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DECISIONE (PESC) 2022/1285 DEL CONSIGLIO, 21 luglio 2022

G.U.U.E. 22 luglio 2022, n. L 195

Decisione che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 21 luglio 2022

Entrata in vigore il: 21 luglio 2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.

2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 (2) che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 900 000 000 EUR.

3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636 (3), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 350 000 000 EUR.

4) Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/809 (4), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 840 000 000 EUR.

5) Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 490 000 000 EUR.

6) E' opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022).

(2)

Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 96 del 24.3.2022).

(3)

Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 117 del 19.4.2022).

(4)

Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 145 del 24.5.2022).

Art. 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La durata della misura di assistenza è di 70 mesi dall'adozione della presente decisione.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 2 330 000 000 EUR.»;

3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 2 330 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. L'importo di 490 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK