
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2453 DELLA COMMISSIONE, 30 novembre 2022
G.U.U.E. 19 dicembre 2022, n. L 324
Regolamento che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 8 gennaio 2023
Applicabile dal: 8 gennaio 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 434 bis,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (2) specifica modelli uniformi di informativa e le relative istruzioni per le informazioni di cui ai titoli II e III del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 (3), tra l'altro per introdurre un nuovo articolo 449 bis. Tale articolo impone ai grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di pubblicare, a decorrere dal 28 giugno 2022, informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione. E' opportuno che la modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 sia riprodotta nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, che dovrebbe stabilire, oltre ai modelli uniformi di informativa esistenti e alle relative istruzioni, nuovi modelli uniformi di informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance e relative istruzioni.
2) Nello stabilire i modelli uniformi di informativa si dovrebbe tenere conto della rilevanza delle informazioni da pubblicare sotto tutti gli aspetti. Ciò significa che le informazioni pubblicate dagli enti dovrebbero riguardare, da un lato, l'impatto finanziario dei fattori ambientali, sociali e di governance sulle loro attività economiche e finanziarie (prospettiva outside-in) e, dall'altro, i fattori ambientali, sociali e di governance che potrebbero essere determinati dalle loro attività, che a loro volta diventano finanziariamente rilevanti quando incidono sui loro portatori di interessi (prospettiva inside-out). Di conseguenza le tabelle e i modelli per tale informativa dovrebbero trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sui rischi ambientali, sociali e di governance che consentano a chi le usa di valutare il profilo di rischio degli enti.
3) E' necessario garantire la coerenza e l'uniformità con altra legislazione dell'Unione in materia di rischi ambientali, sociali e di governance. Le norme sull'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbero pertanto tenere conto dei criteri, delle classificazioni e delle definizioni stabiliti in tale legislazione dell'Unione. Le norme dovrebbero in particolare tenere conto dei criteri per l'individuazione e la classificazione delle attività economiche ecosostenibili di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (5). Per quanto riguarda l'informativa sulla prestazione energetica del portafoglio immobiliare degli enti, è opportuno tenere conto delle informazioni fornite dall'attestato di prestazione energetica definito all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
4) Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) impongono rispettivamente a talune imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico o a taluni enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di includere nella loro relazione sulla gestione o nella loro relazione consolidata sulla gestione informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'impatto della loro attività. L'obbligo non si applica tuttavia ad altre imprese. Di conseguenza le imprese che non sono soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE non sono tenute a pubblicare tali informazioni e potrebbero non essere in grado di fornirle agli enti. Alle imprese che sono controparti di enti si può quindi solo chiedere di presentare le informazioni e i dati di cui sopra su base volontaria. E' tuttavia opportuno offrire a dette imprese orientamenti sul calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che sono attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, in modo che possano presentare tali informazioni e tali dati in un formato standardizzato e comparabile. Se tali informazioni e dati non sono forniti su base volontaria, gli enti dovrebbero essere in grado di calcolare la percentuale di esposizioni allineate alla tassonomia utilizzando stime o variabili proxy.
5) L'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che le informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance siano pubblicate a decorrere dal 28 giugno 2022, su base annua il primo anno e successivamente due volte all'anno. La prima data di riferimento per l'informativa annuale dovrebbe pertanto essere fissata al 31 dicembre 2022.
6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
7) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 176 del 27.6.2013.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021).
Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019).
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020).
Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020).
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010).
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è così modificato:
1) è inserito l'articolo 18 bis seguente:
«Articolo 18 bis
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
a) le informazioni qualitative sui rischi ambientali, sociali e di governance utilizzando le tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento;
b) le informazioni quantitative sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici utilizzando i modelli da 1 a 4 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento;
c) le informazioni quantitative sui rischi fisici connessi ai cambiamenti climatici utilizzando il modello 5 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento;
d) le informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) nei confronti delle controparti soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), delle famiglie e delle amministrazioni locali di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*3), utilizzando i modelli 6, 7 e 8 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento;
e) le informazioni quantitative su altre azioni di attenuazione e su esposizioni ai rischi connessi ai cambiamenti climatici che non sono considerate attività economiche ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ma che sostengono le controparti nel processo di transizione o di adattamento ai fini degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, utilizzando il modello 10 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento.
2. Gli enti possono scegliere di pubblicare informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione e sulle esposizioni relative ai rischi connessi ai cambiamenti climatici associati alle attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, nei confronti delle controparti che sono società non finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2178 della Commissione (*4), utilizzando il modello 9 di cui all'allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento.
Per il calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 (esposizioni allineate alla tassonomia) nei confronti di tali controparti, gli enti:
a) possono utilizzare, se disponibili, le informazioni ricevute dalle controparti su base volontaria e bilaterale attraverso il processo di concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito;
b) se la controparte non può o non intende fornire i dati in questione su base bilaterale, possono usare stime interne e variabili proxy e spiegare nella descrizione che accompagna il modello in che misura è stato fatto ricorso a tali stime interne e variabili proxy e quali stime interne e variabili proxy sono state applicate;
c) se non sono in grado di raccogliere su base bilaterale le informazioni in questione, non possono ricorrere a stime interne e variabili proxy o non possono raccogliere tali informazioni o ricorrere a tali stime e variabili proxy in un modo che non sia eccessivamente oneroso per loro o per le controparti, possono spiegare tale incapacità nella descrizione che accompagna il modello.
Ai fini della lettera a), gli enti informano le controparti che tali informazioni sono fornite su base volontaria.
3. Salvo diversa indicazione nelle istruzioni di cui all'allegato XL del presente regolamento, a decorrere dal 31 dicembre 2022 gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle date indicate di seguito:
a) per l'informativa annuale: 31 dicembre;
b) per l'informativa semestrale: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
__________
(*1) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020)."
(*2) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013)."
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021)."
(*4) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021).»;"
2) il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato XXXIX;
3) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XL.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Allegato sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 gennaio 2023, n. L 10.