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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 maggio 2022, n. 409

G.U.R.S. 10 giugno 2022, n. 27

Rettifica del D.A. n. 366/2022 "Determinazione degli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato - anni 2020-2023".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.P. Regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17, in particolare l'articolo 25 comma 3 che recita "L'Assessore regionale per la sanità, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina annualmente, in base alle risorse disponibili ed al fabbisogno rilevato sulla base dei dati epidemiologici dell'anno precedente, il tetto di spesa regionale per spedalità privata e per la specialistica ambulatoriale, nonché per le prestazioni di nefrologia ed emodialisi";

Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, pubblicato nella G.U.R.S. n. 21 del 13 maggio 2022 - supplemento ordinario - con il quale sono stati determinati gli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato, comprensivi delle prestazioni erogate per attività extraregionale, per gli anni 2020-2021-2022 e 2023, come dettagliato nella tabella di seguito rappresentata:

Considerato che il citato D.A. n. 366/2022 ha stabilito, "...omissis...di determinare l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2020, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, al netto del ticket e della quota fissa per ricetta di euro 10,00 per i soggetti non esenti da ticket fino al 31 agosto 2020, nella misura del 95% dell'aggregato di spesa dell'anno 2019 ad eccezione delle branche di Nefrologia, Radioterapia, Laboratorio di analisi e Radiologia per le quali si prende in considerazione la produzione 2019 (Flusso M) e delle strutture ex GSA e degli Enti in GSA";

Atteso che, per mero errore materiale, in parte motiva, è stato indicato l'anno 2019 (Flusso M), quale dato di produzione di riferimento per la determinazione dell'aggregato di spesa delle branche di Nefrologia, Radioterapia, Laboratorio di analisi e Radiologia, anziché l'anno 2020 (Flusso M);

Considerato altresì, che nella parte motiva del D.A. n. 366/2022, è stato determinato l'aggregato di spesa per le "Prestazioni ambulatoriali" per l'anno 2020 in euro 275.118.900,00, definendo gli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2020 in complessivi euro 435.567.500,00;

Atteso che, per mero errore materiale, l'aggregato di spesa per le "Prestazioni ambulatoriali" per l'anno 2020 di cui al D.A. n. 366/2022, deve intendersi correttamente determinato in euro 275.133.590,00 anziché in euro 275.118.900,00, definendo gli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2020 in complessivi euro 435.582.190,00 anziché in euro 435.567.500,00;

Considerato altresì, che l'articolo 1 del citato D.A. n. 366 del 9 maggio 2022 dispone "Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, gli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato comprensivi delle prestazioni erogate per attività extraregionale, sono determinati, per gli anni 2020-2021-2022 e 2023, come dettagliato nella tabella di seguito rappresentata:

Ritenuto pertanto, di dovere rettificare il D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, nella parte motiva, come testualmente si riporta: "Stabilito, per quanto precede, di determinare l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2020, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, al netto del ticket e della quota fissa per ricetta di euro 10,00 per i soggetti non esenti da ticket fino al 31 agosto 2020, nella misura del 95% dell'aggregato di spesa dell'anno 2019 ad eccezione delle branche di Nefrologia, Radioterapia, Laboratorio di analisi e Radiologia per le quali si prende in considerazione la produzione 2020 (Flusso M) e delle strutture ex GSA e degli Enti in GSA, come di seguito dettagliato:

Ritenuto altresì, di dovere sostituire la tabella di cui all'articolo 1 del D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, con la seguente:

Visto l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Decreta:

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati:

Art. 1

La produzione di riferimento per la determinazione dell'aggregato di spesa dell'anno 2020, delle branche di Nefrologia, Radioterapia, Laboratorio di analisi e Radiologia, deve intendersi quella relativa all'anno 2020 (Flusso M).

Art. 2

Il D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, è rettificato, nella parte motiva, come testualmente si riporta: "Stabilito, per quanto precede, di determinare l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2020, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, al netto del ticket e della quota fissa per ricetta di euro 10,00 per i soggetti non esenti da ticket fino al 31 agosto 2020, nella misura del 95% dell'aggregato di spesa dell'anno 2019 ad eccezione delle branche di Nefrologia, Radioterapia, Laboratorio di analisi e Radiologia per le quali si prende in considerazione la produzione 2020 (Flusso M) e delle strutture ex GSA e degli Enti in GSA, come di seguito dettagliato:

Art. 3

La tabella di cui all'articolo 1 del D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, è sostituita con la seguente:

Art. 4

Restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, pubblicato nella G.U.R.S. n. 21 del 13 maggio 2022 - supplemento ordinario.

Il presente provvedimento è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 27 maggio 2022.

RAZZA