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REGOLAMENTO (UE) 2022/384 DELLA COMMISSIONE, 4 marzo 2022

G.U.U.E. 8 marzo 2022, n. L 78

Regolamento che modifica l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 28 marzo 2022

Applicabile dal: 28 marzo 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettere a) e b), e secondo comma,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

2) Più precisamente l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 fa riferimento agli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, in particolare mediante riferimenti incrociati agli elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano stabiliti in altri atti della Commissione.

3) A seguito di un'importante revisione della legislazione dell'Unione in materia di sanità animale da parte del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e in materia di controlli ufficiali da parte del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), una serie di atti della Commissione che stabiliscono elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, sono stati abrogati e sostituiti, in particolare da atti adottati a norma dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625.

4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (5) è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (6) è stato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/625 e istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano. Tuttavia i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non rientrano nell'ambito di applicazione di questi due regolamenti.

5) E' opportuno aggiornare di conseguenza gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare sostituendo i riferimenti agli elenchi dei paesi terzi stabiliti negli atti abrogati della Commissione con gli opportuni riferimenti ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 300 del 14.11.2009.

(2)

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011).

(3)

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016).

(4)

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

Art. 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN