
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1860 DELLA COMMISSIONE, 10 giugno 2022
G.U.U.E. 7 ottobre 2022, n. L 262
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 ottobre 2022
Applicabile dal: 29 aprile 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, quarto comma,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (2) ha subìto sostanziali modifiche. Poiché sarebbero necessarie ulteriori modifiche per rendere più chiaro e coerente il quadro giuridico, compresi gli obblighi di segnalazione in altre giurisdizioni, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 sostituendolo con il presente regolamento.
2) Le informazioni segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni dalle controparti dei derivati dovrebbero essere presentate in un formato armonizzato per agevolare la raccolta, l'aggregazione e il confronto dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni. E' quindi opportuno prescrivere il formato di ciascuno dei campi da segnalare e standardizzare le segnalazioni facendo riferimento a una norma ISO ampiamente utilizzata nel settore finanziario.
3) Per un singolo derivato è possibile presentare più segnalazioni, per esempio se il derivato subisce modifiche successive. Per assicurare la corretta comprensione di ciascuna segnalazione relativa a un derivato e di ciascun derivato nel suo complesso, le segnalazioni dovrebbero essere presentate nell'ordine cronologico degli eventi segnalati.
4) Al fine di alleviare l'onere di segnalare la modifica di alcuni valori, in particolare le informazioni relative alla valutazione del contratto e il margine costituito o ricevuto, tali informazioni dovrebbero essere segnalate quali risultano quotidianamente a fine giornata.
5) Il sistema globale di identificazione delle persone giuridiche (LEI) è stato ormai attuato integralmente e ogni controparte di un derivato o soggetto responsabile della segnalazione dovrebbe quindi utilizzare esclusivamente tale sistema per identificare una persona giuridica in una segnalazione. Affinché l'uso del sistema LEI sia efficace, la controparte o il soggetto responsabile della segnalazione dovrebbe provvedere a che i dati di riferimento relativi al proprio LEI siano rinnovati conformemente alle condizioni di un emittente LEI accreditato, denominato unità operativa locale.
6) Per taluni prodotti, determinare il lato della controparte in un derivato è complicato. Pertanto, al fine di garantire che tale informazione sia segnalata in modo coerente e accurato, è opportuno stabilire norme specifiche per la determinazione della direzione del derivato.
7) Per determinare le reali esposizioni delle controparti, le autorità competenti hanno bisogno di informazioni complete e esatte sulle garanzie scambiate tra le controparti. Per questo motivo è opportuno definire norme specifiche che consentano un approccio coerente per quanto riguarda le segnalazioni delle garanzie costituite per un determinato derivato o portafoglio.
8) La specificazione e la classificazione esatte e l'identificazione precisa dei derivati sono essenziali per l'uso efficiente e per l'aggregazione significativa dei dati detenuti dai diversi repertori di dati sulle negoziazioni e contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi enunciati dal Consiglio per la stabilità finanziaria nello studio di fattibilità sull'aggregazione dei dati sui derivati OTC detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, pubblicato il 19 settembre 2014. L'applicazione dell'identificativo unico del prodotto (UPI) concordato a livello globale è essenziale per consentire l'aggregazione dei dati sui derivati a livello globale. E' pertanto opportuno stabilire gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione dei derivati, in modo tale che le autorità competenti possano disporre di queste informazioni nella loro interezza.
9) La generazione e la fornitura tempestive dell'identificativo unico dell'operazione (UTI) (3) sono indispensabili per consentire a entrambe le controparti di utilizzare lo stesso UTI, così da garantire la corretta identificazione e associazione delle due segnalazioni relative allo stesso derivato. E' quindi necessario stabilire dei criteri per determinare il soggetto responsabile della generazione dell'UTI in modo da evitare di conteggiare due volte lo stesso derivato. Al fine di raggiungere tale obiettivo per i derivati conclusi con controparti al di fuori dell'Unione, è importante allineare le norme con gli orientamenti concordati a livello globale sull'UTI.
10) La modifica del codice LEI di un determinato soggetto a causa di un evento aziendale o l'ottenimento di un codice LEI da parte di un soggetto giuridico può comportare la necessità di aggiornare un numero cospicuo di segnalazioni, in particolare tutte quelle in cui tale soggetto è identificato come parte coinvolta in un derivato. Per questo motivo, è opportuno stabilire una procedura per assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni possano aggiornare l'identificativo dei soggetti in modo centralizzato, assicurando così un processo efficiente, solido e tempestivo.
11) Le autorità potrebbero non essere a conoscenza di alcuni problemi di segnalazione significativi dei soggetti segnalanti sottoposti a vigilanza, per esempio quando tali problemi non si traducono in rifiuti di segnalazioni o mancate riconciliazioni. Affinché le autorità abbiano una visione completa dei problemi significativi di segnalazione, è opportuno che i soggetti responsabili della segnalazione notifichino alle autorità competenti gli errori e le omissioni nelle segnalazioni.
12) Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione dei dati relativi ai contratti derivati OTC per conto di una controparte non finanziaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012, la controparte finanziaria dovrebbe predisporre quanto necessario per poter adempiere debitamente a tale obbligo senza duplicazione della segnalazione dei dati relativi ai derivati.
13) Le incoerenze nelle riconciliazioni sono una chiara indicazione di potenziali problemi relativi alla qualità dei dati segnalati. E' quindi opportuno che le controparti, i soggetti responsabili della segnalazione e i soggetti che trasmettono le segnalazioni, a seconda dei casi, abbiano predisposto modalità per assicurare la risoluzione delle mancate riconciliazioni.
14) Affinché le autorità possano adempiere efficacemente ai mandati conferiti loro, in particolare in materia di stabilità finanziaria, è necessario che abbiano un quadro chiaro e completo di tutti i derivati con rischio in essere. Soltanto un obbligo armonizzato di aggiornare debitamente tutti i derivati in essere può prevenire divergenze nell'attuazione degli obblighi di segnalazione che si applicano ai derivati in essere e quindi attenuare il rischio di compromettere la convergenza della vigilanza. Inoltre, assicurando che le segnalazioni relative ai derivati in essere siano allineate in termini di contenuto e qualità dei dati, è possibile semplificare i flussi di segnalazione e quindi, a lungo termine, ridurre i costi per tutti i portatori di interessi, compresi i repertori di dati sulle negoziazioni, i soggetti segnalanti e le autorità. Pertanto, ai fini di un migliore funzionamento e di un alleviamento dell'onere di segnalazione, in linea con gli obiettivi delle modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 introdotte dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è essenziale che le controparti segnalino informazioni complete ed esatte su tutti i derivati in essere conformemente agli obblighi correnti applicabili. Per alleviare l'onere iniziale relativo all'aggiornamento dei derivati in essere, è opportuno dare alle controparti un ulteriore periodo di tempo per aggiornare i relativi dati. E' altresì opportuno imporre alle controparti di presentare l'aggiornamento soltanto se entro tale periodo non si verifica alcuna modifica che richieda alla controparte di segnalare informazioni complete ed esatte sul derivato in una segnalazione specifica alla modifica.
15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
16) L'ESMA ha consultato i membri del Sistema europeo di banche centrali prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento. L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
17) Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di prendere tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 201 del 27.7.2012.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012).
L'espressione inglese «unique trade identifier (UTI)» utilizzata per «identificativo unico dell'operazione» all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 corrisponde all'espressione unique transaction identifier utilizzata nella norma ISO 23897.
Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Norme e formati relativi ai dati delle segnalazioni dei derivati
Le informazioni relative a un contratto derivato da segnalare a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono fornite secondo le norme e i formati indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento, in forma elettronica uniforme e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme rispondente alla metodologia ISO 20022.
Frequenza delle segnalazioni
1. Tutte le segnalazioni delle informazioni relative a un derivato di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione (1), sono presentate nell'ordine cronologico in cui si sono verificati gli eventi relativi alle informazioni da segnalare.
2. La controparte centrale, la controparte finanziaria o la controparte non finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 che è controparte di un derivato, o il soggetto responsabile della segnalazione, segnala ogni modifica delle informazioni relative ai dati sulle garanzie, quali risultano quotidianamente a fine giornata, nei campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 con tipo di azione «Aggiornamento del margine» per quel derivato quando:
a) il derivato non è scaduto e non è stato oggetto di una segnalazione con tipo di azione «Cessazione», «Errore» o «Componente di posizione» di cui al campo 151 della tabella 2 dell'allegato; o
b) il derivato è stato oggetto di una segnalazione con tipo di azione «Ripristino» non seguita da un'altra segnalazione con tipo di azione «Cessazione» o «Errore» di cui al campo 151 della tabella 2 dell'allegato.
3. La controparte di un derivato di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che è una controparte centrale, una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto responsabile della segnalazione comunica la valutazione di fine giornata del contratto a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello, quale risulta quotidianamente a fine giornata, nei campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 con tipo di azione «Aggiornamento della valutazione», secondo la situazione a fine giornata.
Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Identificazione delle controparti e degli altri soggetti
1. La segnalazione usa un codice LEI (Legal Entity Identifier - identificativo della persona giuridica) ISO 17442 per identificare:
a) l'intermediario;
b) la controparte centrale;
c) il partecipante diretto;
d) la controparte, se persona giuridica;
e) il soggetto che trasmette la segnalazione;
f) il soggetto responsabile della segnalazione;
g) il prestatore di servizi di riduzione del rischio post-negoziazione.
2. La controparte 1 di un derivato di cui al campo 4 della tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 e il soggetto responsabile della segnalazione provvedono a che i dati di riferimento relativi al rispettivo codice LEI ISO 17442 siano rinnovati alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale all'atto della segnalazione della conclusione o modifica di un contratto derivato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Direzione del derivato
1. Il lato della controparte del contratto derivato di cui ai campi da 17 a 19 della tabella 1 dell'allegato è determinato al momento della conclusione del derivato conformemente ai paragrafi da 2 a 13. (1)
2. Per le opzioni e le swaption, la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione è identificata come acquirente e la controparte che vende l'opzione e riceve un premio è identificata come venditore.
3. Per i forward relativi a valute, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.
4. Per gli swap relativi a valute caratterizzati da cambi multipli di valute, ogni controparte di entrambe le gambe dell'operazione è identificata come ordinante o come destinatario della gamba in base al cambio di valuta più prossimo alla data di scadenza.
5. Per i forward diversi dai forward relativi a valute e per i future, la controparte che acquista lo strumento è identificata come acquirente e la controparte che vende lo strumento è identificata come venditore.
6. Per i contratti finanziari differenziali e le scommesse su differenziale (spreadbet), la controparte che assume una posizione corta nel contratto è identificata come acquirente e la controparte che assume una posizione lunga nel contratto è identificata come venditore.
7. Per gli swap relativi a dividendi, la controparte che riceve l'importo equivalente dei dividendi distribuiti è identificata come acquirente e la controparte che paga tale importo è identificata come venditore.
8. Per gli swap relativi a titoli diversi dagli swap relativi a dividendi, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.
9. Per gli swap relativi a tassi d'interesse o indici di inflazione, compresi gli swap valutari, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.
10. Ad eccezione delle opzioni e delle swaption, per gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito la controparte che acquista la protezione è identificata come acquirente e la controparte che vende la protezione è identificata come venditore.
11. Per gli swap relativi a merci, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.
12. Per i contratti sui tassi a termine del tipo forward-rate agreement, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.
13. Per i derivati relativi a varianza, volatilità e correlazione, la controparte che trae profitto da un aumento del prezzo del sottostante è identificata come acquirente e la controparte che trae profitto da una diminuzione del prezzo del sottostante è identificata come venditore.
Paragrafo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2022, n. L 304.
Costituzione di garanzia
La controparte segnalante identifica il tipo di costituzione di garanzia del contratto derivato o del portafoglio di derivati di cui al campo 11 della tabella 3 dell'allegato come segue:
a) «senza garanzia», se tra le controparti non vi è accordo di garanzia o se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che queste non costituiscano né margine iniziale né margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;
b) «con garanzia parziale: solo controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca regolarmente solo i margini di variazione e che l'altra controparte non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;
c) «con garanzia parziale: solo controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca regolarmente solo il margine di variazione e che la controparte segnalante non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;
d) «con garanzia parziale», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti costituiscano regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;
e) «con garanzia unilaterale: solo controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente i margini di variazione e che l'altra controparte non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;
f) «con garanzia unilaterale: solo controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente i margini di variazione e che la controparte segnalante non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;
g) «con garanzia parziale/unilaterale: controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente il margine di variazione e che l'altra controparte costituisca regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;
h) «con garanzia parziale/unilaterale: controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente il margine di variazione e che la controparte segnalante costituisca regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;
i) «pienamente garantito», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti costituiscano il margine iniziale e costituiscano regolarmente i margini di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati.
Specifica, identificazione e classificazione dei derivati
1. Nella segnalazione il derivato è indicato con riferimento al tipo di contratto e alla classe di attività conformemente ai campi 10 e 11 della tabella 2 dell'allegato.
Nella segnalazione è indicata la classe di attività a cui il derivato si avvicina maggiormente laddove i derivati non appartengano a una delle classi di derivati di cui al campo 11 della tabella 2 dell'allegato. Entrambe le controparti specificano la stessa classe di attività.
2. Il derivato è identificato nel campo 7 della tabella 2 dell'allegato con un codice ISIN (International Securities Identification Number, numero internazionale di identificazione dei titoli) secondo ISO 6166 se:
a) è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, oppure
b) è negoziato in un internalizzatore sistematico e il suo sottostante è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione ovvero è un indice o un paniere composto di strumenti negoziati in una sede di negoziazione.
3. Il derivato diverso da quello di cui al paragrafo 2 è identificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato con un codice UPI (Unique Product Identifier, identificativo unico del prodotto) secondo ISO 4914.
4. La controparte segnalante classifica il derivato nel campo 9 della tabella 2 dell'allegato con un codice CFI (Classification of Financial Instrument, classificazione degli strumenti finanziari) secondo ISO 10962.
Identificativo unico dell'operazione
1. Le controparti segnalano i derivati con l'identificativo unico dell'operazione (Unique Trade Identifier, UTI) generato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 5.
2. Il derivato, segnalato a livello di operazione o di posizione, è identificato con un UTI secondo ISO 23897 nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato. L'UTI è composto dal codice LEI del soggetto che lo ha generato, seguito da un codice contenente fino a 32 caratteri che è unico a livello del soggetto generatore.
3. Le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI come segue:
a) per i derivati compensati diversi dai derivati tra due CCP, l'UTI è generato nel punto di compensazione dalla CCP per il partecipante diretto. Il partecipante diretto genera un UTI diverso per la sua controparte per l'operazione in cui la CCP non è una controparte;
b) per i derivati eseguiti a livello centrale ma non compensati a livello centrale, l'UTI è generato dalla sede di esecuzione per il suo partecipante;
c) per i derivati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), se una delle due controparti è soggetta agli obblighi di segnalazione in un paese terzo, l'UTI è generato secondo le norme della giurisdizione della controparte che è tenuta ad adempiere agli obblighi di segnalazione per prima.
Quando la controparte soggetta all'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 deve adempiere per prima agli obblighi di segnalazione, il soggetto responsabile della generazione dell'UTI è stabilito come segue:
i) per i derivati confermati a livello centrale mediante mezzo elettronico, è la piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;
ii) per tutti gli altri derivati, le controparti concordano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri dell'identificativo invertiti.
Quando l'applicabile normativa del paese terzo prevede lo stesso termine di segnalazione di quello applicabile alla controparte soggetta all'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti si accordano sul soggetto responsabile della generazione dell'UTI.
In caso di mancato accordo tra le controparti, se il derivato è stato confermato a livello centrale mediante mezzo elettronico l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma.
Se la piattaforma di conferma dell'operazione non è in grado di generare l'UTI nel punto di conferma e le informazioni sul derivato devono essere segnalate a un unico repertorio di dati sulle negoziazioni, tale repertorio di dati è responsabile della generazione dell'UTI.
Se il repertorio di dati sulle negoziazioni a cui sono state segnalate le informazioni relative al derivato non è in grado di generare l'UTI, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri invertiti;
d) per i derivati diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) confermati a livello centrale mediante mezzo elettronico, l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;
e) per tutti i derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d), si applica quanto segue:
i) per i derivati conclusi tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie, l'UTI è generato dalle controparti finanziarie;
ii) per i derivati conclusi tra controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione e controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione, l'UTI è generato dalle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione;
iii) per tutti i derivati diversi da quelli di cui ai punti i) e ii), le controparti concordano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri dell'identificativo invertiti.
4. La controparte che genera l'UTI lo comunica all'altra controparte in modo tempestivo e non oltre le ore 10:00 UTC del giorno lavorativo successivo alla data di conclusione del derivato.
5. Nonostante il paragrafo 3, la generazione dell'UTI può essere delegata a un soggetto diverso da quello determinato conformemente al paragrafo 3. Il soggetto che genera l'UTI soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4.
Segnalazione delle modifiche del codice LEI e aggiornamento del codice di identificazione al codice LEI
1. Se la controparte identificata a norma dell'articolo 3 nella segnalazione di un derivato subisce un evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del suo codice LEI, tale controparte o la controparte cui si riferisce il nuovo codice LEI, ovvero il soggetto responsabile della segnalazione per conto di una delle due controparti a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012, o il soggetto cui una delle controparti ha delegato la segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 septies, del regolamento (UE) n. 648/2012, notifica la modifica al repertorio di dati sulle negoziazioni al quale la controparte che ha subito l'evento di ristrutturazione aziendale ha segnalato i derivati e richiede l'aggiornamento del codice LEI nei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), alla data dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI o nei contratti segnalati dopo tale data.
2. Ove possibile, la richiesta di aggiornamento dell'identificativo nei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è presentata almeno 30 giorni di calendario prima dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI. Il soggetto di cui al paragrafo 1 impossibilitato a fornire l'informazione al repertorio di dati sulle negoziazioni 30 giorni di calendario prima dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI gliela notifica non appena possibile.
3. La richiesta di cui al paragrafo 1 comprende almeno quanto segue:
a) il codice LEI di ciascuna delle controparti che partecipano all'evento di ristrutturazione aziendale;
b) il codice LEI della nuova controparte;
c) la data in cui ha o ha avuto luogo la modifica del codice LEI;
d) gli UTI degli specifici derivati nel caso in cui l'evento di ristrutturazione aziendale riguardi soltanto un sottoinsieme di derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b);
e) prove del fatto che l'evento di ristrutturazione aziendale ha avuto o avrà luogo, fatte salve le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.
4. La controparte che notifica per errore a un repertorio di dati sulle negoziazioni una modifica del codice LEI segue la procedura per richiederne l'aggiornamento in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3.
5. Se una controparte precedentemente identificata con un identificativo diverso dal codice LEI ottiene un codice LEI, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
6. Se la modifica del LEI riguarda una controparte stabilita in un paese terzo, la sua controparte segnalante stabilita nell'Unione o il soggetto responsabile della segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto al quale la controparte segnalante stabilita nell'Unione ha delegato la segnalazione avvia la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
7. Se una controparte stabilita in un paese terzo precedentemente identificata con un identificativo diverso dal codice LEI ottiene un codice LEI, ogni controparte segnalante stabilita nell'Unione interessata da tale cambiamento o il soggetto responsabile della segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto al quale la controparte segnalante stabilita nell'Unione ha delegato la segnalazione richiede al proprio repertorio di dati sulle negoziazioni l'aggiornamento dell'identificativo della controparte stabilita in un paese terzo.
8. Se la modifica del codice LEI riguarda un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), b), c), e) o g), che non è una controparte del derivato, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione conferma al repertorio di dati sulle negoziazioni gli UTI dei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b). Se la controparte 1 e il soggetto responsabile della segnalazione non confermano al repertorio di dati sulle negoziazioni gli UTI dei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), interessati dalla modifica del codice LEI, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione aggiorna il codice LEI del soggetto interessato in tutte le segnalazioni relative ai derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), inviando una segnalazione con tipo di azione «Modifica».
Metodi e modalità di segnalazione
1. Il soggetto responsabile della segnalazione notifica alla propria autorità competente e, se diversa, all'autorità competente della controparte segnalante, i seguenti casi:
a) segnalazione errata causata da problemi dei sistemi di segnalazione che potrebbero interessare un numero cospicuo di segnalazioni;
b) ostacolo alla segnalazione che impedisce al soggetto che trasmette la segnalazione di inviare le segnalazioni a un repertorio di dati sulle negoziazioni entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
c) problema significativo che determina errori di segnalazione che non causerebbero il rifiuto da parte di un repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione (1).
Il soggetto responsabile della segnalazione notifica prontamente tutti questi casi non appena ne viene a conoscenza.
La notifica indica almeno il tipo di errore o omissione, la data dell'evento, l'ambito di segnalazione interessato, le ragioni degli errori o delle omissioni, le misure adottate per risolvere il problema e la tempistica per la soluzione del problema e le correzioni.
2. La controparte finanziaria che ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione dei dati relativi ai contratti derivati OTC per conto di una controparte non finanziaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 predispone quanto segue:
a) disposizioni affinché la controparte non finanziaria comunichi tempestivamente le seguenti informazioni sui contratti derivati OTC che non si può ragionevolmente ritenere che la controparte finanziaria possieda, e quando risultano sconosciute a tale controparte finanziaria:
i) identificativo dell'intermediario, come indicato nel campo 15 della tabella 1 dell'allegato;
ii) partecipante diretto, come indicato nel campo 16 della tabella 1 dell'allegato;
iii) collegamento diretto a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria, come indicato nel campo 20 della tabella 1 dell'allegato;
b) disposizioni per la comunicazione tempestiva alla controparte finanziaria da parte della controparte non finanziaria di qualsiasi modifica degli obblighi giuridici che le incombono ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
c) disposizioni per il debito rinnovo da parte della controparte non finanziaria del suo codice LEI alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale;
d) disposizioni per la notifica tempestiva da parte della controparte non finanziaria alla controparte finanziaria della decisione di iniziare o cessare la segnalazione delle informazioni relative ai contratti derivati OTC conclusi con la controparte finanziaria. Tali disposizioni garantiscono almeno che la notifica sia effettuata per iscritto o con mezzo elettronico equivalente almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui la controparte non finanziaria intende iniziare o cessare la segnalazione.
3. Le controparti, i soggetti responsabili della segnalazione e i soggetti che presentano le segnalazioni, a seconda dei casi, mettono in atto disposizioni per garantire che sia preso in considerazione il riscontro sulle mancate riconciliazioni dato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1858.
Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati (1)
La controparte di un derivato che al 29 aprile 2024 soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o il soggetto responsabile della segnalazione comunica tutte le informazioni relative al derivato richieste in conformità dell'allegato trasmettendo una segnalazione con tipo di evento "Aggiornamento" entro 180 giorni di calendario a decorrere dal 29 aprile 2024, a meno che non abbia trasmesso per il derivato una segnalazione con tipo di azione "Modifica" o "Correzione" entro lo stesso periodo.
Articolo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2023, n. L 125.
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN