
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 22 luglio 2022, n. 919
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 6 ottobre 2022, n. 234
Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 9, che disciplina la chiamata diretta di studiosi da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;
VISTA, in particolare, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 29, comma 7, che, modificando il predetto articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l'articolo 14;
VISTO l'articolo 58, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il medesimo articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, stabilendo che non è richiesto il parere della Commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei predetti programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma;
VISTO, inoltre, l'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della medesima legge, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e successive modificazioni;
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e, in particolare l'articolo 5, comma 9;
VISTO il decreto ministeriale 24 dicembre 2018, n. 869, recante il "Programma per il reclutamento di giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini";
VISTO l'articolo 1, commi 870, 871, 872 e 874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", istitutivo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali", come convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 61 che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della ricerca, il "Fondo italiano per la scienza", con una dotazione finanziaria annuale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, e che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo medesimo;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 15 luglio 2021, prot. 841, recante "Disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza";
VISTO il decreto direttoriale 28 settembre 2021, n. 2281, recante la "Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza";
VISTO il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE;
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, con legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 26, comma 1, che modifica l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevedendo che vengano individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca i "programmi finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali";
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in particolare l'articolo 1, comma 312, che istituisce il Fondo Italiano per le Scienze Applicate, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con uno stanziamento, nello stato di previsione del ministero dell'università e della ricerca, di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall'anno 2025;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 29 marzo 2022, prot. 327;
ACQUISITO il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 27 aprile 2022;
ACQUISITO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 maggio 2022;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 28 dicembre 2015, n. 963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2016, n. 65, che identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al citato articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 5, ai sensi del quale ogni due anni il Ministero provvede alla revisione del decreto;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 635, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2016 n. 222, recante le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, e in particolare l'art. 7, comma 2, che sostituisce l'art. 4 comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963;
RAVVISATA la necessità di aggiornare il predetto decreto ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 anche alla luce della novella dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, introdotta dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stato nominata Ministro dell'università e della ricerca;
Decreta:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.
Programmi di ricerca finanziati dal MUR
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:
a) il programma "Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori", i cui vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) il programma "FIS - Fondo Italiano per la Scienza", i cui vincitori in qualità di "Principal Investigator" (PI), ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta:
i. in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui al citato comma 3 dell'articolo 24, della legge n. 240 del 2010,, nel caso di vincitori di progetti "Starting Grant";
ii. in qualità di professori di seconda o di prima fascia, nel caso di vincitori di progetti "Advanced Grant".
c) il programma "FISA-Fondo italiano per la Scienza applicata", i cui vincitori in qualità di "Principal Investigator" (PI), ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2. Nel caso di chiamate dirette nel ruolo dei professori di prima fascia o seconda fascia dei vincitori dei programmi di cui al comma 1, lettera b), punto ii, la delibera dell'Università, che richiede il nulla-osta del Ministro, illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il gruppo scientifico-disciplinare pertinente, motivando adeguatamente eventuali discrepanze. Nelle more dell'adozione del decreto con cui sono definiti i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie di cui all'art. 15 della l. n. 240 del 2010 come sostituito dal d.l. n. 36 del 2022 (cit.), la predetta delibera fa riferimento al settore concorsuale pertinente.
Programmi di ricerca finanziati dall'UE
1. Su proposta dell'Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui al citato comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, o di professore di ruolo di seconda o di prima fascia.
2. Nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, i vincitori dei programmi di durata triennale Marie Sklodowska Curie Actions "Individual Fellowships", limitatamente al tipo "Global Fellowships", nell'ambito del Programma Horizon 2020, e "Global Postdoctoral Fellowships", nell'ambito del Programma Horizon Europe possono essere destinatari di chiamata diretta nella qualità di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.
3. Nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, i vincitori di borse Marie Sklodowska Curie Actions di durata almeno biennale, non comprese nell'elenco di cui al comma 2 e rientranti nelle tipologie "Postdoctoral fellowships", possono essere destinatari di chiamata per la stipula di un contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Nel caso di chiamate dirette nel ruolo dei professori di prima fascia o seconda fascia dei vincitori dei programmi di cui al comma 1 la delibera dell'Università, che richiede il nulla-osta del Ministro, illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il gruppo scientificodisciplinare pertinente, motivando adeguatamente eventuali discrepanze. Nelle more dell'adozione del decreto con cui sono definiti i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie di cui all'art. 15 della l. n. 240 del 2010 come sostituito dal d.l. n. 36 del 2022 (cit.), la predetta delibera fa riferimento al settore concorsuale pertinente.
Programmi di ricerca finanziati da altre Amministrazioni centrali dello Stato o da Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi
1. I programmi di ricerca finanziati da altre Amministrazione centrali dello Stato o da Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono i programmi di durata almeno biennale "Postdoctoral Fellowships" della European Molecular Biology Organization e i programmi "Long-Term Fellowships (LTF)" e "Cross-Disciplinary Fellowships (CDF)" dello Human Frontier Science Program Organization (HFSPO).
2. I vincitori di programmi di durata almeno biennale "Postdoctoral Fellowships" della European Molecular Biology Organization possono essere destinatari di chiamata diretta per la stipula di un contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010.
3. I vincitori di programmi "Long-Term Fellowships (LTF)" e "Cross-Disciplinary Fellowships (CDF)" dello Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) possono essere destinatari di chiamata diretta per la stipula di un contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Durata dei programmi di ricerca
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 1, i programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'articolo 1 devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata ai sensi dell'articolo 1, da più di tre anni. Il predetto termine è aumentato di un anno in relazione alla nascita di ciascun figlio durante tale periodo.
Norme transitorie e finali
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge n. 36 del 2022, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, per i vincitori dei programmi di ricerca di alta qualificazione individuati dal presente decreto per i quali è individuata la chiamata diretta in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, le università possono deliberare, in alternativa, la chiamata diretta in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), previgente all'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (cd. RTDB). Ai contratti stipulati all'esito della procedura di cui al periodo precedente continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 240 del 2010, nel testo previgente alla legge n. 79 del 2022.
2. Nelle more della definizione dell'importo dei contratti di ricerca ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge n. 240 del 2010, e comunque nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 e in conformità alle condizioni previste dal suo articolo 14, comma 6-quinquiesdecies, per i vincitori dei programmi di ricerca di alta qualificazione individuati dal presente decreto ai fini della chiamata per la stipula di un contratto di ricerca di cui all'art. 22 della l. n. 240 del 2010, le università possono deliberare, in alternativa, la chiamata diretta in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), nel testo previgente all'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (cd. RTDA).
3. Per le misure operative specifiche finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane in attuazione delle misure di cui all'Investimento 1.2 della Misura 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si rinvia a quanto previsto dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
4. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è abrogato il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 28 dicembre 2015, n. 963, salvo che per i vincitori di programmi di ricerca destinatari di chiamata diretta sulla base delle disposizioni contenute del decreto n. 963/2015 in data antecedente alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
MARIA CRISTINA MESSA