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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/608 DELLA COMMISSIONE, 17 marzo 2023

G.U.U.E. 20 marzo 2023, n. L 80

Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari a seguito dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda conseguente al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 marzo 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187 e l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

3) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, concluso con decisione (UE) 2022/2524 del Consiglio (4), modifica le condizioni applicabili alle importazioni dalla Nuova Zelanda nell'ambito di taluni contingenti tariffari. In particolare modifica i quantitativi dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0147, 09.2013, 09.2109, 09.2110 e 09.4454. Modifica inoltre la designazione e i codici NC dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4182, 09.4195 e 09.4514 e abroga le norme sul controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro originario della Nuova Zelanda.

4) Le nuove norme sul controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro dovrebbero essere rispecchiate nell'allegato XIV.5, parte A, parti da A1 a A6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, in particolare nei modelli dei certificati IMA1 per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4182, 09.4195, 09.4514, 09.4515, 09.4521 e 09.4522.

5) Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia il quantitativo supplementare di carni bovine di alta qualità nell'ambito del contingente tariffario 09.4454 dovrebbe essere messo a disposizione a decorrere dal periodo contingentale che inizia il 1° luglio 2023. Inoltre le modifiche della designazione e dei codici NC dei contingenti tariffari 09.4182, 09.4195 e 09.4514 dovrebbero applicarsi a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni che segue la pubblicazione del presente regolamento. Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2023.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020).

(4)

Decisione (UE) 2022/2524 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 328 del 22.12.2022).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

1) all'articolo 50, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

2) l'articolo 51 è soppresso;

3) gli allegati VIII, IX e XIV.5 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia:

a) il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 1° luglio 2023;

b) il punto 2, lettera a), punti i) e ii), il punto 2, lettera b), e il punto 3 dell'allegato I si applicano a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di 90 giorni che segue la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c) l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

1) nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0147 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo 62 917 000 kg»;

.

2) nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine», nella tabella relativa ai contingenti tariffari con numero d'ordine 09.2109, 09.2110 e 09.2013 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo 125 769 000 kg in equivalente peso carcassa».

.