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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 maggio 2022, n. 893

G.U.R.I. 21 maggio 2022, n. 118

Ordinanza di protezione civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022. (Ordinanza n. 893).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonchè la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020n. 633 del 12 febbraio 2020n. 635 del 13 febbraio 2020n. 637 del 21 febbraio 2020n. 638 del 22 febbraio 2020n. 639 del 25 febbraio 2020n. 640 del 27 febbraio 2020n. 641 del 28 febbraio 2020n. 642 del 29 febbraio 2020n. 643 del 1° marzo 2020n. 644 del 4 marzo 2020n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020n. 652 del 19 marzo 2020n. 652 del 19 marzo 2020n. 654 del 20 marzo 2020n. 655 del 25 marzo 2020n. 656 del 26 marzo 2020n. 658 del 29 marzo 2020n. 659 del 1° aprile 2020n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665666 e 667 del 22 aprile 2020n. 669 del 24 aprile 2020n. 672 del 12 maggio 2020n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020n. 689 del 30 luglio 2020n. 690 del 31 luglio 2020n. 691 del 4 agosto 2020n. 692 dell'11 agosto 2020n. 693 del 17 agosto 2020n. 698 del 18 agosto 2020n. 702 del 15 settembre 2020n. 705 del 2 ottobre 2020n. 706 del 7 ottobre 2020n. 707 del 13 ottobre 2020n. 708 del 22 ottobre 2020n. 709 del 24 ottobre 2020n. 712 del 15 novembre 2020n. 714 del 20 novembre 2020n. 715 del 25 novembre 2020n. 716 del 26 novembre 2020n. 717 del 26 novembre 2020n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020n. 723 del 10 dicembre 2020n. 726 del 17 dicembre 2020n. 728 del 29 dicembre 2020n. 733 del 31 dicembre 2020n. 735 del 29 gennaio 2021n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021738 del 9 febbraio 2021n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021n. 741 del 16 febbraio 2021n. 742 del 16 febbraio 2021n. 751 del 17 marzo 2021n. 752 del 19 marzo 2021n. 764 del 2 aprile 2021n. 768 del 14 aprile 2021n. 772 del 30 aprile 2021n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021n. 776 del 14 maggio 2021n. 777 del 17 maggio 2021n. 778 del 18 maggio 2021n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021n. 805 del 5 novembre 2021n. 806 dell'8 novembre 2021808 del 12 novembre 2021816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021n. 849 del 21 gennaio 2022n. 869 del 1° marzo 2022n. 879 del 25 marzo 2022n. 884 del 31 marzo 2022n. 887 del 15 aprile 2022n. 888 del 16 aprile 2022 e n. 890 del 26 aprile 2022;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ed in particolare l'art. 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24/2022, prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, e possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022;

Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 887 del 15 aprile 2022, con cui, tra l'altro, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, già soggetto attuatore nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al progressivo rientro nell'ordinario e continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2022, avvalendosi della contabilità speciale n. 6204, aperta ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 29 marzo 2022 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2022, n. 75, con cui sono state prorogate, sino al 30 aprile 2022, le misure di sorveglianza sanitaria;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2022, n. 100, con cui sono state ulteriormente prorogate, sino al 31 maggio 2022, le misure di sorveglianza sanitaria;

Ravvisata, pertanto, la necessità, di consentire sino al sopra indicato termine del 31 maggio 2022 la prosecuzione delle misure di sorveglianza sanitaria dei migranti giunti sul territorio nazionale attraverso le frontiere terrestri e marittime poste in essere dal citato soggetto responsabile e dalle Prefetture, già precedentemente prorogate con la citata ordinanza n. 887/2022;

Vista la richiesta del Ministero dell'interno ai fini di quanto previsto dal citato art. 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, nonchè la nota prot. n. 4683 del medesimo Dicastero del 2 maggio 2022;

Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Prosecuzione delle attività già svolte dal soggetto responsabile di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 887 del 15 aprile 2022

1. In coerenza con quanto indicato in premessa, per assicurare lo svolgimento della quarantena dei migranti soccorsi in mare e di quelli giunti nel territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi ovvero attraverso le frontiere terrestri, il soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 887 del 15 aprile 2022 è autorizzato a prorogare ulteriormente i contratti e le convenzioni stipulati ovvero, in caso di necessità, ad attivare nuovi assetti, anche con le modalità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 630/2020, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, come integrato dall'art. 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 2944 del 18 agosto 2020, fino al termine del 31 maggio 2022, fermo restando il limite massimo della capacità ricettiva ridotta ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza n. 887/2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 7.800.000,00, si provvede a valere sulle risorse emergenziali residue già precedentemente autorizzate a favore del citato soggetto attuatore per le predette finalità e in corso di trasferimento sulla contabilità speciale n. 6204 sulla base dello stato di avanzamento della rendicontazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

Ulteriori misure per assicurare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei migranti nelle strutture individuate nel territorio nazionale

1. In coerenza con quanto indicato in premessa, al fine dell'applicazione della misura della quarantena, le prefetture possono provvedere, fino al 31 maggio 2022 e in base ad apposita motivazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 630/2020 richiamata in premessa.

2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione ai contratti e alle convenzioni non prorogati, dalla data del 1° maggio 2022 fino all'entrata in vigore della presente ordinanza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui ai commi precedenti, per il periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2022, quantificati in euro 235.600, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2022 sul capitolo di bilancio 2351, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO