Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2023, n. 195

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 17 marzo 2023, n. 12

Nuova disciplina per l'effettuazione dei corsi di riqualificazione in Operatore socio sanitario - Anni 2023/2024. (1)

(1)

Per la proroga, al 31 dicembre 2025, dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, si rimanda al D.A. Salute 16 aprile 2025, n. 448.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L. n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed in particolare l'art. 3-octies comma 3 inerente l'Area delle professioni sociosanitarie;

VISTO l'Accordo stipulato il 22/02/2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);

VISTO in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale:

"1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei cosi di formazione.";

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10;

VISTO l'art. 4 del C.C.N.L. del comparto sanità pubblicato sulla GURI n. 248 del 24/10/2001 che istituisce il profilo dell'Operatore Socio-Sanitario;

VISTA la Legge Regionale 14/04/2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, con il quale viene istituita l'Area delle professioni socio sanitarie al cui interno è collocato il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

RITENUTO necessario riordinare in maniera organica ed univoca la disciplina inerente i corsi di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario nonchè le modalità di organizzazione degli stessi nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;

VISTO il proprio D.A. n. 377 del 12.03.2019 "Disciplina per la effettuazione dei corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario Anno 2019-2020" prorogato con il D.A. 738 del 12.08.2020

RITENUTO pertanto di dover regolamentare con validità fino al 31.12.2024 i percorsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario;

RITENUTO altresì di dovere fare salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n. 377/2019 e del D.A. 738/2020 ed in corso di svolgimento;

RITENUTO di dovere individuare quali destinatari dei corsi di riqualificazione oggetto del presente provvedimento i soggetti in possesso delle qualifiche conseguite ai sensi di legge, di seguito elencate e ottenute a seguito di frequenza di un corso di durata non inferiore a 700 ore:

- Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari - ADEST, denominato anche Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi tutelari

- Operatore Socio Assistenziale-OSA, nelle varie declinazioni.

- Operatore Addetto all'assistenza delle Persone Diversamente Abili;

RITENUTO di dovere altresì ammettere alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio-assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all'assistenza alla persona, nonchè i soggetti che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) il cui percorso formativo, ai sensi del D.M. n. 295 del 26.7.1991, ha una durata pari a 670 ore;

RITENUTO di dover ammettere i soggetti in possesso del Diploma quinquennale di Tecnico del Servizi Sociali conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado;

RITENUTO di dover ammettere i soggetti in possesso del Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado;

RITENUTO di dover ammettere i soggetti in possesso del Diploma quinquennale in Servizi per la sanità e l'assistenza sociale conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado;

RITENUTO di dover ammettere le infermiere Volontarie della Croce Rossa;

CONSIDERATO che dall'analisi qualitativa dei programmi dei corsi realizzati per il rilascio delle qualifiche summenzionate confrontati con il programma formativo dell'Operatore Socio Sanitario e le relative competenze, sono state individuate omogenee aree tematiche che necessitano di integrazione formativa;

RITENUTO di dover garantire un'adeguata, efficace ed omogenea formazione a tutti i discenti attraverso la predisposizione di un unico programma formativo di riqualificazione per tutte le figure professionali summenzionate;

CONSIDERATO che per la frequenza ai corsi di riqualificazione per OSS non vanno riconosciuti crediti formativi e lavorativi pregressi;

RITENUTO pertanto di dover regolamentare, con validità fino al 31.12.2024, i percorsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario e di attivare i corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all'Allegato 1 "Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario - 2023-2024" del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate con il presente provvedimento vengono regolamentati, con validità fino al 31.12.2024, i percorsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario e sono attivati i corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all'Allegato 1 "Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario - 2023-2024", parte integrante del presente decreto, rivolti ai soggetti con le seguenti qualifiche ottenute a seguito di frequenza di un corso di durata non inferiore a 700 ore:

- Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari - ADEST, denominato anche Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi tutelari;

- Operatore Socio Assistenziale - OSA, nelle varie declinazioni;

- Operatore Addetto all'assistenza delle Persone Diversamente Abili.

Art. 2

Sono altresì ammessi alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio-assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all'assistenza alla persona nonché i soggetti che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) il cui percorso formativo, ai sensi del D.M. 295 del 26.7.1991, ha una durata pari a 670 ore.

Art. 3

Sono ammessi i soggetti in possesso del Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado.

Art. 4

Sono ammessi i soggetti in possesso del Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado.

Art. 5

Sono ammessi i soggetti in possesso del Diploma quinquennale in Servizi per la sanità e l'assistenza sociale conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado.

Art. 6

Sono ammesse le Infermiere Volontarie della Croce Rossa italiana.

Art. 7

Sono fatti salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n. 377/19 e D.A. n. 736/2020 ed in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 8

I soggetti che conseguiranno la qualifica di OSS a seguito della riqualificazione prevista dal presente decreto saranno inseriti d'ufficio nell'Elenco degli Operatori Socio Sanitari costituito a fini meramente ricognitivi presso il DASOE, Servizio 2 "Formazione".

Art. 9

Il costo per la partecipazione al corso di riqualificazione attivato secondo le disposizioni del presente provvedimento non può essere superiore ad € 1.800,00 pro capite. Sono a carico dell'Ente organizzatore tutti i costi relativi agli oneri assicurativi ed al materiale didattico.

Art. 10

I corsi dovranno svolgersi esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.

Art. 11

E' fatto divieto all'Ente autorizzato ad erogare corsi di riqualifica in OSS di stipulare accordi e/o convenzioni di qualsiasi natura con altri Enti di formazione per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa autorizzata con il presente decreto.

Art. 12

E' fatto divieto di utilizzare modalità di Formazione a Distanza (FAD) per le attività formative eccetto che per l'Unità didattica A che potrà essere erogata in modalità virtuale sincrona.

Art. 13

I corsi di riqualificazione per il rilascio dell'attestato della qualifica di OSS valido su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2001, non possono essere svolti senza apposita e preventiva autorizzazione da parte dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Servizio 2 Formazione.

Art. 14

La richiesta di autorizzazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente provvedimento, deve essere inviata, almeno 60 giorni prima dell'avvio del Corso, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it.

Art. 15

Ogni Ente dovrà attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all'Allegato 1 al presente provvedimento "Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario - 2023-2024"

Art. 16

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed all'allegato 1 comporterà la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative ancorchè già autorizzate ai sensi del presente provvedimento e non ancora iniziate e l'esclusione da futuri corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario per periodo di vigenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii., sul sito web del Dipartimento ASOE.

Palermo, 2 marzo 2023.

VOLO

(1)

Per modifiche all'allegato annotato si rimanda al D.A. Salute 14 maggio 2024, n. 573.