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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438 DELLA COMMISSIONE, 12 dicembre 2022

G.U.U.E. 13 dicembre 2022, n. L 319

Direttiva che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. (1)

(1)

Per l'attuazione della presente direttiva si veda il D.L.vo 4 settembre 2024, n. 146.

Note sul recepimento

Adottata il: 12 dicembre 2022

Entrata in vigore il: 2 gennaio 2023

Termine per il recepimento: 30 giugno 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di impedire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell'Unione.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è stato recentemente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione (4) per aggiornare la condizione fitosanitaria di determinati organismi nocivi e, se del caso, modificare le misure specifiche contro tali organismi nocivi. Per motivi di coerenza concernenti le modifiche relative a tali organismi nocivi, dei nuovi elementi si dovrebbe tenere conto anche nella direttiva 93/49/CEE della Commissione (5) e nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (6).

3) Lo Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto è stato inserito nell'allegato IV, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, poiché soddisfa i requisiti per essere elencato come un ORNQ. E' pertanto giustificato elencare tale organismo nocivo nell'allegato della direttiva 93/49/CEE.

4) Il Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld figura nell'allegato IV, parti D e J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione, rispettivamente, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, in quanto soddisfa le prescrizioni per essere elencato come un ORNQ. E' pertanto giustificato elencare tale organismo nocivo nell'allegato della direttiva 93/49/CEE e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

5) E' inoltre necessario includere nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE misure contro la presenza del Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld su determinate piante da impianto utilizzate come materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

6) Il Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. è stato inserito come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e rimosso dall'elenco degli ORNQ di cui all'allegato IV di tale regolamento. Detto organismo nocivo dovrebbe pertanto essere rimosso anche dall'elenco degli ORNQ di cui all'allegato I e all'allegato IV della direttiva di esecuzione 2014/98/UE in relazione ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Fragaria L.

7) La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce il requisito secondo cui, all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati e i materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis) devono risultare esenti dagli ORNQ elencati negli allegati I e II di tale direttiva e, in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

8) Al fine di garantire la coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le zone riconosciute esenti da organismi nocivi, è opportuno introdurre nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE anche un'eccezione al requisito per l'ispezione visiva, il campionamento e le prove sui materiali di pre-base, sui materiali di base, sui materiali certificati e sui materiali CAC.

9) La decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (7) ha autorizzato temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base appartenenti a determinate specie di piante da frutto e prodotti in campo aperto in condizioni non a prova di insetto. L'autorizzazione concessa alla Francia a tale riguardo è scaduta il 31 dicembre 2018. E' pertanto opportuno sopprimere la parte «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione» di cui all'allegato IV, sezione 4, della direttiva 2014/98/UE per quanto riguarda i materiali di pre-base di Cydonia oblonga Mill. al fine di tenere conto della scadenza della validità di tale autorizzazione.

10) Dall'adozione della direttiva di esecuzione 2014/98/UE l'esperienza degli Stati membri ha dimostrato che le misure contro il Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider adottate ai fini dell'esclusione dalla commercializzazione di interi lotti di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto, una volta individuati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici nel sito di produzione, sono sproporzionate rispetto al rispettivo rischio fitosanitario. E' opportuno modificare la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per garantire la coerenza con le misure di gestione del rischio rivedute contro il Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sintomatici dovrebbero essere immediatamente estirpati e distrutti.

11) A norma dell'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2022, consentire la commercializzazione nel proprio territorio di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, anche se tali materiali o tali piante da frutto non soddisfano i requisiti della summenzionata direttiva di esecuzione. L'esperienza degli Stati membri nell'attuazione della normativa ha dimostrato che l'ambito di applicazione del sistema di certificazione dell'Unione per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto non comprende la certificazione di sementi e plantule. Le attuali misure transitorie dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi solo alla produzione di sementi e plantule, dato il tempo necessario per l'adattamento di tali materiali ai requisiti della summenzionata direttiva. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi di tali materiali, la suddetta data dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2029.

12) La denominazione botanica di Prunus amygdalus Batsch dovrebbe essere modificata in Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb per tenere conto degli sviluppi nella nomenclatura tassonomica.

13) E' pertanto opportuno modificare, rispettivamente, la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU L 226 del 13.8.1998.

(2)

GU L 267 dell'8.10.2008.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 (GU L 485 del 22.12.2021).

(5)

Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 250 del 7.10.1993).

(6)

Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014).

(7)

Decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, del 29 maggio 2017, che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 (GU L 140 del 31.5.2017).

Art. 1

Modifica della direttiva 93/49/CEE

L'allegato della direttiva 93/49/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Art. 2

Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è così modificata:

1) all'articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il paragrafo 1 non si applica:

a) alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione;

b) ai materiali di pre-base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

2) all'articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il paragrafo 1 non si applica:

a) alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione;

b) ai materiali di base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

3) all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il paragrafo 1 non si applica:

a) alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;

b) ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [(Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

4) all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) ai materiali CAC durante la crioconservazione;

b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;

5) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Misure transitorie

Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento al presente articolo sull'etichetta e su un documento.»;

6) gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Art. 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Modifiche della direttiva 93/49/CEE

L'allegato della direttiva 93/49/CEE è così modificato:

1) tra la voce relativa a «Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]» e la voce relativa a «Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye &Wilkie [PSDMPE]» è inserita la voce seguente:

«Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Piante da impianto, escluse le sementi

Actinidia Lindl.

0 %»

.

2) tra la voce relativa a «Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]» e la voce relativa a «Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]» è inserita la voce seguente:

«Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld [PHYTRA]

Piante da impianto, esclusi i pollini e le sementi

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. eccetto R. simsii L., Viburnum L.

0 %»

.

ALLEGATO II

Modifiche della direttiva di esecuzione 2014/98/UE

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è così modificata:

1) nell'allegato I, alla voce relativa a «Fragaria L.», seconda colonna, la voce «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]» è soppressa;

2) l'allegato II è così modificato:

a) tra i titoli delle colonne della tabella e la voce «Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.» è inserita la voce seguente:

«Castanea sativa Mill.

Funghi e oomiceti 

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld [PHYTRA]»

.

b) alla voce «Vaccinium L.», seconda colonna, prima del testo «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» è inserito il testo seguente:

«Funghi e oomiceti

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld [PHYTRA]»;

.

3) l'allegato IV è così modificato:

a) la sezione 1 «Castanea sativa Mill.» è così modificata:

i) la lettera b) «Categoria di pre-base», la lettera c) «Categoria di base» e la lettera d) «Categoria certificata e categoria CAC» sono sostituite dalle seguenti:

«b) Categoria di pre-base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zonaNel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*1), si applicano i seguenti requisiti:

i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock &Man in "t Veld.

c) Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock &Man in "t Veld.

d) Categoria certificata e categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono estirpati, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione.

ii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock &Man in "t Veld,

oppure

-

- I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente,

e

- per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in" t Veld, e

- in seguito a tale periodo di tre mesi:

- nel sito di produzione non sono osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è sottoposto a prove e risulta esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld,

e

- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld;

____________

(*1) Decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, del 29 maggio 2017, che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 (GU L 140 del 31.5.2017)»;"

b) nella sezione 4 «Cydonia oblonga Mill.», lettera b) «Categoria di pre-base», la parte «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona» è soppressa;

c) nella sezione 6 «Fragaria L.», lettera d) «Categoria certificata», «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», punto iii), trattino «1 % nel caso di», la voce «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.» è soppressa;

d) la sezione 8 «Malus Mill.» è così modificata:

i) alla lettera c) «Categoria di base» è aggiunta la sezione seguente:

«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., oppure

- nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti.»;

ii) alla lettera d) «Categoria certificata» è aggiunta la sezione seguente:

«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono osservati sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider su non più del 2 % dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata; tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., oppure

- nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti.»;

iii) la lettera e) «Categoria di base e categoria certificata» è soppressa;

e) la sezione 12 «Pyrus L.» è così modificata:

i) alla lettera b) «Categoria di pre-base», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

«- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;»; (1)

ii) alla lettera e) «Categoria di base e categoria certificata», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

«- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure (1)

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;

iii) alla lettera f) «Categoria CAC», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:

«- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;

f) la sezione 15 «Vaccinium L.» è così modificata:

i) alla lettera b) «Categoria di base», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», è aggiunto il punto seguente:

«iv) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld.»;

ii) alla lettera d) «Categoria certificata», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», è aggiunto il punto seguente:

«iii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld,

oppure

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente,

e

- per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in" t Veld, e

- in seguito a tale periodo di tre mesi:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld,

e

-

- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld»;

iii) è aggiunto il punto seguente:

«e) Categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

- Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld,

oppure

- - i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente. e

- per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:

- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in" t Veld, e in seguito a tale periodo di tre mesi:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld,

e

- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:

- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld, oppure

- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in "t Veld.»;

4) nell'allegato V, la riga «Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica e P. salicina» è sostituita dalla seguente:

«Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch e Prunus salicina Lindl.».

(1)

Trattino sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 maggio 2023, n. L 137.