
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 14 aprile 2022, n. 17
G.U.R.I. 12 settembre 2022, n. 213
Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze n. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma. (Ordinanza n. 17).
TESTO COORDINATO (all'O.P.C.M. 27 dicembre 2024, n. 108 e con annotazioni alla data 27 dicembre 2024)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonchè l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonchè le relative modalità di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 13-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, che, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, autorizza il Commissario straordinario a stipulare con la società Invitalia p.a. convenzioni per acquisire il supporto tecnico-operativo a favore dei soggetti attuatori per l'attuazione degli interventi del Fondo complementare al PNRR, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108»;
Considerata l'ordinanza n. 6 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 5, intitolata «Investimenti sulla rete stradale comunale», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108];
Considerata l'ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 1, intitolata «Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108];
Considerata l'ordinanza n. 8 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 1 «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108];
Considerata l'ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 3, intitolata «Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle soluzioni abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108];
Considerata l'ordinanza n. 10 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2, Linea di intervento 2, «Rifunzionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro nazionale del servizio civile universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108];
Considerata l'ordinanza n. 11 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 2, intitolata «Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108];
Considerate le indicazioni procedurali emanate in data 20 gennaio 2022 prot. n. 1401, dal Commissario straordinario sisma 2016 e dal responsabile della Struttura di missione sisma 2009, per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016. Sub misure A2.1, A3.1, A3.3 e A4.5;
Ritenuto che si renda necessario disporre circa le modalità per il trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione degli interventi di cui alle suddette ordinanze e precisare le disposizioni attuative, anche relative alle funzioni di supporto, monitoraggio e rendicontazione, al fine di consentire la maggior celerità e semplificazione possibile, in coerenza con i milestone e gli obiettivi previsti dal decreto MEF 15 luglio 2021;
Acquisita l'intesa del coordinatore della Struttura di missione 2009 e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di coordinamento integrata svoltasi in data 13 aprile 2022;
Tanto premesso;
Dispone:
Trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021
(modificato dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 23 marzo 2023, n. 43 e modificato e integrato dall'art. 1, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 27 dicembre 2024, n. 108)
1. Al fine di attuare gli interventi programmati dalle ordinanze relative al Fondo complementare del PNRR numeri 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 30 dicembre 2021, adottate ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108], il Commissario straordinario dispone, con proprio provvedimento, il trasferimento delle risorse dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del 2016 [N.d.R. recte: decreto-legge n. 189 del 2016], in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni - vice Commissari.
2. Le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, restano nella disponibilità del responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera e possono essere destinate dallo stesso a necessità strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamenti prezzi, e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Gli Uffici speciali USR, USRA e USRC provvedono a rimettere al soggetto attuatore l'elenco delle economie risultanti dai collaudi e le eventuali proposte di revoca per i responsabili inadempienti. Le relative risorse verranno rese di nuovo disponibili per il soggetto attuatore che provvederà a riallocarle.
3. Da parte del soggetto attuatore - Commissario sisma 2016 le risorse vengono trasferite nelle seguenti misure:
a) una somma pari al 30% dell'importo, di ciascuna sub misura, quale anticipazione per consentire le attività di progettazione, l'approvazione del progetto per l'appalto e l'avvio delle procedure di affidamento degli interventi, coerentemente con la milestone del 30 giugno 2022 del decreto MEF 15 luglio 2021;
b) due trasferimenti, ciascuno per una somma pari all'ulteriore 30% (per un totale del 60%), previa rendicontazione dell'avvenuta erogazione di un importo ad almeno l'80% delle somme già trasferite di cui alla lettera a);
c) di una somma pari all'ulteriore 10% a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'ufficio speciale per la ricostruzione competente e condivisa dal responsabile dell'area. (1)
4. Le anticipazioni vengono erogate sulla base dell'elenco degli interventi per i quali è stato conferito l'incarico di progettazione; le successive erogazioni previste dalle lettere b) e c) del comma precedente sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti.
5. Al fine di attuare gli interventi programmati dalle ordinanze relative al Fondo complementare del PNRR nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021, adottate ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108], il coordinatore della Struttura di missione - sisma 2009 dispone il trasferimento delle risorse dal Capitolo 8008 del Ministero dell'economia e finanze in favore delle contabilità speciali degli uffici speciali per la ricostruzione - sisma 2009 - USRA e USRC. USRA e USRC trasferiscono le risorse ai soggetti responsabili degli interventi sulla base della loro richiesta (dando prova per le richieste diverse dall'anticipazione dell'avvenuto assolvimento degli oneri informativi e di monitoraggio di rispettiva competenza e di cui al successivo art. 3), inviata alla Struttura di missione e ai medesimi uffici speciali, e previo esito positivo dell'istruttoria da parte degli uffici e assenso da parte del soggetto attuatore - Struttura di missione. Le risorse vengono trasferite da USRA e USRC nelle medesime misure e con le medesime procedure indicate ai precedenti commi 2, 3 e 4.
Per l'interpretazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 32.
Utilizzo delle economie rinvenibili nella realizzazione di interventi di «Rigenerazione urbana e territoriale - Sub-misura A3 - Linea di intervento 1» e «Infrastrutture e mobilità - Sub-misura A4 - Linea di intervento 5
(introdotto dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 11 settembre 2024, n. 104 e modificato dall'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. 27 dicembre 2024, n. 108)
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 2, nell'ambito degli interventi di «Rigenerazione urbana e territoriale - Sub-misura A3 - Linea di intervento 1», di cui all'ordinanza n. 7-PNC del 2021 e di «Infrastrutture e mobilità - Sub-misura A4 - Linea di intervento 5» di cui all'ordinanza n. 6-PNC del 2021, qualora siano rinvenibili economie nei singoli quadri economici, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, le stesse possono restare nella disponibilità dei comuni ricadenti nei crateri degli eventi sismici occorsi dal 2016 e nel 2009 responsabili degli interventi in cui sono rinvenute ed essere destinate alla realizzazione o al completamento di altri interventi oggetto di finanziamento nell'ambito della Macro-misura A del PNC Sisma di cui il medesimo comune risulti essere responsabile.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'intervento presenta una motivata istanza all'Ufficio speciale USR, USRA o USRC competente, al Commissario straordinario e alla struttura di missione 2009 indicando:
(a) intervento nel cui quadro economico sia stata rivenuta l'economia;
(b) quantificazione dell'economia;
(c) diverso progetto per la realizzazione del quale si domanda l'utilizzo delle economie.
3. L'Ufficio speciale USR, USRA o USRC comunica al Commissario straordinario e alla struttura di missione 2009, se territorialmente competente, il quale provvede con decreto, verificato l'interesse pubblico.
Adempimenti dei responsabili degli interventi ai fini del finanziamento
1. In relazione allo stato di avanzamento degli interventi ed ai trasferimenti di cui al precedente art. 1, gli enti Responsabili inseriscono i dati di monitoraggio sulla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Ciascun responsabile dell'intervento provvede a rendicontare all'ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, i pagamenti effettuati con utilizzo delle risorse trasferite in ragione delle previsioni di cui al precedente articolo, trasmettendo, entro dieci giorni dall'effettuazione di ciascun pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
Adempimenti degli uffici speciali per la ricostruzione
(integrato dall'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 32 e modificato e integrato dall'art. 1, commi 4 e 5, dell'O.P.C.M. 27 dicembre 2024, n. 108)
1. Gli uffici speciali per la ricostruzione per il sisma 2016 verificano la completezza e la regolarità degli atti approvati dagli enti responsabili degli interventi e trasmettono la proposta di finanziamento ai soggetti attuatori i quali deliberano la concessione del finanziamento. (1)
2. Gli uffici speciali USRA e USRC verificano la completezza e la regolarità degli atti approvati dagli enti responsabili degli interventi, avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia nell'ambito della Convenzione per l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016, e richiedono alla Struttura di missione sisma 2009 di rilasciare l'assenso all'erogazione delle somme richieste. (2)
2-bis. Gli Uffici speciali USR, USRA e USRC verificano altresì a campione, mediante sopralluoghi e ispezioni, la regolarità dei lavori svolti in misura non inferiore al 10%. Qualora in una linea di intervento sia previsto un solo intervento per il territorio di competenza, quest'ultimo sarà comunque oggetto dei suddetti controlli.
3. Per ciascun intervento oggetto di ordinanza, l'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente avrà cura di:
a) rendere disponibile ai responsabili dell'intervento l'anticipazione prevista;
b) verificare l'osservanza del cronoprogramma, la presenza e la completezza dei dati sulla BDAP ed effettuare i controlli di propria competenza, ove l'USR non sia esso stesso stazione appaltante ai sensi dell'art. 4, comma 5, della presente ordinanza;
c) tenere una dettagliata rendicontazione per ciascuna ordinanza di tutti i pagamenti effettuati, distinti per singolo responsabile dell'intervento, da comunicare ai soggetti attuatori, in sede di richiesta di ogni erogazione, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma.
4. Entro il termine massimo del 31 maggio 2022, i responsabili degli interventi provvedono a comunicare agli USR i progetti che non risultano attuabili nel rispetto del milestone 30 giugno 2022 previsto dal MEF ai fini del riutilizzo delle risorse finanziarie.
Gli USR provvedono a trasmettere entro il termine del 10 giugno 2022 le risultanze ai soggetti attuatori per le determinazioni conseguenti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 32 si precisa che il comma annotato si riferisce all'erogazione delle rate di finanziamento attribuite.
Le parole "e la regolarità" precedentemente soppresse dall'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 32, sono ripristinate dall'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. 27 dicembre 2024, n. 108.
Disciplina di attuazione degli interventi
(integrato dall'art. 1, comma 4, dell'O.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 32)
1. Gli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza sono approvati e realizzati secondo le norme vigenti dell'ordinamento e, in particolare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 8 giugno 2000, n. 267 [N.d.R. recte: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267], del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380 [N.d.R. recte: decreto presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380], del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonchè delle norme di semplificazione introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120 [N.d.R. recte: legge 11 settembre 2020, n. 120], e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come previsto dalle ordinanze commissariali 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 30 dicembre 2021.
Il responsabile unico del procedimento applica il principio della semplificazione più conveniente, anche ai sensi dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito in legge, nonchè delle ordinanze commissariali.
2. I comuni responsabili degli interventi, all'esito della determinazione conclusiva della conferenza preliminare dei servizi di cui all'art. 14, comma 3, della legge n. 241/1990, approvano la progettazione di fattibilità tecnico ed economica mediante delibera di Giunta comunale o, qualora l'intervento da approvare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, mediante delibera del consiglio comunale, che ha effetto di variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
I progetti definitivi ed esecutivi sono approvati dal dirigente dell'ufficio tecnico o dal responsabile unico del procedimento.
4. Ai sensi dell'art. 6 e seguenti della legge n. 241 del 1990, dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonchè della linea guida Anac n. 3, come novellata dalla delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017, ed ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, il responsabile unico del procedimento dell'ente provvede a svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nel rispetto dei milestone PNC Sisma e degli obiettivi della specifica Linea di intervento.
5. Ai fini dei compiti previsti dall'art. 31 del codice dei contratti pubblici, il responsabile del procedimento può avvalersi del supporto tecnico e amministrativo, tramite affidamento diretto entro la soglia di euro 139.000, ai sensi di quanto previsto dalle ordinanze 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 30 dicembre 2021, ovvero ricorrendo alla procedura di attivazione del supporto tecnico e amministrativo, ai sensi del successivo art. 5.
6. Con riguardo ai soli interventi nelle aree del sisma 2016, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come novellato dall'art. 52, comma 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108, la regione competente, ai fini dell'affidamento della realizzazione dell'intervento, individua la centrale di committenza, la stazione unica appaltante, l'USR ovvero gli uffici del comune capoluogo. Il comune responsabile dell'intervento può richiedere all'USR competente di svolgere con i propri uffici le funzioni di stazione appaltante, previa dimostrazione del possesso di idonee strutture. In caso di valutazione positiva, l'USR delega le funzioni di stazione appaltante al comune richiedente e provvede ad assicurare al comune interessato le relative funzioni di supporto. Con riguardo agli interventi nelle aree del sisma 2009, nell'ambito degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 54 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il comune responsabile dell'intervento può richiedere all'USR competente di svolgere con i propri uffici le funzioni di stazione appaltante, previa dimostrazione del possesso di idonee strutture. In caso di valutazione positiva, l'USR delega le funzioni di stazione appaltante al comune richiedente e provvede ad assicurare al comune interessato le relative funzioni di supporto.
7. La Struttura commissariale e la Struttura di missione sisma 2009, assicurano, sia agli USR e a USRA e USRC sia ai soggetti responsabili degli interventi, attraverso un gruppo operativo di lavoro (GOL) composto da professionalità specializzate nel campo dell'urbanistica, della progettazione e della rigenerazione urbana, le attività di informazione, chiarimenti, assistenza e consulenza utili per favorire l'attuazione degli interventi.
Funzioni di supporto all'attuazione degli interventi
(integrato dall'art. 3, comma 2, dell'O.P.C.M. 23 marzo 2023, n. 43)
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, i responsabili degli stessi possono avvalersi, nel limite del 2% dell'importo dei lavori da imputare al quadro economico di ciascun intervento, di professionisti esterni con contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 codice civile cui affidare funzioni di supporto tecnico, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come novellato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, cumulabile nel caso di pluralità di interventi.
2. Gli uffici speciali per la ricostruzione per il sisma 2016 possono, inoltre, avvalersi, entro il limite di un ulteriore 2% dell'importo dei lavori del quadro economico degli interventi, calcolato sul totale degli progetti di competenza, del supporto per funzioni di assistenza tecnica, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 80/2021 e secondo la tipologia professionale di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 80/2021. I predetti incarichi potranno essere conferiti, con le procedure di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, a:
professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
esperti in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, correlata alla prestazione altamente qualificata necessaria all'amministrazione, come previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le risorse professionali di cui al presente comma possono essere destinate, da ciascun USR, anche a favore dei responsabili degli interventi.
La stessa misura si applica al sisma 2009 a favore della Struttura di missione, di USRA e di USRC e dei responsabili degli interventi sulla base di determinazioni assunte dal soggetto attuatore - Struttura di missione, anche alla luce delle determinazioni del MEF in merito all'assistenza tecnica.
3. Agli uffici speciali per la ricostruzione per il sisma 2016, in considerazione delle funzioni loro attribuite e del complessivo accrescimento dei compiti, possono essere destinate le risorse da impiegare sia nelle attività per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali in materia, sia per il supporto all'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR, a valere su:
a) le risorse di cui all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, per la sostituzione del personale stabilizzato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2021, secondo il riparto delle risorse del fondo istituito dall'art. 57, comma 3-bis del decreto-legge 104/2020. I Presidenti delle regioni-vice commissari e gli USR, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e decisionale, avranno cura di ripartire il personale tra i comuni e le province tenendo conto anche, ove ricorrano le circostanze, degli aumentati carichi di lavoro per le amministrazioni locali dovuti all'attuazione delle ordinanze speciali e all'attuazione degli interventi a valere sul Piano complementare al PNRR. Qualora, a seguito della suddetta ripartizione, risultino soddisfatte le necessità dei comuni e delle province, e dovessero ancora risultare economie, l'USR potrà destinarle al reperimento di personale a supporto dell'attuazione delle ordinanze speciali e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR;
b) le risorse ancora disponibili ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020 [N.d.R. recte: ordinanza commissariale n. 96 del 2 aprile 2020], finanziate a valere sul comma 1-ter dell'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) le risorse previste dalle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario con le società Invitalia e Fintecna ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettera b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016.
A USRA e USRC, in considerazione delle funzioni loro attribuite e del complessivo accrescimento dei compiti, sono destinate le risorse da impiegare sia nelle attività per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 39 del 2009, sia per il supporto all'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la sostituzione del personale stabilizzato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2021, secondo il riparto delle risorse del fondo istituito dall'art. 57, comma 3-bis del decreto-legge 104/2020.
4. Agli uffici speciali per la ricostruzione per il sisma 2016 e agli uffici speciali per il sisma 2009 USRA e USRC possono altresì essere destinate risorse professionali a valere sulle convenzioni che i soggetti attuatori stipuleranno con le società indicate nella circolare MEF- RGS n. 6 del 24 gennaio 2022, nell'ambito degli accordi quadro definiti dal MEF.
5. Con successivo decreto del Commissario straordinario si provvederà alla ripartizione tra gli uffici speciali per la ricostruzione per il sisma 2016 delle risorse indicate al comma 3 e al comma 4. Per il sisma 2009 il coordinatore della Struttura tecnica di missione provvede con proprio provvedimento ad indicare le risorse da attribuire all'USRA e all'USRC.
Funzioni di monitoraggio e rendicontazione
(integrato dall'art. 1, comma 6, dell'O.P.C.M. 27 dicembre 2024, n. 108)
1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto MEF 15 luglio 2021, l'attività di monitoraggio si distingue in: a) monitoraggio delle procedure di attuazione del Piano, affidato ai soggetti attuatori; b) monitoraggio dei progetti, affidato ai responsabili degli interventi. In particolare, il monitoraggio dei programmi e degli interventi del Piano è effettuato dai soggetti attuatori, attraverso il referente del programma; il caricamento dei dati di monitoraggio degli investimenti del Piano sui sistemi informativi previsti è effettuato dal soggetto titolare del CUP ovvero dal soggetto o l'ente che detiene l'informazione amministrativa sui progetti.
2. Il monitoraggio dei programmi e degli interventi del Piano e delle relative procedure di attuazione, nonchè dei relativi progetti è effettuato attraverso il sistema MOP alimentato dai soggetti beneficiari degli interventi e/o da USR, USRA e USCR in coerenza con i cronoprogrammi di progetto, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che identifica le fasi di attuazione e di avanzamento della realizzazione dell'intervento.
3. Il Commissario straordinario per il sisma 2016 e la Struttura di missione sisma 2009, in qualità di soggetti attuatori, svolgono le funzioni di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi utilizzando i sistemi a tal fine previsti dal MEF, con il supporto previsto dal comma 2 dell'art. 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dalle convenzioni quadro del MEF di cui alla circolare RGS n. 6/2022.
Conferenza dei servizi
1. La conferenza, in via ordinaria, è indetta dal responsabile unico del procedimento, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito in legge, i termini previsti dall' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti ulteriormente della metà.
2. Per le opere di particolare complessità e urgenza, al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa relativa alla progettazione e all'affidamento degli interventi oggetto della presente ordinanza, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza speciale di servizi. Ai fini di cui sopra, il responsabile dell'intervento, per il sisma 2016, e, per il sisma 2009, il coordinatore della Struttura di missione d'intesa con il responsabile dell'intervento, possono chiedere al Commissario straordinario, l'indizione della Conferenza speciale di servizi, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020. Il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga previsti dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120 [N.d.R. recte: legge 11 settembre 2020, n. 120], individua in un dirigente dell'USR competente o in un soggetto della Struttura commissariale per il sisma 2016, e nel coordinatore della Struttura di missione, per il sisma 2009, l'organo delegato ad indire e presiedere la Conferenza dei servizi, con l'esercizio dei poteri di deroga, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza 110/2020.
3. Per l'attuazione delle ordinanze n. 2 del 16 dicembre 2021, n. 3 del 20 dicembre 2021, numeri 4 e 5 del 23 dicembre 2021, e n. 11 del 30 dicembre 2021, la Conferenza speciale dei servizi, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020, è indetta e presieduta dal Commissario straordinario e, su sua delega, dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 per l'attuazione dell'ordinanza n. 5 e per l'attuazione dell'ordinanza n. 11 relativamente al Museo dell'Aquila.
4. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine previsto dal precedente comma 1. In caso di immotivata inerzia o ritardo il Commissario straordinario può esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. In caso di Conferenza preliminare convocata ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 241 del 1990 sul progetto di fattibilità tecnica ed economica l'atto conclusivo indica tutte le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
6. In tutti gli altri casi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, i pareri, le intese, i concerti, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
7. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.
8. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. Per quanto concerne gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, si applica l'art. 17-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
9. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui alla presente ordinanza.
Misure straordinarie per l'aumento dei costi dei materiali
Per far fronte agli eccezionali aumenti dei costi dei materiali da costruzione si applicano agli interventi previsti dalla submisura A) del PNC Sisma, approvati con le ordinanze commissariali numeri 1 e 2 del 16 dicembre 2021, n. 3 del 20 dicembre 2021, numeri 4 e 5 del 23 dicembre 2021 e numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021, le misure straordinarie previste dalle ordinanze commissariali nonchè dalle leggi vigenti in materia di revisione prezzi e compensazione delle lavorazioni svolte.
Efficacia
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (http://www.sisma2016.gov.it/).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.
Roma, 14 aprile 2022
Il Commissario straordinario: LEGNINI
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1326