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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1467 DELLA COMMISSIONE, 5 settembre 2022

G.U.U.E. 6 settembre 2022, n. L 231

Regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di detta direttiva.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 settembre 2022

Applicabile dal: 1° gennaio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 (2) al fine di migliorare le disposizioni afferenti a tutte le forme di scambi di informazioni e di cooperazione amministrativa istituendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione (3) dovrebbe pertanto essere adattato a tali modifiche. Lo scambio automatico di informazioni a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere effettuato utilizzando un formato elettronico tipo.

3) Conformemente alla direttiva 2011/16/UE, è altresì necessario stabilire modalità pratiche per la registrazione e l'identificazione di taluni gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione, a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 4.

4) A norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE, dovrebbe essere istituito un registro centrale in cui sono registrate le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 5 del medesimo articolo e da notificare a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4. Tale registro centrale dovrebbe essere a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri. Ai fini della comunicazione e della registrazione di tali informazioni dovrebbe essere utilizzato un formulario tipo.

5) L'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE contempla un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della stessa. Per motivi di coerenza e di certezza del diritto, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere allineata alla data di applicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2021/514.

6) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alle misure di cui al regolamento.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 64 dell'11.3.2011.

(2)

Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GU L 332 del 18.12.2015).

(4)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato XIV del presente regolamento.»;

2) all'articolo 2 quinquies, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis quater della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XV del presente regolamento.»;

3) è inserito l'articolo 2 septies seguente:

«Articolo 2 septies

Formulari tipo, per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e i Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale, formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera e periodo di conservazione per le informazioni cancellate dal registro centrale

1. Il formulario da utilizzare per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e sui Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato XVI del presente regolamento.

2. Conformemente all'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE, gli elementi essenziali da registrare nel registro centrale sono le informazioni elencate nell'allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, di detta direttiva, e nell'allegato XVI del presente regolamento. L'istituzione del registro centrale e il trattamento dei dati personali effettuato presso il registro centrale da parte della Commissione per conto delle autorità competenti degli Stati membri sono conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento dei dati e la Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

3. Il formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XVI del presente regolamento.

4. Il periodo di conservazione delle informazioni cancellate dal registro centrale a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punto 5, lettera d), e dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XVI del presente regolamento.

___________

(*1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016)."

(*2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).»;"

4) gli allegati I, IX e X sono sostituiti dal testo che figura all'allegato I del presente regolamento;

5) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

6) gli allegati XIV, XV e XVI, il cui testo figura all'allegato III del presente regolamento, sono aggiunti.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Gli allegati I, IX e X sono sostituiti da quanto segue:

"ALLEGATO I

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e per le indagini amministrative ai sensi degli articoli 5 e 5 bis della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto a norma dell'articolo 7 della predetta direttiva contiene i seguenti campi [1]:

- Base giuridica

- Numero di riferimento

- Data

- Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata

- Identità della persona oggetto della verifica o indagine

- Descrizione generale del caso e, se opportuno, informazioni contestuali specifiche presumibilmente atte a verificare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione e l'applicazione della normativa nazionale degli Stati membri con riguardo alle imposte di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE

- Fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni

- Periodo oggetto dell'indagine

- Nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste

- Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

- Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

- Richiesta motivata di un'indagine amministrativa e motivi del rifiuto di effettuare tale indagine

- Conferma di ricevuta della richiesta di informazioni

- Richiesta di informazioni supplementari di carattere generale

- Motivi dell'incapacità o del rifiuto di fornire le informazioni

- Motivi del mancato rispetto del termine stabilito per la risposta e data entro cui l'autorità interpellata ritiene di essere in grado di rispondere

- Descrizione particolareggiata del gruppo."

"ALLEGATO IX

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per i formulari di cooperazione amministrativa diversa dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE riguardano le seguenti informazioni:

- Identificazione dello Stato membro

- Anno

- Parte A: statistiche per Stato membro sullo scambio di informazioni

- sullo scambio di informazioni su richiesta (articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di richieste inviate

- Numero di risposte ricevute

- Numero di risposte esaustive ricevute entro il termine prescritto

- Numero di risposte per le quali le informazioni (parziali o totali) sono state ricevute entro due mesi

- Numero di richieste ricevute

- Numero di risposte inviate

- Numero di rifiuti sulla base dell'articolo 17 della direttiva 2011/16/UE

- sullo scambio di informazioni su richiesta relative al gruppo (articolo 5 bis della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di richieste relative al gruppo inviate

- Numero di risposte relative al gruppo ricevute

- Numero di risposte relative al gruppo esaustive ricevute entro il termine prescritto

- Numero di risposte relative al gruppo per le quali le informazioni (parziali o totali) sono state ricevute entro due mesi

- Numero di richieste relative al gruppo ricevute

- Numero di risposte relative al gruppo inviate

- Numero di rifiuti relativi al gruppo sulla base dell'articolo 17 della direttiva 2011/16/UE

- sullo scambio spontaneo di informazioni (articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di scambi spontanei inviati

- Numero di scambi spontanei ricevuti

- Parte B: statistiche sulle altre forme di cooperazione amministrativa

- sulla presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative (articolo 11 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di presenze in entrata negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

- Numero di presenze in uscita dagli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

- sui controlli simultanei (articolo 12 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di controlli simultanei avviati dallo Stato membro

- Numero di controlli simultanei cui lo Stato membro ha partecipato

- sulle richieste di notifica (articolo 13 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di richieste di notifica inviate

- Numero di richieste di notifica ricevute

- sui riscontri (articolo 14 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di richieste di riscontro inviate

- Numero di riscontri ricevuti

- Numero di richieste di riscontro ricevute

- Numero di riscontri inviati

- Parte C: statistiche sulla stima delle entrate supplementari o dell'aumento delle imposte accertate grazie alla cooperazione amministrativa. Le informazioni di questa parte sono facoltative.

- Dallo scambio di informazioni su richiesta

- Dallo scambio spontaneo di informazioni

- In esito a un controllo simultaneo

- Dati e numero di casi complessivi."

"ALLEGATO X

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE sulle categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva, riguardano le seguenti informazioni:

- Per tutte le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE: statistiche sul messaggio e sul contribuente

- Nel caso dei redditi da lavoro dipendente e compensi per dirigenti: statistiche su messaggio e destinatario, messaggio e pagatore, destinatario e relazione, pagatore e relazione, destinatario e reddito

- Nel caso delle pensioni: statistiche su messaggio e destinatario, messaggio e pagatore, destinatario, pagatore, regime, reddito

- Nel caso dei prodotti di assicurazione sulla vita: statistiche su messaggio e polizza, polizza nel suo complesso, evento

- Nel caso della proprietà e dei redditi immobiliari: statistiche su messaggio e parti, parti complessive, entità e valore della proprietà, entità e valore dell'operazione, entità e valore dei prestiti, entità e valore del reddito derivante da diritti

- Nel caso del reddito da royalties: statistiche su messaggio e destinatario, messaggio e pagatore, destinatario e reddito

- Nel caso dei messaggi sullo status: statistiche su messaggi sullo status, errore nei messaggi sullo status - Nel caso dei messaggi a zero dati: statistiche su messaggi a zero dati."

___________

[1] Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono tuttavia apparire nel formulario utilizzato per quel caso.

ALLEGATO II

Il titolo dell'allegato V, lettera b), è sostituito dal seguente:

"b) Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni su redditi da lavoro dipendenti, compensi per dirigenti o royalties:"

ALLEGATO III

ALLEGATO III

Sono aggiunti i seguenti allegati XIV, XV e XVI:

"ALLEGATO XIV

"ALLEGATO XV

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della medesima direttiva, riguardano le seguenti informazioni:

- Per messaggio, statistiche sul numero totale di relazioni ricevute dai Gestori di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni

- Per messaggio, statistiche sul numero totale di relazioni ricevute da ciascuno Stato membro

- Per Venditore Oggetto di Comunicazione, statistiche sul tipo di Venditore Oggetto di Comunicazione, numero di identificazione fiscale o equivalente funzionale, Stato membro di residenza del Venditore Oggetto di Comunicazione e motivo dello scambio; Stato membro di residenza del Venditore Oggetto di Comunicazione e/o Stato membro in cui è ubicato il bene immobiliare

- Per Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, statistiche sul tipo di Attività Pertinente nonché Corrispettivo e tipo di Proprietà Inserzionata.

";

"ALLEGATO XVI

Formulario di cui all'articolo 2 septies, paragrafo 1

Il formulario da utilizzare ai fini della comunicazione delle informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE e della comunicazione delle informazioni sui Gestori di Piattaforma Straniera a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, della direttiva 2011/16/UE contiene le seguenti informazioni:

(a) Nome del Gestore di Piattaforma Escluso

(b) Indirizzo postale del Gestore di Piattaforma Escluso

(c) Indirizzo di posta elettronica, compresi i siti web, del Gestore di Piattaforma Escluso

(d) se disponibile, l'eventuale numero di identificazione fiscale rilasciato al Gestore di Piattaforma Escluso

(e) Stato membro cui è stata trasmessa la dimostrazione a norma dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 3, della direttiva 2011/16/UE; e

(f) esercizio fiscale durante il quale è stato concesso lo status di Gestore di Piattaforma Escluso.

Formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera

Il numero di identificazione individuale rispetta il formato in appresso a 12 cifre, CCYYYYXXXXXX, ove: CC rappresenta il codice paese ISO dello Stato membro che rilascia il numero di identificazione individuale; YYYY rappresenta l'anno in cui il Gestore di Piattaforma Straniera si registra nello Stato membro di registrazione unica; e XXXXX è una stringa alfanumerica unica.

Periodo di conservazione relativo a talune informazioni cancellate o rimosse dal registro centrale 

1. Se la registrazione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2021/514, è revocata a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, lo Stato membro di registrazione unica cancella il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione dal registro centrale. Il registro centrale conserva le informazioni cancellate di cui all'allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, della direttiva 2011/16/UE per non oltre 12 mesi dalla data della cancellazione.

2. Le informazioni registrate nel registro centrale dei Gestori di Piattaforma Esclusi sono rimosse, nel caso in cui il Gestore di Piattaforma Escluso ai sensi dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 3, della direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2021/514, non dimostri fin dall'inizio e su base annua, con soddisfazione dell'autorità competente dello Stato membro alla quale, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione III, parte A, punti da 1 a 3, della direttiva 2011/16/UE, avrebbe altrimenti dovuto comunicare informazioni, che l'intero modello di business della Piattaforma è tale da non includere Venditori Oggetto di Comunicazione. Il registro centrale conserva le informazioni rimosse di cui all'allegato XVI, lettere da a) a f), del presente regolamento per non oltre 12 mesi dalla data di rimozione delle informazioni registrate.

"