
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 29 giugno 2023, n. 237
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 28 luglio 2023, n. 31
Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VIncA).
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28 febbraio 1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
VISTA la legge regionale 03 dicembre 2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 "Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
VISTO il D.P.R.S. n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la Dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
VISTO il D.P.R.S. n. 446 del 13/02/2023, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 95 del 10/02/2023, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica Arch. Calogero Beringheli;
VISTA la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e sue successive modifiche, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2021/159 della Commissione del 21 gennaio 2021 che adotta il quattordicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
VISTO l'art. 6, par. 6.3, della direttiva n. 92/43/CEE il quale stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2018) "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 - Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE";
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 6913 final del 28.9.2021 "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 - Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE";
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e sue successive modifiche e integrazioni, disciplinante la valutazione di incidenza, il quale dispone al comma 5 che le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali;
VISTO l'art. 6 del D.P.R. n. 357/97 e sue successive modifiche e integrazioni, che dispone che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. n. 357/97 si applicano anche alle zone di protezione speciale discendenti dalla direttiva n. 79/409/CEE, oggi direttiva 2009/147/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la Parte II, concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi e la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, che definisce il coordinamento delle procedure di VAS e di VIA con la procedura di valutazione di incidenza (VINCA);
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;
VISTI i Decreti Ministeriali del 21 dicembre 2015, 31 marzo 2017, 07 gennaio 2017, 20 giugno 2019 e 26 febbraio 2020, 7 aprile 2021 di designazione delle Zone Speciali di Conservazione della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni, articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";
VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", art. 60 "Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";
VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13 Legge di stabilità regionale 2022-2024, l'articolo 14 recante Ulteriori disposizioni varie;
VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VIncA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;
RICHIAMATO il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività sui siti della Rete Natura 2000;
VISTE le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;
CONSIDERATO che le citate Linee guida "costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 magio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VIncA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2003, n. 120.";
VISTA l'intesa sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la quale sono adottate le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) in particolare nella parte in cui dispone che "le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida volte a definire le modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le provincie autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali";
VISTO il Decreto Assessoriale n. 36 del 14 febbraio 2022, con il quale è stato adeguato il quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VIncA), approvate in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano del 28 dicembre 2019, n. 303;
CONSIDERATO che gli Allegati 1, 2 e 3 al Decreto Assessoriale n. 36 del 14 febbraio 2022 recano refusi non sostanziali e necessitano di modifiche al fine di meglio esplicitare alcuni punti di cui alla procedura di valutazione di incidenza;
RITENUTO opportuno procedere alla sostituzione integrale degli Allegati 1, 2 e 3 del Decreto Assessoriale n. 36 del 14 febbraio 2022;
Decreta:
L'Allegato 1. "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana"; l'Allegato 2. "Format di Supporto Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Proponente"; l'Allegato 3. "Format Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Istruttoria Valutatore Screening Specifico" di cui al Decreto Assessoriale n. 36 del 14 febbraio 2022 sono integralmente sostituiti dagli Allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, di cui sono parte integrante.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali/atti generali" - ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.
Palermo, 29 giugno 2023.
PAGANA