
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 9 maggio 2022, n. 366
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 13 maggio 2022, n. 21
Determinazione degli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato - anni 2020-2023. (1) (2)
Per le rettifiche al presente si rimanda al D.A. Salute 27 maggio 2022, n. 409.
Per la determinazione dell'aggregato regionale di spesa, per gli anni 2020-2023, per "Branche a visita", si rimanda al D.A. Salute 6 giugno 2022, n. 428; per la branca "Laboratori di analisi", si rimanda al D.A. Salute 6 giugno 2022, n. 429; per la branca "Radioterapia e nefrologia", si rimanda al D.A. Salute 6 giugno 2022, n. 430; per la branca "Odontostomatologia", si rimanda al D.A. Salute 6 giugno 2022, n. 431; per la branca "Medicina Nucleare", si rimanda al D.A. Salute 8 settembre 2022, n. 785.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.P. Regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 15 Maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17, in particolare l'articolo 25 comma 3 che recita "L'Assessore regionale per la sanità, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina annualmente, in base alle risorse disponibili ed al fabbisogno rilevato sulla base dei dati epidemiologici dell'anno precedente, il tetto di spesa regionale per spedalità privata e per la specialistica ambulatoriale, nonché per le prestazioni di nefrologia ed emodialisi";
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista l'Intesa n. 1079 del 21 febbraio 2019 sancita tra il Governo Stato, le Regioni e le Province autonome sul Piano nazionale di Governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021;
Visto l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano CSR n. 61 del 23 marzo 2011 in ordine ai criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio;
Visto il D.A. del 27 giugno 2002 (GURS 05 luglio 2002) e s.m.i. con il quale sono stati individuati i percorsi terapeutici di riabilitazione;
Visto il D.A. del 17 dicembre 2002 (GURS n. 12 del 2003) con il quale sono state determinate le tariffe omnicomprensive dei percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione dal 1° agosto 2002;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e, in particolare, il comma 7 relativo alla istituzione del fascicolo sanitario elettronico, nonché il DPCM n. 178/2015: "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico";
Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012 pubblicato nella GURI n. 23 del 28.01.2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
Visto il D.A. n. 925/2013 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe per il trattamento dei pazienti affetti da uremia terminale;
Visto il D.A. n. 2428 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. con il quale sono state disposte le indicazioni relative alla erogazione delle prestazioni di radioterapia, di medicina nucleare, TAC e RMN;
Visto il D.A. n. 799 del 7 maggio 2015 (GURS 22 maggio 2015) di adozione del Catalogo unico regionale dal 1 giugno 2015 per l'aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del Decreto-Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135 e s.m.i, apportando le seguenti variazioni: "A tutti i contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 ...omissis";
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" al comma 1-ter dell'art. 45 "Disposizioni in materia di salute" con il quale è stato stabilito che: "A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale";
Considerato che l'aggregato di spesa omnicomprensivo per l'assistenza specialistica da privato con decorrenza dall'anno 2020, per effetto dell'applicazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, si attesterebbe a complessivi euro 454.689.000,00;
Visto il D.A. n. 182 del 1 febbraio 2017 "Aggiornamento delle direttive per l'aggregazione delle strutture laboratoristiche della Regione Siciliana";
Visti i decreti assessoriali n. 2087 del 9 novembre 2018 e successivo n. 1199 del 13 giugno 2019 con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per gli anni 2018 e 2019;
Visto il D.A. n. 631 del 12 aprile 2019, "Approvazione del Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019- 2021" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I n. 18 del 26 aprile 2019;
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. 209/CSR del 18 dicembre 2019, che ha confermato i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
Viste le note assessoriali prot. n. 5026/Serv.5/DPS del 31 gennaio 2020 e successiva a parziale rettifica prot. n. 11528/Serv.5/DPS del 28 febbraio 2020, con le quali sono state emanate direttive alle Aziende Sanitarie Provinciali in ordine al riconoscimento di un budget provvisorio alle strutture private accreditate con il SSR per l'anno 2020;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato in ultimo, al 31 marzo 2022, con DL n. 221 del 24 dicembre 2021;
Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 con il quale è stato disposto il lockdown nazionale;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità a livello globale;
Viste le circolari ministeriali sotto riportate, emesse a seguito della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale che ha determinato una crisi sanitaria con forte impatto sul SSR nell'anno 2020:
- n. 7422 del 16 marzo 2020 recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19";
- n. 7865 del 25 marzo 2020 recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19";
- n. 8076 del 30 marzo 2020 recante "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza COVID-19";
Viste le note prot. n. 16500/Serv. 5/DPS del 27 marzo 2020 e prot. n. 30065/Serv. 5/DPS del 3 luglio 2020 aventi ad oggetto entrambi "Comunicazione modalità di pagamento budget 2020 in emergenza Covid19" con le quali, ai sensi di quanto disposto al comma 5 dell'art. 4 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. Rilancio) e limitatamente al periodo legato all'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, le Aziende Sanitarie Provinciali sono state autorizzate a corrispondere alle strutture private accreditate e contrattualizzate, che per effetto di specifiche direttive regionali hanno subito la temporanea sospensione delle attività ordinarie, la remunerazione mensile, a titolo di acconto e salvo conguaglio finale a seguito di apposita rendicontazione, del 90% del dodicesimo del budget provvisoriamente assegnato per l'anno in corso;
Viste le note:
- prot. n. 12825/Area 1/D.P.S. del 4 marzo 2020, a firma del Dirigente Generale DPS come integrata dalla nota prot. n. 14784/Serv. 4/DPS del 13 marzo 2020, a firma dell'Assessore, aventi ad oggetto "Misure per la prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - sospensione attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti;
- prot. A.1 n. 23608/D.P.S. del 21 aprile 2020, a firma dell'Assessore, avente ad oggetto "Emergenza COVID-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2", indirizzata alle strutture private accreditate che erogano attività di ricovero e ambulatoriale, presidi FKT, centri di riabilitazione (ex art. 26 L.833/78) studi e ambulatori medici, con le quali, prendendo a modello le linee guida ministeriali, sono state diffuse le linee volte a disciplinare la sospensione e la successiva riprogrammazione delle attività differibili e non urgenti;
- prot. n. 30186/DASOE del 3 luglio 2020, a firma dei Dirigenti Generali del DPS e del DASOE, avente ad oggetto "Progressivo ripristino delle attività assistenziali. Rimodulazione misure di prevenzione del contagio" indirizzata a tutte le strutture che erogano prestazioni ambulatoriali (riavvio senza limitazioni);
Visti i commi 5 e 5 bis dell'art. 4 - Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 come modificato ed integrato dall'art. 19 ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176 che recitano:
- Comma 5 "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020;
- Comma 5 bis -Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata;
Visto l'articolo 29, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con legge n. 126 del 13 ottobre 2020 "Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa" che prevede l'adozione da parte delle Regioni di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov2, avvalendosi di strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale;
Visto il comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come modificato dal comma 2 quater della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, pubblicata sulla GURS del 2 dicembre 2021, n. 53;
Visto il D.A. n. 1103 del 26 novembre 2020 n. 53 del 3 febbraio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Operativo per il Recupero delle Liste di Attesa della Regione Siciliana previsto dall'art. 29, comma 9, del d.l. n. 104 del 2020, convertito con l. n. 126 del 2020" e ss.mm.ii.;
Vista la nota assessoriale prot. n. 16717 del 26 marzo 2021, avente ad oggetto "Modalità applicative dell'articolo 4 commi 5 bis e 5 ter del decreto legge n. 34/2020", con la quale ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali, con riferimento all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 bis del DL n. 34/2020 e nel rispetto delle indicazioni previste nella nota del Ministero della Salute prot. n. 4429 del 26 febbraio 2021, sono state fornite indicazioni per garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale di quanto disposto dalla norma in questione;
Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, "Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse, che all'art. 26, ha previsto che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (( e, ferma restando)) la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo ((precedente rendicontano)) alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga";
Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 - che all'art. 1 commi 276-277-278-279 prevede che per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'art. 29 del d.l. n. 104/2020, le disposizioni previste dall'art. 26, commi 1 e 2, del DL n. 73/2021 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi della normativa suddetta e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il D.A. n. 1249 del 25 novembre 2021, pubblicato nella GURS n. 59, parte I del 24 dicembre 2021, recante "Individuazione del termine del 31 dicembre 2022 per il completamento del processo di aggregazione delle strutture di laboratorio";
Visto il D.P. n. 614/GAB. del 29 novembre 2021 con il quale, "In adempimento di quanto previsto dalla Misura 4. Paragrafo 4.4 del vigente PTPCT, l'Ing. La Rocca, Dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute, è sostituito dal Dott. Fulvio Bellomo, Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato regionale Infrastrutture e mobilità, per l'adozione degli atti relativi ai procedimenti per i quali ricorre un conflitto, anche potenziale, di interessi";
Vista la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, adottato con DA n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018" approvato con DA n. 2135 del 31 ottobre 2017 e con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2019-2021" approvato con DA n. 438 del 18 maggio 2021;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) - nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale - e per mantenere l'equilibrio finanziario del Sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Considerato che ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 5/2009, anche per l'assistenza specialistica privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale e gli aggregati provinciali, nonché, stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali, dei budget da assegnare alle singole strutture sanitarie private e/o singoli specialisti accreditati;
Considerato lo stato di emergenza di eccezionale gravità scaturente dalla pandemia da Covid - 19, iniziato nel 2020, che ha prodotto una crisi sanitaria con forte impatto sul SSR, a seguito del quale, non è stato possibile effettuare la valutazione del fabbisogno, per i conseguenziali effetti distorsivi che la stessa crisi epidemiologica ha prodotto sia sul versante dell'offerta che della domanda e, conseguentemente, definire mediante la determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato per gli anni 2020 e 2021, la programmazione economica/finanziaria secondo i principi e i criteri statuiti dal TAR Palermo con le summenzionate pronunce;
Considerato, alla luce dei sopracitati provvedimenti normativi nazionali e regionali assunti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, che l'anno 2020 è stato improntato ad una contrazione dell'offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale - ad eccezione delle prestazioni rese dai laboratori di analisi e radiologia - conseguente, oltre che ai periodi di sospensione delle attività per la pandemia da Covid-19, anche alla diminuzione della domanda da parte dei pazienti che, per timore del contagio hanno gradualmente limitato la frequentazione delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sospendendo o rinviando i protocolli di cura, con un inevitabile calo di accessi presso gli ambulatori, con il conseguente incremento delle liste di attesa e della domanda di prestazioni per l'anno 2021;
Considerato che, al fine di sopperire alle carenze nell'erogazione delle prestazioni delle strutture pubbliche, impegnate prioritariamente al contrasto all'emergenza Covid-19, le strutture specialistiche ambulatoriali private hanno contribuito, nel corso del 2021, con l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali da esse fornite, a ridurre le liste d'attesa e a fronteggiare richieste di cure dei pazienti No-Covid-19, in linea con le finalità di cui all'articolo 29, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con legge n. 126 del 13 ottobre 2020 "Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa";
Preso atto che dall'analisi dei dati di produzione emerge una contrazione dell'offerta da parte delle strutture pubbliche che hanno reso prestazioni sanitarie nel 2020 per un importo pari a euro 252.973.270,00 e nel 2021 pari a euro 282.051.072,00 che, rispetto alla produzione dell'anno 2019 (pre-pandemia) pari a 327.077.577,00, hanno determinato variazioni negative rispettivamente del 23% (-74.104.307,00 - 2019 vs 2020) e del 14% (-45.026.505,00 - 2019 vs 2021);
Preso atto altresì, che le strutture private negli anni 2020 e 2021 hanno in parte compensato la contrazione di prestazioni erogate dalle strutture pubbliche nel medesimo periodo. In particolare, rispetto alla produzione dell'anno 2019 (periodo pre-pandemia) pari a euro 464.633.347,00, le strutture private hanno registrato nel 2020 una produzione pari a euro 410.096.216 con una variazione negativa del 12% (-54.537.131,00 - 2019 vs 2020) e nel 2021 una produzione pari a euro 478.805.413 con un incremento del 3% (+ 14.172.066,00 - 2019 vs 2020);
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il confronto di cui all'art. 25, comma 4, della L.R. 5/2009, giuste convocazioni assessoriali prot. n. 27827/GAB. del 09 giugno 2021, prot. n. 39977/GAB. del 13 settembre 2021, prot. n. 1798/GAB. del 14 febbraio 2022, prot. n. 2108/GAB. del 1° marzo 2022, prot. n. 2356/GAB. del 21 marzo 2022 e prot. n. 2693/GAB. del 13 aprile 2022, per stabilire i tetti di spesa per gli anni dal 2020 al 2023 per ciascuna branca specialistica, nonché i criteri in base ai quali determinare i budget delle singole strutture private accreditate e convenzionate con il SSR;
Ritenuto di fissare per ciascun anno del periodo 2020-2023, nell'ambito dell'aggregato di spesa complessivo per l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'aggregato regionale di spesa denominato "Ambulatoriale Enti in GSA" in complessivi euro 19.350.000,00, tenuto conto delle prestazioni contrattate con gli Enti in Gestione diretta regionale;
Stabilito di riconoscere per il quadriennio 2020-2023 la valorizzazione della produzione delle prestazioni di "Emodialisi" (branca 13) e di "Radioterapia" (branca 24) prestazioni di carattere salvavita e come tali da erogarsi in ogni caso agli assistiti, secondo i protocolli terapeutici e le linee guida operanti per tale tipologia di assistenza;
Tenuto conto delle direttive assessoriali impartite alle Aziende Sanitarie Provinciali e per il loro tramite alle strutture specialistiche private accreditate con il SSR, con nota prot. n. 5026 del 31 gennaio 2020 e con la successiva nota a parziale rettifica prot. n. 11528 del 28 febbraio 2020, in ordine al riconoscimento di un budget provvisorio per l'anno 2020, a titolo di acconto, corrispondente al valore delle prestazioni mensilmente fatturate nella misura di 1/12esimo del budget contrattualizzato nell'anno precedente, al netto della quota derivante dalla ripartizione del 5% dell'aggregato di spesa 2019, di cui all'art. 2 del DA n. 2087/2018;
Considerato che le suddette direttive assessoriali hanno determinato, alle strutture specialistiche private accreditate, consequenziali aspettative nell'espletamento dell'attività nel corso dell'anno 2020;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 come modificato ed integrato dall'art. 19 ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e nel rispetto delle indicazioni della nota Assessoriale prot. n. 16717 del 26 marzo 2021, è possibile, per l'anno 2020, riconoscere alle strutture private accreditate un contributo una tantum a titolo di ristoro dei costi fissi sostenuti dalla struttura, fino alla misura massima pari al 90% del budget assegnato da far coincidere, in sede di contrattualizzazione, con il 95% del budget 2019, in forza al contenuto delle predette note;
Considerato che per la particolare situazione emergenziale causata dall'epidemia da Covid-19 iniziata nel 2020, proseguita nel 2021 e fino al 31 marzo 2022, non è stato possibile effettuare la valutazione del fabbisogno, soprattutto per gli effetti distorsivi che la crisi epidemiologica ha prodotto sia sul versante dell'offerta che della domanda con conseguente riduzione delle prestazioni delle strutture specialistiche pubbliche - la cui attività è stata dedicata soprattutto nelle fasi dell'acuirsi della pandemia alla cura dei pazienti Covid-19 - con conseguente trasferimento della relativa richiesta di prestazioni sanitarie sulle strutture private, costrette a supportare il sistema complessivo con l'erogazione di prestazioni in misura straordinaria;
Stabilito, per quanto precede, di determinare l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2020, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, al netto del ticket e della quota fissa per ricetta di euro 10,00 per i soggetti non esenti da ticket fino al 31 agosto 2020, nella misura del 95% dell'aggregato di spesa dell'anno 2019 ad eccezione delle branche di Nefrologia, Radioterapia, Laboratorio di analisi e Radiologia per le quali si prende in considerazione la produzione 2019 (Flusso M) e delle strutture ex GSA e degli Enti in GSA, come di seguito dettagliato:
Stabilito altresì, di determinare l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2021, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale e al netto del ticket, sulla base delle prestazioni rese dalle strutture nell'anno 2021, ad eccezione delle strutture ex GSA e degli Enti in GSA, come di seguito dettagliato:
Preso atto che l'aggregato regionale di spesa determinato per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2021, pari a euro 482.234.651,00, è superiore al tetto di spesa nazionale determinato in euro 454.689.000,00 per un importo pari a euro 27.545.651,00;
Ritenuto che le maggiori risorse pari a euro 27.545.651,00, previste nell'aggregato regionale di spesa di euro 482.234.651,00 per l'anno 2021, sono giustificabili ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del Decreto-Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135 e s.m.i, come di seguito si rappresenta:
- per euro 7.224.672,00 dalle somme di cui al D.A. n. 1103 del 26 novembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Operativo per il Recupero delle Liste di Attesa della Regione Siciliana previsto dall'art. 29, comma 9, del d.l. n. 104 del 2020, convertito con l. n. 126 del 2020" e ss.mm.ii.;
- per euro 19.644.097,00 dall'incremento rispetto all'anno 2011 delle prestazioni di radioterapia che, in quanto "prestazioni salvavita", non sono vincolate al tetto di spesa nazionale;
- per euro 676.882,00 da quota parte delle prestazioni afferenti ai DRG di alta complessità erogati dalle strutture della spedalità privata, previsti nell'Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, erogati in misura incrementale nel 2021 rispetto alle prestazioni rese nell'anno 2015. Il maggiore importo risulta compensato dalle risorse di Pay back ai sensi dell'art. 1, comma 286 della Legge finanziaria 30 dicembre 2021, n. 234, dalle risorse liberate accantonate in GSA e dal rientro nelle disponibilità del fondo sanitario delle risorse del mutuo sanità, ai sensi del comma 2, articolo 113 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come modificato dal comma 2 quater della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, pubblicata sulla GURS del 2 dicembre 2021, n. 53;
Stabilito in via prudenziale e nelle more della definizione dei nuovi criteri per la determinazione degli aggregati di spesa provinciali e dei criteri metodologici per la assegnazione e la contrattualizzazione dei budget da parte delle AA.SS.PP. alle strutture specialistiche accreditate e convenzionate con il SSR, che l'incremento dell'aggregato di spesa determinato per effetto dell'applicazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, viene accantonato alla voce "Fondo perequativo"
Stabilito, altresì, che le risorse di cui al "Fondo perequativo" verranno assegnate alle Aziende Sanitarie Provinciali con successivi provvedimenti per singola branca, al fine di riequilibrare le singole necessarie esigenze, a seguito della ricognizione dei fabbisogni sanitari all'uopo individuati, con l'esclusione delle branche di "Radioterapia" e "Ambulatoriale Enti in GSA", per le quali gli adeguamenti sono stati già individuati;
Stabilito pertanto, di determinare l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da privato, a livello regionale, per ogni singolo anno 2022 e 2023 comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale e al netto del ticket in euro 466.969.297,00, ovvero in misura corrispondente all'aggregato dell'anno 2019, integrato della somma di euro 9.094.000,00 per effetto dell'applicazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, di cui euro 8.580.000,00 destinati al "Fondo perequativo" e euro 514.000,00 agli "Ambulatoriali Enti in GSA". Fa eccezione la branca di Radioterapia per la quale si mantiene il dato dell'aggregato dell'anno 2021. Di seguito la relativa tabella:
Preso atto che l'aggregato regionale di spesa per l'assistenza specialistica da privato, determinato in euro 466.969.297,00 rispettivamente per l'anno 2022 e per l'anno 2023, è superiore rispetto al tetto di spesa nazionale di euro 454.689.000,00, per un importo pari a euro 12.280.297,00 (466.969.297,00 - 454.689.000,00);
Ritenuto che le maggiori risorse pari a euro 12.280.297,00, previste nell'aggregato regionale di spesa di euro 466.969.297,00 rispettivamente per l'anno 2022 e per l'anno 2023, sono giustificabili ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del Decreto-Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135 e s.m.i, con l'incremento rispetto all'anno 2011 delle prestazioni di radioterapia pari a euro 19.644.097,00 che, in quanto "prestazioni salvavita", non sono vincolate al rispetto del tetto di spesa nazionale. Il maggiore importo risulta economicamente compensato dalle risorse aggiuntive da destinare alla specialistica la cui copertura è garantita dal rientro nelle disponibilità del fondo sanitario delle risorse del mutuo sanità, ai sensi del comma 2, articolo 113 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come modificato dal comma 2 quater della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, pubblicata sulla GURS del 2 dicembre 2021, n. 53;
Ritenuto di procedere con successivi provvedimenti alla determinazione degli aggregati provinciali di spesa, dei criteri metodologici per la assegnazione e la contrattualizzazione dei budget, per singola branca, da parte delle AA.SS.PP. alle strutture specialistiche accreditate e convenzionate con il SSR e ai criteri per la destinazione delle economie di spesa discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica da privato;
Visto l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
Decreta:
Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, gli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato comprensivi delle prestazioni erogate per attività extraregionale, sono determinati, per gli anni 2020-2021-2022 e 2023, come dettagliato nella tabella di seguito rappresentata:
Le maggiori risorse pari a euro 27.545.651,00, rispetto al tetto di spesa nazionale determinato in euro 454.689.000,00, previste nell'aggregato regionale di spesa pari a euro 482.234.651,00 per l'anno 2021, sono giustificabili ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del Decreto-Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135 e s.m.i, come di seguito si rappresenta:
- per euro 7.224.672,00 dalle somme di cui al D.A. n. 1103 del 26 novembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Operativo per il Recupero delle Liste di Attesa della Regione Siciliana previsto dall'art. 29, comma 9, del d.l. n. 104 del 2020, convertito con l. n. 126 del 2020" e ss.mm.ii.;
- per euro 19.644.097,00 all'incremento rispetto all'anno 2011 delle prestazioni di radioterapia che, in quanto "prestazioni salvavita", non sono vincolate al tetto di spesa nazionale;
- per euro 676.882,00 da quota parte delle prestazioni afferenti ai DRG di alta complessità erogate dalle strutture della spedalità privata, previsti nell'Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, erogati in misura incrementale nel 2021 rispetto alle prestazioni rese nell'anno 2015. Il maggiore importo risulta economicamente compensato dalle risorse di Pay back ai sensi dell'art. 1, comma 286 della Legge finanziaria 30 dicembre 2021, n. 234, dalle risorse liberate accantonate in GSA e dal rientro nelle disponibilità del fondo sanitario delle risorse del mutuo sanità, ai sensi del comma 2, articolo 113 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come modificato dal comma 2 quater della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, pubblicata sulla GURS del 2 dicembre 2021, n. 53.
Le maggiori risorse pari a euro 12.280.297,00, rispetto al tetto di spesa nazionale determinato in euro 454.689.000,00, previste nell'aggregato regionale di spesa di euro 466.969.297,00 rispettivamente per l'anno 2022 e per l'anno 2023, sono giustificabili ai sensi della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del Decreto-Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135 e s.m.i, con l'incremento rispetto all'anno 2011 delle prestazioni di radioterapia pari a euro 19.644.097,00 che, in quanto "prestazioni salvavita", non sono vincolate al rispetto del tetto di spesa nazionale Il maggiore importo risulta economicamente compensato dalle risorse aggiuntive da destinare alla specialistica la cui copertura è garantita dal rientro nelle disponibilità del fondo sanitario delle risorse del mutuo sanità, ai sensi del comma 2, articolo 113 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come modificato dal comma 2 quater della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, pubblicata sulla GURS del 2 dicembre 2021, n. 53.
Con successivi provvedimenti, si procederà alla determinazione degli aggregati provinciali di spesa, dei criteri metodologici per la assegnazione e la contrattualizzazione dei budget, per singola branca, da parte delle AA.SS.PP. alle strutture specialistiche accreditate e convenzionate con il SSR e dei criteri per la destinazione delle economie di spesa discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica da privato.
Per la determinazione degli aggregati provinciali di spesa per branca di cui al superiore articolo 4, si farà ricorso all'utilizzo delle risorse previste alla voce "Fondo perequativo", al fine di riequilibrare le specifiche esigenze a seguito della ricognizione dei fabbisogni sanitari all'uopo individuati, con l'esclusione delle branche di "Radioterapia" e "Ambulatoriale Enti in GSA", per le quali gli adeguamenti sono stati già individuati.
Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel presente decreto potranno subire variazioni per effetto di eventuali modifiche nei fabbisogni assistenziali o di modifiche legislative.
Gli oneri discendenti dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate annualmente per quota capitaria alle AA.SS.PP. dalla Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale.
Il presente provvedimento, unitamente agli allegati che formano parte integrante dello stesso, è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 9 maggio 2022.
RAZZA
N.B. - Il decreto n. 366 del 9 maggio 2022 non contiene allegati.