
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/414 DELLA COMMISSIONE 8 marzo 2021
G.U.U.E. 9 marzo 2021, n. L 81
Regolamento sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 29 marzo 2021
Applicabile dal: 29 marzo 2021
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 17,
considerando quanto segue:
1) l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice») stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra le autorità doganali degli Stati membri nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.
2) La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro per l'attuazione dei sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell'allegato di tale decisione di esecuzione.
3) E' opportuno precisare disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre nei sistemi elettronici. E' inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all'aggiornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi.
4) Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell'Unione, degli Stati membri e degli operatori economici, è importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell'ipotesi di un guasto temporaneo dei sistemi elettronici.
5) Il portale delle dogane dell'UE per gli operatori, inizialmente sviluppato attraverso i progetti nell'ambito del CDU relativi all'operatore economico autorizzato (AEO), alle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI) e ai bollettini d'informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), mira a fornire un punto di accesso unico per gli operatori economici e le altre persone e a consentire l'accesso a ciascuno dei portali specifici per gli operatori, sviluppati per i rispettivi sistemi.
6) Il sistema di decisioni doganali, sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, intende armonizzare i processi relativi alla domanda di decisione doganale, all'adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l'Unione utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico. L'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni doganali che devono essere applicate, adottate e gestite mediante tale sistema. E' opportuno stabilire norme dettagliate per i componenti comuni del sistema (portale dell'UE per gli operatori, sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di informazioni sui clienti) e per i componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni.
7) Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale, sviluppato mediante il progetto di accesso diretto dell'operatore ai sistemi di informazione europei (Uniform User Management & Digital Signature, UUM&DS) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, deve gestire il processo di autenticazione e verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone. E' opportuno stabilire norme dettagliate con riguardo all'ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema definendo i diversi componenti del sistema (componenti comuni e nazionali), le loro funzioni e interconnessioni. Tuttavia la funzione della «firma digitale» non è ancora disponibile nell'ambito del sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale. Pertanto nel presente regolamento non si sono potute stabilire norme dettagliate per questa funzionalità.
8) Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato dal progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira ad allineare i processi di domanda, adozione e gestione delle decisioni ITV con i requisiti stabiliti dal codice avvalendosi esclusivamente di procedimenti informatici. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema. E' opportuno stabilire norme dettagliate con riguardo ai componenti comuni del sistema (portale UE per gli operatori, sistema centrale EBTI e monitoraggio dell'uso delle ITV) e ai componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema nazionale ITV), specificandone le funzioni e interconnessioni. Il progetto mira inoltre ad agevolare il monitoraggio dell'utilizzo obbligatorio delle ITV nonché il monitoraggio e la gestione dell'utilizzo esteso delle stesse.
9) Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato dal progetto del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira ad aggiornare il sistema transeuropeo EORI esistente, che consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e degli operatori economici e di altre persone di paesi terzi ai fini dell'applicazione della normativa doganale dell'Unione. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano il sistema specificando i componenti (sistema EORI centrale e sistemi EORI nazionali) e l'utilizzo del sistema EORI.
10) Il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato mediante il progetto degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a migliorare i processi operativi connessi alle domande e alle autorizzazioni AEO nonché alla loro gestione. Il sistema intende altresì introdurre il formulario elettronico da utilizzare per le domande e le decisioni AEO e fornire agli operatori economici un portale delle dogane dell'UE per gli operatori che rende possibile presentare le domande AEO e ricevere le relative decisioni in formato elettronico. E' opportuno stabilire norme dettagliate per i componenti comuni del sistema.
11) Il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), sviluppato attraverso il progetto ICS2 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a rafforzare la sicurezza delle merci che entrano nell'Unione. Il sistema supporta la raccolta delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) presso diversi operatori economici e altre persone che operano nella catena di approvvigionamento internazionale delle merci. L'obiettivo è supportare tutti gli scambi di informazioni relativi all'adempimento dei requisiti ENS tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e le altre persone attraverso un'interfaccia armonizzata per gli operatori sviluppata come applicazione comune o nazionale. Esso mira inoltre a sostenere, attraverso un repertorio comune e i relativi processi, la collaborazione in tempo reale per l'attuazione dell'analisi dei rischi per la sicurezza da parte degli uffici doganali di prima entrata e lo scambio dei risultati dell'analisi dei rischi tra le autorità doganali degli Stati membri, prima della partenza delle merci da paesi terzi e/o prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione. Il sistema supporta le misure doganali volte ad affrontare i rischi per la sicurezza individuati a seguito di un'analisi dei rischi, compresi i controlli doganali e lo scambio dei risultati dei controlli e, se del caso, le notifiche agli operatori economici e ad altre persone in merito a determinate misure che devono adottare per attenuare i rischi. Il sistema supporta il monitoraggio e la valutazione, da parte della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri, dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui al codice.
12) Il sistema automatizzato di esportazione, aggiornato attraverso il progetto di sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a migliorare l'attuale sistema di controllo delle esportazioni per allinearlo ai nuovi requisiti operativi e in materia di dati stabiliti nel codice. Il sistema mira inoltre a offrire tutte le funzionalità richieste e a coprire le interfacce necessarie con sistemi di supporto, ossia il nuovo sistema di transito informatizzato e il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. L'AES supporta inoltre l'attuazione delle funzionalità dello sdoganamento centralizzato all'esportazione. Poiché l'AES è un sistema transeuropeo decentrato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'uso.
13) Il nuovo sistema di transito informatizzato, aggiornato attraverso il progetto del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira ad aggiornare l'attuale fase 4 dell'NCTS per allinearla ai nuovi requisiti operativi e in materia di dati stabiliti nel codice. Il sistema punta inoltre a offrire le nuove funzionalità indicate nel codice e a coprire le interfacce necessarie con sistemi di supporto e l'AES. Poiché l'NCTS è un sistema transeuropeo decentrato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'uso.
14) Il sistema INF SP, sviluppato attraverso il progetto dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a sviluppare un nuovo sistema transeuropeo per supportare e razionalizzare i processi di gestione dei dati INF e il trattamento elettronico dei dati INF con riguardo ai regimi speciali. E' opportuno stabilire norme dettagliate per specificare i componenti del sistema e la sua utilizzazione.
15) Il sistema doganale di gestione dei rischi di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) mira a sostenere lo scambio di informazioni sui rischi tra le autorità doganali degli Stati membri e tra queste e la Commissione al fine di sostenere l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi.
16) Il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione, sviluppato attraverso il progetto di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, mira a far sì che le merci siano vincolate a un regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato, che consente agli operatori economici di centralizzare le loro attività dal punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra gli uffici doganali interessati. Poiché il CCI è un sistema transeuropeo decentrato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'uso.
17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026 della Commissione (4) stabilisce le disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice. Considerato il numero di modifiche che sarebbe necessario apportare a tale regolamento per tenere conto del fatto che i sistemi EUCTP, INF SP, ICS2, AES, NCTS, CRMS e CCI sono operativi o lo diventeranno, e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026.
18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Qualora, ai fini dell'applicazione della normativa doganale dell'Unione, sia necessario trattare dati personali nei sistemi elettronici, tali dati devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). I dati personali degli operatori economici e di altre persone trattati dai sistemi elettronici sono limitati a quelli definiti nell'allegato A, titolo I, capitolo 1, gruppo 3 - parti; allegato A, titolo I, capitolo 2, gruppo 3 - parti; allegato B, titolo I, capitolo 3, gruppo 3 - parti; allegato B, titolo II, gruppo 3 - parti; e allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (7).
19) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725.
20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 269 del 10.10.2013.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026 della Commissione, del 21 giugno 2019, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione (GU L 167 del 24. 6.2019).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seg1uenti sistemi elettronici sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151:
a) il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del CDU;
b) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS), sviluppato mediante il progetto di accesso diretto dell'operatore ai sistemi di informazione europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale);
c) il sistema di informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato mediante il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU;
d) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato conformemente ai requisiti del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice») mediante il progetto EORI 2;
e) il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema AEO;
f) il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), sviluppato mediante il progetto ICS2;
g) il sistema automatizzato di esportazione (AES), sviluppato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto AES;
h) il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema NCTS;
i) il sistema INF SP, sviluppato mediante il progetto dei bollettini d'informazione (INF) del CDU per i regimi speciali;
j) il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI), sviluppato mediante il progetto CCI nell'ambito del CDU.
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi elettronici:
a) il portale delle dogane dell'Unione europea per gli operatori e
b) il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS) di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «componente comune»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale, accessibile a tutti gli Stati membri o individuato come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;
2) «componente nazionale»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile nello Stato membro che lo ha elaborato o ha contribuito alla sua elaborazione congiunta;
3) «sistema decentrato»: un sistema transeuropeo costituito da componenti comuni e nazionali, basato su specifiche comuni;
4) «sistema transeuropeo»: una serie di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, sviluppato in collaborazione con la Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Punti di contatto per i sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici di cui all'articolo 1 allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.
Essi si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura del portale delle dogane dell'UE per gli operatori
Il portale delle dogane dell'UE per gli operatori costituisce un punto di accesso unico per gli operatori economici e le altre persone per accedere ai portali specifici per gli operatori dei sistemi transeuropei di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso al portale delle dogane dell'UE per gli operatori
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso al portale delle dogane dell'UE per gli operatori (EUCTP) sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.
Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere all'EUCTP, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo dell'EUCTP
1. L'EUCTP fornisce accesso ai portali specifici per gli operatori dei sistemi transeuropei EBTI, AEO e INF di cui rispettivamente all'articolo 24, all'articolo 38 e all'articolo 67, nonché all'interfaccia condivisa per gli operatori nel quadro dell'ICS2 di cui all'articolo 45.
2. L'EUCTP è utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone in merito alle richieste, alle domande, alle autorizzazioni e alle decisioni relative a EBTI, AEO e INF.
3. L'EUCTP può essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone in merito alle dichiarazioni sommarie di entrata e, ove applicabile, alle rispettive modifiche, segnalazioni emanate e invalidamento in relazione all'ICS2.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura del CDS
1. Il CDS permette la comunicazione tra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché della gestione delle decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, annullamenti e sospensioni.
2. Il CDS consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un portale dell'Unione per gli operatori;
b) un sistema centrale di gestione delle decisioni doganali («CDMS centrale»);
c) servizi di informazioni sui clienti (CRS).
3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:
a) un portale nazionale per gli operatori;
b) un sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali («CDMS nazionale»).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo del CDS
1. Il CDS è utilizzato ai fini della presentazione e del trattamento delle domande per le seguenti autorizzazioni, nonché della gestione delle decisioni relative alle domande o autorizzazioni:
a) autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del codice;
b) autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del codice;
c) autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del codice;
d) autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del codice;
e) autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
f) autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
g) autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice;
h) autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del codice;
i) autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per il regime di esportazione, di cui all'articolo 182 del codice;
j) autorizzazione per l'autovalutazione, di cui all'articolo 185 del codice;
k) autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
l) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
m) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
n) autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
o) autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;
p) autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice;
q) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR, di cui all'articolo 230 del codice;
r) autorizzazione per lo status di speditore autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice;
s) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;
t) autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;
u) autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice;
v) autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.
2. I componenti comuni del CDS sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.
3. Uno Stato membro può decidere che i componenti comuni del CDS possono essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali domande e autorizzazioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
4. Il CDS non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso al CDS
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.
Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del CDS, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Portale dell'UE per gli operatori
1. Il portale dell'UE per gli operatori costituisce il punto d'accesso al CDS per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale dell'UE per gli operatori interagisce con il CDMS centrale e con il CDMS nazionale, ove quest'ultimo sia stato sviluppato dagli Stati membri.
3. Il portale dell'UE per gli operatori è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.
4. Uno Stato membro può decidere che il portale dell'UE per gli operatori possa essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.
Lo Stato membro che decide di utilizzare il portale dell'UE per gli operatori per le autorizzazioni o le decisioni che hanno ripercussioni unicamente in quello Stato membro ne informa la Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali (CDMS centrale)
1. Il CDMS centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per il trattamento delle domande e delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il CDMS centrale interagisce con il portale dell'UE per gli operatori, con i servizi di informazioni sui clienti di cui all'articolo 13 e con il CDMS nazionale, ove quest'ultimo sia stato sviluppato dagli Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il CDMS
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il CDMS centrale quando ha bisogno di consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Servizi di informazioni sui clienti (CRS)
1. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni; essi consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.
2. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione dei dati provenienti dal sistema dell'esportatore registrato (REX) di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, e dai sistemi EORI e AEO.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Portale nazionale per gli operatori
1. Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, costituisce un punto d'accesso supplementare al sistema di decisioni doganali CDS per gli operatori economici e le altre persone.
2. Per quanto riguarda le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora esse possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, gli operatori economici e le altre persone possono scegliere di utilizzare il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, o il portale dell'UE per gli operatori.
3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il CDMS nazionale, ove sia stato sviluppato.
4. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali (CDMS nazionale)
1. Il CDMS nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per il trattamento delle domande e delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il CDMS nazionale interagisce con il CDMS centrale ai fini della consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri di cui all'articolo 12.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura del sistema UUM&DS
1. Il sistema UUM&DS consente la comunicazione tra la Commissione e i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 20 allo scopo di fornire al personale della Commissione, agli operatori economici e alle altre persone un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.
2. Il sistema UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un sistema di gestione dell'accesso;
b) un sistema di gestione amministrativa.
3. Gli Stati membri sviluppano un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso come componente nazionale del sistema UUM&DS.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo del sistema UUM&DS
Il sistema UUM&DS è utilizzato per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:
a) di operatori economici e altre persone ai fini dell'accesso all'EUCTP, ai componenti comuni del CDS, del sistema EBTI, del sistema AEO, del sistema INF SP e dell'ICS2;
b) del personale della Commissione ai fini dell'accesso all'EUCTP, ai componenti comuni del CDS, del sistema EBTI, del sistema EORI, del sistema AEO, dell'ICS2, dell'AES, dell'NCTS, del CRMS, del CCI e del sistema INF SP nonché della manutenzione e gestione del sistema UUM&DS.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema di gestione dell'accesso
La Commissione istituisce il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e da altre persone nell'ambito del sistema UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 20.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema di gestione amministrativa
La Commissione istituisce il sistema di gestione amministrativa per gestire le norme di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri
Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:
a) una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone;
b) uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e di altre persone.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura del sistema EBTI
1. Conformemente agli articoli 33 e 34 del codice, il sistema EBTI consente:
a) la comunicazione fra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV;
b) la gestione di eventuali eventi successivi che possano incidere sulla domanda o sulla decisione originaria;
c) il monitoraggio dell'utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV;
d) il monitoraggio e la gestione dell'uso esteso delle decisioni ITV.
2. Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un portale dell'UE per l'EBTI specifico per gli operatori;
b) un sistema EBTI centrale;
c) una funzione di monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV.
3. Gli Stati membri possono sviluppare, come componente nazionale, un sistema nazionale di informazioni tariffarie vincolanti («sistema ITV nazionale») insieme a un portale nazionale per gli operatori.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo del sistema EBTI
1. Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti dall'ITV a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati membri, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, non appena sono raggiunti i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso al sistema EBTI
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.
Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema EBTI, la loro delega di agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI
1. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI comunica con l'EUCTP e quest'ultimo funge da punto di accesso al sistema EBTI per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI interagisce con il sistema EBTI centrale e rinvia ai portali nazionali per gli operatori ove gli Stati membri abbiano sviluppato sistemi ITV nazionali.
3. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI è utilizzato per presentare e scambiare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema EBTI centrale
1. Il sistema EBTI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.
2. Il sistema EBTI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini della consultazione, del trattamento, dello scambio e dell'archiviazione delle informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 17 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema EBTI centrale interagisce con il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI e con i sistemi ITV nazionali, ove siano stati sviluppati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema EBTI centrale a fini di consultazione dell'autorità doganale di un altro Stato membro per garantire la conformità con l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV
La funzione di monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV è utilizzata ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Portale nazionale per gli operatori
1. Se uno Stato membro ha sviluppato un sistema ITV nazionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, il portale nazionale per gli operatori è il principale punto d'accesso al sistema ITV nazionale per gli operatori economici e le altre persone.
2. Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale per gli operatori, ove questo sia sviluppato, per le domande e le decisioni ITV o qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema ITV nazionale, ove questo sia stato sviluppato.
4. Il portale nazionale per gli operatori agevola i processi equivalenti a quelli agevolati dal portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI.
5. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione. La Commissione garantisce che si possa accedere al portale nazionale per gli operatori direttamente dal portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema ITV nazionale
1. Il sistema ITV nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda o per l'adozione di una decisione.
2. L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il proprio sistema ITV nazionale a fini di consultazione, trattamento, scambio e archiviazione delle informazioni in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 17, all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema EBTI centrale a tali fini.
3. Il sistema ITV nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori e con il sistema EBTI centrale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura del sistema EORI
Il sistema EORI consente una registrazione e un'identificazione univoche a livello unionale degli operatori economici e di altre persone.
Il sistema EORI consiste dei seguenti componenti:
a) un sistema EORI centrale;
b) sistemi EORI nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo del sistema EORI
1. Il sistema EORI è utilizzato ai seguenti fini:
a) ricevere i dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone, come indicato all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI»), comunicati dagli Stati membri;
b) archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici e di altre persone;
c) mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI.
2. Il sistema EORI consente alle autorità doganali degli Stati membri di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale.
3. Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso al sistema EORI centrale
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema EORI centrale
1. Il sistema EORI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema EORI centrale interagisce con i sistemi EORI nazionali, ove questi siano stati sviluppati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema EORI nazionale
1. Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare i dati EORI.
2. Un sistema EORI nazionale interagisce con il sistema EORI centrale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura del sistema AEO
1. Il sistema AEO consente la comunicazione fra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone al fine di presentare e trattare le domande AEO e di concedere le autorizzazioni AEO nonché di gestire qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un portale dell'UE specifico per gli operatori per l'AEO;
b) un sistema AEO centrale.
3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:
a) un portale nazionale per gli operatori;
b) un sistema nazionale dell'operatore economico autorizzato («sistema AEO nazionale»).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo del sistema AEO
1. Il sistema AEO è utilizzato per presentare, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO per adempiere ai loro obblighi a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2015/2447 e per tenere una registrazione delle consultazioni pertinenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso al sistema AEO centrale
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.
Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema AEO, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Portale specifico dell'UE per gli AEO
1. Il portale specifico dell'UE per gli AEO comunica con l'EUCTP e quest'ultimo funge da punto di accesso al sistema AEO per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale specifico dell'UE per gli AEO interagisce con il sistema AEO centrale e rinvia verso i portali nazionali per gli operatori, ove questi siano stati sviluppati.
3. Il portale specifico dell'UE per gli AEO è utilizzato per presentare e scambiare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema AEO centrale
1. Il sistema AEO centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO centrale ai fini dello scambio e dell'archiviazione delle informazioni, della consultazione e della gestione delle decisioni di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema AEO centrale interagisce con il portale dell'UE per gli operatori e con i sistemi AEO nazionali, ove questi siano stati sviluppati.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Portale nazionale per gli operatori
1. Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO.
2. Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale loro destinato, ove sia stato sviluppato, per scambiare informazioni con le autorità doganali degli Stati membri in merito alle domande e alle decisioni AEO.
3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema AEO nazionale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema AEO nazionale
1. Il sistema AEO nazionale, ove sia stato sviluppato, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Il sistema AEO nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, e con il sistema AEO centrale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura dell'ICS2
1. L'ICS2 supporta la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, nonché tra queste ultime e gli operatori economici e altre persone, per i seguenti fini:
a) adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata;
b) analisi dei rischi da parte delle autorità doganali degli Stati membri principalmente a fini di sicurezza e per misure doganali volte ad attenuare tali rischi, compresi i controlli doganali;
c) comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata.
2. L'ICS2 consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un'interfaccia condivisa per gli operatori;
b) un repertorio comune.
3. Ciascuno Stato membro sviluppa il proprio sistema nazionale di entrata come componente nazionale.
4. Uno Stato membro può sviluppare la propria interfaccia nazionale per gli operatori come componente nazionale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo dell'ICS2
1. L'ICS2 è utilizzato per i seguenti fini:
a) la presentazione, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle domande di modifiche e di invalidamento di cui agli articoli 127 e 129 del codice;
b) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 130 del codice;
c) la presentazione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alle notifiche di arrivo di navi marittime o aeromobili di cui all'articolo 133 del codice;
d) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alla presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 139 del codice;
e) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell'analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni sui controlli e ai risultati dei controlli di cui all'articolo 46, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 47, paragrafo 2, del codice;
f) la ricezione, il trattamento, l'archiviazione e la comunicazione delle notifiche e delle informazioni destinate agli operatori economici o ad altre persone di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera e), e paragrafi 3, 4, 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
g) la presentazione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni da parte degli operatori economici o di altre persone richieste dalle autorità doganali degli Stati membri a norma dell'articolo 186, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. L'ICS2 supporta il monitoraggio e la valutazione da parte della Commissione e degli Stati membri dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso all'ICS2
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Interfaccia condivisa per gli operatori
1. L'interfaccia condivisa per gli operatori costituisce un punto di accesso all'ICS2 per gli operatori economici e le altre persone ai fini dell'articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. L'interfaccia condivisa per gli operatori interagisce con il repertorio comune dell'ICS2 di cui all'articolo 46.
3. L'interfaccia condivisa per gli operatori è utilizzata per le presentazioni, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo, nonché per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Repertorio comune dell'ICS2
1. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per il trattamento delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle richieste di modifiche, delle richieste di invalidamento, delle notifiche di arrivo, delle informazioni relative alla presentazione delle merci, delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell'analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo, nonché dei risultati dei controlli e delle informazioni scambiate con gli operatori economici o altre persone.
2. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata tra gli Stati membri.
3. Il repertorio comune dell'ICS2 interagisce con l'interfaccia condivisa per gli operatori, le interfacce nazionali per gli operatori eventualmente sviluppate dagli Stati membri e con i sistemi nazionali di entrata.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il repertorio comune dell'ICS2
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il repertorio comune dell'ICS2 per scambiare informazioni con l'autorità doganale di un altro Stato membro in conformità all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prima di completare l'analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza.
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il repertorio comune dell'ICS2 anche per scambiare informazioni con l'autorità doganale di un altro Stato membro in merito ai controlli raccomandati, alle decisioni adottate in relazione ai controlli raccomandati e ai risultati dei controlli doganali in conformità all'articolo 186, paragrafi 7 e 7 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Interfaccia nazionale per gli operatori
1. L'interfaccia nazionale per gli operatori eventualmente sviluppata dagli Stati membri costituisce un punto d'accesso all'ICS2 per gli operatori economici e le altre persone in conformità all'articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 se la presentazione è indirizzata allo Stato membro che gestisce l'interfaccia nazionale per gli operatori.
2. Per quanto riguarda le presentazioni, le modifiche, l'invalidamento, il trattamento, l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo nonché lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e gli operatori economici e altre persone, gli operatori economici e altre persone possono scegliere di utilizzare l'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, o l'interfaccia condivisa per gli operatori.
3. L'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, interagisce con il repertorio comune dell'ICS2.
4. Lo Stato membro che sviluppa un'interfaccia nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema nazionale di entrata
1. L'autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata per i seguenti fini:
a) lo scambio di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 130 del codice;
b) lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune dell'ICS2 per quanto riguarda informazioni relative all'arrivo di navi marittime o aeromobili;
c) lo scambio di informazioni relative alla presentazione delle merci;
d) il trattamento delle richieste di analisi dei rischi, lo scambio e il trattamento di informazioni relative ai risultati dell'analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo e dei risultati dei controlli.
Esso è inoltre utilizzato nei casi in cui un'autorità doganale chieda e riceva dagli operatori economici e da altre persone ulteriori informazioni.
2. Il sistema nazionale di entrata interagisce con il repertorio comune dell'ICS2.
3. Il sistema nazionale di entrata interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per l'estrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura dell'AES
1. Il sistema decentrato AES consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e le altre persone, ai fini della presentazione e del trattamento delle dichiarazioni di esportazione e di riesportazione quando le merci sono portate fuori dal territorio doganale dell'Unione. L'AES può anche consentire la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri ai fini della trasmissione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di uscita nelle situazioni di cui all'articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.
2. L'AES consiste dei seguenti componenti comuni:
a) una rete comune di comunicazione;
b) servizi centrali.
3. Gli Stati membri sviluppano i seguenti componenti nazionali:
a) un portale nazionale per gli operatori;
b) un sistema nazionale di esportazione («AES nazionale»);
c) un'interfaccia comune tra l'AES e l"NCTS a livello nazionale;
d) un'interfaccia comune tra l'AES e il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) a livello nazionale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo dell'AES
Quando le merci escono dal territorio doganale dell'Unione o circolano verso o da territori fiscali speciali, l'AES è utilizzato per i seguenti fini:
a) garantire l'espletamento delle formalità all'esportazione e all'uscita stabilite dal codice;
b) presentare e trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione;
c) gestire gli scambi di messaggi tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita e, in caso di sdoganamento centralizzato all'esportazione, tra l'ufficio doganale di controllo e l'ufficio doganale di presentazione;
d) gestire gli scambi di messaggi tra l'ufficio doganale di presentazione e l'ufficio doganale di uscita nelle situazioni di cui all'articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso all'AES
1. Gli operatori economici e le altre persone hanno unicamente accesso all'AES nazionale tramite il portale nazionale per gli operatori. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Rete comune di comunicazione dell'AES
1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra gli AES nazionali degli Stati membri.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 51, lettere c) e d).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Portale nazionale per gli operatori
1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici o altre persone e l'AES nazionale dell'autorità doganale degli Stati membri.
2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con l'AES nazionale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema nazionale di esportazione
1. L'AES nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro per trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione.
2. Gli AES nazionali degli Stati membri comunicano tra loro per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione e trattano le informazioni sulle esportazioni e sulle uscite ricevute da altri Stati membri.
3. Gli Stati membri forniscono e mantengono un'interfaccia a livello nazionale tra l'AES nazionale e l'EMCS ai fini dell'articolo 280 del codice e degli articoli 21 e 25 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (1).
4. Gli Stati membri forniscono e mantengono un'interfaccia a livello nazionale tra l'AES nazionale e l"NCTS ai fini dell'articolo 280 del codice e dell'articolo 329, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 333, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Transizione informatica
1. Durante la finestra di utilizzazione quale definita nella decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il nuovo sistema possano continuare temporaneamente a interagire con gli Stati membri che lo hanno già introdotto.
2. La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicarlo a livello nazionale.
3. In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l'operatore economico e altre persone e l'autorità doganale.
4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme tecniche da applicare durante il periodo di transizione, che sono di natura operativa e tecnica tale da consentire la mappatura e l'interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (1) e nel regolamento delegato (UE) 2015/2446, unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura dell'NCTS
1. Il sistema decentrato NCTS consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici ed altre persone, ai fini della presentazione e del trattamento della dichiarazione doganale e della notifica quando le merci sono vincolate al regime di transito.
2. L'NCTS consiste dei seguenti componenti comuni:
a) rete comune di comunicazione;
b) servizi centrali.
3. Gli Stati membri sviluppano i seguenti componenti nazionali:
a) un portale nazionale per gli operatori;
b) un sistema nazionale di transito («NCTS nazionale»);
c) un'interfaccia comune tra l'NCTS e l'AES a livello nazionale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo dell'NCTS
L'NCTS è utilizzato per i seguenti fini quando le merci circolano in regime di transito:
a) garantire l'espletamento delle formalità di transito stabilite dal codice;
b) garantire l'espletamento delle formalità previste dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito (1);
c) presentare e trattare le dichiarazioni di transito;
d) presentare una dichiarazione di transito contenente le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza conformemente all'articolo 263, paragrafo 4, del codice;
e) presentare una dichiarazione di transito invece di una dichiarazione sommaria di entrata conformemente all'articolo 130, paragrafo 1, del codice.
GU L 226 del 13.8.1987.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso all'NCTS
1. Gli operatori economici hanno unicamente accesso al sistema di transito nazionale attraverso un portale nazionale per gli operatori. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'NCTS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'NCTS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Rete comune di comunicazione dell'NCTS
1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra l'NCTS nazionale degli Stati membri e le parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni inerenti alle formalità di transito.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Portale nazionale per gli operatori
1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici e le altre persone e l'NCTS nazionale delle autorità doganali degli Stati membri.
2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con l'NCTS nazionale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema nazionale di transito
1. L'NCTS nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro o del paese che è parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito per presentare e trattare la dichiarazione di transito.
2. L'NCTS nazionale comunica per via elettronica, attraverso la rete comune di comunicazione, con tutte le applicazioni di transito nazionali degli Stati membri e delle parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito e tratta le informazioni sul transito ricevute da altri Stati membri e da altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito.
3. Gli Stati membri forniscono e mantengono un'interfaccia tra i rispettivi sistemi nazionali di NCTS e AES ai fini dell'articolo 329, paragrafi 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Transizione informatica
1. Durante il periodo di transizione quale definito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il nuovo sistema possano continuare temporaneamente a interagire con gli Stati membri che lo hanno già introdotto.
2. La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicarlo a livello nazionale.
3. In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l'operatore economico e le altre persone e l'autorità doganale.
4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme tecniche da applicare durante il periodo di transizione, che sono di natura operativa e tecnica tale da consentire la mappatura e l'interoperabilità tra i vecchi requisiti in materia di scambio di informazioni (definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/341) e i nuovi requisiti in materia di scambio di informazioni [definiti nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447].
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura del sistema INF SP
1. Il sistema INF SP consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e le altre persone ai fini dell'emissione e della gestione dei dati INF con riguardo ai regimi speciali.
2. Il sistema INF SP consiste dei seguenti componenti comuni:
a) un portale specifico INF dell'UE per gli operatori;
b) un sistema INF centrale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo del sistema INF SP
1. L'INF SP è utilizzato dagli operatori economici e da altre persone per presentare le richieste INF e seguirne il relativo iter e per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di trattare tali richieste e gestire gli INF.
2. L'INF SP consente la creazione di un INF da parte delle autorità doganali degli Stati membri e, se necessario, la comunicazione tra le medesime autorità.
3. L'INF SP consente di effettuare il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso al sistema centrale INF SP
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.
Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema INF SP, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF
1. Il portale delle dogane dell'UE per gli operatori fornisce accesso al portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF in conformità all'articolo 6, e il portale specifico dell'UE per gli operatori funge da punto di accesso al sistema INF SP per gli operatori economici e le altre persone.
2. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF interagisce con il sistema centrale INF SP.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema centrale INF SP
1. Il sistema centrale INF SP è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative agli INF presentati.
2. Il sistema centrale INF SP interagisce con il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura del CRMS
1. Il CRMS consente la comunicazione, l'archiviazione e lo scambio di informazioni sui rischi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione al fine di sostenere l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi.
2. Ove sia stato sviluppato, un servizio web per i sistemi nazionali può essere utilizzato per consentire lo scambio di dati con i sistemi nazionali attraverso un'interfaccia web. Il CRMS interagisce con i componenti comuni dell'ICS2.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo del CRMS
1. Il CRMS è utilizzato per i seguenti fini, in linea con l'articolo 46, paragrafi 3 e 5, del codice:
a) lo scambio di informazioni sui rischi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del codice e all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché l'archiviazione e il trattamento di tali informazioni;
b) la comunicazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione delle informazioni relative all'attuazione dei criteri comuni di rischio, delle azioni di controllo prioritarie, della gestione delle crisi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché la presentazione, il trattamento e l'archiviazione di tali informazioni, compreso lo scambio di informazioni relative ai rischi e l'analisi dei risultati di tali azioni;
c) la consultazione elettronica nel sistema, da parte degli Stati membri e della Commissione, di relazioni di analisi dei rischi sui rischi esistenti e sulle nuove tendenze da inserire nel quadro comune di gestione dei rischi e nel sistema nazionale di gestione dei rischi.
2. Ove il trasferimento di dati dal CRMS ai sistemi nazionali e dai sistemi nazionali al CRMS possa essere automatizzato, i sistemi nazionali sono adattati per utilizzare il servizio web del CRMS.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso al CRMS
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CRMS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CRMS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Componente comune del CRMS
1. Il CRMS prevede formulari di informazione sui rischi e formulari di feedback sull'analisi dei rischi e sui risultati dei controlli, da compilare online nel sistema, che sono elaborati a fini di comunicazione e archiviati nel sistema. Gli utenti autorizzati possono estrarre i formulari e utilizzarli a fini di gestione e controllo dei rischi a livello nazionale.
2. Il CRMS prevede meccanismi di comunicazione che consentono agli utenti (individualmente o nell'ambito di un'unità organizzativa) di fornire e scambiare informazioni sui rischi, rispondere a richieste specifiche di altri utenti e fornire alla Commissione fatti e analisi dei risultati delle loro azioni nel corso dell'attuazione dei criteri comuni di rischio, delle azioni di controllo prioritarie e della gestione delle crisi.
3. Il CRMS fornisce strumenti che consentono l'analisi e l'aggregazione dei dati provenienti dai formulari di informazione sui rischi archiviati nei sistemi.
4. Il CRMS prevede una piattaforma in cui le informazioni pertinenti per la gestione e i controlli del rischio, comprese guide, informazioni e dati relativi alle tecnologie di rilevazione e link ad altre banche dati, sono archiviate e messe a disposizione degli utenti autorizzati a fini di gestione e controllo dei rischi.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Obiettivo e struttura del CCI
1. Il sistema decentrato CCI consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici, ai fini della presentazione e del trattamento delle dichiarazioni doganali nel contesto dello sdoganamento centralizzato all'importazione quando più Stati membri sono interessati.
2. Il CCI consiste dei seguenti componenti comuni:
a) rete comune di comunicazione;
b) servizi centrali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi sistemi nazionali di importazione comunichino attraverso la rete comune di comunicazione del CCI con i sistemi nazionali di importazione degli altri Stati membri e comprendano almeno i seguenti componenti nazionali:
a) un portale nazionale per gli operatori;
b) un'applicazione CCI nazionale;
c) un'interfaccia con l'EMCS/il sistema di scambio dei dati relativi alle accise a livello nazionale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Utilizzo del CCI
Il sistema CCI è utilizzato ai seguenti fini:
a) garantire l'espletamento delle formalità di sdoganamento centralizzato all'importazione previste dal codice quando sono interessati più Stati membri;
b) presentare e trattare dichiarazioni doganali normali nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione;
c) presentare e trattare dichiarazioni doganali semplificate e le rispettive dichiarazioni complementari nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione;
d) presentare e trattare le rispettive dichiarazioni doganali e notifiche di presentazione previste nell'autorizzazione di iscrizione nelle scritture del dichiarante nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Autenticazione e accesso al CCI
1. Gli operatori economici hanno unicamente accesso ai sistemi nazionali di importazione attraverso un portale nazionale per gli operatori sviluppato dagli Stati membri. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema CCI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema CCI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Rete comune di comunicazione del CCI
1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra le applicazioni nazionali CCI degli Stati membri.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni relative alle formalità di importazione inerenti al CCI.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Portale nazionale per gli operatori
1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici e i sistemi nazionali di importazione delle autorità doganali degli Stati membri.
2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con le applicazioni CCI nazionali.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sistema CCI nazionale
1. Il sistema CCI nazionale è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato ai fini del trattamento delle dichiarazioni doganali nell'ambito del CCI.
2. I sistemi CCI nazionali degli Stati membri comunicano tra loro per via elettronica attraverso il dominio comune e trattano le informazioni sulle importazioni ricevute da altri Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici
1. I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione e, se necessario, possono essere sottoposti a prove dagli Stati membri. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
3. La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni dei sistemi decentrati in stretta collaborazione con gli Stati membri.
4. Gli Stati membri sviluppano, gestiscono e mantengono interfacce per fornire la funzionalità dei sistemi decentrati necessaria per gli scambi di informazioni con gli operatori economici e le altre persone attraverso componenti e interfacce nazionali e con gli altri Stati membri attraverso componenti comuni.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Manutenzione e modifiche dei sistemi elettronici
1. La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.
3. La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.
4. La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.
6. La Commissione e gli Stati membri rendono pubblicamente accessibili le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 4 e 5.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Guasto temporaneo dei sistemi elettronici
1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e le altre persone trasmettono le informazioni per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi quelli diversi dai procedimenti informatici.
2. Le autorità doganali degli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere disponibili.
3. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo dell'ICS2, dell'AES, del CRMS o del CCI, si applica il piano di continuità operativa stabilito dagli Stati membri e dalla Commissione.
4. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo del sistema NCTS, si applica la procedura di continuità operativa di cui all'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
5. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Assistenza alla formazione con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni
La Commissione assiste gli Stati membri con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici fornendo il materiale formativo appropriato.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Protezione dei dati personali
1. I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati ai fini dell'attuazione della normativa doganale, tenuto conto degli obiettivi specifici di ciascuno dei sistemi elettronici di cui, rispettivamente, all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 30, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 64, paragrafo 1, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1.
2. Le autorità nazionali di vigilanza nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano, a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, al fine di assicurare un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nei sistemi elettronici.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso dell'ICS2 gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati corrispondano ai dati del repertorio comune dell'ICS2 e siano tenuti aggiornati rispetto a tali dati:
a) i dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di entrata al repertorio comune dell'ICS2;
b) i dati comunicati dal repertorio comune dell'ICS2 al sistema nazionale di entrata.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati
1. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se quest'ultimo è coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
2. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. I dati possono anche essere consultati e trattati da uno Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
3. I dati del componente comune dell'ICS2 comunicati o registrati nell'interfaccia condivisa per gli operatori da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona.
4. I dati registrati nel sistema EBTI centrale da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere trattati da un altro Stato membro se quest'ultimo è coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione a norma dell'articolo 26. Tutti gli Stati membri possono consultare tali dati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.
5. I dati registrati nel sistema EBTI centrale da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. Tutti gli Stati membri possono consultare tali dati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.
6. I dati dei componenti comuni dell'ICS2:
a) comunicati a uno Stato membro da un operatore economico o da un'altra persona tramite l'interfaccia condivisa per gli operatori nel repertorio comune dell'ICS2 possono essere consultati e trattati da tale Stato membro nel repertorio comune dell'ICS2. Se necessario, tale Stato membro può accedere anche a tali informazioni registrate nell'interfaccia condivisa per gli operatori;
b) comunicati o registrati nel repertorio comune dell'ICS2 da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro;
c) i dati di cui alle lettere a) e b) possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se quest'ultimo partecipa al processo di analisi e/o controllo dei rischi cui i dati si riferiscono in conformità all'articolo 186, paragrafo 2, lettere a), b) e d), e paragrafi 5, 7 e 7 bis, e all'articolo 189, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ad eccezione dei dati registrati nel sistema dalle autorità doganali di altri Stati membri in relazione alle informazioni sui rischi per la sicurezza di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
d) possono essere trattati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri ai fini di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I risultati di tale trattamento possono essere consultati dalla Commissione e dagli Stati membri.
7. I dati del componente comune dell'ICS2 registrati dalla Commissione nel repertorio comune dell'ICS2 possono essere consultati e trattati dalla Commissione e dagli Stati membri.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Proprietà del sistema
1. La Commissione è proprietaria del sistema per i componenti comuni.
2. Gli Stati membri sono proprietari del sistema per i componenti nazionali.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Sicurezza del sistema
1. La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali.
A tal fine la Commissione e gli Stati membri adottano almeno le misure necessarie per:
a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;
b) impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;
c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).
2. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
3. La Commissione e gli Stati membri stabiliscono piani di sicurezza per tutti i sistemi.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell'ambito dei sistemi
Per i sistemi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e in relazione al trattamento dei dati personali:
a) gli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e rispettano gli obblighi previsti da tale regolamento,
b) la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725 e rispetta gli obblighi previsti da tale regolamento,
c) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ICS2, quando tratta i dati ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari, conformemente all'articolo 85, paragrafo 6, lettera d) e nell'ambito del CRMS.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Valutazione dei sistemi elettronici
La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l'integrità dei componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati della valutazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1026 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 115 del Reg. (UE) 2023/1070.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN