
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/704 DELLA COMMISSIONE, 5 maggio 2022
G.U.U.E. 6 maggio 2022, n. L 132
Regolamento che modifica e rettifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 7 maggio 2022
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia dell'Alberta, in Canada, ed è stato confermato il 10 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia dell'Alberta, in Canada, ed è stato confermato il 12 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
7) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia dell'Ontario, in Canada, ed è stato confermato il 13 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
8) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di altri tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno localizzato nella provincia dell'Alberta, in Canada, e due localizzati nella provincia del Québec, in Canada. Tutti e tre i focolai sono stati confermati il 14 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
9) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia della Columbia Britannica, in Canada, ed è stato confermato il 15 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
10) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Entrambi i focolai sono localizzati nella provincia dell'Alberta, in Canada, e sono stati confermati il 19 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
11) Infine il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno localizzato nella provincia dell'Ontario, in Canada, e l'altro nella provincia del Québec, in Canada. Entrambi i focolai sono stati confermati il 21 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
12) Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nei pressi di Tedburn St Mary, distretto di Teignbridge, contea di Devon, Inghilterra, nel Regno Unito, ed è stato confermato il 13 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
13) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nei pressi di Ilkeston, distretto di Erewash, contea del Derbyshire, Inghilterra, nel Regno Unito, ed è stato confermato il 22 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
14) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato del Kansas, Stati Uniti, ed è stato confermato il 13 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
15) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di due altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno localizzato nello stato dell'Idaho, Stati Uniti, e l'altro nello stato dell'Indiana, Stati Uniti. Entrambi i focolai sono stati confermati il 14 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
16) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno localizzato nello stato della Pennsylvania, Stati Uniti, e l'altro nello stato del Wisconsin, Stati Uniti. Entrambi i focolai sono stati confermati il 15 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
17) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri dodici focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: due focolai localizzati nello stato del Colorado, Stati Uniti, nove nello stato del Minnesota, Stati Uniti, e uno nello stato del North Dakota, Stati Uniti. Tutti i suddetti focolai sono stati confermati il 19 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
18) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno localizzato nello stato dell'Idaho, Stati Uniti, uno nello stato dell'Indiana, Stati Uniti, tre nello stato del Minnesota, Stati Uniti, uno nello stato del Montana, Stati Uniti, e due nello stato della Pennsylvania, Stati Uniti. Tutti i suddetti focolai sono stati confermati il 20 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
19) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: un focolaio localizzato nello stato dell'Iowa, Stati Uniti, tre nello stato del Minnesota, Stati Uniti, e uno nello stato del North Dakota, Stati Uniti. Tutti i suddetti focolai sono stati confermati il 21 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
20) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: tre focolai localizzati nello stato del Minnesota, Stati Uniti, e uno nello stato della Pennsylvania, Stati Uniti. Tutti i suddetti focolai sono stati confermati il 22 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
21) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato del Minnesota, Stati Uniti, ed è stato confermato il 23 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
22) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nello stato dello Utah, Stati Uniti, ed è stato confermato il 25 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
23) Infine, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno localizzato nello stato del North Dakota, Stati Uniti, e l'altro nello stato della Pennsylvania, Stati Uniti. Entrambi i focolai sono stati confermati il 26 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
24) Le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.
25) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, non dovrebbe più essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
26) Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a quindici focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati in stabilimenti avicoli. Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.
27) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i quindici focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli per i quali il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
28) Con regolamento di esecuzione (UE) 2022/649 della Commissione (4) le righe relative alla zona GB-2.44, nella voce relativa al Regno Unito, negli allegati V e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, sono state modificate. Poiché è stato rilevato un errore, è opportuno rettificare le righe relative alla zona GB-2.44. Tale rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/649.
29) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
30) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
31) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/649 della Commissione, del 20 aprile 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 119 del 21.4.2022).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato e rettificato:
a) l'allegato V è modificato e rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento;
b) l'allegato XIV è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia il punto 1, lettera a), punto viii), dell'allegato si applica a partire dal 22 aprile 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN