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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE, 15 dicembre 2015

G.U.U.E. 18 dicembre 2015, n. L 332

Regolamento recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/648)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 21 dicembre 2015

Applicabile dal: 1° gennaio 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, e l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2011/16/UE ha sostituito la direttiva 77/799/CEE del Consiglio (2). Alcuni adeguamenti importanti sono stati apportati alle norme concernenti la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri, allo scopo di accrescere l'efficienza e l'efficacia dello scambio transfrontaliero di informazioni.

2) La direttiva 2014/107/UE del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 2011/16/UE per introdurre lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari e il relativo insieme di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence).

3) Per garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico, la direttiva 2011/16/UE stabilisce determinate norme sui formulari e formati elettronici tipo, nonché modalità pratiche sullo scambio di informazioni tra Stati membri da adottare mediante atti di esecuzione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione (4) stabilisce norme dettagliate per quanto concerne i formulari tipo e i formati elettronici da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE.

4) Tenuto conto delle modifiche da apportare in vista dell'attuazione della direttiva 2011/16/UE e ai fini di una migliore leggibilità dell'atto di esecuzione, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 e definire nuove norme consolidate.

5) Per facilitare lo scambio di informazioni, la direttiva 2011/16/UE stabilisce che lo scambio di informazioni a norma di detta direttiva abbia luogo utilizzando formulari tipo, tranne per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni.

6) E' opportuno che i formulari tipo da utilizzare comprendano un certo numero di campi sufficientemente diversificati, in modo da consentire agli Stati membri di trattare agevolmente i diversi casi utilizzando per ciascuno di essi i campi pertinenti.

7) Ai fini dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, la direttiva 2011/16/UE prevede che la Commissione adotti sia le modalità pratiche che il formato elettronico. Per garantire l'adeguatezza e l'utilizzabilità dei dati scambiati e l'efficienza dello scambio stesso, è necessario stabilire modalità di applicazione in materia.

8) La condizione in base a cui lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per le cinque categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE è subordinato alla loro disponibilità, giustifica il fatto che il corrispondente formato elettronico non sia specificato oltre il livello della struttura generale e delle classi di elementi che compongono il formato elettronico, mentre gli elementi dettagliati scambiati nell'ambito di ciascuna di tali classi rimangono subordinati alla loro disponibilità in ciascuno Stato membro.

9) Di converso, tenuto conto del fatto che le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE devono essere raccolte dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE e che lo scambio non è quindi subordinato alla condizione della disponibilità delle informazioni, il formato elettronico da utilizzare dovrebbe essere ampliato per comprendere il livello di dettaglio minimo e includere ciascun elemento, insieme ai relativi attributi, se del caso.

10) In conformità alla direttiva 2011/16/UE, le informazioni dovrebbero essere trasmesse per quanto possibile per via elettronica, utilizzando la rete comune di comunicazione («CCN»). Negli altri casi è necessario specificare le modalità pratiche della comunicazione. E' opportuno applicare norme dettagliate alla comunicazione delle relazioni, degli attestati e degli altri documenti che non consistono nelle informazioni scambiate stesse, bensì in documenti giustificativi e, nel caso della comunicazione al di fuori della rete CCN, e fatte salve le altre disposizioni concordate a livello bilaterale, alla comunicazione e identificazione delle informazioni scambiate.

11) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie per conformarsi all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 64 dell'11.3.2011.

(2)

Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336 del 27.12.1977).

(3)

Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione, del 6 dicembre 2012, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 335 del 7.12.2012).

Art. 1

Formulari tipo per gli scambi su richiesta, gli scambi spontanei, le notifiche e le informazioni di riscontro

1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.

2. Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all'articolo 7 della direttiva è conforme all'allegato I del presente regolamento.

3. Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato II del presente regolamento.

4. Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica amministrativa ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva è conforme all'allegato III del presente regolamento.

5. Il formulario da utilizzare per le informazioni di riscontro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato IV del presente regolamento.

Art. 2

Formati elettronici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1467)

1. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato V del presente regolamento.

2. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato VI del presente regolamento.

3. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato XIV del presente regolamento.

Art. 2

Formulari tipo, che comprendono il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1963/2016)

1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per "componente" e "campo" si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.

2. Il formulario da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato VII del presente regolamento.

3. Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE sono i componenti indicati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere b), h) e i), di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi anche in inglese.

Art. 2

Regime linguistico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1963/2016)

Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE sono le informazioni o la spiegazione incluse nell'allegato III, sezione III, tabella 3 di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi anche in inglese, salvo qualora sia stata concordata un'altra lingua ufficiale dell'Unione tra lo Stato membro di invio e tutti gli altri Stati membri a cui le informazioni sono trasmesse conformemente all'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

Art. 2

Forma e modalità di comunicazione della valutazione annuale 

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 99/2018)

1. Il formulario per la comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e dei risultati pratici ottenuti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato VIII del presente regolamento.

2. Anteriormente al 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la valutazione annuale utilizzando il formulario di cui al paragrafo 1. La valutazione copre il periodo dell'anno civile precedente.

Art. 2

Elenco dei dati statistici

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 99/2018, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1467 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/648)

1. L'elenco dei dati statistici richiesti per tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato IX del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato X del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XI del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XII del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis quater della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XV del presente regolamento.

2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi a tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni per l'anno civile precedente in conformità all'elenco di cui all'allegato IX.

3. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in conformità all'elenco di cui agli allegati X, XI e XII.

4. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in conformità all'elenco di cui all'allegato XV.

Art. 2

Formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 532/2019)

1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «componente» e «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.

2. Il formulario da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato XIII del presente regolamento.

3. Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2011/16/UE sono gli elementi indicati alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, della direttiva e per questi elementi fondamentali il regime linguistico deve essere lo stesso di quello previsto dall'articolo 2 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.

Art. 2

Formulari tipo, per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e i Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale, formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera e periodo di conservazione per le informazioni cancellate dal registro centrale

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1467)

1. Il formulario da utilizzare per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e sui Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato XVI del presente regolamento.

2. Conformemente all'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE, gli elementi essenziali da registrare nel registro centrale sono le informazioni elencate nell'allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, di detta direttiva, e nell'allegato XVI del presente regolamento. L'istituzione del registro centrale e il trattamento dei dati personali effettuato presso il registro centrale da parte della Commissione per conto delle autorità competenti degli Stati membri sono conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento dei dati e la Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

3. Il formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XVI del presente regolamento.

4. Il periodo di conservazione delle informazioni cancellate dal registro centrale a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punto 5, lettera d), e dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XVI del presente regolamento.

(1)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(2)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

Art. 3

Modalità pratiche riguardanti l'utilizzo della rete CCN

1. Le relazioni, gli attestati e gli altri documenti cui si fa riferimento nelle informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE possono essere trasmessi utilizzando mezzi di comunicazione diversi dalla rete CCN.

2. Qualora le informazioni di cui alla direttiva 2011/16/UE non siano scambiate con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN, e salvo se diversamente concordato a livello bilaterale, le informazioni sono inviate con una lettera accompagnatoria che descriva le informazioni comunicate, debitamente firmata dall'autorità competente che le trasmette.

Art. 4

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Art. 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

ALLEGATO I

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1467)

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e per le indagini amministrative ai sensi degli articoli 5 e 5 bis della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto a norma dell'articolo 7 della predetta direttiva contiene i seguenti campi [1]:

- Base giuridica

- Numero di riferimento

- Data

- Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata

- Identità della persona oggetto della verifica o indagine

- Descrizione generale del caso e, se opportuno, informazioni contestuali specifiche presumibilmente atte a verificare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione e l'applicazione della normativa nazionale degli Stati membri con riguardo alle imposte di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE

- Fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni

- Periodo oggetto dell'indagine

- Nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste

- Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

- Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

- Richiesta motivata di un'indagine amministrativa e motivi del rifiuto di effettuare tale indagine

- Conferma di ricevuta della richiesta di informazioni

- Richiesta di informazioni supplementari di carattere generale

- Motivi dell'incapacità o del rifiuto di fornire le informazioni

- Motivi del mancato rispetto del termine stabilito per la risposta e data entro cui l'autorità interpellata ritiene di essere in grado di rispondere

- Descrizione particolareggiata del gruppo.

___________

[1] Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono tuttavia apparire nel formulario utilizzato per quel caso.

ALLEGATO II

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 3

Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE contiene i seguenti campi (1):

- Base giuridica

- Numero di riferimento

- Data

- Identità dell'autorità che trasmette e dell'autorità che riceve le informazioni

- Identità della persona oggetto dello scambio spontaneo di informazioni

- Periodo interessato dallo scambio spontaneo di informazioni

- Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE

- Conferma di ricevuta delle informazioni oggetto dello scambio spontaneo

(1)

Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.

ALLEGATO III

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 4

Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, contiene i seguenti campi (1):

- Base giuridica

- Numero di riferimento

- Data

- Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata

- Nome e indirizzo del destinatario dello strumento o della decisione

- Altre informazioni che possono facilitare l'identificazione del destinatario

- Oggetto dello strumento o della decisione

- Seguito dato alla richiesta di notifica dall'autorità interpellata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE, recante la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario

(1)

Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.

ALLEGATO IV

Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 5

Il formulario da utilizzare per il riscontro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, contiene i seguenti campi (1):

- Numero di riferimento

- Data

- Identità dell'autorità competente che fornisce il riscontro

- Riscontro generale sulle informazioni fornite - Risultati direttamente correlati alle informazioni fornite

(1)

Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.

ALLEGATO V

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1467)

Formato elettronico di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene le classi di elementi (1) che seguono.

(a) Per quanto riguarda il messaggio generale:

(b) Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni su redditi da lavoro dipendenti, compensi per dirigenti o royalties:

(c) Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sulle pensioni:

(d) Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sui prodotti di assicurazione sulla vita:

(e) Per quanto riguarda la matrice per comunicare informazioni su proprietà e redditi immobiliari:

(f) Per quanto riguarda il corpo del messaggio da utilizzare qualora non vi sia nessuna informazione da comunicare in relazione a una categoria specifica:

(g) Per quanto riguarda il corpo del messaggio per confermare il ricevimento delle informazioni per una categoria specifica:

(1)

Solo le classi di elementi effettivamente disponibili per un determinato caso e ad esso applicabili devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.

ALLEGATO VI

Formato elettronico di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene gli elementi e gli attributi (1) che seguono.

(a) Per quanto riguarda il messaggio generale:

ALLEGATO

(b) Per quanto riguarda le tipologie comuni a FATCA e CRS utilizzate nel messaggio di cui al punto a):

ALLEGATO

(c) Per quanto riguarda le tipologie comuni OCSE utilizzate nel messaggio di cui al punto a):

ALLEGATO

(1)

Solo gli elementi e gli attributi effettivamente applicabili per un determinato caso a seguito dell'adempimento delle norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) figuranti negli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.

ALLEGATO VII

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1963/2016)

Formulario di cui all'articolo 2 bis

Il formulario per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE contiene, oltre alle componenti elencate all'articolo 8 bis, paragrafo 6, di tale direttiva, i seguenti campi:

a) Riferimento del ruling.

ALLEGATO VIII

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 99/2018)

Formulario di cui all'articolo 2 quater

Il formulario per la comunicazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE comprende le seguenti informazioni:

- identificazione dello Stato membro che risponde al questionario,

- disponibilità delle informazioni nello Stato membro,

- verifica dell'invio dei riscontri annuali bilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2,

- efficacia dello scambio automatico di informazioni:

- trattamento delle informazioni ricevute e principali problemi tecnici (informatici) generali riscontrati,

- qualità delle informazioni ricevute, compresa l'identificazione dei percipienti/delle parti; problemi inerenti al contenuto delle informazioni ricevute e relativi suggerimenti,

- utilizzo ed efficacia delle informazioni a fini di conformità, compresa l'utilità, in linea di principio, delle informazioni; utilizzo attuale e futuro delle informazioni; utilizzo delle informazioni per settore fiscale; cooperazione amministrativa incoraggiata dall'utilizzo delle informazioni ricevute,

- risultati pratici ottenuti, con menzione del risultato complessivo (compresi i progetti speciali); risultato specifico di progetti speciali; costi amministrativi e altri costi pertinenti per lo sviluppo e l'attuazione dello scambio automatico di informazioni; costi amministrativi per le operazioni ricorrenti di scambio automatico di informazioni; altri costi pertinenti per le operazioni inerenti al rispetto della normativa fiscale; esperienze positive e negative; aspetti principali che generano contenziosi e procedimenti giudiziari,

- tasso di successo con riguardo all'obbligo di trasmettere le rendicontazioni paese per paese agli Stati membri interessati (numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle autorità fiscali di altri Stati membri/numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere ricevute dalle autorità fiscali di altri Stati membri,

- tasso di adempimento delle Entità tenute alla rendicontazione per quanto riguarda l'obbligo di fornire le rendicontazioni paese per paese (numero di rendicontazioni paese per paese ricevute/numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere ricevute),

- elenco delle giurisdizioni in cui sono residenti le Controllanti capogruppo di Entità tenute alla rendicontazione con sede nell'Unione, ma in cui non sono state presentate o non sono state scambiate rendicontazioni paese per paese complete.

ALLEGATO IX

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 99/2018, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1467 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/648)

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per i formulari di cooperazione amministrativa diversa dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE riguardano le seguenti informazioni:

- Identificazione dello Stato membro

- Anno

- Parte A: statistiche per Stato membro sullo scambio di informazioni

- sullo scambio di informazioni su richiesta (articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di richieste inviate

- Numero di risposte ricevute

- Numero di risposte esaustive ricevute entro il termine prescritto

- Numero di risposte per le quali le informazioni (parziali o totali) sono state ricevute entro due mesi

- Numero di richieste ricevute

- Numero di risposte inviate

- Numero di rifiuti sulla base dell'articolo 17 della direttiva 2011/16/UE

- sullo scambio di informazioni su richiesta relative al gruppo (articolo 5 bis della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di richieste relative al gruppo inviate

- Numero di risposte relative al gruppo ricevute

- Numero di risposte relative al gruppo esaustive ricevute entro il termine prescritto

- Numero di risposte relative al gruppo per le quali le informazioni (parziali o totali) sono state ricevute entro due mesi

- Numero di richieste relative al gruppo ricevute

- Numero di risposte relative al gruppo inviate

- Numero di rifiuti relativi al gruppo sulla base dell'articolo 17 della direttiva 2011/16/UE

- sullo scambio spontaneo di informazioni (articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di scambi spontanei inviati

- Numero di scambi spontanei ricevuti

- Parte B: Statistiche per Stato membro sulle altre forme di cooperazione amministrativa

- sulla presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative (articolo 11 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di presenze in entrata negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

- Numero di presenze in uscita dagli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

- sui controlli simultanei (articolo 12 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di controlli simultanei avviati dallo Stato membro

- Numero di controlli simultanei cui lo Stato membro ha partecipato

- sulle verifiche congiunte (articolo 12 bis della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di verifiche congiunte avviate dallo Stato membro

- Numero di verifiche congiunte cui lo Stato membro ha partecipato

- sulle richieste di notifica (articolo 13 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di richieste di notifica inviate

- Numero di richieste di notifica ricevute

- sui riscontri (articolo 14 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di richieste di riscontro inviate

- Numero di riscontri ricevuti

- Numero di richieste di riscontro ricevute

- Numero di riscontri inviati

- Parte C: statistiche sulla stima delle entrate supplementari o dell'aumento delle imposte accertate grazie alla cooperazione amministrativa. Le informazioni di questa parte sono facoltative.

- Dallo scambio di informazioni su richiesta

- Dallo scambio spontaneo di informazioni

- In esito a un controllo simultaneo

- Dati e numero di casi complessivi.

ALLEGATO X

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 99/2018 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1467)

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE sulle categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva, riguardano le seguenti informazioni:

- Per tutte le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE: statistiche sul messaggio e sul contribuente

- Nel caso dei redditi da lavoro dipendente e compensi per dirigenti: statistiche su messaggio e destinatario, messaggio e pagatore, destinatario e relazione, pagatore e relazione, destinatario e reddito

- Nel caso delle pensioni: statistiche su messaggio e destinatario, messaggio e pagatore, destinatario, pagatore, regime, reddito

- Nel caso dei prodotti di assicurazione sulla vita: statistiche su messaggio e polizza, polizza nel suo complesso, evento

- Nel caso della proprietà e dei redditi immobiliari: statistiche su messaggio e parti, parti complessive, entità e valore della proprietà, entità e valore dell'operazione, entità e valore dei prestiti, entità e valore del reddito derivante da diritti

- Nel caso del reddito da royalties: statistiche su messaggio e destinatario, messaggio e pagatore, destinatario e reddito

- Nel caso dei messaggi sullo status: statistiche su messaggi sullo status, errore nei messaggi sullo status - Nel caso dei messaggi a zero dati: statistiche su messaggi a zero dati.

ALLEGATO XI

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 99/2018)

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE in conformità dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

- per messaggio, statistiche sul paese di origine e sul paese di destinazione, numero totale di registrazioni, importi totali dei pagamenti,

- per paese di origine, statistiche sul numero totale di istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, importi totali dei pagamenti,

- per singolo conto, statistiche sul numero di titolari di conto, categoria di pagamento, importo per categoria di pagamento,

- per conto, statistiche sul tipo di titolare di conto, codice di identificazione fiscale, o equivalente funzionale, del titolare di conto, paese di residenza del titolare di conto, persona fisica titolare di conto, conto chiuso, conto dormiente,

- per titolare di conto, statistiche sul tipo di persona che esercita il controllo, codice di identificazione fiscale, o equivalente funzionale, della persona che esercita il controllo, paese di residenza della persona che esercita il controllo, persona fisica come persona che esercita il controllo.

ALLEGATO XII

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 99/2018)

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE in conformità all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

- numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle Entità tenute alla rendicontazione,

- numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere trasmesse dalle Entità tenute alla rendicontazione ma che non sono state ricevute o sono state fornite solo parzialmente, ripartite per giurisdizione delle Controllanti capogruppo,

- numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dagli altri Stati membri,

- numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere comunicate, ma che non sono state ricevute dagli altri Stati membri,

- numero di rendicontazioni paese per paese inviate agli altri Stati membri.

ALLEGATO XIII

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 532/2019)

Formulario di cui all'articolo 2 sexies

Il formulario per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE contiene, oltre agli elementi elencati all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, di tale direttiva, il seguente campo:

a) Numero di riferimento dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

(1)

Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1467.

ALLEGATO XV

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1467)

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della medesima direttiva, riguardano le seguenti informazioni:

- Per messaggio, statistiche sul numero totale di relazioni ricevute dai Gestori di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni

- Per messaggio, statistiche sul numero totale di relazioni ricevute da ciascuno Stato membro

- Per Venditore Oggetto di Comunicazione, statistiche sul tipo di Venditore Oggetto di Comunicazione, numero di identificazione fiscale o equivalente funzionale, Stato membro di residenza del Venditore Oggetto di Comunicazione e motivo dello scambio; Stato membro di residenza del Venditore Oggetto di Comunicazione e/o Stato membro in cui è ubicato il bene immobiliare

- Per Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, statistiche sul tipo di Attività Pertinente nonché Corrispettivo e tipo di Proprietà Inserzionata.

ALLEGATO XVI

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1467)

Formulario di cui all'articolo 2 septies, paragrafo 1

Il formulario da utilizzare ai fini della comunicazione delle informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE e della comunicazione delle informazioni sui Gestori di Piattaforma Straniera a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, della direttiva 2011/16/UE contiene le seguenti informazioni:

(a) Nome del Gestore di Piattaforma Escluso

(b) Indirizzo postale del Gestore di Piattaforma Escluso

(c) Indirizzo di posta elettronica, compresi i siti web, del Gestore di Piattaforma Escluso

(d) se disponibile, l'eventuale numero di identificazione fiscale rilasciato al Gestore di Piattaforma Escluso

(e) Stato membro cui è stata trasmessa la dimostrazione a norma dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 3, della direttiva 2011/16/UE; e

(f) esercizio fiscale durante il quale è stato concesso lo status di Gestore di Piattaforma Escluso.

Formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera

Il numero di identificazione individuale rispetta il formato in appresso a 12 cifre, CCYYYYXXXXXX, ove: CC rappresenta il codice paese ISO dello Stato membro che rilascia il numero di identificazione individuale; YYYY rappresenta l'anno in cui il Gestore di Piattaforma Straniera si registra nello Stato membro di registrazione unica; e XXXXX è una stringa alfanumerica unica.

Periodo di conservazione relativo a talune informazioni cancellate o rimosse dal registro centrale 

1. Se la registrazione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2021/514, è revocata a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, lo Stato membro di registrazione unica cancella il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione dal registro centrale. Il registro centrale conserva le informazioni cancellate di cui all'allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, della direttiva 2011/16/UE per non oltre 12 mesi dalla data della cancellazione.

2. Le informazioni registrate nel registro centrale dei Gestori di Piattaforma Esclusi sono rimosse, nel caso in cui il Gestore di Piattaforma Escluso ai sensi dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 3, della direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2021/514, non dimostri fin dall'inizio e su base annua, con soddisfazione dell'autorità competente dello Stato membro alla quale, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione III, parte A, punti da 1 a 3, della direttiva 2011/16/UE, avrebbe altrimenti dovuto comunicare informazioni, che l'intero modello di business della Piattaforma è tale da non includere Venditori Oggetto di Comunicazione. Il registro centrale conserva le informazioni rimosse di cui all'allegato XVI, lettere da a) a f), del presente regolamento per non oltre 12 mesi dalla data di rimozione delle informazioni registrate.