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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2022, n. 217568

- Allegato al Comunicato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato nella G.U.R.I. 25 giugno 2022, n. 147

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 (Decreto recante modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022) soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2 lett. a) decreto direttoriale n. 173194 del 15 aprile 2022.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA" AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA PEMAC IV

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

Visto il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 226, recante "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visti in particolare gli artt. 16, 17 e 18 che prevedono, rispettivamente, forme di finanziamento di iniziative a sostegno della cooperazione, dell'associazionismo, dei lavoratori dipendenti sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie";

Visto in particolare l'articolo 2, comma 5-undecies del sopracitato decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, come modificato dalla Legge n. 12 del 11/02/2019 articolo uno duodecies, che dispone: "sono destinatari degli interventi del Programma nazionale (...) relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL e quelle stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale";

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992 con il quale si afferma che per realizzare le esigenze di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della L. 241/1990 l'Amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

Visto il decreto ministeriale n. 677287 del 24 dicembre 2021 di adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio (UCB) al n. 22 in data 20/01/2022 e dalla Corte dei Conti al n. 89 in data 26/01/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 dell'8 febbraio 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 19 marzo 2022, con il quale sulla base delle risultanze della manifestazione di interesse e dei criteri adottati sono stati individuati i soggetti attuatori del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024;

Visto l'art 3 del suddetto decreto ministeriale che definisce la ripartizione delle risorse finanziarie indicate nelle previsioni di spesa riportate nel Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 fra le varie categorie giuridiche di appartenenza nel rispetto della pertinenza dei capitoli di bilancio;

Visto il decreto direttoriale n. 173194 del 15 aprile 2022, registrato dall'UCB al n. 330 in data 10 maggio 2022, recante l'individuazione dei soggetti attuatori ed approvazione della graduatoria categoria giuridica di cui all'art. 2 lett. a) del medesimo decreto ministeriale, con il quale sono state attribuite le percentuali massime di contributo nel rispetto del massimale assegnato pari al 50% della dotazione finanziaria disponibile a valere sul cap. 1477;

Vista la circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 del Mef contenente indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità - IPE;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 147080 del 30 marzo 2022, notificato alla Commissione europea in data 31 marzo 2022, recante "Elementi necessari ai sensi dei capi I (Disposizioni comuni), II (Controllo) e III (Disposizioni specifiche per diverse categorie di aiuti) del regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (come modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020)";

Ritenuto invitare i soggetti attuatori individuati nel sopracitato decreto direttoriale a presentare un programma per dare esecuzione alle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D.lgs.vo n. 154/2004 per la corrente annualità nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, nonché definire gli obiettivi da realizzare, le risorse finanziarie disponibili, i criteri di valutazione dei programmi proposti, le modalità di concessione dei finanziamenti;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e alle risorse di cui alla tabella 13 cap.1477 e cap.1488;

Visto il DMT n. 37296 del 1 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 597 in data 11 aprile 2022, relativo alla variazione compensativa in aumento di euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 1477 e di euro 500.000,00 a valere sul capitolo 1488; Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, approvata con DM n. 90017 del 24 febbraio 2022;

Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, approvata con Decreto prot. n. 147144 del 30 marzo 2022, registrato dall'UCB al n. 258 in data 01 aprile 2022, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla "Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022" del 24 febbraio 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

Vista la Direttiva Direttoriale n. 168309 del 12 aprile 2022 recante "Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione per il 2022 e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali" registrata dall'UCB al n. 284 in data 15 aprile 2022.

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le modalità con cui, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i soggetti individuati dal decreto direttoriale n. 173194 del 15 aprile 2022 relativo all'approvazione della graduatoria, sono invitati dall'Amministrazione a presentare un programma, in base alle percentuali di assegnazione del contributo di seguito riportate, per dare esecuzione alle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D.lgs. n. 154/2004, nonchè gli obiettivi da realizzare, i criteri di valutazione dei programmi proposti; le modalità di concessione dei finanziamenti, le spese ammissibili per l'attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024.

Art. 2

Obiettivi

1. I soggetti attuatori del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 citato in premessa - di seguito "Programma nazionale" -, di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022, individuati con il decreto direttoriale sopraindicato relativo all'approvazione della graduatoria, sono invitati a presentare un programma, per ogni annualità, idoneo a concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi riportati nei seguenti punti del Programma nazionale:

I. 5.1 Sviluppo sostenibile della pesca;

II. 5.2 Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura;

III. 5.3 Competitività delle imprese

Art. 3

Importo dei contributi

1. Considerate le finalità del Programma nazionale, le risorse disponibili sui pertinenti capitoli di spesa ripartite ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022, sono assegnate ai soggetti attuatori individuati dai decreti direttoriali relativi alle approvazioni delle graduatorie delle categorie giuridiche di cui all'art. 2 lett. a), b), c), d), e), f) e g) del suindicato decreto ministeriale.

2. I soggetti attuatori devono presentare un programma di attività di importo superiore (almeno il 2%) al contributo assegnato dal presente articolo, comma 3.

La somma eccedente ritenuta ammissibile sarà considerata a carico del soggetto proponente.

3. Alla categoria giuridica di cui all'art 2, lett. a) - associazioni nazionali delle cooperative della pesca del decreto ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022 - è assegnato complessivamente massimo il 50% della dotazione finanziaria del capitolo 1477.

Pertanto, i soggetti attuatori sono invitati a presentare un programma di attività tenendo conto che il contributo spettante non può superare le percentuali di seguito riportate:

ENTE Percentuali
Confcooperative 25,24
AGCI Agrital 23,98
Lega coop agroalimentare 23,06
UNCI Agroalimentare 16,62
UECOOP 7,98
UN.I.COOP 3,12

.

Art. 4

Modalità di presentazione dei programmi

1.I programmi di cui al presente decreto, corredati dal preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa, devono pervenire entro 10 giorni dalla data di divulgazione del presente decreto sul sito Internet di questa Amministrazione www.politicheagricole.gov.it, all'indirizzo di posta elettronica certificata: pemac4@pec.politicheagricole.gov.it, inserendo nell'oggetto la dicitura "PNT annualità 2022".

2. Sono considerati irricevibili i programmi pervenuti oltre il termine di scadenza di cui al comma 1.

3. I programmi, a pena di inammissibilità, non devono riguardare l'esecuzione di attività che costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

4. Il programma deve pervenire accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente attestante ai sensi del DPR 445/2000 che non sono stati richiesti, concessi e percepiti altri contributi pubblici per le medesime azioni oggetto del programma presentato, come da Allegato 2. A tale dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del D.P.R. n. 445/2000, in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera tamquam non esset e comporta l'irricevibilità dell'istanza.

Art. 5

Contenuti del programma

1. Il programma deve contenere una relazione illustrativa che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

a) articolazione del programma, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) l'indicazione analitica delle attività previste dal programma, evidenziando le modalità attuative;

c) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti, al fine di assicurare la ricaduta territoriale delle iniziative;

d) gli indicatori idonei a consentire la misurabilità degli impatti e dei risultati delle iniziative previste;

e) la qualificazione tecnica e professionale, sia degli operatori impegnati nel programma che dell'ente nel suo complesso, indicando le eventuali esperienze già espletate nell'ambito delle precedenti programmazioni nazionali;

f) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci di costo, come previste dall'art. 6 del presente decreto);

g) cronoprogramma delle attività, che si dovranno concludere entro il 4 novembre 2022.

Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, che devono essere strettamente riconducibili all'attuazione del programma:

a) spese per il funzionamento degli uffici centrali e periferici;

b) spese di personale in proporzione all'impegno temporale dedicato per l'esecuzione del programma da realizzare che risulti, in rapporto con il soggetto attuatore, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore subordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, assegno di ricerca, borsa di studio, etc.;

c) consulenze, collaborazioni e convenzioni;

d) spese di trasferta e di missione (trasporto, vitto e alloggio);

e) realizzazioni di studi, indagini, ricerche e loro pubblicazione;

f) ideazione e progettazione dell'intervento formativo (compresa l'elaborazione e la produzione di supporti didattici, la pubblicazione dell'intervento ed eventuale noleggio di attrezzature);

g) spese di formazione e qualificazione del personale e degli associati;

h) realizzazione di seminari, workshop, giornate formative (comprese le spese di traduzione, interpretariato, pubblicazione ed eventuali noleggi di attrezzature);

i) attività promozionali e di sviluppo e pubblicazione di iniziative;

j) organizzazione e/o partecipazioni a fiere, esposizioni ed altri eventi;

k) partecipazione all'istituzione delle imprese associate e relativi servizi;

l) progetti specifici come studi di fattibilità, indagini commerciali, marchi, iniziative con enti pubblici;

m) spese generali.

2. Le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio 2022.

3. Qualora i programmi presentino spese non ammissibili, le stesse non sono prese in considerazione dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 7.

4. Costituiscono parte integrante del presente decreto le "Linee guida delle spese ammissibili" (All.1).

Art. 7

Valutazione dei programmi

1. I programmi presentati sono esaminati da una Commissione di valutazione nominata con provvedimento del Direttore Generale delle pesca marittima e dell'acquacoltura che procede alla verifica della documentazione, trasmessa tramite pec, ed alla verifica di congruità della stessa, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, in merito alla percentuale massima di assegnazione del contributo ai sensi dell'art. 5, relativamente ai contenuti del programma presentato ed ai sensi dell'art. 6, relativamente alle spese ammissibili sempre del presente decreto.

Art. 8

Modalità di erogazione del finanziamento

1. I finanziamenti di cui al presente decreto sono erogati, compatibilmente con le disponibilità di cassa, al massimo in due rate con le seguenti modalità:

a) il 50% del contributo concesso come anticipazione dopo la registrazione del decreto di concessione è liquidato su richiesta del soggetto attuatore. A tale richiesta deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario e previa presentazione di apposita polizza fideiussoria;

b) il saldo è liquidato su richiesta del soggetto attuatore. A tale richiesta deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario, previa rendicontazione amministrativo contabile, così come prevista dalle linee guida spese ammissibili "attività di controllo".

La certificazione delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'espletamento dell'intero programma annuale sarà effettuata da parte del Comitato di controllo. La documentazione deve essere trasmessa mediante invio alla pec pemac4@pec.politicheagricole.it, inserendo nell'oggetto la dicitura "Saldo PNT annualità 2022", entro e non oltre 4 novembre 2022.

2. Eventuali variazioni di spesa che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione del programma, non possono comunque determinare l'aumento del contributo.

3. Le variazioni compensative tra voci di spesa di cui all'art. 6, che risultino superiori al 10% dell'importo delle voci di spesa interessate, devono essere motivate e preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero, il quale le valuterà ed approverà con nota.

Art. 9

Diritto di Accesso

1. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, della legge n. 241/90, viene esercitato mediante richiesta scritta motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Pemac IV - Via XX Settembre n. 20- 00187 ROMA, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.

Direttore Generale

RICCARDO RIGILLO

Il Dirigente: IACOVONI

Il Funzionario: D. AURILIA