
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/462 DELLA COMMISSIONE, 2 marzo 2023
G.U.U.E. 6 marzo 2023, n. L 68
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 7 marzo 2023
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nella provincia del Quebec, confermati tra il 31 gennaio 2023 e l'8 febbraio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nella contea di Fife [1] e nell'area dell'autorità locale di Stirling [1] in Scozia (Regno Unito) come pure nella contea di Norfolk [1] in Inghilterra (Regno Unito), confermati tra il 2 febbraio 2023 e il 21 febbraio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
7) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di dieci focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nei seguenti Stati: California [1], Kansas [1], New York [1], Mississippi [2] e Pennsylvania [5] (Stati Uniti), confermati tra il 1° febbraio 2023 e il 22 febbraio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
8) A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
10) Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a 15 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province di Alberta [3], Columbia Britannica [2], Ontario [4], Quebec [3] e Saskatchewan [3] (Canada), confermati tra il 19 settembre 2022 e il 6 dicembre 2022.
11) Il Regno Unito ha anche presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle Isole Orcadi [2] e nello East Ayrshire [1] in Scozia (Regno Unito) come pure nelle contee del Cheshire [1] e dello Yorkshire [2] in Inghilterra (Regno Unito), confermati tra il 28 agosto 2022 e l'8 novembre 2022.
12) Anche gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio in relazione a 77 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nei seguenti stati: Arkansas [1], California [7], Colorado [1], Iowa [2], Minnesota [16], Mississippi [1], Nebraska [1], New York [1], North Dakota [4], Oregon [1], Pennsylvania [3], South Dakota [15], Tennessee [1], Utah [16], Washington [3] e Wisconsin [4] (Stati Uniti), confermati tra il 29 marzo 2022 e l'8 dicembre 2022.
13) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno altresì presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul loro territorio.
14) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
15) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
16) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/139 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, modificandone le righe relative alla zona CA-2.99, fissando il termine iniziale applicabile a questa zona precedentemente chiusa nelle voci relative al Canada. Poiché sono stati rilevati errori relativi al termine finale applicabile alla zona CA-2.99 negli allegati V e XIV, le righe relative alla suddetta zona CA-2.99 negli allegati V e XIV dovrebbero essere rettificate. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/139.
18) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/268 della Commissione (5) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, modificandone le righe GB-2.136 e GB-2.218, fissando il termine iniziale applicabile a queste due zone precedentemente chiuse nelle voci relative al Regno Unito. Poiché è stato rilevato un errore, che potrebbe generare confusione, concernente la definizione della zona GB-2.218 nell'allegato V, è opportuno confermare la fissazione del termine iniziale e di quello finale relativi alle zone GB-2.136 e GB-2.218 nell'allegato V. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/268.
19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/139 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 19 del 20.1.2023).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/268 della Commissione, dell'8 febbraio 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 39 del 9.2.2023).
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
1. Nell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.99 è sostituita dalla seguente:
«CA Canada | CA-2.99 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 23.9.2022 | 13.1.2023»; |
.
2. nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Canada, le riga relative alla zona CA-2.99 sono sostituite dalle seguenti:
«CA Canada | CA-2.99 | POU, RAT | N, P1 | 23.9.2022 | 13.1.2023 | |
GBM | P1 | 23.9.2022 | 13.1.2023»; |
.
3. nell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.136 è sostituita dalla seguente:
«GB Regno Unito | GB-2.136 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 29.8.2022 | 17.1.2023»; |
.
4. nell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.218 è sostituita dalla seguente:
«GB Regno Unito | GB-2.218 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 | 24.10.2022 | 27.1.2023». |
.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 si applicano dal 21 gennaio 2023 e i paragrafi 3 e 4 si applicano dal 10 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN