
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1214 DELLA COMMISSIONE, 9 marzo 2022
G.U.U.E. 15 luglio 2022, n. L 188
Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 4 agosto 2022
Applicabile dal: 1° gennaio 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) I criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (2) si applicano a una serie di attività e settori economici che hanno il potenziale di contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi. Tali attività e settori economici sono stati scelti per via della quota che rappresentano nel totale delle emissioni di gas a effetto serra e del loro comprovato potenziale contributo a evitare di produrle, ridurle o eliminarle. Inoltre tali attività e settori economici hanno dimostrato la potenziale capacità di consentire ad altre attività e altri settori economici di evitare di produrre emissioni, ridurle ed eliminarle, o di immagazzinare a lungo termine le emissioni per tali altri settori e attività.
2) Il consumo totale di energia è responsabile di circa il 75 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell'Unione. Pertanto il settore dell'energia ha un ruolo cruciale nella progressiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I criteri di vaglio tecnico stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 interessano pertanto un'ampia gamma di attività e settori economici connessi alla filiera dell'energia, che vanno dalla produzione di energia elettrica o calore a partire da varie fonti alle reti di trasmissione o trasporto e distribuzione fino allo stoccaggio, ivi comprese le pompe di calore e la produzione di biogas e biocarburanti. Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 non contiene tuttavia criteri di vaglio tecnico per le attività economiche nei settori del gas fossile e dell'energia nucleare, nonostante il loro potenziale contributo alla decarbonizzazione dell'economia dell'Unione.
3) Come indicato nelle comunicazioni della Commissione del 21 aprile 2021 («Tassonomia dell'UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo») e del 6 luglio 2021 («Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile»), la definizione di criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia da gas fossile è stata rinviata a causa della necessità di approfondire la valutazione tecnica, in particolare per quanto riguarda il ruolo del gas fossile nella decarbonizzazione dell'economia (3). E' stata rinviata anche la definizione di criteri di vaglio tecnico per le attività di produzione di energia nucleare in attesa di una valutazione approfondita a cura degli esperti, avviata nel 2020, intesa a stabilire se il ciclo di vita del nucleare, in particolare i rifiuti radioattivi, possa essere considerato compatibile con il requisito, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo cui un'attività non deve arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali. Alla luce di tali valutazioni è necessario riconoscere che le attività di produzione di energia nucleare e da gas fossile possono contribuire alla decarbonizzazione dell'economia dell'Unione.
4) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 relativo alle attività economiche di transizione, è necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per la produzione di energia elettrica, la cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e calore/freddo e la produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti a partire dal gas fossile se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal gas fossile sono inferiori a un valore limite appropriato. E' inoltre necessario stabilire criteri di vaglio tecnico per l'uso del gas fossile nella produzione di energia elettrica, nella cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e di calore/freddo e nella produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, se l'attività di produzione di energia elettrica, cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e calore/freddo e produzione di calore/freddo in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti non è ancora al di sotto di tale valore limite appropriato, poiché, oltre all'uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività e nei settori economici che sono già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività e altri settori economici per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Tutte le suddette attività economiche dovrebbero essere considerate attività di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, in quanto soluzioni alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili potrebbero non essere disponibili sul mercato su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in maniera continua e affidabile. In particolare per la produzione di energia elettrica è opportuno prevedere un approccio alternativo alla limitazione diretta delle emissioni di gas a effetto serra. Secondo tale approccio alternativo, che dovrebbe produrre risultati analoghi nell'arco di vent'anni, gli impianti potrebbero raggiungere tali risultati limitando il numero di ore di esercizio o anticipando la data di passaggio ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero accelerare l'eliminazione progressiva delle fonti di energia a più alta intensità di emissioni, compresi i combustibili fossili solidi. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico per l'uso del gas fossile dovrebbero anche assicurare la disponibilità di solidi elementi di prova che dimostrino l'impossibilità di generare la stessa capacità energetica con fonti rinnovabili, e l'esistenza di piani efficaci per ciascun impianto, in linea con le migliori prestazioni nel settore, predisposti per passare all'uso esclusivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro una data specifica. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero infine prevedere un riconoscimento temporaneo del contributo di tali attività alla decarbonizzazione.
5) Le energie rinnovabili svolgeranno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione. In tale ottica è necessario potenziare gli investimenti nelle rinnovabili per soddisfare la richiesta di energia più pulita e rinnovabile nel mercato dell'energia dell'Unione.
6) Le attività connesse all'energia nucleare sono attività a basse emissioni di carbonio che non costituiscono «energia da fonti rinnovabili» quale definita all'articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852, e non rientrano nelle altre categorie di attività economiche elencate alle lettere da b) a i) di quest'ultima disposizione. Le attività economiche connesse all'energia nucleare dovrebbero rientrare tra le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, in assenza di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili su una scala sufficientemente ampia da coprire la domanda di energia in modo continuo e affidabile. Nella relazione finale del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile del marzo 2020 (5) si precisa che l'energia nucleare genera emissioni di gas serra prossime allo zero nella fase di produzione e che vi sono numerosi elementi che dimostrano chiaramente il potenziale contributo sostanziale dell'energia nucleare agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. I piani di alcuni Stati membri annoverano il nucleare, insieme alle rinnovabili, tra le fonti da usare per conseguire i traguardi in materia di clima, compreso l'obiettivo di decarbonizzazione entro il 2050 di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Infine, assicurando un approvvigionamento stabile di energia di carico di base, l'energia nucleare favorisce la diffusione delle fonti rinnovabili intermittenti e non ne ostacola lo sviluppo, come disposto dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852. Le attività connesse all'energia nucleare dovrebbero pertanto essere considerate conformi all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.
7) Un esame scientifico effettuato da esperti (7) ha concluso che i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse all'energia nucleare dovrebbero garantire che non sia arrecato un danno significativo ad altri obiettivi ambientali a causa di rischi potenziali derivanti dallo stoccaggio a lungo termine e dallo smaltimento finale di rifiuti radioattivi. Tali criteri di vaglio tecnico dovrebbero pertanto riflettere gli standard più elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi, basandosi sulle prescrizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom») e del diritto derivato, in particolare della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (8). Tra gli obiettivi della suddetta direttiva vi è un elevato livello di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita di ciascun impianto nucleare, ossia localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione. In particolare la direttiva invita a migliorare in misura significativa la sicurezza nella progettazione di nuovi reattori, compresi i cosiddetti reattori di generazione III+, per i quali dovrebbero essere utilizzate conoscenze e tecnologie all'avanguardia, tenendo conto degli ultimi requisiti internazionali in materia di sicurezza. Tali requisiti prevedono il conseguimento effettivo dell'obiettivo di sicurezza nucleare, compresa l'applicazione del principio della «difesa in profondità» e di un'efficace cultura della sicurezza. I requisiti assicurano la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi estremi di origine naturale o umana, compresi terremoti e inondazioni, e la prevenzione del funzionamento anomalo, dei guasti o della perdita dei sistemi di controllo, anche attraverso strutture protettive o sistemi di raffrescamento o di fornitura di energia elettrica di riserva.
8) Sono ora disponibili sul mercato combustibili ad alta resistenza agli incidenti per le centrali nucleari, che offrono una protezione aggiuntiva contro gli incidenti derivanti da danni strutturali al combustibile o alle componenti dei reattori. Al fine di tenere conto di questi recenti sviluppi tecnologici, l'uso di questo tipo di combustibile dovrebbe rientrare tra i requisiti dei criteri di vaglio tecnico, tenuto conto della sua autorizzazione nell'Unione.
9) In tutto il mondo sono in corso attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di reattori nucleari che usano, tra l'altro, cicli del combustibile chiusi o processi di autofertilizzazione (self breeding) del combustibile e che riducono al minimo la produzione di rifiuti radioattivi ad alta attività («reattori di quarta generazione»). Sebbene tali reattori di quarta generazione non siano ancora un'opzione praticabile sul piano commerciale, sarebbe opportuno definire criteri di vaglio tecnico alla luce del loro potenziale contributo all'obiettivo di decarbonizzazione e di riduzione al minimo dei rifiuti radioattivi.
10) In alcuni Stati membri gli sforzi di decarbonizzazione contemplano l'energia nucleare tra le fonti di energia future. Gli scenari valutati dalla Commissione conducono a un sistema energetico decarbonizzato che si basa sulle energie rinnovabili (in massima parte) e sull'energia nucleare con una capacità installata stabile rispetto ai livelli attuali. Poiché vari impianti nucleari sono in esercizio da molto tempo, è necessario migliorarne la sicurezza in modo da estenderne la vita operativa e costruire nuovi impianti che sostituiscano quelli obsoleti. Si tratta di un processo continuo che dovrebbe rendere disponibile la capacità necessaria per la decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2050 e oltre tale data, ove necessario. Pertanto fino al 2050, e successivamente, saranno necessari notevoli investimenti nell'energia nucleare. Occorre garantire che le nuove centrali nucleari usino le soluzioni più avanzate scaturite dal progresso tecnologico. I criteri di vaglio tecnico per queste nuove centrali nucleari dovrebbero pertanto prevedere riesami periodici di ciascun progetto di investimento, nonché parametri tecnici corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile sulla base dei risultati di un'intensa attività di ricerca e sviluppo e dei continui miglioramenti tecnologici. Dovrebbero essere definite date precise per garantire l'introduzione progressiva delle nuove tecnologie compatibili con una decarbonizzazione sostenibile non appena esse diventino disponibili.
11) L'allegato II del trattato Euratom e il regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio (9) fissano valori limite e altri requisiti per la notifica degli investimenti nell'energia nucleare alla Commissione. Affinché, ai fini del conseguimento degli obiettivi della tassonomia, si tenga conto il più possibile dei principi e delle disposizioni della legislazione Euratom, compreso l'obiettivo di sicurezza nucleare, la Commissione dovrebbe esprimere un parere su tali investimenti, siano essi subordinati o meno alla notifica ai sensi dell'allegato II del trattato Euratom e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. Per lo stesso motivo è opportuno affrontare in modo soddisfacente tutte le questioni concernenti l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e i criteri di vaglio tecnico individuati dalla Commissione nel suo parere.
12) Dato che trascorre molto tempo prima che gli investimenti in nuova capacità nucleare producano risultati, prolungare la durata di esercizio di determinati impianti nucleari esistenti può sostenere la decarbonizzazione del sistema energetico a breve e medio termine. I criteri di vaglio tecnico per tale proroga dovrebbero tuttavia esigere modifiche e miglioramenti della sicurezza al fine di garantire che gli impianti nucleari siano conformi ai più elevati standard di sicurezza e all'insieme dei requisiti per il conseguimento dell'obiettivo di sicurezza previsti nel diritto derivato dal trattato Euratom.
13) Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnologici previsti, gli investimenti nella costruzione e nell'esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari che applicano le migliori tecniche disponibili e sono approvati entro una congrua data dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, dovrebbero essere soggetti a criteri di vaglio tecnico e a termini temporali che incoraggino lo sviluppo e l'uso futuro di reattori di quarta generazione a ciclo del combustibile chiuso o ad autofertilizzazione non appena sono disponibili sul mercato. I termini temporali dovrebbero essere opportunamente rivisti alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo di tali tecnologie.
14) I criteri di vaglio tecnico collegati agli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero garantire che le attività economiche non arrechino un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Per quanto riguarda specificamente le attività economiche connesse all'energia nucleare, è necessario garantire che lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non causi un danno significativo e a lungo termine all'ambiente, come indicato all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2020/852. E' pertanto opportuno stabilire, nei criteri di vaglio tecnico, requisiti specifici relativi a un fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e a un fondo per la disattivazione nucleare, combinabili tra loro, in base al principio secondo cui i produttori di rifiuti dovrebbero farsi carico dei costi della loro gestione, ed esigere impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi, così da evitare l'esportazione di rifiuti radioattivi a fini di smaltimento in paesi terzi. Attualmente in vari Stati membri i rifiuti radioattivi ad attività bassa e intermedia sono già smaltiti in impianti in prossimità della superficie il cui esercizio ha consentito, nell'arco di decenni, di maturare una notevole esperienza e di rafforzare il know-how in materia di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi ad alta attività e il combustibile esaurito, lo smaltimento geologico in profondità è la soluzione all'avanguardia ampiamente accettata dalla comunità internazionale di esperti perché rappresenta l'opzione più sicura e più sostenibile come punto di arrivo della gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività e del combustibile esaurito considerato rifiuto. Gli Stati membri, pur continuando a essere responsabili delle rispettive politiche di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti a radioattività ad attività bassa, intermedia o alta, dovrebbero includervi, in particolare nei programmi nazionali di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, la pianificazione e l'attuazione delle opzioni di smaltimento considerando tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Il contenuto dei programmi nazionali è precisato nella direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (10) e comprende indicatori fondamentali di prestazione per monitorare in maniera trasparente i progressi compiuti. Gli Stati membri devono comunicare periodicamente alla Commissione i progressi realizzati nell'attuazione dei programmi nazionali. Le informazioni pervenute dagli Stati membri nel 2021 dimostrano che sono stati compiuti notevoli progressi nella realizzazione dei primi impianti di smaltimento geologico in profondità sul territorio dell'Unione. Stanno emergendo soluzioni realistiche per consentire agli Stati membri di sviluppare e gestire tali impianti entro il 2050. Pertanto l'inclusione di un requisito corrispondente nei criteri di vaglio tecnico garantisce che non sia arrecato alcun danno significativo all'ambiente.
15) E' necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie offrano agli investitori un elevato livello di trasparenza per quanto riguarda i loro investimenti nelle attività di generazione di energia nucleare e da gas fossile per le quali dovrebbero essere fissati criteri di vaglio tecnico. E' in tale ottica di trasparenza che è opportuno definire obblighi di informativa specifici per le imprese finanziarie e non finanziarie. Al fine di garantire la comparabilità delle informazioni comunicate agli investitori, è opportuno che tali informazioni siano presentate sotto forma di modello che indichi chiaramente la quota delle attività connesse al gas fossile e all'energia nucleare al denominatore e, secondo il caso, al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese. Per assicurare un elevato livello di trasparenza ai soggetti che investono nei prodotti finanziari di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2020/852 per quanto riguarda le esposizioni verso attività connesse al gas fossile e all'energia nucleare per le quali sono fissati criteri di vaglio tecnico, la Commissione modificherà o proporrà di modificare opportunamente il quadro in materia di informativa riguardo a tali prodotti finanziari in modo da garantire la piena trasparenza durante l'intera durata dei prodotti finanziari. Affinché tali informazioni siano chiaramente individuate dagli investitori finali, la Commissione prenderà in considerazione l'opportunità di modificare i requisiti in materia di consulenza finanziaria e assicurativa fornita dai distributori.
16) Per rafforzare la fiducia degli investitori è opportuno che il rispetto dei criteri di vaglio tecnico per le attività nel settore del gas fossile sia verificato da un terzo indipendente. Per garantire una verifica imparziale e diligente del rispetto dei criteri, il terzo indipendente dovrebbe disporre delle risorse e delle competenze necessarie per eseguire la verifica, dovrebbe essere indipendente onde evitare conflitti di interessi con il titolare o con il finanziatore e non dovrebbe partecipare allo sviluppo o alla gestione delle attività connesse al gas fossile oggetto della sua verifica. Oltre al meccanismo di verifica, le imprese finanziarie e non finanziarie potrebbero essere soggette a specifici obblighi di verifica previsti in altri atti normativi dell'Unione in materia di finanzia sostenibile che coprono la conformità ai criteri di vaglio tecnico. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione dovrebbe riesaminare le disposizioni necessarie per istituire meccanismi di verifica della conformità ai criteri stabiliti in detto regolamento.
17) I settori del gas fossile e dell'energia nucleare sono caratterizzati da rapidi sviluppi tecnologici. E' dunque necessario riesaminare periodicamente i criteri di vaglio tecnico relativi alle attività di produzione di energia in tali settori, come disposto dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852. Inoltre, sulla base delle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, tale riesame dovrebbe comprendere una valutazione dell'adeguatezza dei periodi di tempo previsti nei criteri di vaglio tecnico.
18) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 della Commissione (11). Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 non impongono investimenti ma intendono aiutare i mercati finanziari e gli investitori a individuare, nel rispetto di condizioni rigorose, attività pertinenti connesse al gas e all'energia nucleare necessarie alla transizione dei sistemi energetici degli Stati membri verso la neutralità climatica in linea con gli obiettivi e gli impegni climatici dell'Unione.
19) Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2021/2178 di cui al presente regolamento delegato sono strettamente connesse. Per assicurare la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente affinché i portatori di interessi abbiano una visione completa del quadro giuridico e per agevolare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852, occorre riunirle in un unico regolamento.
20) E' necessario che le imprese finanziarie e non finanziarie abbiano il tempo sufficiente per valutare se le rispettive attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare rispettano i criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento e per comunicare l'esito di tale valutazione in conformità con il regolamento delegato (UE) 2021/2178. E' pertanto opportuno posticipare al 1° gennaio 2023 la data di applicazione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 22.6.2020.
Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tassonomia dell'UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo» [COM 188 final del 21 aprile 2021] e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile» [COM 390 final del 6 luglio 2021].
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018).
La relazione del gruppo di esperti tecnici è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).
Relazione del Centro comune di ricerca: «Technical assessment of nuclear energy with respect to the "do no significant harm" criteria of Regulation (EU) 2020/852 ("Taxonomy Regulation')», disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/file/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en
Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009).
Regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 315 del 9.12.1999).
Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011).
Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021).
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139
Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così modificato:
1) è inserito l'articolo 2 bis seguente:
«Articolo 2 bis
Riesame
In sede di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione esamina e valuta anche la necessità di modificare le date di cui all'allegato I, sezione 4.27, sezione 4.28, sezione 4.29, punto 1, lettera b), sezione 4.30, punto 1, lettera b), e sezione 4.31, punto 1, lettera b).
Qualsiasi riesame della data di cui al punto 2 delle sezioni 4.27 e 4.28 dell'allegato I tiene conto dei progressi tecnici compiuti nella commercializzazione di combustibili ad alta resistenza agli incidenti nell'Unione e nel mondo.»;
2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
3) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178
Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:
1) all'articolo 8 sono aggiunti i paragrafi 6, 7 e 8 seguenti:
«6. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l'importo e la quota:
a) delle attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore e al numeratore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
b) delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;
c) delle attività connesse all'energia nucleare non ammissibili alla tassonomia al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione.
7. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l'importo e la quota:
a) delle attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore e al numeratore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;
b) delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 nel denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;
c) delle attività connesse al gas fossile non ammissibili alla tassonomia nel denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione.
8. Le informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all'allegato XII del presente regolamento.»;
2) il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XII.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN