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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2178 DELLA COMMISSIONE, 6 luglio 2021

G.U.U.E. 10 dicembre 2021, n. L 443

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2486)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 30 dicembre 2021

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 impone alle imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) di comunicare come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche ecosostenibili. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 impone alle imprese non finanziarie di comunicare informazioni sulla quota del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative («indicatori fondamentali di prestazione» o «KPI») delle loro attività relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili. Tale disposizione non specifica tuttavia gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese finanziarie, ossia enti creditizi, gestori di attività finanziarie, imprese di investimento e imprese di assicurazione e di riassicurazione. Di conseguenza è necessario integrare l'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 per specificare gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese finanziarie e specificare ulteriormente il contenuto e la presentazione delle informazioni che tutte le imprese devono comunicare nonché la metodologia da rispettare per tale informativa.

2) E' necessario assicurare un'applicazione uniforme degli obblighi di informativa di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 da parte delle imprese non finanziarie soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE. E' pertanto opportuno stabilire norme per specificare ulteriormente il contenuto e la presentazione delle informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, nonché la metodologia per conformarsi a tali norme. Al fine di consentire agli investitori e al pubblico di valutare correttamente la quota di attività economiche ecosostenibili (attività allineate alla tassonomia) delle imprese non finanziarie, tali imprese dovrebbero essere obbligate a comunicare quali delle loro attività economiche sono allineate alla tassonomia. Inoltre è necessario indicare a quali obiettivi ambientali tali attività contribuiscono in modo sostanziale. Le imprese non finanziarie dovrebbero pertanto fornire anche una scomposizione negli indicatori fondamentali di prestazione della quota di attività allineate alla tassonomia in base a ciascun obiettivo ambientale a cui tali attività contribuiscono in modo sostanziale.

3) Il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative sono irrilevanti per valutare la sostenibilità ambientale delle attività finanziarie, compresi i prestiti, gli investimenti e le assicurazioni. I tre indicatori fondamentali di prestazione per le imprese non finanziarie di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 non sono pertanto adeguati per dimostrare in che misura le attività economiche delle imprese finanziarie sono allineate alla tassonomia. E' pertanto necessario fornire indicatori fondamentali di prestazione specifici per le imprese finanziarie e metodologie di calcolo per tali indicatori. Per favorire la comprensione di tali indicatori da parte dei mercati, le informazioni relative ad essi dovrebbero essere accompagnate da informazioni qualitative che consentano alle imprese finanziarie di spiegare la loro determinazione.

4) Gli investitori e il pubblico dovrebbero essere in grado di valutare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia perseguite dalle imprese beneficiarie degli investimenti. I gestori di attività finanziarie dovrebbero pertanto indicare la quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli investimenti da essi gestiti derivanti dalle loro attività di gestione di portafogli sia collettivi che individuali. Tale quota di investimenti allineati alla tassonomia dovrebbe essere data dalla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti risultante dai loro rispettivi indicatori fondamentali di prestazione, dato che tali indicatori riflettono le prestazioni ambientali delle predette imprese.

5) L'attività principale degli enti creditizi è fornire finanziamenti e investire nell'economia reale. Le esposizioni degli enti creditizi verso le imprese che finanziano o nelle quali investono figurano come attivi nello stato patrimoniale degli enti creditizi. Il principale indicatore fondamentale di prestazione per gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbe essere il coefficiente di attivi verdi (green asset ratio, GAR), che indica la quota di esposizioni relative ad attività allineate alla tassonomia rispetto agli attivi totali di tali enti creditizi. Il GAR dovrebbe riferirsi all'attività principale di prestito e di investimento degli enti creditizi, compresi i prestiti, gli anticipi e i titoli di debito, e alle loro partecipazioni azionarie, in modo da riflettere in che misura tali enti finanziano attività allineate alla tassonomia.

6) Gli enti creditizi svolgono anche altri servizi e attività commerciali oltre a fornire finanziamenti. Tali attività generano ricavi relativi a commissioni e compensi. E' necessario consentire agli investitori e al pubblico di valutare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia perseguite dai destinatari di tali servizi. Gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto comunicare anche quale quota dei loro ricavi relativi a commissioni e compensi deriva da servizi e attività commerciali associati ad attività economiche allineate alla tassonomia dei loro clienti.

7) Gli enti creditizi possono gestire attivi sottostanti o fornire garanzie finanziarie, che portano ad esposizioni fuori bilancio. Al fine di consentire agli investitori e al pubblico di valutare la quota delle attività allineate alla tassonomia perseguite dagli enti creditizi, per tali esposizioni fuori bilancio gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero comunicare la quota di attività allineate alla tassonomia negli attivi sottostanti che gestiscono o nelle obbligazioni di cui garantiscono l'adempimento.

8) Oltre all'informativa in merito al loro portafoglio bancario, gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero altresì comunicare separatamente la composizione complessiva dei loro attivi totali, compreso il portafoglio di negoziazione, nonché eventuali tendenze e limiti in termini di rischi climatici e ambientali. Gli enti creditizi con un'attività di negoziazione significativa dovrebbero essere soggetti ad obblighi di informativa più granulari per il loro portafoglio di negoziazione.

9) E' importante fornire agli investitori e al pubblico una panoramica completa degli investimenti che un'impresa di investimento soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE ha effettuato in attività allineate alla tassonomia. Gli indicatori fondamentali di prestazione per tali imprese di investimento dovrebbero pertanto riguardare tanto la loro negoziazione per conto proprio che quella per conto dei clienti. La comunicazione dell'indicatore fondamentale di prestazione per la negoziazione per conto proprio dovrebbe riflettere quale quota degli attivi totali è composta da attivi relativi ad attività allineate alla tassonomia. Tale indicatore dovrebbe concentrarsi sugli investimenti delle imprese di investimento, compresi i titoli di debito e gli strumenti rappresentativi del capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti. L'indicatore fondamentale di prestazione per la sostenibilità ambientale dei servizi e delle attività delle imprese di investimento per conto di tutti i loro clienti dovrebbe essere basato sui ricavi sotto forma di commissioni, compensi e altri benefici monetari che le imprese di investimento ricavano dai servizi e dalle attività di investimento forniti ai loro clienti.

10) Gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono soggette agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero rilevare le loro attività di sottoscrizione e la loro politica di investimento non vita che fanno parte del loro modello aziendale per dimostrare in che misura tali attività sono allineate alla tassonomia. Un indicatore fondamentale di prestazione dovrebbe riguardare la politica di investimento di tali imprese di assicurazione e di riassicurazione per i fondi raccolti dalle loro attività di sottoscrizione e dovrebbe indicare la quota di attivi investiti in attività allineate alla tassonomia nell'ambito degli attivi complessivi. Un secondo indicatore dovrebbe riferirsi alle attività di sottoscrizione stesse e indicare quale quota delle attività complessive di sottoscrizione non vita è composta da attività di sottoscrizione non vita che riguardano l'adattamento ai cambiamenti climatici e che sono svolte in conformità del regolamento delegato della Commissione (UE) 2021/2139 (3) («atto delegato relativo agli aspetti climatici»).

11) Le imprese finanziarie soggette agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE non dovrebbero tenere conto dell'esposizione verso imprese non finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, o degli investimenti in tali imprese, nel calcolo del numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione. L'inclusione di tali esposizioni nel numeratore può essere presa in considerazione al momento del riesame del presente atto delegato, che sarà accompagnato da una valutazione d'impatto. Tali imprese non finanziarie possono tuttavia decidere di comunicare volontariamente i loro indicatori fondamentali di prestazione, per avere accesso a finanziamenti ecosostenibili nel contesto di sistemi di etichettatura ecologica specifici e di prodotti finanziari ecosostenibili oppure nel contesto della loro strategia aziendale globale basata sulla sostenibilità ambientale.

12) In considerazione dell'entrata in vigore e dell'applicazione dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici entro la fine del 2021 e delle difficoltà rilevanti per valutare la conformità delle attività economiche nel 2022 ai criteri di vaglio tecnico stabiliti in tale regolamento delegato per il precedente esercizio, l'applicazione del presente regolamento nel 2022 dovrebbe limitarsi a determinati elementi e alla comunicazione di informazioni qualitative, mentre le restanti disposizioni iniziano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le imprese non finanziarie e dal 1° gennaio 2024 per le imprese finanziarie. Inoltre gli indicatori fondamentali di prestazione degli enti creditizi relativi al loro portafoglio di negoziazione e alle commissioni e ai compensi per altri servizi e attività commerciali diversi dalla fornitura di finanziamenti dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

13) A causa dell'attuale mancanza di un'adeguata metodologia di calcolo, le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali e gli emittenti sovranazionali dovrebbero essere escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione. Le imprese finanziarie possono, su base volontaria, fornire informazioni in relazione alle esposizioni verso obbligazioni allineate alla tassonomia e titoli di debito allineati alla tassonomia emessi da amministrazioni centrali, banche centrali o emittenti sovranazionali. Entro il 30 giugno 2024 dovrebbe aver luogo un riesame che valuti la possibilità di includere tali esposizioni negli indicatori fondamentali di prestazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019).

(2)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale (GU L 442 dell'9.12.2021).

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «obiettivo ambientale»: uno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;

2) «attività economica allineata alla tassonomia»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;

3) «attività economica di transizione»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

4) «attività economica abilitante»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852;

5) «attività economica ammissibile alla tassonomia»: un'attività economica descritta negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, indipendentemente dal fatto che tale attività economica soddisfi uno o tutti i criteri di vaglio tecnico stabiliti in tali atti delegati;

6) «attività economica non ammissibile alla tassonomia»: un'attività economica non descritta negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

7) «gestore di attività finanziarie»: un'impresa cui si applicano gli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che è uno dei seguenti soggetti:

a) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

c) una società di investimento autorizzata conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2009/65/CE e che non ha designato per la propria gestione una società di gestione autorizzata conformemente agli articoli 6, 7 e 8 di tale direttiva;

8) «impresa finanziaria»: un'impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE che è un gestore di attività finanziarie, un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

9) «impresa non finanziaria»: un'impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non è un'impresa finanziaria ai sensi del punto 8;

10) «attività di assicurazione o di riassicurazione allineata alla tassonomia»: un'attività di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa i criteri di cui alle sezioni 10.1 e 10.2 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

(1)

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011).

(2)

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009).

(3)

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).

(4)

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009).

Art. 2

Informativa per le imprese non finanziarie

1. Le imprese non finanziarie comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato nell'allegato I del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Informativa per i gestori di attività finanziarie

1. I gestori di attività finanziarie comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati III e XI del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Art. 4

Informativa per gli enti creditizi

1. Gli enti creditizi comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati V e XI del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Art. 5

Informativa per le imprese di investimento

1. Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati VII e XI del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Art. 6

Informativa per le imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati IX e XI del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all'allegato X del presente regolamento.

Art. 7

Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie

1. Le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali sono escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

2. I derivati sono esclusi dal numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

3. Le esposizioni verso imprese non soggette all'obbligo di pubblicare informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE sono escluse dal numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, le obbligazioni ecosostenibili o i titoli di debito destinati a finanziare attività specificate emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti sono inclusi nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione fino a concorrenza del valore totale delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.

Le esposizioni il cui scopo non è finanziare attività specificate sono incluse nel numeratore ponderate in base all'indicatore fondamentale di prestazione (KPI) relativo al fatturato e al KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx) dell'emittente secondo la metodologia di cui agli allegati III, V, VII e IX.

Se un'impresa beneficiaria degli investimenti ha emesso le obbligazioni ecosostenibili o i titoli di debito destinati a finanziare attività specificate, le imprese finanziarie scontano di conseguenza il KPI dell'impresa beneficiaria per evitare doppi conteggi.

5. In caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, i prestiti a destinazione specifica e gli strumenti di cui al paragrafo 4 detenuti da imprese finanziarie che finanziano attività economiche o attivi allineati alla tassonomia, in assenza di allineamento delle attività economiche o degli attivi finanziati ai criteri di vaglio tecnico modificati, sono segnalati come tali a norma del presente regolamento fino a cinque anni dopo la data di applicazione degli atti delegati che modificano tali criteri di vaglio tecnico.

6. Le imprese finanziarie forniscono una scomposizione nel numeratore, ove applicabile, e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione per:

a) esposizioni verso imprese non finanziarie e investimenti in dette imprese;

b) esposizioni verso imprese finanziarie e investimenti in dette imprese;

c) esposizioni verso imprese non finanziarie stabilite nell'Unione non soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, e investimenti in dette imprese;

d) esposizioni verso imprese finanziarie stabilite nell'Unione non soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE di cui al paragrafo 2, e investimenti in dette imprese;

e) esposizioni verso imprese non finanziarie stabilite in paesi terzi non soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, e investimenti in dette imprese;

f) esposizioni verso imprese finanziarie stabilite in paesi terzi non soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, e investimenti in dette imprese;

g) esposizioni e investimenti in derivati;

h) altre esposizioni e investimenti.

7. Le imprese finanziarie possono utilizzare stime per valutare l'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 6, lettere e) ed f), se sono in grado di dimostrare la conformità a tutti i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, lettera b), di tale regolamento.

Le imprese finanziarie formalizzano, documentano e rendono pubblica la metodologia su cui si basano tali stime, compresi l'approccio e la metodologia di ricerca, le principali ipotesi e i principi di precauzione utilizzati.

Le imprese finanziarie comunicano:

a) la quota di esposizioni allineate alla tassonomia in base alle stime separatamente dai loro indicatori fondamentali di prestazione comunicati a norma del presente regolamento;

b) le misure adottate e il periodo di tempo necessario per dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852.

Art. 8

Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie e non finanziarie

(integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2022/1214)

1. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie includono tutte le informazioni supplementari che accompagnano gli indicatori fondamentali di prestazione di cui agli allegati I, III, V, VII e XI nelle stesse parti della dichiarazione di carattere non finanziario che contiene tali indicatori oppure forniscono riferimenti incrociati alle parti delle dichiarazioni di carattere non finanziario che contengono tali indicatori.

2. Le informazioni comunicate a norma del presente regolamento riguardano l'esercizio relativo al precedente anno di calendario rispetto alla data di pubblicazione.

3. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie forniscono nella dichiarazione di carattere non finanziario gli indicatori fondamentali di prestazione relativi al precedente esercizio.

Ai fini del presente paragrafo, il primo esercizio riguarda l'anno 2023.

4. Nella loro informativa le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie utilizzano la stessa valuta utilizzata nei loro bilanci.

Le imprese finanziarie utilizzano i dati più recenti disponibili e gli indicatori fondamentali di prestazione delle loro controparti per calcolare i propri indicatori fondamentali di prestazione.

[5. Gli indicatori fondamentali di prestazione riguardano soltanto gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai cambiamenti climatici fino a dodici mesi dopo la data di applicazione dei regolamenti delegati che contengono i criteri di vaglio tecnico per gli altri obiettivi ambientali e che sono stati adottati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.] (paragrafo soppresso) (1)

6. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l'importo e la quota:

a) delle attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore e al numeratore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;

b) delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;

c) delle attività connesse all'energia nucleare non ammissibili alla tassonomia al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione.

7. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l'importo e la quota:

a) delle attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore e al numeratore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;

b) delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 nel denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;

c) delle attività connesse al gas fossile non ammissibili alla tassonomia nel denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione.

8. Le informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all'allegato XII del presente regolamento.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486.

Art. 9

Riesame

1. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento. La Commissione valuta in particolare la necessità di ulteriori modifiche per quanto concerne l'inclusione di:

a) esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali nel numeratore e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie;

b) esposizioni verso imprese che non pubblicano una dichiarazione di carattere non finanziario a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

2. Il riesame per le esposizioni verso PMI sarà accompagnato da una valutazione d'impatto che valuterà l'onere amministrativo, l'accesso ai finanziamenti e gli impatti potenziali sulle PMI di una possibile estensione destinata a includere le esposizioni verso PMI che non sono soggette al presente regolamento delegato o forniscono tali informazioni volontariamente.

3. Le esposizioni verso imprese che non pubblicano informazioni di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 ma che forniscono volontariamente informazioni equivalenti, e gli investimenti in dette imprese, possono essere inclusi nei numeratori degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie a decorrere dal 1° gennaio 2025, previa valutazione positiva di cui al paragrafo 2.

Art. 10

Entrata in vigore e applicazione

(integrato dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486)

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 le imprese non finanziarie comunicano soltanto la quota delle attività economiche ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia nell'ambito del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali e le informazioni qualitative di cui alla sezione 1.2. dell'allegato I pertinenti per l'informativa in questione.

3. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, le imprese finanziarie comunicano soltanto:

a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili alla tassonomia e ammissibili alla tassonomia nell'ambito dei loro attivi totali;

b) la quota delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, nell'ambito dei loro attivi totali;

c) la quota delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, nell'ambito dei loro attivi totali;

d) le informazioni qualitative di cui all'allegato XI.

Gli enti creditizi comunicano altresì la quota del loro portafoglio di negoziazione e dei prestiti interbancari on demand nell'ambito dei loro attivi totali.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano altresì la quota di attività economiche di assicurazione non vita ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia.

4. Gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati I e II del presente regolamento, sono comunicati a partire dal 1° gennaio 2023.

5. Gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati III, V, VII, IX e XI del presente regolamento, sono comunicati a partire dal 1° gennaio 2024.

Le sezioni 1.2.3. e 1.2.4. dell'allegato V si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

6. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all'allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.

Dal 1° gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

7. Dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie comunicano solo:

a) la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;

b) le informazioni qualitative di cui all'allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).

Dal 1° gennaio 2026 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all'allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all'allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486)

INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DELLE IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Contenuto dei KPI che devono essere comunicati dalle imprese non finanziarie

1.1. Specifiche dei KPI

1.1.1. KPI relativo al fatturato

La quota del fatturato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come la parte dei ricavi netti ottenuti da prodotti o servizi, anche immateriali, associati ad attività economiche allineate alla tassonomia (numeratore), divisa per i ricavi netti (denominatore) ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2013/34/UE. Il fatturato deve comprendere i ricavi rilevati conformemente al principio contabile internazionale (IAS) n. 1, punto 82, lettera a), adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione [1].

Dal numeratore del KPI di cui al primo comma deve essere esclusa la parte di ricavi netti ottenuta da prodotti e servizi associati ad attività economiche adattate ai cambiamenti climatici in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 e conformemente all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139, fatto salvo il caso in cui tali attività:

a) siano considerate attività abilitanti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852; oppure

b) siano esse stesse allineate alla tassonomia.

1.1.2. KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx)

La quota delle spese in conto capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come il numeratore definito al punto 1.1.2.2 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.1.2.1.

1.1.2.1. Denominatore

Il denominatore deve comprendere gli incrementi agli attivi materiali e immateriali durante l'esercizio considerati prima dell'ammortamento, della svalutazione e di qualsiasi rivalutazione, compresi quelli derivanti da rideterminazioni e riduzioni di valore, per l'esercizio in questione, ed escluse le variazioni del fair value (valore equo). Il denominatore deve comprendere anche gli incrementi agli attivi materiali e immateriali derivanti da aggregazioni aziendali.

Per le imprese non finanziarie che applicano i principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS, International Financial Reporting Standards) adottati con regolamento (CE) n. 1126/2008, le spese in conto capitale devono comprendere i costi contabilizzati sulla base di:

a) IAS 16 «Immobili, impianti e macchinari», punto 73, lettera e), sottopunti i) e iii);

b) IAS 38 «Attività immateriali», punto 118, lettera e), sottopunto i);

c) IAS 40 «Investimenti immobiliari», punto 76, lettere a) e b) (per il modello del fair value);

d) IAS 40 «Investimenti immobiliari», punto 79, lettera d), sottopunti i) e ii) (per il modello del costo);

e) IAS 41 «Agricoltura», punto 50, lettere b) ed e);

f) IFRS 16 «Leasing», punto 53, lettera h).

Per le imprese non finanziarie che applicano i principi contabili nazionali generalmente accettati (GAAP), le spese in conto capitale devono comprendere i costi contabilizzati secondo i GAAP applicabili che corrispondono ai costi inclusi nelle spese in conto capitale dalle imprese non finanziarie che applicano gli IFRS.

I leasing che non determinano la rilevazione di un diritto di utilizzo sull'attivo non devono essere conteggiati come spese in conto capitale.

1.1.2.2. Numeratore

Il numeratore corrisponde alla parte di spese in conto capitale incluse nel denominatore che soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia; o

b) fanno parte di un piano volto ad espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche ad essa ammissibili di allinearsi alla tassonomia («piano CapEx») alle condizioni di cui al secondo comma del presente punto 1.1.2.2; o

c) sono relative all'acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineate alla tassonomia e a singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, in particolare le attività elencate all'allegato I, punti da 7.3 a 7.6, dell'atto delegato sul clima, nonché altre attività economiche elencate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi.

Il piano CapEx di cui al primo comma del presente punto 1.1.2.2 deve soddisfare le condizioni seguenti:

a) il piano mira a espandere le attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa o a migliorare le attività economiche ammissibili alla tassonomia per allinearle ad essa entro un termine di cinque anni;

b) il piano è pubblicato a livello aggregato per attività economica ed è approvato, direttamente o per delega, dall'organo di amministrazione dell'impresa non finanziaria.

Se i pertinenti criteri di vaglio tecnico sono modificati prima del completamento del piano CapEx, l'impresa non finanziaria deve aggiornare tale piano entro due anni onde garantire che, al momento del suo completamento, le attività economiche di cui alla lettera a) siano allineate ai criteri di vaglio tecnico modificati, oppure deve rideterminare il numeratore del KPI relativo alle spese in conto capitale. Il termine di cui alla lettera a) ricomincia nel momento in cui il piano è aggiornato. Detto termine può superare i cinque anni soltanto se un termine più lungo è obiettivamente giustificato dalle caratteristiche specifiche dell'attività economica e dell'aggiornamento in questione, fino a un massimo di 10 anni. La giustificazione deve figurare nel piano CapEx e nelle informazioni contestuali precisate al punto 1.2.3 del presente allegato.

Se il piano CapEx non soddisfa le condizioni di cui al secondo comma del presente punto 1.1.2.2, occorre rideterminare il KPI relativo alle spese in conto capitale pubblicato in precedenza.

Il numeratore include la parte delle spese in conto capitale di cui al primo comma che contribuisce in modo sostanziale a qualsiasi obiettivo ambientale. Il numeratore presenta una scomposizione della parte di spese in conto capitale assegnata al contributo sostanziale a ogni obiettivo ambientale.

1.1.3. KPI relativo alle spese operative (OpEx)

La quota delle spese operative di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come il numeratore definito al punto 1.1.3.2 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.1.3.1.

1.1.3.1. Denominatore

Il denominatore deve comprendere i costi diretti non capitalizzati legati a ricerca e sviluppo, misure di ristrutturazione di edifici, locazione a breve termine, manutenzione e riparazione nonché a qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari, a opera dell'impresa o di terzi cui sono esternalizzate tali mansioni, necessaria per garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi.

Le imprese non finanziarie che applicano i GAAP nazionali e non capitalizzano attivi consistenti nel diritto di utilizzo devono includere nelle spese operative i costi di leasing, in aggiunta a quelli elencati nel primo comma del punto 1.1.3.1 del presente allegato.

1.1.3.2. Numeratore

Il numeratore corrisponde alla parte di spese operative incluse nel denominatore che soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, comprese le esigenze formative e altre esigenze di adattamento delle risorse umane, nonché ai costi diretti non capitalizzati di ricerca e sviluppo; o

b) fanno parte del piano CapEx volto ad espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche ad essa ammissibili di allinearsi alla tassonomia entro un termine predefinito, come stabilito al secondo comma del presente punto 1.1.3.2; o

c) sono relative all'acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineata alla tassonomia e a singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, nonché a singole misure di ristrutturazione di edifici individuate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi.

Il piano CapEx di cui al primo comma del presente punto 1.1.3.2 deve soddisfare le condizioni specificate al punto 1.1.2.2 del presente allegato.

I costi di ricerca e sviluppo già contabilizzati nel KPI relativo alle spese in conto capitale non devono essere conteggiati come spese operative.

Il numeratore include la parte di spese operative di cui al primo comma che contribuisce in modo sostanziale a qualsiasi obiettivo ambientale. Il numeratore presenta una scomposizione della parte di spese operative assegnata al contributo sostanziale a ogni obiettivo ambientale.

Se le spese operative non sono rilevanti per il modello aziendale dell'impresa non finanziaria, essa deve:

a) essere esentata dal calcolo del numeratore del KPI relativo alle spese operative conformemente al punto 1.1.3.2 e comunicare un numeratore pari a zero;

b) comunicare il valore totale del denominatore relativo alle spese operative calcolato conformemente al punto 1.1.3.1;

c) spiegare perché le spese operative non sono rilevanti per il suo modello aziendale.

1.2. Specifiche dell'informativa a corredo dei KPI di imprese non finanziarie

Le imprese non finanziarie devono pubblicare le seguenti informazioni a corredo dei KPI pertinenti.

1.2.1. Principi contabili

Le imprese non finanziarie devono spiegare:

a) le modalità di determinazione del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative nonché le modalità della loro assegnazione al numeratore;

b) la base sulla quale sono stati calcolati il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative, comprese eventuali valutazioni ai fini dell'assegnazione dei ricavi o delle spese alle diverse attività economiche.

Per il fatturato e le spese in conto capitale, le imprese non finanziarie devono includere nella dichiarazione di carattere finanziario i riferimenti alle relative voci di bilancio.

Se le modalità di calcolo sono cambiate rispetto al precedente esercizio, le imprese non finanziarie devono spiegare perché tali variazioni consentono di ottenere informazioni più affidabili e pertinenti, e devono fornire dati comparativi rideterminati.

Le imprese non finanziarie devono comunicare eventuali variazioni rilevanti verificatesi durante l'esercizio in relazione all'attuazione dei piani CapEx pubblicati conformemente al punto 1.1.2 del presente allegato. Esse devono comunicare quanto segue:

a) le variazioni rilevanti del piano CapEx e le ragioni alla base di tali variazioni;

b) l'impatto delle variazioni sulle possibilità di allineare alla tassonomia le attività economiche dell'impresa e sul periodo di tempo in cui si prevede che ciò avvenga;

c) la rideterminazione dei KPI relativi alle spese in conto capitale e alle spese operative per ciascun anno di riferimento passato oggetto del piano, laddove le variazioni del piano abbiano avuto un impatto su tali indicatori.

1.2.2. Valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852

1.2.2.1. Informazioni sulla valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852

Le imprese non finanziarie devono:

a) descrivere la natura delle loro attività economiche ammissibili e allineate alla tassonomia, facendo riferimento agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

b) spiegare come hanno valutato la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 e ai criteri di vaglio tecnico associati che figurano negli atti delegati di cui alla lettera a);

c) spiegare come hanno evitato doppi conteggi al numeratore dei KPI al momento di assegnare il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative alle varie attività economiche.

1.2.2.2. Contributo al conseguimento di più obiettivi

Quando un'attività economica contribuisce a diversi obiettivi ambientali, le imprese non finanziarie devono:

a) dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, in particolare ai criteri di vaglio tecnico relativi a diversi obiettivi ambientali;

b) comunicare che il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative derivanti da tale attività contribuiscono a diversi obiettivi ambientali;

c) conteggiare soltanto una volta il fatturato dell'attività al numeratore dei KPI di cui al punto 1.1 del presente allegato, onde evitare doppi conteggi.

1.2.2.3. Disaggregazione dei KPI

Quando i KPI di un'attività economica devono essere disaggregati, in particolare quando gli impianti di produzione sono utilizzati in maniera integrata, le imprese non finanziarie devono garantire che:

a) la disaggregazione sia basata su criteri adeguati al processo di produzione impiegato e ne rifletta le specificità tecniche;

b) i KPI siano corredati da informazioni adeguate riguardo alla base della disaggregazione.

1.2.3. Informazioni contestuali

Le imprese non finanziarie devono spiegare i dati di ciascun KPI e le ragioni di eventuali variazioni durante l'esercizio.

Esse possono pubblicare KPI supplementari, basati su fatturato, spese in conto capitale e spese operative, che includono investimenti nel capitale di joint venture, ai sensi dell'IFRS 11 o dello IAS 28, su base pro rata corrispondente alla loro quota di capitale della joint venture.

1.2.3.1. Informazioni contestuali sul KPI relativo al fatturato

Le imprese non finanziarie devono fornire tutte le informazioni che seguono:

a) una scomposizione quantitativa del numeratore al fine di illustrare i principali fattori di variazione del KPI relativo al fatturato durante l'esercizio, quali i ricavi provenienti da contratti con i clienti, leasing o altre fonti di reddito;

b) informazioni sugli importi connessi ad attività economiche allineate alla tassonomia condotte per il consumo interno della stessa impresa non finanziaria;

c) una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo al fatturato durante l'esercizio.

Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni ecosostenibili o titoli di debito il cui scopo è finanziare attività specificate allineate alla tassonomia devono comunicare anche il KPI relativo al fatturato adeguato in modo da evitare il doppio conteggio.

1.2.3.2. Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese in conto capitale

Le imprese non finanziarie devono fornire una scomposizione quantitativa a livello aggregato per attività economica degli importi inclusi nel numeratore e una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese in conto capitale durante l'esercizio. Nella scomposizione devono figurare tutte le informazioni seguenti:

a) un'aggregazione degli incrementi a immobili, impianti e macchinari, ad attivi immateriali generati internamente, anche in un'aggregazione aziendale, o acquisiti, ad investimenti immobiliari acquisiti o rilevati nel valore contabile e, ove applicabile, agli attivi consistenti nel diritto di utilizzo capitalizzati;

b) un'aggregazione degli incrementi riconducibili ad acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;

c) un'aggregazione delle spese sostenute in relazione ad attività economiche allineate alla tassonomia e delle spese sostenute nel contesto di un piano CapEx di cui al punto 1.1.2 del presente allegato.

Le imprese non finanziarie devono comunicare le informazioni chiave in merito a ciascuno dei loro piani CapEx di cui al punto 1.1.2 del presente allegato, in particolare:

a) gli obiettivi ambientali perseguiti;

b) le attività economiche interessate;

c) le attività di ricerca, sviluppo e innovazione interessate, se del caso;

d) il periodo di tempo nel quale si prevede che avvenga l'ampliamento di ciascuna attività economica allineata alla tassonomia o l'allineamento alla tassonomia di ciascuna attività economica, includendo, se il periodo di allineamento previsto supera i cinque anni, una motivazione oggettiva della sua maggiore durata, basata sulle caratteristiche specifiche dell'attività economica e del miglioramento in questione;

e) il totale delle spese in conto capitale che si prevede di sostenere durante l'esercizio e durante il periodo contemplato dai piani CapEx.

Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni ecosostenibili o titoli di debito il cui scopo è finanziare attività specificate allineate alla tassonomia devono comunicare anche il KPI relativo alle spese in conto capitale adeguato in funzione delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia finanziate da detti titoli di debito o obbligazioni.

1.2.3.3. Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese operative

Le imprese non finanziarie devono fornire tutte le informazioni che seguono:

a) una scomposizione quantitativa del numeratore (spese operative determinate in conformità al punto 1.1.3.2 del presente allegato) al fine di illustrare i principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese operative durante l'esercizio;

b) una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese operative durante l'esercizio;

c) una spiegazione delle altre spese connesse alla manutenzione quotidiana degli elementi di immobili, impianti e macchinari incluse nel calcolo delle spese operative, tanto al numeratore quanto al denominatore.

Se le spese operative fanno parte di un piano CapEx di cui ai punti 1.1.2.2 e 1.1.3.2 del presente allegato, le imprese non finanziarie devono comunicare le informazioni chiave in merito a ciascuno dei loro piani CapEx in linea con le prescrizioni del punto 1.2.3.2 del presente allegato.

2. Metodologia per la comunicazione dei KPI che devono essere pubblicati dalle imprese non finanziarie

Ai fini dell'informativa di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 si applicano le seguenti prescrizioni:

a) le imprese non finanziarie devono identificare ciascuna attività economica, compreso un sottoinsieme di attività economiche di transizione e abilitanti;

b) le imprese non finanziarie devono comunicare i KPI per ciascuna attività economica, così come i KPI complessivi per tutte le attività economiche a livello di impresa o di gruppo;

c) le imprese non finanziarie devono comunicare i KPI di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 del presente allegato per ciascun obiettivo ambientale, così come i KPI complessivi per tutti gli obiettivi ambientali a livello di impresa o di gruppo, evitando il doppio conteggio;

d) le imprese non finanziarie devono individuare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia e la quota di attività economiche ammissibili alla tassonomia che non soddisfano i criteri di vaglio tecnico. Nel caso delle attività economiche ammissibili alla tassonomia, le imprese non finanziarie devono individuare la quota dell'attività che è allineata alla tassonomia;

e) le imprese non finanziarie devono individuare le attività economiche non ammissibili alla tassonomia e indicare al denominatore dei KPI relativi al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative la quota di tali attività economiche a livello di impresa o di gruppo;

f) i KPI devono essere forniti a livello di singola impresa, laddove quest'ultima rediga soltanto dichiarazioni di carattere non finanziario individuali, oppure a livello di gruppo, laddove l'impresa rediga dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate.

___________

[1] Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008).

(1)

Allegato sostituito dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486.

ALLEGATO III

(integrato dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486)

INDICATORE FONDAMENTALE DI PRESTAZIONE (KPI) DEI GESTORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1. Contenuto del KPI che deve essere comunicato dai gestori di attività finanziarie

Il KPI va calcolato come il numeratore definito al punto 1.1 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.2.

1.1. Numeratore

Il numeratore deve consistere in una media ponderata del valore degli investimenti nelle attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti. Tale media ponderata deve basarsi sulla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti, misurata attraverso i seguenti elementi:

a) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa non finanziaria, il KPI relativo al fatturato e quello relativo alle spese in conto capitale, risultanti dal calcolo dei KPI di tale impresa in conformità agli allegati I e II;

b) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un gestore di attività finanziarie, il KPI basato sul fatturato e quello basato sulle spese in conto capitale, risultanti dal calcolo dei KPI di tale impresa in conformità agli allegati III e IV;

c) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un ente creditizio, il coefficiente di attivi verdi (GAR, green asset ratio) basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale, risultante dal calcolo del GAR di tale impresa in conformità agli allegati V e VI;

d) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di investimento, gli investimenti e i ricavi risultanti dal calcolo del KPI basato sul fatturato e del KPI basato sulle spese in conto capitale di tale impresa in conformità agli allegati VII e VIII, in funzione della quota di servizi e attività legati alla negoziazione per conto proprio e non per conto proprio sul reddito dell'impresa di investimento;

e) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni risultanti dal calcolo del KPI relativo agli investimenti basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale, combinato, se del caso, al KPI relativo alle sottoscrizioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione non vita beneficiaria degli investimenti, in conformità agli allegati IX e X.

Ai fini della comunicazione della quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia, il calcolo deve consentire la compensazione secondo il metodo di calcolo delle posizioni corte nette di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [1].

In deroga al primo comma del presente punto 1.1, i titoli di debito il cui scopo è finanziare attività o progetti specificati e le obbligazioni ecosostenibili emessi da un'impresa beneficiaria di investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino al valore delle attività economiche allineate alla tassonomia finanziate dai proventi di tali obbligazioni e titoli di debito, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.

In deroga al primo comma del presente punto, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore nella misura e nella proporzione in cui finanziano le attività economiche allineate alla tassonomia.

1.2. Denominatore

Il denominatore deve consistere nel valore di tutte le attività finanziarie gestite, senza le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, risultante dalle attività di gestione collettiva e individuale dei portafogli dei gestori di attività finanziarie.

I gestori di attività finanziarie devono comunicare un KPI basato sui KPI relativi al fatturato delle imprese beneficiarie degli investimenti, nonché un KPI basato sui KPI relativi alle spese in conto capitale di dette imprese.

2. Metodologia per la preparazione e la comunicazione del KPI che i gestori di attività finanziarie devono comunicare

Ai fini dell'informativa di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852, i gestori di attività finanziarie devono:

a) comunicare i KPI per ogni obiettivo ambientale e per le attività economiche allineate alla tassonomia aggregate a livello di impresa o gruppo pertinente;

b) individuare un sottoinsieme di attività economiche di transizione e abilitanti e comunicare i KPI per le attività economiche aggregate a livello di impresa o di gruppo;

c) fornire una scomposizione del numeratore e del denominatore per tipo di investimento;

d) comunicare i KPI in relazione alle attività economiche ammissibili alla tassonomia aggregate;

e) comunicare la quota di attività economiche non ammissibili alla tassonomia tra le attività finanziarie gestite;

f) comunicare la quota, sul totale degli investimenti, degli investimenti nelle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento;

g) fornire i KPI a livello di singolo gestore di attività finanziarie, laddove l'impresa rediga soltanto dichiarazioni di carattere non finanziario individuali, oppure a livello di gruppo, laddove l'impresa rediga dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate.

___________

[1] Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012).

ALLEGATO IV

(modificato dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486)

MODELLO PER L'INDICATORE FONDAMENTALE DI PRESTAZIONE (KPI) DEI GESTORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Modello standard per l'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (gestori di attività finanziarie)

Valore medio ponderato di tutti gli investimenti diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI, con le seguenti ponderazioni per gli investimenti nell'impresa:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore medio ponderato di tutti gli investimenti diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, con le seguenti ponderazioni per gli investimenti nell'impresa:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Percentuale di attivi coperti dal KPI rispetto al totale degli investimenti (totale attività finanziarie gestite). A esclusione degli investimenti in entità sovrane. Tasso di copertura: %

Valore monetario degli attivi coperti dal KPI. A esclusione degli investimenti in entità sovrane.

Copertura: [importo monetario]

Informazioni aggiuntive complementari: scomposizione del denominatore del KPI
Percentuale di derivati rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI: X %

Valore dei derivati in importi monetari:

[importo monetario]

Quota di esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie dell'UE non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

per le imprese finanziarie:

Valore delle esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie dell'UE non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie: [importo monetario]

per le imprese finanziarie: [importo monetario]

Quota di esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie di paesi terzi non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

per le imprese finanziarie:

Valore delle esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie di paesi terzi non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie: [importo monetario]

per le imprese finanziarie: [importo monetario]

Quota di esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

per le imprese finanziarie:

Valore delle esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie: [importo monetario]

per le imprese finanziarie: [importo monetario]

Quota di esposizioni verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore delle esposizioni verso altre controparti e altri attivi:

[importo monetario]

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche non ammissibili alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche non ammissibili alla tassonomia:

[importo monetario]

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia:

[importo monetario]

Informazioni aggiuntive complementari: scomposizione del numeratore del KPI

Quota di esposizioni allineate alla tassonomia verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

per le imprese finanziarie:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore delle esposizioni allineate alla tassonomia verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

per le imprese finanziarie:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Quota di esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti e altri attivi rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore delle esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti e altri attivi:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Scomposizione del numeratore del KPI per obiettivo ambientale
Attività allineate alla tassonomia:
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

2) Adattamento ai cambiamenti climatici

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

[Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)] (frase soppresso) (1)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale) (frase soppresso) (1)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

4) Transizione verso un'economia circolare

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale) (frase soppresso) (1)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale) (frase soppresso) (1)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale) (frase soppresso) (1)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

.

(1)

Frase soppressa dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486.

ALLEGATO V

(modificato dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486)

INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DEGLI ENTI CREDITIZI

1. Contenuto dei KPI che devono essere comunicati dagli enti creditizi

1.1. Ambito dei KPI

1.1.1. Consolidamento

Gli enti creditizi devono comunicare i KPI pertinenti sulla base dell'ambito del proprio consolidamento prudenziale determinato conformemente al titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.1.2. Totale degli attivi coperti

Il calcolo del coefficiente di attivi verdi (GAR, green asset ratio) per le esposizioni in bilancio deve coprire le seguenti categorie contabili di attività finanziarie, compresi prestiti e anticipi, titoli di debito, strumenti rappresentativi di capitale e garanzie reali recuperate:

a) attività finanziarie al costo ammortizzato;

b) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;

c) investimenti in controllate;

d) joint venture e società collegate;

e) attività finanziarie designate al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

f) garanzie immobiliari ottenute dagli enti creditizi mediante presa di possesso in cambio della cancellazione di debiti.

Le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento devono essere escluse dalla copertura del GAR.

Gli attivi che seguono devono essere esclusi dal numeratore del GAR:

a) attività finanziarie possedute per negoziazione;

b) prestiti interbancari a vista;

c) esposizioni verso imprese che non sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario in applicazione dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE;

d) derivati;

e) disponibilità liquide e attivi in contante;

f) altre categorie di attivi (ad esempio, avviamento, merci ecc.)

Il calcolo dei KPI per le esposizioni fuori bilancio deve tener conto delle garanzie finanziarie concesse dall'ente creditizio e delle attività finanziarie gestite per conto di imprese non finanziarie che beneficiano di garanzie o di investimenti. Altre esposizioni fuori bilancio come gli impegni devono essere escluse da tale calcolo.

1.2. Contenuto dei KPI e metodologia di definizione

1.2.1. Coefficiente di attivi verdi (GAR)

Il GAR indica il rapporto tra gli attivi dell'ente creditizio che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia o sono investiti in tali attività e il totale degli attivi coperti conformemente al punto 1.1.2 del presente allegato.

Esso deve basarsi sulle esposizioni e sullo stato patrimoniale corrispondenti all'ambito del consolidamento prudenziale ai sensi del titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le tipologie di attivi e i portafogli contabili specificati al punto 1.1.2 del presente allegato, ivi comprese le informazioni sugli stock e sui flussi, sulle attività di transizione e abilitanti e sui finanziamenti specializzati e generici.

Gli enti creditizi devono comunicare tutte le informazioni seguenti:

a) il GAR aggregato per gli attivi in bilancio coperti;

b) la scomposizione per obiettivo ambientale e per tipo di controparte.

La definizione dei KPI deve basarsi sui seguenti elementi:

a) il numeratore, che deve coprire i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito, gli strumenti rappresentativi di capitale e le garanzie reali recuperate che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia sulla base del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale degli attivi sottostanti;

b) il denominatore, che deve coprire il totale dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito, degli strumenti rappresentativi di capitale e delle garanzie reali recuperate, nonché tutti gli altri attivi in bilancio coperti.

Oltre al GAR, gli enti creditizi devono comunicare la percentuale dei loro attivi totali che è esclusa dal numeratore del GAR conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento e al punto 1.1.2 del presente allegato.

1.2.1.1. GAR per esposizioni verso imprese non finanziarie

Gli enti creditizi devono comunicare il GAR per lo stock di prestiti, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale e per il flusso di nuovi prestiti. Tali enti devono attenersi ai seguenti passaggi per calcolare il GAR per ciascun obiettivo ambientale.

Obiettivi ambientali Primo passaggio Secondo passaggio Coefficiente di attivi verdi (GAR)
Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sul totale dei prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale delle imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Di cui: attività di transizione:

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Di cui: attività di transizione:

Stock e flusso 

   
 
Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti  

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti 

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Stock e flusso 

   
 
Acque e risorse marine (WTR) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Stock e flusso 

   
 
Economia circolare (CE) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo dell'economia circolare, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Stock e flusso 

   
 
Inquinamento (PPC) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, sui prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Stock e flusso 

   
 
Biodiversità ed ecosistemi (BIO) Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sul totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sugli anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Quota di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, sul totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti 

Di cui: impiego dei proventi

Di cui: attività abilitanti

Stock e flusso

.

i) GAR per attività di prestito a imprese non finanziarie (prestiti e anticipi - GAR prestiti e anticipi)

Ai fini del calcolo del GAR per questo tipo di esposizioni, gli enti creditizi devono utilizzare e comunicare i seguenti elementi:

(1)(a) totale dei prestiti e degli anticipi a imprese non finanziarie, compresi prestiti e anticipi rilevati nelle categorie contabili di cui al punto 1.2 del presente allegato, vale a dire il valore contabile lordo di:

i) prestiti e anticipi al costo ammortizzato e al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;

ii) prestiti e anticipi non posseduti per la negoziazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

(1)(b) prestiti e anticipi a imprese non finanziarie che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente il valore contabile lordo dei prestiti e degli anticipi nelle pertinenti categorie contabili verso imprese che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia pertinenti per ciascun obiettivo ambientale (se disponibili indicare i codici della nomenclatura delle attività economiche -NACE a livello 4);

(1)(c) prestiti e anticipi a imprese non finanziarie che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente tutti i prestiti e gli anticipi che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, inclusi i sottoinsiemi di attività economiche di transizione e abilitanti.

L'importo di (1)(c) deve essere calcolato usando la formula 1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), dove: 

(1)(c)(1) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui si conosce l'impiego dei proventi, compresi finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(1)(c)(2) rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui non si conosce l'impiego dei proventi (prestiti generici).

Ai fini di (1)(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, verso le imprese non finanziarie in proporzione al contributo che esse apportano al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

Ai fini di (1)(c)(2) gli enti creditizi devono basarsi sul KPI relativo alle spese in conto capitale e sul KPI relativo al fatturato che la controparte è tenuta a comunicare per ciascun obiettivo ambientale in applicazione del presente regolamento. L'ammontare dei prestiti e degli anticipi a imprese non finanziarie deve essere dato dalla somma del valore contabile lordo di tutti i prestiti e gli anticipi a imprese non finanziarie dei quali non si conosce l'impiego dei proventi, ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per attività di transizione e attività abilitanti per ciascuna controparte.

Per questo tipo di esposizioni gli enti creditizi devono calcolare i KPI come segue: 

primo passaggio = (1)(b)/(1)(a); 

secondo passaggio = (1)(c)/(1)(b). Gli enti creditizi devono indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento ad attività abilitanti;

GAR prestiti e anticipi (per ciascun obiettivo ambientale) = (1)(c)/(1)(a). Gli enti creditizi devono comunicare il GAR basato sui KPI relativi a CapEx e fatturato e indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento alle attività abilitanti e di transizione.

I KPI devono essere comunicati:

a) in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi alla data di riferimento dell'informativa;

b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo dei nuovi prestiti e anticipi durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

c) con una scomposizione separata per attività abilitanti e attività di transizione e adattamento, nonché per finanziamenti specializzati.

ii) GAR per titoli di debito di imprese non finanziarie («GAR titoli di debito»)

Ai fini del calcolo del GAR per questo tipo di esposizioni, gli enti creditizi devono calcolare e comunicare i seguenti elementi:

(2)(a) totale dei titoli di debito di imprese non finanziarie, segnatamente il valore contabile lordo dei titoli di debito al costo ammortizzato e al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, e dei titoli di debito non posseduti per la negoziazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

(2)(b) titoli di debito di imprese non finanziarie che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente il valore contabile lordo dei titoli di debito nelle pertinenti categorie contabili verso imprese che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia (se disponibili indicare i codici NACE a livello 4);

(2)(c) titoli di debito degli enti pertinenti che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, segnatamente tutti i titoli di debito che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, comprese le attività di transizione e abilitanti.

L'importo di (2)(c) deve essere calcolato usando la formula seguente: 

(2)(c) = (2)(c)(1) + (2)(c)(2), dove:

(2)(c)(1) rappresenta i titoli di debito di cui si conosce l'impiego dei proventi;

(2)(c)(2) rappresenta i titoli di debito di cui non si conosce l'impiego dei proventi.

Ai fini di 2(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione quanto segue: 

(2)(c)(1)(a): il valore contabile lordo totale delle esposizioni verso obbligazioni ecosostenibili emesse conformemente alla legislazione dell'Unione. Le emissioni attuali di obbligazioni designate come obbligazioni verdi dagli emittenti, i cui proventi devono essere investiti in attività economiche ammissibili alla tassonomia, devono essere valutate in base al livello di allineamento alla tassonomia delle attività economiche, in conformità al regolamento (UE) 2020/852, o dei progetti finanziati, sulla base di informazioni specifiche fornite dall'emittente per ciascuna emissione. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'obbligazione verde può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente; 

(2)(c)(1)(b): il valore contabile lordo dei titoli di debito investiti in esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, nella misura in cui le attività finanziate sono attività economiche allineate alla tassonomia. La valutazione deve poggiare sulle informazioni specifiche fornite dall'emittente per l'emissione in questione. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata.

Ai fini di (2)(c)(2) gli enti creditizi devono basarsi sul KPI relativo al fatturato e sul KPI relativo alle spese in conto capitale che la controparte è tenuta a comunicare in applicazione dell'articolo 2 del presente regolamento. L'ammontare dei titoli di debito di imprese non finanziarie deve essere dato dalla somma del valore contabile lordo di tutti i titoli di debito di cui non si conosce l'impiego dei proventi, ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per attività di transizione e attività abilitanti per ciascuna controparte.

Per questo tipo di esposizioni gli enti creditizi devono calcolare i KPI proposti secondo la formula seguente: 

primo passaggio = (2)(b)/(2)(a); 

secondo passaggio = (2)(c)/(2)(b). Gli enti creditizi devono indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento ad attività abilitanti e di transizione;

GAR titoli di debito = (2)(c)/(2)(a) sulla base del KPI relativo al fatturato; (2)(c)/(2)(a) sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale.

I KPI devono essere comunicati:

a) in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale dei titoli di debito alla data di riferimento dell'informativa;

b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo dei nuovi titoli di debito durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

c) con una scomposizione separata per attività abilitanti e di transizione, nonché per finanziamenti specializzati.

iii) GAR per gli strumenti rappresentativi di capitale degli enti creditizi in imprese non finanziarie («GAR strumenti rappresentativi di capitale»)

Gli enti creditizi devono calcolare e comunicare:

a) il rapporto tra gli strumenti rappresentativi di capitale in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia e il totale degli strumenti rappresentativi di capitale in imprese non finanziarie.

Il numeratore deve includere il valore contabile lordo degli strumenti rappresentativi di capitale non possedute per la negoziazione, che comprendono le attività finanziarie al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, le attività finanziarie non possedute per la negoziazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e gli investimenti in controllate, joint venture e collegate, di imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale degli strumenti rappresentativi di capitale non possedute per la negoziazione, che comprendono le attività finanziarie al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, le attività finanziarie non possedute per la negoziazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e gli investimenti in controllate, joint venture e collegate, di imprese non finanziarie;

b) il rapporto tra gli strumenti rappresentativi di capitale in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche allineate alla tassonomia e gli strumenti rappresentativi di capitale in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia.

Il numeratore corrisponde al valore contabile lordo degli strumenti rappresentativi di capitale non possedute per la negoziazione, sulla base del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale per le attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa non finanziaria cui appartengono gli strumenti rappresentativi di capitale.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo degli strumenti rappresentativi di capitale non possedute per la negoziazione, sulla base del KPI relativo al fatturato delle imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia;

c) GAR strumenti rappresentativi di capitale = rapporto tra gli strumenti rappresentativi di capitale in imprese non finanziarie che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia e il totale degli strumenti rappresentativi di capitale in imprese non finanziarie.

Il numeratore deve corrispondere al valore contabile lordo degli strumenti rappresentativi di capitale non possedute per la negoziazione, ponderato in funzione del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale per le attività economiche allineate alla tassonomia comunicate dall'impresa non finanziaria cui appartengono gli strumenti rappresentativi di capitale.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale degli strumenti rappresentativi di capitale non possedute per la negoziazione in imprese non finanziarie.

I rapporti devono essere comunicati:

a) in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale degli strumenti rappresentativi di capitale alla data di riferimento dell'informativa;

b) in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo degli strumenti rappresentativi di capitale durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

c) con una scomposizione separata per attività abilitanti e di transizione.

iv) GAR relativo al totale dei finanziamenti a imprese non finanziarie (prestiti più strumenti rappresentativi di capitale)

I tre rapporti comunicati per ciascun obiettivo ambientale devono essere calcolati sulla base del KPI relativo al fatturato e, per i titoli di debito e gli strumenti rappresentativi di capitale, sulla base del KPI relativo al fatturato e di quello relativo alle spese in conto capitale degli attivi sottostanti, a livello aggregato, per tutti gli strumenti di finanziamento di imprese non finanziarie iscritti in bilancio, strumenti rappresentativi di capitale comprese.

Il numeratore e il denominatore dei rapporti devono comprendere il valore contabile lordo dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito e degli strumenti rappresentativi di capitale pertinenti in ciascun caso.

1.2.1.2. GAR per attività di prestito a imprese finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale in imprese finanziarie

Il GAR per attività di prestito a imprese finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale in imprese finanziarie deve essere calcolato come il rapporto tra i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito e gli strumenti rappresentativi di capitale dei pertinenti portafogli contabili che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale e il totale dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito e degli strumenti rappresentativi di capitale di imprese finanziarie.

Questo GAR deve contenere le informazioni su tutti gli obiettivi ambientali, con una scomposizione delle attività abilitanti. Per la mitigazione dei cambiamenti climatici, il GAR deve altresì contenere informazioni sulle attività di transizione. Gli enti creditizi devono anche fornire informazioni sullo stock e sul flusso.

Per le esposizioni di cui si conosce l'impiego dei proventi, gli enti creditizi devono prendere in considerazione, nel numeratore del GAR per le imprese finanziarie, il valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione alle imprese finanziarie in proporzione al contributo che tali esposizioni apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

Per le esposizioni di cui non si conosce l'impiego dei proventi, il numeratore del GAR per le imprese finanziarie deve essere calcolato sulla base dei KPI delle controparti calcolati conformemente al presente regolamento. L'ammontare di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione a imprese finanziarie da prendere in considerazione nel numeratore del GAR deve essere dato dalla somma del loro valore contabile lordo ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per tutti gli obiettivi ambientali e le attività abilitanti per ciascuna controparte. Per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, la scomposizione deve altresì contenere le attività di transizione di ciascuna controparte.

«e la controparte è un altro ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 e solo a tal fine una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 117, paragrafo 2, di tale regolamento, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale utilizzati devono consistere nel valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e strumenti rappresentativi di capitale dei pertinenti portafogli contabili, ponderato in funzione del «GAR complessivo della controparte», ossia il valore contabile lordo moltiplicato per il «GAR complessivo» della controparte.»

Se la controparte è un'impresa di investimento, i KPI devono essere calcolati come segue, sulla base della quota di servizi nel reddito dell'impresa di investimento:

a) per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio conformemente all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [2], il valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e strumenti rappresentativi di capitale deve essere ponderato in funzione del GAR basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale comunicato dalle imprese di investimento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per «il rapporto tra il valore degli attivi (titoli di debito, strumenti rappresentativi di capitale, disponibilità liquide equivalenti e derivati) investiti in attività economiche allineate alla tassonomia e il valore totale degli attivi investiti»;

b) per le imprese di investimento diverse da quelle che negoziano per conto proprio conformemente all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, il valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e strumenti rappresentativi di capitale deve essere ponderato in funzione del KPI basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale relativo ai ricavi (compensi, commissioni e altri benefici monetari) comunicato dalle imprese di investimento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per «il rapporto tra commissioni, compensi e altri benefici monetari derivanti da servizi e attività riguardanti attività economiche allineate alla tassonomia e il totale delle commissioni, dei compensi e degli altri benefici monetari derivanti da tutti i servizi e da tutte le attività».

Se la controparte è un gestore di attività finanziarie, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale devono consistere nel valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e strumenti rappresentativi di capitale, ponderato in funzione del rapporto relativo agli investimenti della controparte in attività economiche allineate alla tassonomia, come precisato agli allegati III e IV del presente regolamento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per il rapporto relativo agli investimenti totali del gestore di attività finanziarie.

Se le imprese beneficiarie degli investimenti sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, devono essere assunti come parametro di riferimento gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni risultanti dal calcolo del KPI relativo agli investimenti basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale o del KPI relativo alle sottoscrizioni delle imprese beneficiarie degli investimenti, conformemente agli allegati XI e X del presente regolamento.

Il denominatore deve consistere nel valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale dei pertinenti portafogli contabili in relazione a imprese finanziarie.

1.2.1.3. GAR per le esposizioni al dettaglio

Il GAR per le esposizioni al dettaglio verso prestiti su immobili residenziali o prestiti per la ristrutturazione di abitazioni è calcolato come quota dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni che sono allineati alla tassonomia secondo i criteri pertinenti di vaglio tecnico per gli edifici, in particolare per la ristrutturazione, l'acquisto e la proprietà in conformità dei punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, rispettivamente dell'allegato I o II del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dei punti 3.1 e 3.2 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni. Questo GAR deve includere informazioni sulle attività di transizione, nonché sullo stock e sul flusso.

Il GAR per le esposizioni al dettaglio verso credito al consumo per l'acquisto di autovetture deve corrispondere alla quota di prestiti che finanziano autovetture conformi ai criteri di vaglio tecnico fissati all'allegato I, punto 6.5, dell'atto delegato sul clima. Questo GAR deve includere informazioni sulle attività di transizione, sullo stock di prestiti (soltanto per quelli concessi dopo il [data di applicazione del presente regolamento]) e sul flusso di prestiti. Esso si applica esclusivamente agli investimenti pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

I KPI relativi alle esposizioni al dettaglio che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia sono di applicazione soltanto per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

i) Prestiti su immobili residenziali

L'informativa sul KPI degli enti creditizi deve coprire il portafoglio di prestiti al dettaglio, in particolare il portafoglio di prestiti ipotecari. Le informazioni relative a tale KPI devono tenere conto della conformità ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici fissati all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dell'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486.

Il KPI per il portafoglio di prestiti su immobili residenziali degli enti creditizi deve essere espresso come quota dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente stabilito, in particolare, all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o dell'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi prestiti durante il periodo di riferimento dell'informativa.

Il numeratore del rapporto deve includere il valore contabile lordo dei prestiti su immobili residenziali conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima.

Nel numeratore del rapporto gli enti creditizi devono prendere in considerazione anche i prestiti concessi per la ristrutturazione di edifici o abitazioni in conformità ai criteri pertinenti di vaglio tecnico per gli edifici, in particolare di cui all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali più il valore contabile lordo totale dei prestiti alle famiglie per la ristrutturazione di abitazioni, evitando il doppio conteggio nel caso in cui questi ultimi siano prestiti garantiti.

ii) Clienti al dettaglio - Credito al consumo per l'acquisto di autovetture

Gli enti creditizi devono comunicare un KPI per i prestiti concessi alle famiglie per l'acquisto di un veicolo a motore (autovettura). Il KPI deve consistere nella quota di prestiti associati ad autovetture che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 6.5, dell'atto delegato sul clima.

Gli enti creditizi devono prendere in considerazione i prestiti di questo tipo concessi a partire dalla data di applicazione degli obblighi di informativa, tanto per il KPI relativo allo stock quanto per quello relativo ai nuovi prestiti. Non occorre tenere conto dell'aggiornamento dello stock di prestiti concessi prima della data di applicazione.

1.2.1.4. GAR per prestiti e anticipi che finanziano l'edilizia residenziale pubblica e altri finanziamenti specializzati alle autorità pubbliche

Gli enti creditizi il cui modello aziendale è basato in larga misura sul finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica devono comunicare un KPI relativo alla quota di esposizioni verso le attività di finanziamento delle autorità pubbliche in conformità dei criteri pertinenti di vaglio tecnico, in particolare di cui all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486. Questo GAR deve essere stimato e comunicato dall'ente creditizio sotto forma di quota delle esposizioni da prestiti o titoli di debito ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica conforme ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I o II, punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, e 7.7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, o all'allegato II, punti 3.1 e 3.2, del regolamento delegato (UE) 2023/2486, rispetto al totale dei prestiti ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica. Gli enti creditizi devono includere informazioni sullo stock e sul flusso.

Il metodo di calcolo del numeratore e del denominatore deve essere lo stesso usato per i prestiti su immobili residenziali.

Per il finanziamento di attività e attivi diversi dall'edilizia residenziale pubblica di cui si conosce l'impiego dei proventi, gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni verso l'autorità pubblica, incluse le esposizioni da finanziamenti specializzati, in proporzione al contributo che esse apportano al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dall'autorità pubblica in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

1.2.1.5. Altre esposizioni in bilancio - Garanzie immobiliari recuperate

Gli enti creditizi devono rendere noto il KPI relativo al grado di conformità del proprio portafoglio di garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate e possedute per la vendita ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima per quanto riguarda l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale indicatore deve consistere nel rapporto tra le garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima e il totale delle garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi attivi durante il periodo di riferimento dell'informativa.

Il numeratore del rapporto deve includere il valore contabile lordo delle garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate conformi ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale delle garanzie immobiliari residenziali e commerciali recuperate e possedute per la vendita dall'ente creditizio.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi prestiti durante il periodo di riferimento dell'informativa.

1.2.1.6. GAR complessivo

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sul GAR complessivo. Esso deve riflettere il valore cumulativo dei KPI basati sulle esposizioni, includendo al denominatore il totale degli attivi in bilancio senza le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e sommando nel numeratore complessivo i numeratori dei KPI basati sulle esposizioni ecosostenibili:

a) GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;

b) GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese non finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;

c) GAR per le esposizioni immobiliari residenziali, compresi i prestiti per la ristrutturazione di abitazioni, per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici ed economia circolare;

d) GAR per i prestiti al dettaglio per l'acquisto di autovetture, per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;

e) GAR per i proventi utilizzati per finanziare pubbliche amministrazioni locali, per tutti gli obiettivi ambientali;

f) GAR per le garanzie immobiliari residenziali e commerciali recuperate e possedute per la vendita, per gli obiettivi dei cambiamenti climatici.

Insieme al GAR complessivo gli enti creditizi devono comunicare anche la percentuale di attivi esclusi dal numeratore del GAR conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, e al punto 1.1.2 del presente allegato.

1.2.2. KPI per le esposizioni fuori bilancio

Gli enti creditizi devono comunicare un rapporto complementare sul livello di associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia delle esposizioni fuori bilancio che essi gestiscono e che orientano o contribuiscono a orientare i flussi di capitale verso attività economiche la cui sostenibilità ambientale può essere valutata conformemente al regolamento (UE) 2020/852:

a) garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi e altri strumenti di debito verso imprese; e

b) attività finanziarie gestite.

1.2.2.1. Coefficiente verde per le garanzie finanziarie alle imprese finanziarie e non finanziarie (KPI relativo alle garanzie finanziarie)

Il coefficiente verde per le garanzie finanziarie alle imprese corrisponde alla quota di garanzie finanziarie a sostegno di prestiti, anticipi e titoli di debito che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, rispetto all'insieme delle garanzie finanziarie a sostegno di prestiti, anticipi e titoli di debito delle imprese. Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso, per tutti gli obiettivi ambientali. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne gli altri obiettivi ambientali, deve indicare la parte di attività abilitanti.

Il metodo di calcolo del KPI relativo alle garanzie finanziarie deve essere lo stesso illustrato per i KPI relativi a prestiti e anticipi e/o a titoli di debito verso imprese, applicato però ai prestiti e agli anticipi/ai titoli di debito sottostanti garantiti dall'ente creditizio.

1.2.2.2. Coefficiente verde per le attività finanziarie gestite (KPI relativo alle attività finanziarie gestite)

Il coefficiente verde per le attività finanziarie gestite deve consistere nella quota delle attività finanziarie gestite (strumenti di debito, strumenti rappresentativi di capitale e immobili) di imprese che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, rispetto al totale delle attività finanziarie gestite (strumenti di debito, strumenti rappresentativi di capitale e altri attivi). Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso, per tutti gli obiettivi ambientali. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne gli altri obiettivi ambientali, deve indicare la parte di attività abilitanti.

Il metodo di calcolo del KPI relativo alle attività finanziarie gestite deve essere lo stesso illustrato all'allegato III del presente regolamento per i gestori di attività finanziarie.

1.2.3. KPI relativi a servizi diversi dal prestito - Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi)

Il KPI per i ricavi da commissioni e compensi legati a servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese è definito come il rapporto tra i ricavi dell'ente creditizio da commissioni e compensi addebitati alle imprese, derivanti da prodotti o servizi diversi dal prestito e associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, e il totale dei ricavi da commissioni e compensi addebitati alle imprese e derivanti da prodotti o servizi diversi dal prestito.

Gli enti creditizi devono rendere noti i ricavi da commissioni e compensi legati alla fornitura di servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie, compresi i seguenti servizi (secondo quanto comunicato dagli enti seguendo il modello 22.1 «Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451):

a) emissione di titoli di terzi o altri servizi ad essi connessi;

b) ricevimento, trasmissione ed esecuzione per conto di clienti di ordini di acquisto o vendita di titoli;

c) consulenza alle imprese per fusioni e acquisizioni;

d) servizi finanziari per l'impresa inerenti alla consulenza sui mercati dei capitali per clienti aziendali o di altro tipo;

e) commissioni di private banking;

f) servizi di compensazione e regolamento;

g) custodia e altri servizi correlati;

h) servizi di pagamento;

i) ricavi da commissioni e compensi per la distribuzione ai clienti attuali dell'ente di prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale;

j) attività di gestione del prestito;

k) servizi di cambio e operazioni internazionali.

Il numeratore del KPI deve comprendere i ricavi da commissioni e compensi, ai sensi dell'allegato V, punto 284, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, per la fornitura alle imprese di servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie e associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. Essi devono essere stimati ponderando i ricavi da commissioni e compensi addebitati a ciascuna controparte in funzione della quota di fatturato e spese in conto capitale associata alle attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente, secondo quanto da essa comunicato conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Nel caso delle imprese finanziarie, il coefficiente da applicare per la controparte deve essere lo stesso dei KPI relativi a tali imprese.

Il denominatore deve corrispondere all'importo totale dei ricavi da commissioni e compensi addebitati alle imprese per prodotti o servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie.

1.2.4. Altre informazioni inerenti al GAR: GAR per il portafoglio di negoziazione

Il portafoglio di negoziazione deve essere escluso dal denominatore e dalla copertura del GAR complessivo.

Gli enti creditizi devono spiegare la politica di investimento applicata al proprio portafoglio di negoziazione, la relativa composizione globale ed eventuali tendenze in termini di settori predominanti e associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia. Devono altresì spiegare i potenziali limiti in termini di rischi climatici e ambientali e di livello di associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia, nonché le modalità di gestione dei rischi ambientali che possono incidere sul valore del portafoglio.

Se un portafoglio di negoziazione svolge un ruolo importante nel modello aziendale di un ente creditizio, in particolare quando quest'ultimo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l'ente deve comunicare informazioni quantitative e KPI che illustrino in che misura negozia in attivi ecosostenibili e in che misura contribuisce a promuoverne la negoziazione.

Gli enti creditizi devono comunicare le seguenti informazioni:

a) il volume totale di strumenti allineati alla tassonomia negoziati durante il periodo di riferimento dell'informativa, segnatamente la somma degli acquisti e delle vendite di titoli ecosostenibili in termini assoluti;

b) il volume totale di titoli negoziati durante il periodo di riferimento dell'informativa, segnatamente la somma degli acquisti totali e delle vendite totali di titoli in termini assoluti.

La somma degli acquisti e delle vendite di titoli ecosostenibili in termini assoluti deve essere inclusa al numeratore del GAR specifico per il portafoglio di negoziazione dell'ente creditizio. La somma degli acquisti totali e delle vendite totali di titoli in termini assoluti deve essere inclusa al denominatore del GAR per il portafoglio di negoziazione.

La parte del numeratore del GAR per il portafoglio di negoziazione deve essere stimata ponderando il valore contabile lordo dei titoli di debito e degli strumenti rappresentativi di capitale acquistati e/o venduti da ciascuna controparte in funzione della quota di fatturato e di spese in conto capitale associata alle attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente, secondo quanto da essa comunicato conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 e al presente regolamento. Nel caso delle imprese finanziarie, il coefficiente da applicare per la controparte deve essere lo stesso dei KPI pertinenti relativi a tale controparte.

___________

[2] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

(1)

Allegato sostituito dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486.

ALLEGATO VII

(integrato dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486)

INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Contenuto degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) che devono essere comunicati dalle imprese di investimento

1. Ambito di applicazione degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI)

La comunicazione dei KPI e la relativa metodologia devono riguardare ed essere concepiti separatamente per tutti i seguenti servizi elencati nell'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE:

a) attività di negoziazione per conto proprio delle imprese di investimento, indipendentemente dal fatto che le imprese di investimento siano principal trader o che negozino per conto dei loro clienti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 3, della direttiva 2014/65/UE;

b) servizi e attività di investimento delle imprese di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, ad eccezione del punto 3 di tale sezione.

I servizi accessori elencati nell'allegato I, sezione B, della direttiva 2014/65/UE devono essere esclusi dall'ambito dell'informativa.

I servizi e le attività di investimento che devono essere coperti dagli obblighi di informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 e del presente regolamento comprendono quanto segue:

a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) negoziazione per conto proprio;

d) gestione di portafogli;

e) consulenza in materia di investimenti;

f) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

g) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

h) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);

i) gestione di sistemi organizzati di negoziazione (OTF).

2. Imprese di investimento che negoziano per conto proprio

Le imprese di investimento che negoziano per conto proprio devono comunicare i KPI sottoriportati.

2.1. KPI relativi ai loro attivi sotto forma di:

- quota di attivi associati alle attività economiche ammissibili alla tassonomia nell'ambito degli attivi totali;

- quota di attivi associati alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito degli attivi associati alle attività economiche ammissibili alla tassonomia; e

- quota di attivi associati alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito degli attivi totali (GAR).

Per il calcolo dei KPI, si deve considerare quanto segue.

2.2. Imprese beneficiarie degli investimenti considerate

Le imprese beneficiarie degli investimenti considerate devono comprendere imprese non finanziarie, imprese non finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2014/95/UE, imprese finanziarie e imprese finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2014/95/UE.

Per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2014/95/UE, le imprese di investimento devono utilizzare i KPI che le imprese beneficiarie degli investimenti devono comunicare ai sensi del presente regolamento. Per le imprese beneficiarie degli investimenti che non sono soggette alla direttiva 2014/95/UE, si applica l'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.3. Strumenti di investimento considerati - attivi

Per gli strumenti di investimento, il calcolo dei KPI deve considerare i titoli di debito, gli strumenti rappresentativi di capitale, le disponibilità liquide verso imprese beneficiarie degli investimenti e tutti gli altri attivi.

2.4. Metodo di calcolo

Per quanto concerne il calcolo del GAR per i servizi e le attività delle imprese di investimento che negoziano per conto proprio, le imprese di investimento devono basarsi sul KPI relativo al fatturato e sul KPI relativo alle spese in conto capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti per ciascun obiettivo ambientale.

Il numeratore è costituito dal valore degli investimenti ponderato per la quota delle attività economiche allineate alla tassonomia con una scomposizione per le attività di transizione e abilitanti dell'impresa beneficiaria degli investimenti, ossia per la quota del fatturato e delle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria degli investimenti associata alle attività economiche allineate alla tassonomia.

La media ponderata del valore degli investimenti si basa sulla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti misurata come segue:

a) per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie, i KPI relativi a fatturato e spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati I e II;

b) per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono gestori di attività finanziarie, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati III e IV;

c) per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono enti creditizi, il coefficiente di attivi verdi basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale risultante dal calcolo del predetto coefficiente dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati V e VI;

d) per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese di investimento, gli investimenti e i ricavi, come risultanti dal calcolo dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati VII e VIII in funzione della quota di servizi e attività legata alla negoziazione per conto proprio e non per conto proprio nell'ambito del reddito dell'impresa di investimento;

e) per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni, quali risultanti dal calcolo dei KPI sugli investimenti basati sul fatturato o sulle spese in conto capitale oppure combinati, ove applicabile, con il KPI relativo alle sottoscrizioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non vita beneficiarie, conformemente agli allegati IX e X.

Per i titoli di debito emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti con l'obiettivo di finanziare attività o progetti specifici, oppure nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia emesso obbligazioni ecosostenibili, le imprese di investimento devono valutare tali titoli di debito in base al fatto che essi finanziano o meno attività o progetti economici allineati alla tassonomia, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria.

In deroga al secondo e terzo comma del presente punto 2.4, i titoli di debito destinati a finanziare attività o progetti specificati o le obbligazioni ecosostenibili emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino a concorrenza del valore delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e di tali titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria.

In deroga al secondo e terzo comma del presente punto 2.4, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore in proporzione al contributo che apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia.

Per il denominatore, gli attivi totali devono comprendere tutti gli attivi investiti dalle imprese di investimento per conto proprio.

3. Imprese di investimento che non negoziano per conto proprio

Le imprese di investimento che non negoziano per conto proprio devono comunicare i KPI sottoriportati.

3.1. KPI relativi a ricavi, compresi commissioni, compensi e altri benefici monetari sotto forma di:

- quota dei ricavi da servizi e attività associata alle attività economiche ammissibili alla tassonomia nell'ambito del totale dei ricavi derivanti da servizi e attività di investimento;

- quota dei ricavi da servizi e attività di investimento associata alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito dei ricavi derivanti da servizi e attività di investimento associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia; e

- quota dei ricavi da servizi e attività di investimento associata alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito dei ricavi totali derivanti da servizi e attività di investimento (GAR).

Per il calcolo dei KPI, si deve considerare quanto segue.

3.2. Clienti considerati

Le imprese di investimento devono considerare i clienti che ricevono servizi di investimento diversi dai servizi di negoziazione per conto proprio e dai servizi accessori che sono imprese non finanziarie e altre imprese non finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2014/95/UE, imprese finanziarie e altre imprese finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2014/95/UE.

Per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono soggette alla direttiva 2014/95/UE, le imprese di investimento devono utilizzare i KPI che le imprese beneficiarie degli investimenti devono comunicare ai sensi del presente regolamento. Per le imprese beneficiarie degli investimenti che non sono soggette alla direttiva 2014/95/UE, si applica l'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.

3.3. Metodo di calcolo

Per le attività delle imprese di investimento diverse dalla negoziazione per conto proprio, il numeratore è rappresentato dalla media ponderata dei ricavi (commissioni, compensi e altri benefici monetari) generati dall'impresa di investimento in relazione al valore aggregato delle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito delle attività dei loro clienti. Si applica la metodologia di cui al punto 2.4 del presente allegato.

3.4. Altri elementi da prendere in considerazione

Le imprese di investimento devono indicare nei modelli gli obiettivi ambientali e la natura delle attività (abilitanti o di transizione).

Le informazioni devono essere comunicate dopo il netting di potenziali coperture e compensazioni, indipendentemente dallo strumento utilizzato conformemente all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2012/236 del Parlamento europeo e del Consiglio [1].

___________

[1] Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012).

(1)

Allegato sostituito dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486.

ALLEGATO IX

(modificato e integrato dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486)

INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

1. KPI relativo agli investimenti

Il KPI relativo agli investimenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione deve presentare la media ponderata degli investimenti diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. Il KPI deve essere indicato tanto in percentuale del «totale degli investimenti» quanto in unità monetarie assolute.

Per investimenti si intendono tutti gli investimenti diretti e indiretti, compresi quelli in organismi di investimento collettivo e partecipazioni, prestiti e ipoteche, immobili, impianti e macchinari, nonché, se del caso, attivi immateriali.

Nell'informativa aggiuntiva le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono distinguere la quota degli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti e la quota degli investimenti rimanenti. La copertura del coefficiente con riferimento al totale di bilancio deve essere indicata escludendo le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento.

L'informativa deve essere scomposta per obiettivo ambientale in termini percentuali e in unità monetarie, se disponibili.

La media ponderata del valore degli investimenti deve basarsi sulla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti misurata attraverso i seguenti elementi:

a) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa non finanziaria, i KPI relativi a fatturato e spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati I e II;

b) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un gestore di attività finanziarie, il KPI basato sul fatturato e quello basato sulle spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati III e IV;

c) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un ente creditizio, il coefficiente di attivi verdi (GAR, green asset ratio) basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale risultante dal calcolo del GAR dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati V e VI;

d) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di investimento, gli investimenti e i ricavi, come risultanti dal calcolo dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati VII e VIII in funzione della quota di servizi e attività legata alla negoziazione per conto proprio e non per conto proprio rispetto al reddito dell'impresa di investimento;

e) se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni, quali risultanti dal calcolo dei KPI relativi agli investimenti basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale (ossia la quota degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, che sono diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia) combinati, se del caso, al KPI relativo alle sottoscrizioni delle imprese di assicurazione o di riassicurazione non vita beneficiarie degli investimenti, conformemente agli allegati XI e X.

In deroga al primo e al quinto comma del presente punto 1, i titoli di debito destinati a finanziare attività o progetti specificati o le obbligazioni ecosostenibili emesse dall'impresa beneficiaria degli investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino al valore delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.

In deroga al primo e quinto comma del presente punto 1, gli investimenti immobiliari sono inclusi nel numeratore in proporzione al contributo che apportano al finanziamento delle attività economiche allineate alla tassonomia.

2. KPI relativo ad attività di sottoscrizione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese di assicurazione vita devono calcolare il KPI relativo ad attività di sottoscrizione e presentare i ricavi da assicurazioni non vita o, se del caso, da riassicurazioni, derivanti da «premi lordi contabilizzati», corrispondenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione allineate alla tassonomia conformemente all'allegato II, punti 10.1 e 10.2, dell'atto delegato «Clima». Il KPI deve essere rappresentato in termini percentuali rispetto a uno dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

a) totale dei premi lordi di assicurazione non vita contabilizzati;

b) totale dei premi lordi di riassicurazione non vita contabilizzati;

c) totale dei ricavi di assicurazioni non vita;

d) totale dei ricavi di riassicurazioni non vita.

L'informativa deve essere scomposta per obiettivo ambientale in termini percentuali e in unità monetarie, se disponibili.

L'informativa integrativa deve spiegare in che misura le attività di sottoscrizione ecosostenibili sono cedute ad un'impresa di riassicurazione e in che misura le attività di sottoscrizione sostenibili rappresentano attività di riassicurazione accettate da altre imprese di assicurazione o di riassicurazione.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2486.

ALLEGATO XI

INFORMAZIONI QUALITATIVE PER I GESTORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE, GLI ENTI CREDITIZI, LE IMPRESE DI INVESTIMENTO E LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

L'informativa sui KPI quantitativi deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni qualitative a sostegno delle spiegazioni fornite dalle imprese finanziarie e della comprensione di tali KPI da parte dei mercati:

- informazioni contestuali a sostegno degli indicatori quantitativi, in particolare l'ambito degli attivi e delle attività coperto dai KPI, informazioni sulle fonti dei dati e sui loro limiti;

- spiegazioni in merito alla natura e agli obiettivi delle attività economiche allineate alla tassonomia nonché all'evoluzione delle attività economiche allineate alla tassonomia nel tempo, a partire dal secondo anno di attuazione, distinguendo tra elementi connessi alle attività commerciali ed elementi connessi alla metodologia e ai dati;

- descrizione della conformità al regolamento (UE) 2020/852 in relazione alla strategia aziendale dell'impresa finanziaria, ai processi di progettazione dei prodotti e all'impegno con clienti e controparti;

- per gli enti creditizi che non sono tenuti a comunicare informazioni quantitative per le esposizioni da negoziazione, informazioni qualitative sull'allineamento dei portafogli di negoziazione al regolamento (UE) 2020/852, compresa la composizione complessiva, le tendenze osservate, gli obiettivi e la politica;

- informazioni aggiuntive o complementari a sostegno delle strategie dell'impresa finanziaria e il peso del finanziamento di attività economiche allineate alla tassonomia nel contesto della loro attività globale.

(1)

Allegato introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2022/1214.