
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2240 DELLA COMMISSIONE, 20 ottobre 2022
G.U.U.E. 15 novembre 2022, n. L 294
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per quanto riguarda l'uso del sigillo elettronico qualificato per il rilascio dei certificati. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 18 novembre 2022
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 4
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, l'articolo 43, paragrafo 7, e l'articolo 45, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, il certificato rilasciato dalle autorità competenti oppure, ove del caso, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo agli operatori o ai gruppi di operatori è rilasciato ove possibile in formato elettronico. Il sistema elettronico esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2) consente di rilasciare i certificati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 in formato elettronico. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione (3) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il certificato di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 sia rilasciato in formato elettronico utilizzando il sistema Traces.
2) Per rendere sicuri i certificati rilasciati agli operatori e ai gruppi di operatori, è opportuno introdurre l'uso di un sigillo elettronico qualificato quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il rilascio di tali certificati. Per consentire a tutti gli attori interessati di completare l'iscrizione per il sigillo elettronico qualificato, è necessario disporre che il certificato di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 debba recare un sigillo elettronico qualificato a decorrere dal 1° luglio 2023.
3) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119.
4) Conformemente all'articolo 1, primo comma e secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (5), le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, a fornire agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento un certificato rilasciato in formato elettronico utilizzando il sistema Traces.
5) Per rendere sicuri i certificati rilasciati a tali operatori, gruppi di operatori ed esportatori, è opportuno introdurre l'uso di un sigillo elettronico qualificato per il rilascio di tali certificati. Per consentire a tutti gli attori interessati di completare l'iscrizione per il sigillo elettronico qualificato, è necessario disporre che il certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi debba recare un sigillo elettronico qualificato a decorrere dal 1° luglio 2023.
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.
7) Per quanto riguarda il certificato di ispezione in formato cartaceo e l'estratto cartaceo dei certificati di ispezione, vidimati su carta con firma autografa in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (6), il regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione (7) ha prorogato le disposizioni transitorie fino al 30 novembre 2022 in modo da consentire a tutti gli attori interessati di completare l'iscrizione per il sigillo elettronico qualificato. Tale proroga dovrebbe riflettersi nelle note per la compilazione del modello di estratto del certificato di ispezione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (8). Il regolamento delegato (UE) 2022/2238 ha inoltre prorogato fino al 30 novembre 2022 la possibilità per una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato di elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato.
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307.
9) Dato che la scadenza del periodo transitorio per i certificati in formato cartaceo e la deroga per l'Ucraina era fissata al 30 giugno 2022, la presente modifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2022.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 150 del 14.6.2018.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 2.12.2021).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021).
Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021).
Regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione, del 22 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461 del 27.12.2021).
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 è così modificato:
1) all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Il certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 reca un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
______________
(*1) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).»;"
2) all'articolo 5, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:
«L'articolo 1, secondo comma, si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.».
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è così modificato:
1) all'articolo 1, secondo comma, lettera a), è aggiunto il punto iii) seguente:
«iii) apponendovi un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
______________
(*2) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).»;"
2) all'articolo 3, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:
«L'articolo 1, secondo comma, lettera a), punto iii), si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.»;
3) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307
Nella parte II dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al quarto paragrafo delle note relative al riquadro 12 e al secondo paragrafo delle note relative al riquadro 13, la data «30 giugno 2022» è sostituita da «30 novembre 2022».
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN