
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DECRETO 26 maggio 2022, n. 1025
- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale pubblicato nella G.U.R.S. 10 giugno 2022, n. 27
Adozione dell'Accordo del 4 maggio 2022 tra il Ministero dell'istruzione e la Regione siciliana per le iscrizioni on line degli studenti e per il monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";
VISTO il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020, con il quale l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio;
VISTO il D.P. Reg. n. 2803 del 19 giugno 2020, con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Antonio Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 14 giugno 2020;
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "Regolamento");
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato e modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 (di seguito "Codice");
VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" e in particolare l'art. 3, sull'istituzione del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione della Ricerca del 7 dicembre 2006, n. 305, avente ad oggetto il "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali", in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2006;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 25 settembre 2017, n. 692, con cui viene adottata una normativa organica riguardante l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, prevista dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. del 15 aprile 2005, n. 76;
VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che "[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e che la stipula dei suddetti accordi debba avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 medesimo;
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e, in particolare, gli artt. 43, 46, 47 e 71;
VISTO l'art. 50, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", il quale prevede che "I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [...]";
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, il quale attribuisce alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale;
VISTO, in particolare, l'art. 138 del suddetto D.Lgs. n. 112/1998, il quale prevede che è delegata alle Regioni - in conformità con quanto stabilito dall'art. 118, comma 2 della Costituzione - la funzione di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato;
VISTI gli artt. 15 e 16 del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, i quali stabiliscono che le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale e sono tenute a soddisfare la domanda di frequenza, l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, nonché l'adozione di specifiche misure;
VISTO altresì l'art. 22 del predetto D. Lgs. 226/2005, il quale prevede che "[...] i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presente al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286";
VISTO l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008";
VISTO l'art. 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che le iscrizioni al primo anno delle scuole statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie;
CONSIDERATO che le iscrizioni online possono interessare anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di Formazione Professionale (di seguito "CFP");
VISTA la annuale Circolare del Ministero dell'istruzione e della Ricerca relativa alla procedura delle iscrizioni, la quale definisce le modalità e le tempistiche di iscrizione degli alunni per l'anno scolastico successivo;
VISTA la annuale circolare del Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto relativa alle modalità e le tempistiche di iscrizione degli alunni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e in particolare la Circolare N. 26 del 13/12/2021 "Iscrizione ai primi anni dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - a.s. 2022/2023";
VISTI gli articoli 316 comma 1, 337-ter, comma 3, 337-quater, comma 3, cod. civ., cosi come modificati dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, concernenti la responsabilità genitoriale;
VISTA la Legge 14 dicembre 2019, n. 23 della Regione Siciliana avente ad oggetto "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale."
VISTO che Art. 4 della Legge 14 dicembre 2019, n. 23 della Regione Siciliana avente ad oggetto "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale." stabilisce che "I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si propongono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, incrementandone la capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale e potenziandone le competenze e le abilità, nonché l'attitudine all'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza di una lingua europea, oltre l'italiano, in coerenza con il profilo formativo. Essi prevedono l'acquisizione di una qualifica di III livello EQF e contribuiscono attivamente al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica."
VISTO che Art. 6 della Legge 14 dicembre 2019, n. 23 della Regione Siciliana avente ad oggetto "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale." stabilisce che l'iscrizione ai percorsi IeFP può avvenire presso gli organismi accreditati presso la Regione Siciliana per lo svolgimento di attività in obbligo formativo ai sensi del decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana."
VISTO l'Art. 2, ai commi 6 e 7 della Legge della Regione Siciliana del 20 giugno 2019, n. 10 Disposizioni in materia di diritto allo studio. (GU n. 50 del 14-12-2019); stabilisce che "6. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge azioni per la riduzione del tasso di dispersione scolastica. A tale scopo, e d'intesa con le competenti istituzioni dello Stato, opera per prevenire la dispersione e per recuperare le situazioni di svantaggio di coloro che non abbiano completato il proprio percorso di studi e di formazione. Valorizza, altresì, la cultura del lavoro e della cittadinanza attiva, anche attraverso la promozione di percorsi professionalizzanti teorico-pratici. Incentiva anche la realizzazione di specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera e con disabilità. 7. La Regione, riconoscendo la fondamentale valenza dei processi di istruzione e formazione, adotta, nei limiti delle proprie competenze e prerogative, azioni per migliorarne l'organizzazione, finalizzarne la programmazione, rendere complessivamente efficiente il sistema, ottimizzare l'uso delle risorse e facilitare l'apprendimento delle persone portatrici di disagio economico, sociale e culturale, anche attraverso il coinvolgimento delle agenzie sociali ed educative del territorio.
VISTO l'Art. 24 comma 1, della Legge della Regione Siciliana del 20 giugno 2019, n. 10 Disposizioni in materia di diritto allo studio. (GU n. 50 del 14-12-2019); stabilisce che "1. La Regione, al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo, anche attraverso la destinazione di risorse comunitarie all'uopo individuate nella programmazione dei fondi extra regionali, adotta le seguenti misure: a) istituzione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, funzionale anche al monitoraggio del fenomeno di dispersione scolastica; b) nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, l'Osservatorio regionale, già istituito presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale con la collaborazione degli osservatori provinciali e di area contro la dispersione scolastica dell'Ufficio scolastico regionale Sicilia, monitora l'andamento del fenomeno di dispersione scolastica. Detti osservatori sono riconosciuti come organismi di riferimento per la promozione di iniziative rivolte al contrasto delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica. L'Osservatorio regionale citato cessa all'atto della funzionalizzazione dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti; c) concorre, in relazione agli esiti del predetto monitoraggio, d'intesa con le competenti istituzioni statali e locali e con gli osservatori istituiti dall'Ufficio scolastico regionale Sicilia alla definizione di piani pluriennali d'intervento per il progressivo contenimento dei diversi fenomeni di dispersione nonché per il contrasto delle nuove forme di povertà educativa; d) promuove azioni finalizzate alla permanenza degli studenti negli istituti quali il prolungamento giornaliero di frequenza nella scuola e la contestuale programmazione di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, su tematiche di attualità ed interesse socio-culturale e sportivo e comunque integrate nel piano dell'offerta formativa; e) promuove e sostiene progetti integrati multi settoriali sviluppati in rete dalle scuole di ogni ordine e grado operanti in aree disagiate e/o ad alto rischio di dispersione scolastica e di devianza giovanile; f) promuove azioni sinergiche fra istituzioni scolastiche, strutture formative accreditate dalla Regione e centri per l'impiego al fine di prevenire fenomeni di dispersione e sostenere l'obbligo di istruzione e formazione.
VISTE le "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - Gli standard regionali", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 287 del 1 luglio 2021.
VISTO il DDG 1277 del 14/07/2021 del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio avente ad oggetto l'adozione delle "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - Gli standard regionali" le quali sostituiscono ogni altro documento precedentemente approvato secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 287 del 1 luglio 2021;
RILEVATA l'esigenza di implementare le procedure di monitoraggio al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo degli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
VISTO che il Ministero dell'istruzione mette a disposizione a titolo gratuito, alla Regione Siciliana l'accesso al Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), che contiene l'applicazione Iscrizioni OnLine (IOL), volta a consentire alle famiglie di effettuare l'iscrizione on line degli alunni che, al termine della formazione scuola secondaria di I grado, si iscrivono al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai CFP accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema "Iscrizioni on line";
VISTO che tramite accesso al SIDI, è possibile usufruire della funzione per il monitoraggio delle frequenze degli studenti nei percorsi di formazione professionale dei CFP accreditati dalla Regione al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo;
VISTO l'"Accordo del 04/05/22 tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Siciliana per le iscrizioni on line degli studenti e per il monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale", con il quale il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione a titolo gratuito, alla Regione Siciliana l'accesso all'applicazione per il monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale sul Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo;
RITENUTO, pertanto necessario procedere all'adozione del menzionato l'accordo del 04/05/22 tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Siciliana per le iscrizioni on line degli studenti e per il monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo;
Decreta:
Per quanto indicato nelle premesse, è adottato l'Accordo del 04/05/22 tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Siciliana per le iscrizioni on line degli studenti e per il monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale, costituente l'Allegato 1 al presente Decreto, al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo.
Il presente Decreto non è trasmesso alla Ragioneria Centrale Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio in quanto non comporta oneri economici a carico del Bilancio della Regione Siciliana.
Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed integralmente sul sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, in uno all'Allegato "Accordo del 04/05/22 tra il Ministero dell'Istruzione e la Regione Siciliana per le iscrizioni on line degli studenti e per il monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale", sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.
Palermo, li 26 maggio 2022
Il Dirigente Generale
ANTONIO VALENTI
Il Dirigente del Servizio VIII Scuole Statali
ANNA MARIA BUTTAFUOCO