
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 21 agosto 2023, n. 366
- Allegato al Comunicato Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica pubblicato nella G.U.R.S. 1 settembre 2023, n. 37
Elezioni amministrative 2023 - Turno straordinario del 22-23 ottobre 2023 con turno di ballottaggio del 5-6 novembre 2023 - Indizione dei comizi elettorali.
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTO il "T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana", approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8 che individua nell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali";
VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative";
VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali ";
VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";
VISTA la legge regionale 1 Settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazione, recante " nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle provincie regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D.P.R. 20 Agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7, titolo II";
VISTO il decreto legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito con la Legge 16 luglio 1994, n. 453;
VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco";
VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale";
VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 6, recante "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";
VISTO l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7, rubricato Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco;
VISTA la legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, recante "Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali, disposizioni varie";
VISTA la legge regionale 10 luglio 2015 n. 12, recante " Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali";
VISTA la legge regionale 11 agosto 2016 n. 17 recante, "Disposizioni in materia di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli Organi comunali. Modifica di norme in materia di Organo di revisione economico - finanziaria degli Enti Locali e di status degli Amministratori locali";
VISTA la legge regionale 29 marzo 2017 n. 6 recante "Norme relative agli incarichi fiduciari in Enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli Enti Locali";
VISTA la legge regionale 5 maggio 2017 n. 7 recante "Modifiche di norme in materia di cessazione degli Organi comunali";
VISTA la legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 recante "Norme in materia di enti locali";
VISTA la procedura dettata dall'art. 8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n. 3, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante deliberazione della Giunta regionale, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare, l'art. 143 rubricato "Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.";
CONSIDERATO che il richiamato articolo 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al terzo capoverso del comma 10 recita "Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.";
CONSIDERATO, che il comune di San Giuseppe Jato (PA) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D. P. R. del 9 luglio 2021 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D. P. R. del 8 novembre 2022, con scadenza in data 9 luglio 2023;
CONSIDERATO, che il comune di Calatabiano (CT) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D. P. R. del 18 ottobre 2021 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D. P. R. del 21 febbraio 2023, con scadenza in data 16 ottobre 2023;
CONSIDERATO, che il comune di Bolognetta (PA) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D. P. R. del 19 novembre 2021 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D. P. R. del 17 marzo 2023, con scadenza in data 19 novembre 2023;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dalla richiamata normativa, che disciplina la fattispecie in trattazione, i comuni di cui sopra vanno inseriti fra quelli che devono andare al rinnovo degli Organi elettivi in un turno straordinario, in una data compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre 2023;
VISTO il decreto legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito con legge 27 gennaio 2023, n. 7, recante "Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione" il cui articolo 1 prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgano, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 07:00 alle ore 23:00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 07:00 alle ore 15:00;
CONSIDERATO che la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante " Modifiche alla legge regionale 07 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali", in particolare l'art. 2 prevede l'applicazione della normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;
PRESO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 03 marzo 2023 - Supplemento ordinario n. 10, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 recante "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni", riguardante la popolazione residente in ciascun comune della Repubblica censita al 31 dicembre 2021 e dichiarata popolazione legale alla data anzidetta.
VISTA la deliberazione n. 338 dell'8 agosto 2023, con la quale la Giunta di Governo Regionale ha fissato per il giorno di domenica 22 ottobre 2023 e lunedì 23 ottobre 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 5 novembre 2023 e lunedì 6 novembre 2023 la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del turno straordinario dell'anno 2023, relative all'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui alla deliberazione medesima;
RITENUTO, conseguentemente, di dovere indire i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di San Giuseppe Jato (PA), Calatabiano (CT) e di Bolognetta (PA), per il giorno di domenica 22 ottobre 2023 e lunedì 23 ottobre 2023, con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 5 novembre 2023 e lunedì 6 novembre 2023, giusta deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 338 dell'8 agosto 2023;
Decreta:
Per i giorni di domenica 22 ottobre 2023 e lunedì 23 ottobre 2023 è fissata l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni di San Giuseppe Jato (PA), Calatabiano (CT) e di Bolognetta (PA).
Per i giorni di domenica 5 novembre 2023 e lunedì 6 novembre 2023 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei Sindaci, di cui all'articolo 1 del presente decreto.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 12 dicembre 2022 n. 190 recante "Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione" convertito con Legge 27 gennaio 2023, n. 7 e dell'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015,n. 12, rubricato "Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale", le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 22 ottobre 2023 dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e nella giornata di lunedì 23 ottobre 2023 dalle ore 07:00 alle ore 15:00. In caso di turno di ballottaggio le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 5 novembre 2023 dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e nella giornata di lunedì 6 novembre 2023 dalle ore 07:00 alle ore 15:00.
Il presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per territorio, e, per mezzo dei Prefetti, ai Commissari, i quali ne daranno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonché ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.
Palermo, 21 agosto 2023
L'Assessore
ANDREA MESSINA
per Il Dirigente Generale
SALVATORE TAORMINA
Il Dirigente
GIOVANNI CORSO