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REGOLAMENTO (UE) 2022/2039 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 19 ottobre 2022

G.U.U.E. 25 ottobre 2022, n. L 275

Regolamento recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) - CARE.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 ottobre 2022

Applicabile dal: 26 ottobre 2022

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

1) Gli Stati membri, e in particolare le regioni centrali e orientali dell'Unione europea, sono stati duramente colpiti dalle conseguenze dell'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, in un momento in cui le economie degli Stati membri si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia di COVID-19. Nell'affrontare un continuo afflusso di persone in fuga dall'aggressione russa, numerosi Stati membri risentono altresì della carenza di manodopera, delle difficoltà nelle catene di approvvigionamento e dell'aumento dei prezzi e dei costi dell'energia. Da un lato, ciò comporta sfide per i bilanci pubblici e, dall'altro, ritarda l'attuazione degli investimenti. Tali circostanze hanno creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche e ben mirate, al fine di non dover modificare i massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (2) nonché di evitare di compromettere la ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia che è in corso.

2) Al fine di alleviare l'onere crescente che grava sui bilanci nazionali, il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha apportato una serie di modifiche mirate ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 (4) e (UE) n. 223/2014 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare gli Stati membri nell'utilizzo delle loro dotazioni residue del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, nonché per utilizzare le risorse REACT-EU al fine di affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa nel modo più efficace e più rapido possibile.

3) Inoltre, il regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prevede ulteriori possibilità di mobilitare rapidamente risorse per compensare i costi di bilancio immediati sostenuti dagli Stati membri e ha stabilito un costo unitario per agevolare il finanziamento delle necessità di base e il sostegno a favore delle persone in fuga dall'aggressione russa cui è concessa la protezione temporanea.

4) Dovrebbero tuttavia essere predisposti per gli Stati membri ulteriori regimi eccezionali per consentire loro di concentrarsi sulla risposta necessaria a una situazione socioeconomica senza precedenti, dato il protrarsi dell'invasione russa, in particolare per quanto riguarda le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa.

5) Data l'ulteriore pressione sui bilanci pubblici causata dall'aggressione militare da parte della Federazione russa, la flessibilità relativa all'uso del FESR e del FSE prevista all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tali operazioni dovrebbe essere estesa anche al Fondo di coesione, affinché le sue risorse possano essere utilizzate anche per sostenere operazioni che rientrano nell'ambito del FESR o del FSE conformemente alle norme applicabili a tali fondi. E' inoltre opportuno estendere i requisiti di monitoraggio semplificato di cui all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 alle operazioni sostenute dal FSE che affrontano le sfide migratorie, laddove tali operazioni siano programmate nell'ambito di un asse prioritario relativo unicamente a tali sfide. Dovrebbe altresì essere introdotta la possibilità per le priorità destinate a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, comprese quelle relative alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare russa, di beneficiare di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % in entrambi i periodi di programmazione, al fine di aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze degli sfollati sia ora che in futuro. Analogamente, è opportuno aumentare l'importo del costo unitario per agevolare il finanziamento delle necessità di base e il sostegno ai rifugiati e prorogare la sua applicazione nel tempo.

6) La fissazione, al 24 febbraio 2022, della data di inizio dell'ammissibilità per le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa non si è inoltre dimostrata sufficiente a garantire che tutte le operazioni pertinenti volte ad affrontare tali sfide possano essere sostenute dai fondi. E' pertanto opportuno consentire, in via eccezionale, la selezione di tali operazioni prima dell'approvazione di una relativa modifica del programma nonché l'ammissibilità delle spese per le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate, estendendo tali flessibilità anche alle operazioni sostenute dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che affrontano le conseguenze dell'aggressione russa nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Tenuto conto dei limitati finanziamenti disponibili nelle regioni più colpite, dovrebbe inoltre essere possibile sostenere tali operazioni oltre i limiti dell'area del programma all'interno di un determinato Stato membro, dato che la situazione delle persone in fuga dall'aggressione russa, che si spostano all'interno degli Stati membri e tra di essi, rappresenta una sfida per la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione nel suo insieme. Tali operazioni dovrebbero pertanto essere ammissibili indipendentemente dal luogo in cui sono attuate all'interno di un determinato Stato membro, in quanto la loro ubicazione non è, in ultima analisi, un criterio decisivo per rispondere alle esigenze immediate.

7) Inoltre, dal momento che il livello di oneri che gravano sulle autorità locali e sulle organizzazioni della società civile che operano in comunità locali per affrontare le sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa è elevato, è opportuno prevedere un livello minimo di sostegno pari al 30 % a favore di tali organismi nel contesto delle risorse utilizzate per sostenere operazioni rientranti nell'ambito del FESR o del FSE in conformità dell'articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8) Al fine di alleviare per gli Stati membri l'onere amministrativo di tenere conto delle esigenze in evoluzione e del rispetto delle dotazioni finanziarie di un programma operativo, è opportuno eliminare, nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020, il requisito di una modifica formale del programma per quanto riguarda i trasferimenti tra obiettivi tematici nell'ambito di una priorità dello stesso fondo e della stessa categoria di regioni.

9) Infine, per ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni per il periodo 2014-2020 nel quadro della chiusura dei programmi del periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno aumentare il massimale della flessibilità tra le priorità per il calcolo del saldo finale del contributo dei fondi.

10) Alcune flessibilità per far fronte alla situazione senza precedenti dovrebbero inoltre essere previste nel quadro giuridico che disciplina i programmi del periodo di programmazione 2021-2027. Sempre al fine di alleviare l'onere che grava sui bilanci nazionali, i prefinanziamenti per i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» dovrebbero essere aumentati. Inoltre, date le sfide poste dagli sfollamenti in massa e le risposte integrate richieste dagli Stati membri, qualora uno Stato membro dedichi una priorità nell'ambito di uno dei suoi programmi di coesione del periodo 2021-2027 al sostegno di operazioni volte a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, dovrebbe essere possibile un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per tale priorità fino al 30 giugno 2024, a condizione che sia destinato un livello adeguato di sostegno alle autorità locali e alle organizzazioni della società civile che operano in comunità locali e che l'importo totale programmato nell'ambito di tali priorità in uno Stato membro non superi il 5 % della dotazione nazionale iniziale di tale Stato membro a titolo del FESR e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) combinati. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di programmare importi supplementari per tali priorità con tassi di cofinanziamento normali. Tenendo inoltre conto delle perturbazioni alla fine del periodo di programmazione 2014-2020 causate dall'aggressione militare da parte della Federazione russa, oltre all'incidenza a lungo termine della pandemia di COVID-19 sull'attuazione dei progetti e alle continue perturbazioni delle catene del valore, è opportuno prevedere un'ulteriore flessibilità anche per consentire la concessione diretta di sostegno e il completamento delle operazioni la cui attuazione è iniziata conformemente al quadro legislativo per il periodo 2014-2020, prima della data della proposta legislativa del presente regolamento, anche qualora tali operazioni non rientrino nell'ambito del fondo interessato nel quadro del periodo di programmazione 2021-2027, ad eccezione dei casi in cui i fondi sono stati utilizzati a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per garantire che tali operazioni possano essere attribuite alle tipologie di intervento, l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbe essere adeguato di conseguenza. Il sostegno a tali operazioni non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri di rispettare i requisiti di concentrazione tematica e gli obiettivi relativi al contributo all'azione per il clima.

11) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire prestare assistenza agli Stati membri nel far fronte alle sfide generate dall'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e sostenere gli Stati membri nell'impegno costante per progredire verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

12) E' quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060.

13) Considerata l'esigenza di prevedere un rapido alleggerimento dei bilanci pubblici al fine di preservare la capacità degli Stati membri di sostenere il processo di ripresa economica e consentire una rapida programmazione dello scaglionamento delle operazioni al periodo di programmazione 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2022.

(2)

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020).

(3)

Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022).

(4)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(5)

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014).

(6)

Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (GU L 115 del 13.4.2022).

(7)

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021).

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1) all'articolo 30, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può trasferire dotazioni finanziarie tra diversi obiettivi tematici nell'ambito della stessa priorità dello stesso Fondo e della stessa categoria di regioni dello stesso programma.

Tali trasferimenti sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Tali trasferimenti devono tuttavia essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'applicazione di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % a norma dell'articolo 120, paragrafo 9, a un asse prioritario destinato a promuovere l'integrazione economica dei cittadini di paesi terzi stabilito nell'ambito di un programma, anche nel caso di operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, non richiede una decisione della Commissione che modifichi il programma. La modifica è approvata preventivamente dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.»;

2) all'articolo 65 è inserito il paragrafo seguente:

«10 bis. Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa.

Il paragrafo 6 non si applica neppure agli interventi sostenuti dal FEAMP relativi alle conseguenze di tale aggressione nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR, del FSE, del Fondo di coesione o del FEAMP prima dell'approvazione del programma modificato.»;

3) all'articolo 68 quater, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, gli Stati membri possono inserire tra le spese dichiarate nelle domande di pagamento un costo unitario collegato alle necessità di base e al sostegno a favore delle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (*1) e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (*2). Tale costo unitario è pari a 100 EUR alla settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da una persona nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 26 settimane, a decorrere dalla data di arrivo della persona nell'Unione.

_______________

(*1) Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022)."

(*2) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001).»;"

4) all'articolo 70, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione siano attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo la lettera d) del primo comma.»;

5) all'articolo 70, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE, ad eccezione del paragrafo 2, quarto comma.»;

6) all'articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafi 5, 6 e 7, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.»;

7) all'articolo 98, il paragrafo 4 è così modificato:

a) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Inoltre tali operazioni possono essere finanziate anche dal Fondo di coesione in base alle norme applicabili al FESR o all'FSE.»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora un asse prioritario dedicato si avvalga della possibilità di cui al primo e al secondo comma, almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale asse prioritario è destinato a operazioni aventi beneficiari che sono autorità locali o organizzazioni della società civile che operano in comunità locali, o entrambi. Gli Stati membri riferiscono in merito al rispetto di tale condizione nella relazione finale di attuazione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 111. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell'ambito dell'asse prioritario in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell'asse prioritario di cui al terzo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni. Gli stessi obblighi di rendicontazione si applicano anche ad altri assi prioritari sostenuti dall'FSE che sostengono soltanto operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa.»;

8) all'articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario distinto destinato a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi con un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Tale asse prioritario può essere interamente dedicato a operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, compreso l'asse prioritario dedicato di cui all'articolo 98, paragrafo 4, terzo comma.»;

9) all'articolo 130, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.».

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1) all'articolo 90, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Un prefinanziamento supplementare dello 0,5 % è versato nel 2022 immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nel 2023 è versato un prefinanziamento supplementare dello 0,5 % per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Se un programma è adottato dopo il 31 dicembre 2022, la rata per il 2022 è versata nell'anno di adozione.»;

2) all'articolo 90, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022, ad eccezione del prefinanziamento supplementare di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo. La Commissione effettua la liquidazione contabile di tutti gli altri importi versati a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale a norma dell'articolo 100.»;

3) all'articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Qualora nell'ambito di un programma venga stabilita una priorità distinta a sostegno di operazioni volte a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, è applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento sino alla fine del periodo contabile che termina il 30 giugno 2024. Dopo tale data si applica il tasso di cofinanziamento indicato nel programma conformemente ai tassi massimi di cofinanziamento elencati ai paragrafi 3 e 4.

L'importo totale programmato nell'ambito di tali priorità in uno Stato membro non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale a titolo del FESR e del FSE+ combinati.

La Commissione riesamina il tasso di cofinanziamento entro il 30 giugno 2024.

Almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale priorità distinta è attribuito a operazioni i cui beneficiari sono autorità locali o organizzazioni della società civile che operano in comunità locali. Gli Stati membri riferiscono in merito al rispetto di tale condizione nella relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell'ambito della priorità in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.»;

4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 118 bis

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata selezionate per il sostegno prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013

1. In deroga all'articolo 118, laddove un'operazione con un costo totale superiore a 1 000 000 EUR sia stata selezionata per ricevere sostegno e avviata prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei regolamenti specifici dei fondi, (UE) n. 1301/2013 (*3), (UE) n. 1304/2013 (*4), (UE) n. 1300/2013 (*5), (UE) n. 1299/2013 (*6) e (UE) n. 508/2014 (*7) del Parlamento europeo e del Consiglio, tale operazione è considerata ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento e dei corrispondenti regolamenti specifici di ciascun fondo nel periodo di programmazione 2021-2027.

In deroga all'articolo 73, paragrafi 1 e 2, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente un sostegno a tale operazione a norma del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'operazione presenta due fasi che sono distinguibili sotto l'aspetto finanziario, e piste di controllo distinte;

b) l'operazione rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento conformemente all'allegato I;

c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;

d) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Il presente articolo non si applica alle operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa, sostenute avvalendosi della possibilità di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

_______________

(*3) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013)."

(*4) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013)."

(*5) Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013)."

(*6) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013)."

(*7) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014).»;"

5) nell'allegato I sono aggiunte, alla fine della tabella 1, le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO [3] Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
«Altri codici relativi alle operazioni soggette ad esecuzione scaglionata a norma dell'articolo 118 bis
183 Gestione dei rifiuti domestici: discarica 0 % 100 %
184 Stoccaggio e trasmissione di energia elettrica 100 % 40 %
185 Gas naturale: stoccaggio, trasmissione e distribuzione 0 % 0 %
186 Aeroporti 0 % 0 %
187 Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un'economia a basse emissioni di carbonio 40 % 0 %»

.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK