'allegato II (parte b) al presente decreto, che sostituisce, se del caso, il passaporto delle piante ai fini dello spostamento di detto materiale presso la sede del committente.

12. Le barbatelle innestate potranno essere utilizzate esclusivamente dal committente per la realizzazione di impianti vitati nell'azienda di origine, escludendo in via assoluta ogni forma di commercializzazione e/o cessione di detto materiale a terzi. E' escluso altresì il destino di detto materiale a propri Centri Aziendali siti in Regioni diverse da quella di prelievo delle marze.

13. Il prestatore d'opera non può utilizzare le marze del committente a fini diversi dall'ottenimento delle barbatelle innestate di vite, escludendo ogni forma di mantenimento e conservazione in azienda o cessione a terzi del materiale medesimo.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Ministro

PATUANELLI STEFANO