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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2023, n. 193

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 17 marzo 2023, n. 12

Nuova disciplina per l'organizzazione dei corsi di qualifica in Operatore socio sanitario (1000 ore) ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 - Anni 2023/2024. (1)

(1)

Per la proroga, al 31 dicembre 2025, dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda al D.A. Salute 16 aprile 2025, n. 448.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L. n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed in particolare l'art. 3-octies comma 3 inerente l'Area delle professioni sociosanitarie;

VISTO l'Accordo stipulato il 22/02/2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);

VISTO in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale:

"1. Lo formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero dello sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.";

VISTA la nota del Dipartimento A.S.O.E. prot. n. 7361 del 24/02/2023 con la quale è stato trasmesso al Ministero della Salute il fabbisogno formativo per la qualifica di Operatore Socio Sanitario per l'anno 2023;

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10;

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO l'art. 4 del C.C.N.L. del comparto sanità pubblicato sulla GURI n. 248 del 24/10/2001 che istituisce il profilo dell'Operatore Socio-Sanitario;

VISTA la Legge Regionale 14/04/2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, con il quale viene istituita l'Area delle professioni socio sanitarie al cui interno è collocato il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

VISTO il D.A. 736 del 12.08.2020 recante "disciplina per la effettuazione dei corsi di qualifica in Operatore Socio Sanitario (1000 ore) ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22.02.2001" anni 2020-2022;

RITENUTO pertanto di dover regolamentare con validità fino al 31.12.2024 i percorsi di qualificazione in Operatore Socio Sanitario;

RITENUTO altresì di dovere fare salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n. 736/2020 ed in corso di svolgimento;

RITENUTO di dover garantire un'adeguata, efficace ed omogenea formazione a tutti i discenti attraverso la predisposizione di un unico programma formativo di qualifica 

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate con il presente provvedimento vengono regolamentati, con validità fino al 31.12.2024, i percorsi di qualificazione in operatore Socio Sanitario (OSS) secondo il percorso formativo d qualificazione e le disposizioni di cui all'Allegato 1 "Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione del percorso formativo in Operatore Socio Sanitario (1000 ore) Anni 2023-2024", parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I soggetti che conseguiranno la qualifica di OSS a seguito della qualificazione prevista dal presente decreto saranno inseriti d'ufficio nell'Elenco interno degli Operatori Socio Sanitari costituito a fini meramente ricognitivi presso il DASOE, Servizio 2.

Art. 3

Il costo per la partecipazione al corso di qualifica attivato secondo le disposizioni del presente provvedimento non può essere superiore ad € 2.600,00 pro capite. Sono a carico dell'Ente organizzatore tutti i costi relativi agli oneri assicurativi alle certificazioni ed al materiale didattico.

Art. 4

La richiesta di autorizzazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente provvedimento, deve essere inviata, almeno 60 giorni prima dell'avvio del corso, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo:

dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.lt.

Art. 5

I corsi dovranno svolgersi esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.

Art. 6

E' fatto divieto all'Ente autorizzato ad erogare corsi di qualifica in OSS di stipulare accordi e/o convenzioni di qualsiasi natura con altri Enti di formazione per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa autorizzata con il presente decreto.

Art. 7

Ogni Ente dovrà attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all'Allegato 1 al presente provvedimento "Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione del percorso formativo in Operatore Socio Sanitario (1000 ore) Anni 2023-2024".

Art. 8

Il presente provvedimento dovrà essere oggetto di revisione nel caso di eventuali previsioni normative specifiche relative al finanziamento del percorsi formativi in ambito socio-sanitario.

Art. 9

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed all'allegato 1 comporterà la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative ancorchè già autorizzate ai sensi del presente provvedimento e non ancora iniziate e l'esclusione da futuri corsi di Operatore Socio Sanitario per il periodo di vigenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sul sito web del Dipartimento ASOE.

Palermo, 2 marzo 2023.

VOLO