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DECRETO PRESIDENZIALE 21 luglio 2022, n. 562

G.U.R.S. 5 agosto 2022, n. 35

Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, l'art. 20;

Vista la legge regionale 18 maggio 1977, n. 39 [N.d.R. recte: legge regionale 18 giugno 1977, n. 39] (Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento) e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento);

Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il Regolamento CE n. 1069/2009 del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), ed in particolare gli artt. 2 e 3;

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6. (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001). ed in particolare l'articolo 90. (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente);

Vista la Legge Regionale 24 marzo 2014, n. 8 (Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane);

Vista la Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane);

Visto il Decreto regionale 17 gennaio 2007 n. 61 dei Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, dei Dipartimenti Regionali Interventi Strutturali ed Interventi Infrastrutturali dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Ispettorato Regionale Sanitario e dell'Ispettorato Regionale Veterinario, pubblicato nella G.U.R.S 2 marzo 2007 - N. 10, ed in particolare gli alleati 1 e 2.

Visto il Decreto Interdipartimentale 2 agosto 2007 n. 667 dei Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, dei Dipartimenti Regionali Interventi Strutturali ed Interventi Infrastrutturali dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Ispettorato Regionale Sanitario e dell'Ispettorato Regionale Veterinario, pubblicato nella G.U.R.S 5 ottobre 2007 - N. 47 che modifica l'allegato 1 al decreto 17 gennaio 2007.

Visto il Decreto Interdipartimentale 16 marzo 2010 n. 121 dei Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, dei Dipartimenti Regionali Interventi Strutturali ed Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura e del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico pubblicato nella G.U.R.S. 23 aprile 2010 n. 20 che modifica ulteriormente l'allegato 1 al decreto 17 gennaio 2007.

Visto il Decreto Interdipartimentale del 2 febbraio 2012 n. 44 dei Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, dei Dipartimenti Regionali Interventi Strutturali ed Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura e del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico pubblicato nella G.U.R.S. 24 febbraio 2012 n. 8 che modifica il decreto 17 gennaio 2007.

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale), che all'articolo 11, comma 110, ha previsto che, "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento e le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente".

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 62 del 5 febbraio 2013 con la quale, tra l'altro, era stata confermata la vigenza della disciplina regionale sull'utilizzazione agronomica di cui al Decreto regionale 17 gennaio 2007 n. 61 e ss.mm.ii. dei Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, dei Dipartimenti Regionali Interventi Strutturali ed Interventi Infrastrutturali dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Ispettorato Regionale Sanitario e dell'Ispettorato Regionale Veterinario;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 che all'art. 3 ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia quale Dipartimento regionale della Presidenza della Regione e ha alla stessa attribuito le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006.

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019 n. 4 con il quale è stato emanato il regolamento attuativo dell'articolo 3 commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2022 n. 9 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Considerato che occorre dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento all'art. 112 (Utilizzazione agronomica) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, più soggetti istituzionali concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie così come recepite dalle norme in precedenza richiamate;

Considerato che le attività di utilizzazione agronomica di effluenti e reflui hanno refluenza sulla tutela dei corpi idrici, e concorrono al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che si rende necessario un aggiornamento della disciplina regionale, ed in particolare la disciplina degli allegati 1 e 2 del DDG 61/2007, sia in relazione alle sopraggiunte norme di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016, "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", emanato ai sensi dell'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle quali la disciplina regionale deve necessariamente fare riferimento, sia in relazione ai nuovi assetti amministrativi in ambito regionale;

Ritenuto, infine, che, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia necessario disciplinare il ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione/ maturazione, trasporto, spandimento) degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, adottando, in base alle indicazioni metodologiche fornite dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016, una specifica normativa tecnica regionale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni e per le finalità esposte in premessa sono approvati:

- "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari", emanata in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (allegato 1);

- "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", emanata in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016 (allegato 2).

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose disciplinata dal presente decreto è consentita purché siano garantiti:

- la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la produzione, da parte dei reflui e degli effluenti utilizzati, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;

- il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rimanda alla normativa tecnica nazionale di settore, ed in particolare a:

- legge 11 novembre 1996, n. 574;

- decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005;

- decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4

1. Il decreto interdipartimentale regionale 17 gennaio 2007 n. 61, e ss. mm.ii., con i relativi allegati 1 e 2, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 21 luglio 2022

MUSUMECI