
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 agosto 2022
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 9 settembre 2022, n. 211
Istituzione del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti.
TESTO COORDINATO (al D.M. Interno 7 agosto 2023)
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
VISTO il decreto legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022,recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
VISTO il comma 1 dell'articolo 42 del Decreto Legge n. 50/2022 il quale prevede che "Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti";
VISTO l'allegato 2 al decreto legge n. 50 del 2022, che riporta, per ciascuna annualità, gli importi spettanti a ciascun comune, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, così come previsto dall'ultimo periodo del richiamato comma 1;
VISTO il comma 2 dell'articolo 42 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50, il quale stabilisce che "Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea";
VISTO il comma 3 dell'articolo 42, il quale prevede che i decreti interministeriali di cui al comma 2 disciplinano altresì le modalità di erogazione delle risorse, di monitoraggio, attraverso il sistema di cui decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi;
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
RITENUTO opportuno ricordare che le progettualità cofinanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, devono rispettare gli obblighi previsti dal medesimo Piano, ivi inclusi gli obblighi di rispetto del principio del "non arrecare danno significativo" (DNSH) enunciato all'art. 2. c. 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;
CONSIDERATA la necessità che le opere finanziate dall'art. 42 del citato decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, siano completate entro l'anno 2026, in analogia al termine ultimo previsto per la conclusione delle opere finanziate con il PNRR;
VISTE le schede progettuali trasmesse dalle Città di Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute all'interno dell'Allegato 1 al presente decreto;
RITENUTO di dover procedere all'individuazione, per ciascun intervento, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma trasmesso in sede di presentazione delle relative schede progettuali da parte delle Città di Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino;
CONSIDERATO che il mancato rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi previsti dal cronoprogramma procedurale comporta la revoca del finanziamento, anche in misura parziale relativamente alla quota parte non impegnata;
RITENUTO altresì opportuno prevedere che in caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi, relativi ad opere in corso, e degli obiettivi finali, la revoca è disposta in misura pari all'1% del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione all'articolo 42, del Decreto Legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022;
CONSIDERATO, altresì, che, le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati, mentre, ai fini della semplificazione amministrativa, per gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato ReGiS;
VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state emanate le Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali sono fornite indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42, comma 4, per gli interventi ricompresi nel Piano si applicano per quanto compatibili le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici»;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
VISTI gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
VISTO il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria Generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
VISTA l'intesa raggiunta in data 1° agosto 2022 con i comuni destinatari delle risorse del presente provvedimento come previsto dal citato comma 2 dell'articolo 42 del decreto legge 50/2022;
Decreta:
Soggetti beneficiari e interventi finanziati
1. Ai comuni individuati dall'art. 42 del decreto legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ovvero i comuni di Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, sono assegnati per gli anni 2023-2026 contributi pari a complessivi 665 milioni di euro.
2. Il Piano degli interventi di ciascun comune di cui al comma 1, corredato dalle relative schede progettuali degli interventi, indentificati dai CUP, è individuato nell'elenco -Allegato 1- che è parte integrante del presente provvedimento.
Modalità di monitoraggio
1. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le opere cofinanziate dal PNRR, il monitoraggio è effettuato attraverso il sistema informatico ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio e dei sistemi ad esso collegati per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché, ove pertinenti, dei target collegati.
3. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 e li rendono disponibili per le attività di controllo. In particolare, essi garantiscono la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione del progetto ed al relativo avanzamento fisico, finanziario e procedurale.
Modalità di erogazione
1. Il Ministero dell'Interno provvederà ad erogare i contributi, per singolo intervento del Piano, ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
a) per una quota pari al 20 per cento, a titolo di acconto rispetto al valore totale degli interventi entro il primo trimestre del 2023;
b) per una quota pari al 20 per cento al momento della stipula del primo contratto dei lavori;
c) per una quota pari a 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
d) per il restante 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'Interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Rendicontazione
1. I comuni beneficiari dei contributi ottemperano agli adempimenti informativi richiesti e adempiono all'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alimentando tempestivamente e correttamente i sistemi di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 2, comma 1.
Revoca e riduzione delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari
1. Si procederà alla revoca del contributo, nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi alle fasi amministrative antecedenti la progettazione;
b) mancato rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi all'approvazione di ciascun livello di progettazione, per la parte eccedente le spese sostenute;
c) mancato rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi alle procedure di affidamento dei lavori (pubblicazione dei bandi o avvisi per l'indizione della procedura di gara, ovvero invio delle lettere di invito), per la parte eccedente le spese sostenute.
2. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi, non ricompresi nella casistica di cui al comma 1, e degli obiettivi finali, il contributo è revocato per una quota pari all'1% del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità.
3. Il Ministero dell'Interno di riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonchè in caso di grave inadempienza da parte dell'Ente rispetto agli obblighi assunti.
Vigilanza e controlli
1. Il Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero dell'Economia e Finanze/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, vigilano, per le parti di rispettiva competenza, sugli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari.
2. Il Ministero dell'Interno effettua un controllo a campione, anche in loco, sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui all'articolo 42 del D.L. n. 50/2022, anche avvalendosi del supporto del Ministero dell'Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, per le parti di rispettiva competenza.
Del presente Decreto sarà dato Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italina.
Roma, 31 agosto 2022
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
FRANCO
Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
GELMINI
Allegato sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.M. Interno 7 agosto 2023.