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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1070 DELLA COMMISSIONE, 1° giugno 2023

G.U.U.E. 2 giugno 2023, n. L 143

Regolamento sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 22 giugno 2023

Applicabile dal: 22 giugno 2023

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 8, lettera b), l'articolo 17 e l'articolo 50, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (in appresso «il codice» o «CDU») stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra le autorità doganali degli Stati membri nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri, e l'archiviazione di tali informazioni, richiesti dalla normativa doganale dell'Unione, sono effettuati mediante procedimenti informatici.

2) La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro per l'attuazione dei sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell'allegato di tale decisione di esecuzione.

3) E' opportuno precisare disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre nei sistemi elettronici. E' inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all'aggiornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi.

4) Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell'Unione, degli Stati membri e degli operatori economici, è importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell'ipotesi di un guasto temporaneo dei sistemi elettronici.

5) Il portale delle dogane dell'UE per gli operatori, inizialmente sviluppato attraverso i progetti nell'ambito del CDU relativi all'operatore economico autorizzato (AEO), alle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI) e ai bollettini d'informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), mira a fornire un punto di accesso unico per gli operatori economici e le altre persone e a consentire l'accesso a ciascuno dei portali specifici per gli operatori, sviluppati per i rispettivi sistemi.

6) Il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, intende armonizzare i processi relativi alla domanda di decisione doganale, all'adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l'Unione utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico. L'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni doganali che devono essere richieste, adottate e gestite mediante tale sistema. E' opportuno stabilire norme dettagliate per i componenti comuni del sistema (portale dell'UE per gli operatori, sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di informazioni sui clienti) e per i componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni.

7) Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, sviluppato mediante il progetto di accesso diretto dell'operatore ai sistemi di informazione europei (Uniform User Management & Digital Signature, UUM&DS) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, deve gestire il processo di autenticazione e verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone. E' opportuno stabilire norme dettagliate con riguardo all'ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema definendo i diversi componenti del sistema (componenti comuni e nazionali), le loro funzioni e interconnessioni.

8) Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato attraverso il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira ad allineare i processi di domanda, adozione e gestione delle decisioni ITV con i requisiti stabiliti dal codice utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema. E' opportuno stabilire norme dettagliate con riguardo ai componenti comuni del sistema (portale UE per gli operatori, sistema EBTI centrale e monitoraggio dell'uso delle ITV) e ai componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema ITV nazionale), specificandone le funzioni e interconnessioni. Il progetto mira inoltre ad agevolare il monitoraggio dell'utilizzo obbligatorio delle ITV nonché il monitoraggio e la gestione dell'utilizzo esteso delle stesse.

9) Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato attraverso il progetto del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira ad aggiornare il sistema transeuropeo EORI esistente, che consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e degli operatori economici e di altre persone di paesi terzi ai fini dell'applicazione della normativa doganale dell'Unione. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano il sistema specificando i componenti (sistema EORI centrale e sistemi EORI nazionali) e l'utilizzo del sistema EORI.

10) Il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato attraverso il progetto degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a migliorare i processi operativi connessi alle domande e alle autorizzazioni AEO nonché alla loro gestione. Il sistema intende altresì introdurre il formulario elettronico da utilizzare per le domande e le decisioni AEO e fornire agli operatori economici un portale delle dogane dell'UE per gli operatori (EUCTP) che rende possibile presentare le domande AEO e ricevere le relative decisioni in formato elettronico. E' opportuno stabilire norme dettagliate per i componenti comuni del sistema.

11) Il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), sviluppato mediante il progetto ICS2 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a rafforzare la sicurezza delle merci che entrano nell'Unione. Il sistema supporta la raccolta delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) presso diversi operatori economici e altre persone che operano nella catena di approvvigionamento internazionale delle merci. L'obiettivo è supportare tutti gli scambi di informazioni relativi all'adempimento dei requisiti ENS tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone attraverso un'interfaccia armonizzata per gli operatori sviluppata come applicazione comune o nazionale. Esso mira inoltre a sostenere, attraverso un repertorio comune e i relativi processi, la collaborazione in tempo reale per l'attuazione dell'analisi dei rischi per la sicurezza da parte degli uffici doganali di prima entrata e lo scambio dei risultati dell'analisi dei rischi tra le autorità doganali degli Stati membri, prima della partenza delle merci da paesi terzi e/o prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione. Il sistema supporta le misure doganali volte ad affrontare i rischi per la sicurezza individuati a seguito di un'analisi dei rischi, compresi i controlli doganali e lo scambio dei risultati dei controlli e, se del caso, le notifiche agli operatori economici e alle altre persone in merito a determinate misure che devono adottare per attenuare i rischi. Il sistema supporta il monitoraggio e la valutazione, da parte della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri, dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui al codice.

12) Il sistema automatizzato di esportazione, aggiornato attraverso il progetto di sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a migliorare l'attuale sistema di controllo delle esportazioni per allinearlo ai nuovi requisiti operativi e in materia di dati stabiliti nel codice. Il sistema mira inoltre a offrire tutte le funzionalità richieste e a coprire le interfacce necessarie con sistemi di supporto, ossia il nuovo sistema di transito informatizzato e il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. L'AES supporta inoltre l'attuazione delle funzionalità dello sdoganamento centralizzato all'esportazione. Poiché l'AES è un sistema decentralizzato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'uso.

13) Il nuovo sistema di transito informatizzato, aggiornato attraverso il progetto del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira ad aggiornare l'attuale fase 4 dell'NCTS per allinearla ai nuovi requisiti operativi e in materia di dati stabiliti nel codice. Il sistema punta inoltre a offrire le nuove funzionalità indicate nel codice e a includere le interfacce necessarie con sistemi di supporto e l'AES. Poiché l'NCTS è un sistema decentralizzato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'utilizzo.

14) Il sistema INF SP, sviluppato attraverso il progetto dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a sviluppare un nuovo sistema transeuropeo per supportare e razionalizzare i processi di gestione dei dati INF e il trattamento elettronico degli stessi con riguardo ai regimi speciali. E' opportuno stabilire norme dettagliate per specificare i componenti del sistema e il suo utilizzo.

15) Il sistema doganale di gestione dei rischi di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) mira a sostenere lo scambio di informazioni sui rischi tra le autorità doganali degli Stati membri e tra queste e la Commissione al fine di sostenere l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi.

16) Il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione, sviluppato attraverso il progetto di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a far sì che le merci siano vincolate a un regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato, che consente agli operatori economici di centralizzare le loro attività dal punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra gli uffici doganali interessati. Poiché il CCI è un sistema decentralizzato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'utilizzo.

17) Il sistema degli esportatori registrati (REX), di cui agli articoli da 68 a 93 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, mira a consentire agli esportatori registrati nell'Unione e in alcuni paesi terzi con cui l'Unione ha un regime preferenziale di autocertificare l'origine delle loro merci. E' opportuno stabilire norme dettagliate per specificare i componenti del sistema e il suo utilizzo. Nell'ambito del sistema REX agli esportatori devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato, e i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei loro dati personali per la domanda di registrazione devono essere esercitati conformemente al capo III dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

18) Il sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS), sviluppato attraverso il progetto PoUS nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a creare un nuovo sistema transeuropeo per archiviare, gestire e consultare le prove della posizione unionale delle merci sotto forma di documenti T2L/T2LF e del manifesto doganale delle merci.

19) Il sistema di sorveglianza, aggiornato attraverso il progetto «Surveillance 3» (SURV3) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a fornire un aggiornamento del sistema Surveillance 2+ per garantirne la conformità ai requisiti del CDU, quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti informatici e la creazione di meccanismi adeguati necessari per il trattamento e l'analisi dell'insieme dei dati di sorveglianza ottenuto dagli Stati membri. Il sistema Surveillance, a disposizione della Commissione e degli Stati membri, comprende inoltre capacità di estrazione dei dati e funzionalità di trasmissione delle informazioni.

20) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/414 della Commissione (6) stabilisce le disposizioni tecniche per sviluppare, mantenere e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice. Considerato il numero di modifiche che sarebbe necessario apportare a tale regolamento per tenere conto del fatto che i sistemi REX, PoUS e SURV3 sono ora operativi o lo diventeranno, e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/414 e sostituirlo con un nuovo regolamento di esecuzione.

21) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Qualora, ai fini dell'applicazione della normativa doganale dell'Unione, sia necessario trattare dati personali nei sistemi elettronici, tali dati devono essere trattati in conformità ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. I dati personali degli operatori economici e di altre persone trattati dai sistemi elettronici sono limitati agli insiemi di dati definiti nell'allegato A, titolo I, capitolo 1, nella tabella «Gruppi di dati», gruppo 3 - parti; nell'allegato A, titolo I, capitolo 2, gruppo 3 - parti; nell'allegato B, titolo II, gruppo 13 - parti; e nell'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (7).

22) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725.

23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

(4)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(5)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/414 della Commissione, dell'8 marzo 2021, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 9.3.2021).

(7)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO I

Disposizioni generali

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi centrali sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151:

a) il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato attraverso il progetto relativo alle decisioni doganali del codice doganale dell'Unione («il codice» o «CDU»);

b) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS), sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell'operatore ai sistemi di informazione europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale);

c) il sistema di informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato mediante il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU;

d) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto EORI 2;

e) il sistema degli operatori economici autorizzati (AEO), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema AEO;

f) il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), sviluppato attraverso il progetto ICS2;

g) il sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), sviluppato attraverso il progetto dei bollettini d'informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU;

h) il sistema degli esportatori registrati (il sistema REX), sviluppato attraverso il progetto REX nell'ambito del CDU;

i) il sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS), sviluppato attraverso il progetto PoUS nell'ambito del CDU;

j) il sistema di sorveglianza, sviluppato attraverso il progetto Surveillance 3 (SURV 3) nell'ambito del CDU.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi decentralizzati sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151:

a) il sistema automatizzato di esportazione (AES), sviluppato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto AES;

b) il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema NCTS;

c) il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI), sviluppato mediante il progetto CCI nell'ambito del CDU.

3. Il presente regolamento si applica inoltre ai seguenti sistemi centrali:

a) il portale delle dogane dell'Unione europea per gli operatori (EUCPT);

b) il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS) di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «componente comune»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale, accessibile a tutti gli Stati membri o individuato come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;

2) «componente nazionale»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile nello Stato membro che lo ha elaborato o ha contribuito alla sua elaborazione congiunta;

3) «sistema transeuropeo»: una serie di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, sviluppato in collaborazione con la Commissione;

4) «sistema centrale»: un sistema transeuropeo sviluppato a livello unionale, costituito da componenti comuni, accessibile a tutti gli Stati membri e che non richiede l'elaborazione di un componente nazionale;

5) «sistema decentralizzato»: un sistema transeuropeo costituito da componenti comuni e nazionali, basato su specifiche comuni;

6) «EU Login»: il servizio di autenticazione degli utenti della Commissione, che consente agli utenti autorizzati di accedere in modo sicuro a un'ampia gamma di servizi web della Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 3

Punti di contatto per i sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici di cui all'articolo 1 del presente regolamento allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.

Essi si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO II

Portale delle dogane dell'ue per gli operatori (EUCTP)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 4

Obiettivo e struttura dell'EUCTP

Il portale delle dogane dell'UE per gli operatori costituisce un punto di accesso unico per gli operatori economici e altre persone per accedere ai portali specifici per gli operatori dei sistemi transeuropei di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 5

Autenticazione e accesso all'EUCTP

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere all'EUCTP, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento. La delega non è registrata ai fini dell'accesso al portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS di cui all'articolo 95 del presente regolamento o dell'accesso all'interfaccia condivisa per gli operatori per l'ICS2 di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 6

Utilizzo dell'EUCTP

1. L'EUCTP fornisce accesso ai portali specifici per gli operatori dei sistemi transeuropei EBTI, AEO, INF, REX e PoUS di cui rispettivamente agli articoli 24, 38, 67, 82 e 95 del presente regolamento, nonché all'interfaccia condivisa per gli operatori nel quadro dell'ICS2 di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

2. L'EUCTP è utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone in merito alle richieste, alle domande, alle autorizzazioni e alle decisioni relative a EBTI, AEO e INF, al sistema REX e al PoUS.

3. L'EUCTP può essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone in merito alle dichiarazioni sommarie di entrata e, ove applicabile, alle rispettive modifiche, segnalazioni emanate e invalidamento in relazione all'ICS2.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO III

Sistema di decisioni doganali (CDS)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 7

Obiettivo e struttura del CDS

1. Il CDS permette la comunicazione tra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, annullamenti e sospensioni.

2. Il CDS consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale dell'Unione per gli operatori;

b) un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali («CDMS centrale»);

c) servizi di informazioni sui clienti (CRS).

3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali («CDMS nazionale»).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 8

Utilizzo del CDS

1. Il CDS è utilizzato ai fini della presentazione e del trattamento delle domande per le seguenti autorizzazioni, nonché della gestione delle decisioni relative alle domande o autorizzazioni:

a) autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del codice;

b) autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del codice;

c) autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del codice;

d) autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del codice;

e) autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

f) autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

g) autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice;

h) autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del codice;

i) autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per il regime di esportazione, di cui all'articolo 182 del codice;

j) autorizzazione per l'autovalutazione, di cui all'articolo 185 del codice;

k) autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

l) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

m) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

n) autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

o) autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

p) autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice;

q) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR, di cui all'articolo 230 del codice;

r) autorizzazione per lo status di speditore autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice;

s) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;

t) autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;

u) autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice;

v) autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

2. I componenti comuni del CDS sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.

3. Uno Stato membro può decidere che i componenti comuni del CDS possano essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.

4. Il CDS non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 9

Autenticazione e accesso al CDS

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del CDS, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 10

Portale dell'UE per gli operatori

1. Il portale dell'UE per gli operatori costituisce il punto d'accesso al CDS per gli operatori economici e le altre persone.

2. Il portale dell'UE per gli operatori interagisce con il CDMS centrale e con il CDMS nazionale, ove quest'ultimo sia stato sviluppato dagli Stati membri.

3. Il portale dell'UE per gli operatori è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.

4. Uno Stato membro può decidere che il portale dell'UE per gli operatori possa essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.

Lo Stato membro che decide di utilizzare il portale dell'UE per gli operatori per le autorizzazioni o le decisioni che hanno ripercussioni unicamente nel proprio territorio ne informa la Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 11

Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali (CDMS centrale)

1. Il CDMS centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per il trattamento delle domande e delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.

2. Il CDMS centrale interagisce con il portale dell'UE per gli operatori, con i servizi di informazioni sui clienti di cui all'articolo 13 del presente regolamento e con il CDMS nazionale, ove quest'ultimo sia stato sviluppato dagli Stati membri.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 12

Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il CDMS

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il CDMS centrale quando ha bisogno di consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 13

Servizi di informazioni sui clienti (CRS)

1. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.

2. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle registrazioni del sistema REX di cui agli articoli 80 e 87 del presente regolamento e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette registrazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice. Tali servizi sono utilizzati da Andorra, Norvegia, San Marino, Svizzera e Turchia per archiviare i dati dei rispettivi operatori economici nazionali registrati e per consultare, riprodurre e convalidare i dati del sistema REX degli Stati membri e del sistema REX dei paesi terzi con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale, ai fini dei rispettivi regimi del sistema di preferenze generalizzate.

3. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione dei dati relativi ai sistemi EORI, EBTI e AEO e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di tali dati mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 14

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, costituisce un punto d'accesso supplementare al sistema di decisioni doganali CDS per gli operatori economici e altre persone.

2. Per quanto riguarda le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento nonché la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora dette autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, gli operatori economici e le altre persone possono scegliere di utilizzare il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, o il portale dell'UE per gli operatori.

3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il CDMS nazionale, ove sia stato sviluppato.

4. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 15

Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali (CDMS nazionale)

1. Il CDMS nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per il trattamento delle domande e delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.

2. Il CDMS nazionale interagisce con il CDMS centrale ai fini della consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO IV

Sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 16

Obiettivo e struttura del sistema UUM&DS

1. Il sistema UUM&DS consente la comunicazione tra la Commissione e i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 20 del presente regolamento allo scopo di fornire al personale della Commissione, agli operatori economici e alle altre persone un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.

2. Il sistema UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un sistema di gestione dell'accesso;

b) un sistema di gestione amministrativa.

3. Gli Stati membri sviluppano un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso come componente nazionale del sistema UUM&DS.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 17

Utilizzo del sistema UUM&DS

Il sistema UUM&DS è utilizzato per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:

a) di operatori economici e altre persone ai fini dell'accesso all'EUCTP, ai componenti comuni del CDS, del sistema EBTI, del sistema AEO, del sistema INF SP, del sistema REX, del sistema PoUS e dell'ICS2;

b) del personale della Commissione ai fini dell'accesso all'EUCTP, ai componenti comuni del CDS, del sistema EBTI, del sistema EORI, del sistema AEO, dell'ICS2, dell'AES, dell'NCTS, del CRMS, del CCI, del sistema REX, del sistema PoUS e del sistema INF SP nonché della manutenzione e gestione del sistema UUM&DS.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 18

Sistema di gestione dell'accesso

La Commissione istituisce il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e da altre persone nell'ambito del sistema UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 19

Sistema di gestione amministrativa

La Commissione istituisce il sistema di gestione amministrativa che consente di gestire le norme di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 20

Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:

a) una registrazione e archiviazione sicure dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone;

b) uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e di altre persone.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO V

Sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 21

Obiettivo e struttura del sistema EBTI

1. Conformemente agli articoli 33 e 34 del codice, il sistema EBTI consente:

a) la comunicazione fra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV;

b) la gestione di eventuali eventi successivi che possano incidere sulla domanda o sulla decisione originaria;

c) il monitoraggio dell'utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV;

d) il monitoraggio e la gestione dell'uso esteso delle decisioni ITV;

e) il monitoraggio da parte della Commissione delle decisioni ITV, comprese le procedure di domanda, adozione e gestione di tali decisioni, al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale e di altre normative dell'Unione.

2. Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI;

b) un sistema EBTI centrale;

c) una funzione di monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV.

3. Gli Stati membri possono sviluppare, come componente nazionale, un sistema nazionale di informazioni tariffarie vincolanti («sistema ITV nazionale») insieme a un portale nazionale per gli operatori.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 22

Utilizzo del sistema EBTI

1. Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti dall'ITV a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati membri, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, non appena sono raggiunti i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 23

Autenticazione e accesso al sistema EBTI

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema EBTI, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 24

Portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI

1. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI comunica con l'EUCTP e l'EUCPT funge da punto di accesso al sistema EBTI per gli operatori economici e altre persone.

2. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI interagisce con il sistema EBTI centrale e rinvia ai portali nazionali per gli operatori ove gli Stati membri abbiano sviluppato sistemi ITV nazionali.

3. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI è utilizzato per trasmettere e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 25

Sistema EBTI centrale

1. Il sistema EBTI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.

2. Il sistema EBTI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini della consultazione, del trattamento, dello scambio e dell'archiviazione delle informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 17 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Il sistema EBTI centrale interagisce con il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI e con i sistemi ITV nazionali, ove siano stati sviluppati.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 26

Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema EBTI centrale a fini di consultazione dell'autorità doganale di un altro Stato membro per garantire la conformità con l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 27

Monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV

La capacità di monitorare l'uso delle decisioni ITV è utilizzata ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 28

Portale nazionale per gli operatori

1. Se uno Stato membro ha sviluppato un sistema ITV nazionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento, il portale nazionale per gli operatori è il principale punto d'accesso al sistema ITV nazionale per gli operatori economici e le altre persone.

2. Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale per gli operatori, ove questo sia sviluppato, per le domande e le decisioni ITV o qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.

3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema ITV nazionale, ove questo sia stato sviluppato.

4. Il portale nazionale per gli operatori agevola processi equivalenti a quelli agevolati dal portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI.

5. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione. La Commissione provvede a garantire l'accesso al portale nazionale per gli operatori direttamente dal portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 29

Sistema ITV nazionale

1. Il sistema ITV nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda o per l'adozione di una decisione.

2. L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il proprio sistema ITV nazionale a fini di consultazione, trattamento, scambio e archiviazione delle informazioni in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 17, all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema EBTI centrale a tali fini.

3. Il sistema ITV nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori e con il sistema EBTI centrale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO VI

Sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 30

Obiettivo e struttura del sistema EORI

Il sistema EORI consente una registrazione e un'identificazione univoche a livello unionale degli operatori economici e di altre persone.

Il sistema EORI consiste dei seguenti componenti:

a) un sistema EORI centrale;

b) sistemi EORI nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 31

Utilizzo del sistema EORI

1. Il sistema EORI è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per i seguenti fini:

a) ricevere i dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone, come indicato all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI»), comunicati dagli Stati membri;

b) archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici e di altre persone;

c) mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI.

2. Il sistema EORI consente alle autorità doganali degli Stati membri di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale.

3. Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 32

Autenticazione e accesso al sistema EORI centrale

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 33

Sistema EORI centrale

1. Il sistema EORI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Il sistema EORI centrale interagisce con i sistemi EORI nazionali, ove questi siano stati sviluppati.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 34

Sistema EORI nazionale

1. Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare i dati EORI.

2. Un sistema EORI nazionale interagisce con il sistema EORI centrale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO VII

Sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 35

Obiettivo e struttura del sistema AEO

1. Il sistema AEO consente la comunicazione fra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone al fine di presentare e trattare le domande AEO e di concedere le autorizzazioni AEO nonché di gestire qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale dell'UE specifico per gli operatori per l'AEO;

b) un sistema AEO centrale.

3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale dell'operatore economico autorizzato («sistema AEO nazionale»).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 36

Utilizzo del sistema AEO

1. Il sistema AEO è utilizzato per trasmettere, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO per adempiere ai loro obblighi a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2015/2447 e per tenere una registrazione delle consultazioni pertinenti.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 37

Autenticazione e accesso al sistema AEO centrale

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema AEO, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 38

Portale specifico dell'UE per gli operatori AEO

1. Il portale specifico dell'UE per gli operatori AEO comunica con l'EUCTP e l'EUCPT funge da punto di accesso al sistema AEO per gli operatori economici e le altre persone.

2. Il portale specifico dell'UE per gli operatori AEO interagisce con il sistema AEO centrale e rinvia verso i portali nazionali per gli operatori, ove questi siano stati sviluppati.

3. Il portale specifico dell'UE per gli operatori AEO è utilizzato per trasmettere e scambiare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 39

Sistema AEO centrale

1. Il sistema AEO centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO centrale ai fini dello scambio e dell'archiviazione delle informazioni, della consultazione e della gestione delle decisioni di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Il sistema AEO centrale interagisce con il portale dell'UE per gli operatori e con i sistemi AEO nazionali, ove questi siano stati sviluppati.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 40

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO.

2. Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale destinato agli operatori, ove sia stato sviluppato, per scambiare informazioni con le autorità doganali degli Stati membri in merito alle domande e alle decisioni AEO.

3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema AEO nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 41

Sistema AEO nazionale

1. Il sistema AEO nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.

2. Il sistema AEO nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, e con il sistema AEO centrale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO VIII

Sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 42

Obiettivo e struttura dell'ICS2

1. L'ICS2 supporta la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, nonché tra gli operatori economici e altre persone e le autorità doganali degli Stati membri, per i seguenti fini:

a) adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata;

b) analisi dei rischi da parte delle autorità doganali degli Stati membri principalmente a fini di sicurezza e per misure doganali volte ad attenuare tali rischi, compresi i controlli doganali;

c) comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata;

d) applicazione uniforme della normativa doganale e riduzione al minimo dei rischi, mediante, fra l'altro, il trattamento, il confronto e l'analisi dei dati degli Stati membri e della Commissione, l'arricchimento e la comunicazione dei dati agli Stati membri.

2. L'ICS2 consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un'interfaccia condivisa per gli operatori;

b) un repertorio comune.

3. Ciascuno Stato membro sviluppa il proprio sistema nazionale di entrata come componente nazionale.

4. Uno Stato membro può sviluppare la propria interfaccia nazionale per gli operatori come componente nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 43

Utilizzo dell'ICS2

1. L'ICS2 è utilizzato per i seguenti fini:

a) la trasmissione, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle domande di modifiche e di invalidamento di cui agli articoli 127 e 129 del codice;

b) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 130 del codice;

c) la trasmissione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alle notifiche di arrivo di navi marittime o di aeromobili di cui all'articolo 133 del codice;

d) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alla presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 139 del codice;

e) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell'analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni sui controlli e ai risultati dei controlli di cui all'articolo 46, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 47, paragrafo 2, del codice;

f) la ricezione, il trattamento, l'archiviazione e la comunicazione delle notifiche e delle informazioni destinate agli operatori economici o ad altre persone di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera e), e paragrafi da 3 a 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

g) la trasmissione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni da parte degli operatori economici o di altre persone richieste dalle autorità doganali degli Stati membri a norma dell'articolo 186, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. L'ICS2 supporta il monitoraggio e la valutazione da parte della Commissione e degli Stati membri dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del codice.

3. Al fine di sostenere ulteriormente i processi di gestione del rischio, oltre ai dati di cui al paragrafo 1, l'ICS2 è utilizzato per raccogliere, archiviare, trattare e analizzare i seguenti elementi di informazione:

a) le altre informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) le informazioni attinenti ai rischi e gli esiti delle analisi dei rischi a norma dell'articolo 46, paragrafo 5, del codice;

c) i dati scambiati a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del codice;

d) i dati raccolti dagli Stati membri o dalla Commissione da fonti nazionali, unionali o internazionali a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del codice.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 44

Autenticazione e accesso all'ICS2

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 45

Interfaccia condivisa per gli operatori

1. L'interfaccia condivisa per gli operatori costituisce un punto di accesso all'ICS2 per gli operatori economici e le altre persone ai fini dell'articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. L'interfaccia condivisa per gli operatori interagisce con il repertorio comune dell'ICS2 di cui all'articolo 46 del presente regolamento.

3. L'interfaccia condivisa per gli operatori è utilizzata per le comunicazioni, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo, nonché per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 46

Repertorio comune dell'ICS2

1. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dalle autorità doganali degli Stati membri per il trattamento, l'archiviazione e lo scambio delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle richieste di modifiche, delle richieste di invalidamento, delle notifiche di arrivo, delle informazioni relative alla presentazione delle merci, delle informazioni relative alle richieste e ai risultati di analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo, nonché dei risultati dei controlli e delle informazioni scambiate con gli operatori economici o altre persone.

2. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata tra gli Stati membri e tra la Commissione e gli Stati membri.

3. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri ai fini della raccolta, dell'archiviazione, del trattamento e dell'analisi di elementi aggiuntivi di informazione in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata, per supportare i processi di gestione dei rischi di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento attraverso la funzionalità di analisi della sicurezza dell'ICS2.

4. Il repertorio comune dell'ICS2 interagisce con l'interfaccia condivisa per gli operatori, con le interfacce nazionali per gli operatori eventualmente sviluppate dagli Stati membri e con i sistemi nazionali di entrata.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 47

Scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il repertorio comune dell'ICS2

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il repertorio comune dell'ICS2 per scambiare informazioni con l'autorità doganale di un altro Stato membro in conformità all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prima di completare l'analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza.

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il repertorio comune dell'ICS2 anche per scambiare informazioni con l'autorità doganale di un altro Stato membro in merito ai controlli raccomandati, alle decisioni adottate in relazione ai controlli raccomandati e ai risultati dei controlli doganali in conformità all'articolo 186, paragrafi 7 e 7 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 48

Interfaccia nazionale per gli operatori

1. L'interfaccia nazionale per gli operatori eventualmente sviluppata dagli Stati membri costituisce un punto d'accesso all'ICS2 per gli operatori economici e altre persone in conformità all'articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 se la richiesta è indirizzata allo Stato membro che gestisce l'interfaccia nazionale per gli operatori.

2. Per quanto riguarda le trasmissioni, le modifiche, l'invalidamento, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo nonché lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e gli operatori economici e altre persone, gli operatori economici e altre persone possono scegliere di utilizzare l'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, o l'interfaccia condivisa per gli operatori.

3. L'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, interagisce con il repertorio comune dell'ICS2.

4. Lo Stato membro che sviluppa un'interfaccia nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 49

Sistema nazionale di entrata

1. L'autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata per i seguenti fini:

a) lo scambio di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 130 del codice;

b) lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune dell'ICS2 per quanto riguarda informazioni relative all'arrivo di navi marittime o di aeromobili;

c) lo scambio di informazioni relative alla presentazione delle merci;

d) il trattamento delle richieste di analisi dei rischi, lo scambio e il trattamento di informazioni relative ai risultati delle analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo e dei risultati dei controlli.

Esso è inoltre utilizzato nei casi in cui un'autorità doganale riceva ulteriori informazioni dagli operatori economici e da altre persone.

2. Il sistema nazionale di entrata interagisce con il repertorio comune dell'ICS2.

3. Il sistema nazionale di entrata interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per l'estrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO IX

Sistema automatizzato di esportazione (AES)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 50

Obiettivo e struttura dell'AES

1. L'AES consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e le altre persone, ai fini della presentazione e del trattamento delle dichiarazioni di esportazione e di riesportazione quando le merci sono portate fuori dal territorio doganale dell'Unione. L'AES può anche consentire la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri ai fini della trasmissione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di uscita nelle situazioni di cui all'articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.

2. L'AES consiste dei seguenti componenti comuni:

a) una rete comune di comunicazione;

b) servizi centrali.

3. Gli Stati membri sviluppano i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale di esportazione («AES nazionale»);

c) un'interfaccia comune tra l'AES e l'NCTS a livello nazionale;

d) un'interfaccia comune tra l'AES e il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) a livello nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 51

Utilizzo dell'AES

L'AES è utilizzato per i seguenti fini nel caso di merci che escono dal territorio doganale dell'Unione o sono trasportate a destinazione di o in provenienza da territori fiscali speciali:

a) garantire l'espletamento delle formalità all'esportazione e all'uscita stabilite dal codice;

b) presentare e trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione;

c) gestire gli scambi di messaggi tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita e, con riguardo allo sdoganamento centralizzato all'esportazione, tra l'ufficio doganale di controllo e l'ufficio doganale di presentazione;

d) gestire gli scambi di messaggi tra l'ufficio doganale di presentazione e l'ufficio doganale di uscita nelle situazioni di cui all'articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 52

Autenticazione e accesso all'AES

1. Gli operatori economici e le altre persone hanno unicamente accesso all'AES nazionale tramite il portale nazionale per gli operatori. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 53

Rete comune di comunicazione dell'AES

1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra gli AES nazionali degli Stati membri.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 51, lettere c) e d), del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 54

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici o altre persone e l'AES nazionale dell'autorità doganale degli Stati membri.

2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con l'AES nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 55

Sistema nazionale di esportazione

1. L'AES nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro per trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione.

2. Gli AES nazionali degli Stati membri comunicano tra loro per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione e trattano le informazioni sulle esportazioni e sulle uscite ricevute da altri Stati membri.

3. Gli Stati membri forniscono e mantengono un'interfaccia a livello nazionale tra l'AES nazionale e l'EMCS ai fini dell'articolo 280 del codice e degli articoli 21 e 25 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (1).

4. Gli Stati membri forniscono e mantengono un'interfaccia a livello nazionale tra l'AES nazionale e l'NCTS ai fini dell'articolo 280 del codice e dell'articolo 329, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 333, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(1)

Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 56

Transizione informatica

1. Durante la finestra di utilizzazione dell'AES quale stabilita nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il nuovo sistema possano continuare temporaneamente a interagire con gli Stati membri che lo hanno già introdotto.

2. La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicarlo a livello nazionale.

3. In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l'operatore economico e altre persone e l'autorità doganale.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme tecniche da applicare durante il periodo di transizione, che sono di natura operativa e tecnica tale da consentire la mappatura e l'interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (1) e nel regolamento delegato (UE) 2015/2446, unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO X

Nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 57

Obiettivo e struttura dell'NCTS

1. L'NCTS consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici ed altre persone, ai fini della presentazione e del trattamento della dichiarazione doganale e della notifica quando le merci sono vincolate al regime di transito.

2. L'NCTS consiste dei seguenti componenti comuni:

a) rete comune di comunicazione;

b) servizi centrali.

3. Gli Stati membri sviluppano i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale di transito («NCTS nazionale»);

c) un'interfaccia comune tra l'NCTS e l'AES a livello nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 58

Utilizzo dell'NCTS

L'NCTS è utilizzato per i seguenti fini quando le merci circolano in regime di transito:

a) garantire l'espletamento delle formalità di transito stabilite dal codice;

b) garantire l'espletamento delle formalità previste dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito (1);

c) presentare e trattare le dichiarazioni di transito;

d) presentare una dichiarazione di transito contenente le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza conformemente all'articolo 263, paragrafo 4, del codice;

e) presentare una dichiarazione di transito in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata conformemente all'articolo 130, paragrafo 1, del codice.

(1)

Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 59

Autenticazione e accesso all'NCTS

1. Gli operatori economici hanno unicamente accesso al sistema di transito nazionale attraverso un portale nazionale per gli operatori. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'NCTS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'NCTS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 60

Rete comune di comunicazione dell'NCTS

1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra l'NCTS nazionale degli Stati membri e le parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni inerenti alle formalità di transito.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 61

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici e altre persone e l'NCTS nazionale delle autorità doganali degli Stati membri.

2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con l'NCTS nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 62

Sistema nazionale di transito

1. L'NCTS nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dalle autorità doganali dello Stato membro o del paese che è parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito per presentare e trattare la dichiarazione di transito.

2. L'NCTS nazionale comunica per via elettronica, attraverso la rete comune di comunicazione, con tutte le applicazioni di transito nazionali degli Stati membri e delle parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito e tratta le informazioni sul transito ricevute da altri Stati membri e da altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

3. Gli Stati membri forniscono e mantengono un'interfaccia tra i rispettivi sistemi nazionali di NCTS e AES ai fini dell'articolo 329, paragrafi 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 63

Transizione informatica

1. Durante il periodo di transizione dell'NCTS quale stabilito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il nuovo sistema possano continuare temporaneamente a interagire con gli Stati membri che lo hanno già introdotto.

2. La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicarlo a livello nazionale.

3. In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l'operatore economico e altre persone e l'autorità doganale.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme tecniche da applicare durante il periodo di transizione, che sono di natura operativa e tecnica tale da consentire la mappatura e l'interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/341 e i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO XI

Sistema inf per i regimi speciali (INF SP)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 64

Obiettivo e struttura del sistema INF SP

1. Il sistema INF SP consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone ai fini dell'emissione e della gestione dei dati INF con riguardo ai regimi speciali.

2. Il sistema INF SP consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale specifico INF dell'UE per gli operatori;

b) un sistema centrale INF SP.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 65

Utilizzo del sistema INF SP

1. L'INF SP è utilizzato dagli operatori economici e da altre persone per presentare le richieste INF e seguirne il relativo iter e per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di trattare tali richieste e gestire gli INF.

2. Il sistema INF SP consente la creazione di un INF da parte delle autorità doganali degli Stati membri e, se necessario, la comunicazione tra le medesime autorità.

3. Il sistema INF SP consente di effettuare il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 66

Autenticazione e accesso al sistema centrale INF SP

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema INF SP, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 67

Portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF

1. L'EUCTP fornisce accesso al portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF in conformità all'articolo 6 del presente regolamento, e il portale specifico dell'UE per gli operatori funge da punto di accesso al sistema INF SP per gli operatori economici e altre persone.

2. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF interagisce con il sistema centrale INF SP.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 68

Sistema centrale INF SP

1. Il sistema centrale INF SP è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative agli INF presentati.

2. Il sistema centrale INF SP interagisce con il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO XII

Sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 69

Obiettivo e struttura del CRMS

1. Il CRMS consente la comunicazione, l'archiviazione e lo scambio di informazioni sui rischi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione al fine di sostenere l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi.

2. Ove sia stato sviluppato, un servizio web per i sistemi nazionali può essere utilizzato per consentire lo scambio di dati con i sistemi nazionali attraverso un'interfaccia web. Il CRMS interagisce con i componenti comuni dell'ICS2.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 70

Utilizzo del CRMS

1. Il CRMS è utilizzato per i seguenti fini, in linea con l'articolo 46, paragrafi 3 e 5, del codice:

a) lo scambio di informazioni sui rischi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del codice e all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché l'archiviazione e il trattamento di tali informazioni;

b) la comunicazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione delle informazioni relative all'attuazione dei criteri comuni di rischio, delle azioni di controllo prioritarie, della gestione delle crisi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché la presentazione, il trattamento e l'archiviazione di tali informazioni, compreso lo scambio di informazioni relative ai rischi e l'analisi dei risultati di tali azioni;

c) la consultazione elettronica nel sistema, da parte degli Stati membri e della Commissione, di relazioni di analisi dei rischi sui rischi esistenti e sulle nuove tendenze da inserire nel quadro comune di gestione dei rischi e nel sistema nazionale di gestione dei rischi.

2. Ove il trasferimento di dati tra il CRMS e i sistemi nazionali possa essere automatizzato, i sistemi nazionali sono adattati per utilizzare il servizio web del CRMS.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 71

Autenticazione e accesso al CRMS

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CRMS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CRMS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 72

Componente comune del CRMS

1. Il CRMS prevede formulari di informazione sui rischi e formulari di feedback sull'analisi dei rischi e sui risultati dei controlli, da compilare online nel sistema, che sono elaborati a fini di comunicazione e archiviati nel sistema. Gli utenti autorizzati possono estrarre i formulari e utilizzarli a fini di gestione e controllo dei rischi a livello nazionale.

2. Il CRMS prevede meccanismi di comunicazione che consentono agli utenti (individualmente o nell'ambito di un'unità organizzativa) di fornire e scambiare informazioni sui rischi, rispondere a richieste specifiche di altri utenti e fornire alla Commissione fatti e analisi dei risultati delle loro azioni nel corso dell'attuazione dei criteri comuni di rischio, delle azioni di controllo prioritarie e della gestione delle crisi.

3. Il CRMS fornisce strumenti che consentono l'analisi e l'aggregazione dei dati provenienti dai formulari di informazione sui rischi archiviati nei sistemi.

4. Il CRMS prevede una piattaforma in cui le informazioni pertinenti per la gestione e i controlli del rischio, comprese guide, informazioni e dati relativi alle tecnologie di rilevazione e link ad altre banche dati, sono archiviate e messe a disposizione degli utenti autorizzati a fini di gestione e controllo dei rischi.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO XIII

Sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 73

Obiettivo e struttura del CCI

1. Il CCI consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici, ai fini della presentazione e del trattamento delle dichiarazioni doganali nel contesto dello sdoganamento centralizzato all'importazione quando più Stati membri sono interessati.

2. Il CCI consiste dei seguenti componenti comuni:

a) rete comune di comunicazione;

b) servizi centrali.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi sistemi CCI nazionali comunichino attraverso la rete comune di comunicazione del CCI con i sistemi CCI nazionali degli altri Stati membri e comprendano almeno i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un'applicazione CCI nazionale;

c) un'interfaccia con l'EMCS/il sistema di scambio dei dati relativi alle accise a livello nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 74

Utilizzo del CCI

Il sistema CCI è utilizzato ai seguenti fini:

a) garantire l'espletamento delle formalità di sdoganamento centralizzato all'importazione previste dal codice quando sono interessati più Stati membri;

b) presentare e trattare dichiarazioni doganali normali nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione;

c) presentare e trattare dichiarazioni doganali semplificate e le rispettive dichiarazioni complementari nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione;

d) presentare e trattare le rispettive dichiarazioni doganali e notifiche di presentazione previste nell'autorizzazione di iscrizione nelle scritture del dichiarante nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 75

Autenticazione e accesso al CCI

1. Gli operatori economici hanno unicamente accesso ai sistemi CCI nazionali attraverso un portale nazionale per gli operatori sviluppato dagli Stati membri. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema CCI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema CCI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 76

Rete comune di comunicazione del CCI

1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra le applicazioni nazionali CCI degli Stati membri.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni relative alle formalità di importazione inerenti al CCI.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 77

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici e i sistemi CCI nazionali delle autorità doganali degli Stati membri.

2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con le applicazioni CCI nazionali.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 78

Sistema CCI nazionale

1. Il sistema CCI nazionale è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato ai fini del trattamento delle dichiarazioni doganali nell'ambito del CCI.

2. I sistemi CCI nazionali degli Stati membri comunicano tra loro per via elettronica attraverso il dominio comune e trattano le informazioni sulle importazioni ricevute da altri Stati membri.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO XIV

Sistema degli esportatori registrati (REX)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Sezione 1

Il sistema REX per gli Stati membri

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 79

Obiettivo e struttura del sistema REX per gli Stati membri

1. Il sistema REX per gli Stati membri consente alle autorità doganali degli Stati membri di registrare gli operatori economici stabiliti nell'Unione ai fini della dichiarazione dell'origine preferenziale delle merci, nonché di gestire tali registrazioni, ossia le modifiche e le revoche delle registrazioni, la cancellazione delle revoche e la comunicazione delle registrazioni.

2. Il sistema REX per gli Stati membri consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri;

b) un sistema REX centrale per gli Stati membri.

3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale degli esportatori registrati («sistema REX nazionale»).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 80

Utilizzo del sistema REX per gli Stati membri

Il sistema REX per gli Stati membri è utilizzato dagli esportatori e dalle autorità doganali degli Stati membri, conformemente alle disposizioni in vigore ai fini dei regimi commerciali preferenziali dell'Unione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 81

Autenticazione e accesso al sistema REX per gli Stati membri

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso al portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere al portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per gli Stati membri sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per gli Stati membri sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 82

Portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri

1. Il portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri interagisce con l'EUCTP e l'EUCTP funge da punto di accesso per le richieste degli operatori economici e di altre persone al sistema REX centrale per gli Stati membri.

2. Il portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri interagisce con il sistema REX centrale per gli Stati membri e rinvia verso i portali nazionali per gli operatori, ove questi siano stati sviluppati.

3. Negli Stati membri che non hanno sviluppato un portale nazionale per gli operatori, il portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri è utilizzato per trasmettere e scambiare le informazioni relative alle domande di registrazione e alle decisioni di registrazione, nonché in relazione a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria di cui all'articolo 79 del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 83

Sistema REX centrale per gli Stati membri

1. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema REX centrale per gli Stati membri per trattare le domande di registrazione di cui all'articolo 82 del presente regolamento, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni.

2. Il sistema REX centrale per gli Stati membri interagisce con il portale specifico dell'UE per gli operatori per il sistema REX, i servizi di informazioni sui clienti e altri sistemi pertinenti.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 84

Portale nazionale per gli operatori

1. Quando uno Stato membro istituisce un portale nazionale per gli operatori, gli operatori economici e altre persone utilizzano detto portale per trasmettere e scambiare le informazioni relative alle domande di registrazione e alle decisioni di registrazione, nonché in relazione a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria di cui all'articolo 79 del presente regolamento.

2. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema REX nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 85

Sistema REX nazionale

1. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema REX nazionale, ove sia stato sviluppato, per trattare le domande di registrazione di cui all'articolo 84 del presente regolamento, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni.

2. Il sistema REX nazionale interagisce e rimane sincronizzato con il sistema REX centrale per gli Stati membri.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Sezione 2

Sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 86

Obiettivo e struttura del sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale

1. Il sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale (il sistema REX per i paesi terzi) consente agli operatori economici di tali paesi di preparare le domande di registrazione in qualità di esportatori registrati e alle autorità competenti di tali paesi di trattare le domande, nonché di gestire le registrazioni, ossia le modifiche e le revoche delle registrazioni, la cancellazione delle revoche e la comunicazione delle registrazioni.

2. Il sistema REX per i paesi terzi consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un sistema di domande preliminari;

b) un sistema REX centrale per i paesi terzi.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 87

Utilizzo del sistema REX per i paesi terzi

Il sistema REX per i paesi terzi si applica in alcuni paesi terzi, conformemente ai regimi commerciali preferenziali dell'Unione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 88

Autenticazione e accesso al sistema REX per i paesi terzi

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari di paesi terzi ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per i paesi terzi sono effettuate utilizzando EU Login e il sistema di gestione degli utenti per il sistema REX per i paesi terzi (T-REX).

2. L'accesso degli operatori economici e di altre persone al sistema di domande preliminari di cui all'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento è anonimo.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per i paesi terzi sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

4. Qualora il regime commerciale preferenziale dell'Unione non sia più applicabile a un paese terzo, le autorità competenti di tale paese terzo conservano l'accesso al sistema REX per i paesi terzi per il tempo necessario a consentire a dette autorità di adempiere ai loro obblighi.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 89

Protezione dei dati con riguardo al sistema REX per i paesi terzi

I dati personali degli interessati stabiliti in paesi terzi compresi nel sistema REX per i paesi terzi registrati dalle autorità competenti nei paesi terzi sono trattati ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del pertinente regime commerciale preferenziale con l'Unione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 90

Sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale

1. Le autorità competenti nei paesi terzi utilizzano il sistema REX centrale per i paesi terzi per trattare le domande di registrazione, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni.

2. Il sistema REX centrale per i paesi terzi interagisce con il sistema di domande preliminari, i servizi di informazioni sui clienti e altri sistemi pertinenti.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 91

Sistema di domande preliminari nel sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale

1. Il sistema di domande preliminari funge da punto di accesso per gli operatori economici e altre persone per trasmettere per via elettronica i dati contenuti nella loro domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato. Il sistema di domande preliminari non è utilizzato per presentare richieste di modifica o di revoca di registrazioni esistenti.

2. Il sistema di domande preliminari interagisce con il sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO XV

Sistema di prova della posizione unionale delle merci (POUS)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 92

Obiettivo e struttura del sistema PoUS

1. Il sistema PoUS consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone ai fini dell'emissione e della gestione dei documenti T2L/T2LF e dei documenti del manifesto doganale delle merci in quanto mezzo di prova della posizione doganale di merci unionali.

2. Il sistema PoUS consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS;

b) un sistema PoUS centrale.

3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema PoUS nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 93

Utilizzo del sistema PoUS

1. Gli operatori economici e altre persone utilizzano il sistema PoUS per presentare richieste di visto e di registrazione, o di registrazione senza visto, di prova della posizione unionale sotto forma di documenti T2L/T2LF e di documenti del manifesto doganale delle merci e per gestire l'utilizzo della prova della posizione unionale delle merci alla presentazione.

2. Il sistema PoUS consente di vistare e registrare le richieste degli operatori economici e di altre persone e di gestire l'utilizzo della prova della posizione unionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 94

Autenticazione e accesso al sistema PoUS centrale

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso al sistema PoUS nazionale sono effettuate utilizzando un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito dallo Stato membro interessato.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 95

Portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS

1. Il portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS comunica con l'EUCTP e l'EUCPT funge da punto di accesso al sistema PoUS per gli operatori economici e altre persone.

2. Il portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS interagisce con il sistema PoUS centrale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 96

Sistema PoUS centrale

1. Il sistema PoUS centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative ai documenti T2L/T2LF e ai documenti del manifesto doganale delle merci presentati.

2. Il sistema PoUS centrale interagisce con il portale dell'UE specifico per gli operatori per il PoUS.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 97

Portale nazionale per gli operatori

1. Se uno Stato membro ha sviluppato un sistema PoUS nazionale a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, il portale nazionale per gli operatori è il principale punto d'accesso al sistema PoUS nazionale per gli operatori economici e altre persone.

2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema PoUS nazionale, ove questo sia stato sviluppato.

3. Il portale nazionale per gli operatori fornisce funzionalità equivalenti a quelle fornite dal portale dell'UE specifico per gli operatori per il PoUS.

4. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 98

Sistema PoUS nazionale

Il sistema POUS nazionale interagisce con il sistema PoUS centrale al fine di rendere disponibili nel sistema centrale le prove create nel sistema PoUS nazionale.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO XVI

Sistema surveillance

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 99

Obiettivo e struttura del sistema Surveillance

1. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del codice e agli atti dell'Unione che ne prevedono l'uso, il sistema Surveillance consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione ai fini della vigilanza doganale e la raccolta dei dati estratti dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione delle merci.

2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste dai sistemi di dichiarazione doganale al sistema Surveillance in modo automatizzato.

3. Il sistema Surveillance è un sistema centrale costituito da un componente comune.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 100

Utilizzo del sistema Surveillance

I dati del sistema Surveillance sono utilizzati ai fini della sorveglianza dei regimi di immissione in libera pratica e di esportazione, che comporta:

a) un sostegno alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri nel garantire l'applicazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale;

b) la riduzione dei rischi al minimo, anche mediante l'estrazione di dati e lo scambio di informazioni sui rischi; e

c) l'attuazione delle misure specifiche prescritte da altre disposizioni dell'Unione che devono essere attuate dalle autorità doganali degli Stati membri alla frontiera.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 101

Autenticazione e accesso al sistema Surveillance

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema Surveillance sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema Surveillance sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 102

Sistema Surveillance centrale

Gli Stati membri e la Commissione utilizzano il sistema Surveillance centrale per raccogliere, archiviare, trattare e analizzare i dati di cui all'articolo 100 del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO XVII

Funzionamento dei sistemi elettronici e formazione al loro utilizzo

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 103

Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

1. I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione e possono essere sottoposti a prove dagli Stati membri. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.

3. La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni dei sistemi decentralizzati in stretta collaborazione con gli Stati membri.

4. Gli Stati membri sviluppano, gestiscono e mantengono interfacce per fornire le funzionalità dei sistemi decentralizzati necessarie per lo scambio di informazioni con gli operatori economici e altre persone attraverso componenti e interfacce nazionali e con gli altri Stati membri attraverso componenti comuni.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 104

Manutenzione e modifiche dei sistemi elettronici

1. La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.

3. La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.

4. La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.

6. La Commissione e gli Stati membri rendono pubblicamente accessibili le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 4 e 5.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 105

Guasto temporaneo dei sistemi elettronici

1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e altre persone trasmettono le informazioni necessarie per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi mezzi diversi dai procedimenti informatici.

2. Le autorità doganali degli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere accessibili.

3. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente anche qualora i sistemi degli operatori economici non siano disponibili con riguardo all'ICS2.

4. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo dell'ICS2, dell'AES, del CRMS o del CCI, si applica il piano di continuità operativa concordato tra gli Stati membri e la Commissione.

5. Con riguardo all'ICS2, ciascuno Stato membro decide in merito all'attivazione del piano di continuità operativa qualora tale Stato membro sia interessato dal guasto temporaneo del sistema o qualora un operatore economico di cui all'articolo 127, paragrafi 4 e 6, del codice obbligato a presentare la dichiarazione sommaria di entrata o indicazioni della stessa non sia in grado di presentarle.

6. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo del sistema NCTS si applica la procedura di continuità operativa di cui all'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 106

Assistenza alla formazione con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni

La Commissione assiste gli Stati membri con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici fornendo il materiale formativo appropriato.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO XVIII

Protezione dei dati, gestione dei dati, proprietà e sicurezza dei sistemi elettronici

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 107

Protezione dei dati personali

1. I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati ai fini dell'attuazione della normativa doganale e degli altri atti normativi indicati nel codice, tenuto conto degli obiettivi specifici di ciascuno dei sistemi elettronici di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 30, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 64, paragrafo 1, all'articolo 69, paragrafo 1, all'articolo 73, paragrafo 1, all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 86, paragrafo 1, all'articolo 92, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Le autorità nazionali di vigilanza nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano, a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, al fine di assicurare un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nei sistemi elettronici.

3. Le richieste degli interessati registrati nel sistema REX di esercitare i propri diritti a norma del capo III dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 sono dapprima trasmesse alle autorità competenti del paese terzo o alle autorità doganali dello Stato membro che ha registrato i dati personali.

Qualora l'interessato abbia presentato tale richiesta alla Commissione senza aver cercato di far valere i propri diritti presso le autorità competenti del paese terzo o le autorità doganali dello Stato membro che ha registrato i dati personali, la Commissione inoltra tale richiesta, rispettivamente, alle autorità competenti del paese terzo o alle autorità doganali dello Stato membro che ha registrato tali dati.

Se l'esportatore registrato non riesce a far valere i propri diritti presso le autorità competenti del paese terzo o le autorità doganali dello Stato membro che ha registrato i dati personali, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 108

Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.

2. In deroga al paragrafo 1, con riguardo all'ICS2 gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati siano tenuti aggiornati e corrispondano ai dati del repertorio comune dell'ICS2:

a) i dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di entrata al repertorio comune dell'ICS2;

b) i dati ricevuti dal sistema nazionale di entrata provenienti dal repertorio comune dell'ICS2.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 109

Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati

1. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. Possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.

2. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. Possono anche essere consultati e trattati da uno Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.

3. I dati del componente comune dell'ICS2 comunicati o registrati nell'interfaccia condivisa per gli operatori da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona.

4. I dati registrati nel sistema EBTI centrale da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. Possono anche essere trattati da un altro Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri a norma dell'articolo 26 del presente regolamento. Possono essere consultati da tutte le autorità doganali degli Stati membri conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, e dalla Commissione ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.

5. I dati registrati nel sistema EBTI centrale da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. Possono essere consultati da tutte le autorità doganali degli Stati membri conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, e dalla Commissione ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.

6. I dati contenuti nei componenti comuni dell'ICS2:

a) comunicati a uno Stato membro da un operatore economico o da un'altra persona tramite l'interfaccia condivisa per gli operatori nel repertorio comune dell'ICS2 possono essere consultati e trattati da tale Stato membro nel repertorio comune dell'ICS2. Se necessario, tale Stato membro può accedere anche a tali informazioni registrate nell'interfaccia condivisa per gli operatori;

b) comunicati o registrati nel repertorio comune dell'ICS2 da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro;

c) di cui alle lettere a) e b) possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se quest'ultimo partecipa al processo di analisi o di controllo dei rischi, o a entrambi, cui i dati si riferiscono in conformità all'articolo 186, paragrafo 2, lettere a), b) e d), e paragrafi 5, 7 e 7 bis, e all'articolo 189, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ad eccezione dei dati registrati nel sistema dalle autorità doganali di altri Stati membri in relazione alle informazioni sui rischi per la sicurezza di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

d) possono essere trattati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri ai fini di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I risultati di tale trattamento possono essere consultati dalla Commissione e dagli Stati membri;

e) possono essere consultati e trattati dagli Stati membri e dalla Commissione per le finalità di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 112 del presente regolamento e conformemente agli accordi specifici di progetto che descrivono nel dettaglio le operazioni di trattamento tra gli Stati membri e la Commissione.

7. I dati del componente comune dell'ICS2 registrati dalla Commissione nel repertorio comune dell'ICS2 possono essere consultati e trattati dalla Commissione e dagli Stati membri.

8. I dati contenuti nel sistema Surveillance possono essere consultati e trattati dalla Commissione e dagli Stati membri.

9. I dati registrati nel sistema REX centrale per gli Stati membri dell'UE possono essere consultati dalle autorità doganali degli Stati membri e dalla Commissione ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dei regimi commerciali preferenziali dell'Unione.

10. I dati registrati nel sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale possono essere consultati dalle entità seguenti:

a) le autorità competenti del paese terzo in cui i dati sono stati registrati;

b) le autorità doganali degli Stati membri ai fini della verifica delle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all'articolo 48 del codice;

c) la Commissione ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dei regimi commerciali preferenziali dell'Unione.

11. Qualora gli Stati membri segnalino incidenti e problemi nei processi operativi per la fornitura dei servizi dei sistemi in cui la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento, la Commissione può avere accesso ai dati solo al fine di risolvere un incidente o un problema registrato. La Commissione garantisce la riservatezza di tali dati conformemente all'articolo 12 del codice.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 110

Proprietà del sistema

1. La Commissione è proprietaria del sistema per i componenti comuni.

2. Gli Stati membri sono proprietari del sistema per i rispettivi componenti nazionali.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 111

Sicurezza del sistema

1. La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali.

A tal fine la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;

b) impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;

c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).

2. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

3. La Commissione e gli Stati membri stabiliscono piani di sicurezza per tutti i sistemi.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 112

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell'ambito dei sistemi

Per i sistemi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e in relazione al trattamento dei dati personali:

a) gli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e rispettano gli obblighi previsti da tale regolamento;

b) la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725 e rispetta gli obblighi previsti da tale regolamento;

c) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito dell'ICS2:

- nel trattamento dei dati per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei criteri e delle norme comuni di rischio per la sicurezza, delle misure di controllo e del controllo prioritario conformemente all'articolo 109, paragrafo 6, lettera d), del presente regolamento;

- nel trattamento dei dati ai fini della raccolta, dell'archiviazione, del trattamento e dell'analisi di elementi aggiuntivi di informazioni in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata e per fornire supporto ai processi di gestione dei rischi di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 109, paragrafo 6, lettera e), del presente regolamento;

d) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito del CRMS;

e) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito del sistema REX:

- nel trattamento dei dati ai fini della sincronizzazione con un sistema nazionale;

- nel trattamento dei dati ai fini dell'accesso per la verifica delle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all'articolo 48 del codice;

- nel trattamento dei dati a fini statistici e di monitoraggio dell'uso del sistema REX per gli Stati membri dell'UE;

- nel trattamento dei dati a fini statistici e di monitoraggio dell'uso del sistema REX per i paesi terzi;

f) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito del sistema Surveillance.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 113

Periodo di conservazione dei dati

1. Il periodo di conservazione dei dati per i sistemi per cui gli Stati membri sono titolari del trattamento, quali definiti all'articolo 112 del presente regolamento, è stabilito da tali Stati membri, tenendo conto dei requisiti della normativa doganale; essi ne informano la Commissione.

2. Il periodo di conservazione dei dati per i sistemi per cui la Commissione e gli Stati membri sono contitolari del trattamento è stabilito come segue:

a) ICS2: 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale;

b) REX: 10 anni dopo la revoca della registrazione;

c) CRMS: 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale;

d) Surveillance: 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale.

3. Il periodo di conservazione dei dati è applicabile a tutti i dati contenuti nei sistemi elettronici.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora sia stato presentato un ricorso o sia stato avviato un procedimento giudiziario riguardante dati archiviati nei sistemi elettronici, tali dati sono conservati fino alla conclusione della procedura di ricorso o del procedimento giudiziario.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

CAPO XIX

Disposizioni finali

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 114

Valutazione dei sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l'integrità di tali componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati di tali valutazioni.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 115

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/414 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 122 del Reg. (UE) 2025/512.

Art. 116

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN