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DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 2023, n. 642

G.U.R.S. 13 ottobre 2023, n. 43

Criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettera b), e comma 3, della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, e relative modalità di erogazione e rendicontazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 [N.d.R. recte: 29 dicembre 1962, n. 28] e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice della Terzo Settore" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 1 giugno 2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2023-2025", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 1 marzo 2023;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 1 marzo 2023;

VISTA la legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 "Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale";

VISTO il comma 1 dell'art. 2 "Interventi a titolarità regionale", della citata legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, che stabilisce: "Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge e ad integrazione degli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene, mediante un bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà":

a) misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare;

b) azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema;

c) azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale.

VISTO l'articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2. Legge di stabilità regionale 2023-2025, che recita "Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro";

VISTO il crescente numero di soggetti indigenti bisognosi di un'accoglienza temporanea, a carattere residenziale e semiresidenziale, presso strutture del terzo settore;

VISTO altresì, il comma 3 dell'art. 2, che sancisce: "Gli interventi di cui al comma 1, lettera b) "azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema", sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni operanti nel territorio regionale e possono consistere nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale ove rilevata l'oggettività e contingente condizione di bisogno degli interessati, nelle more della presa in carico da parte dei competenti servizi sociali";

VISTA la direttiva dell'Assessore Regionale per la Famiglia, per le Politiche Sociali e per il Lavoro, prot. n. 4148/GAB del 6 luglio 2023, con la quale è stato richiesto di individuare un criterio di riparto delle somme finanziate dalla superiore legge regionale n. 2/2023, rispettoso della volontà del legislatore, al fine di consentire la massima partecipazione degli Enti del terzo settore, ritenendo esigua la partecipazione dei predetti Enti ai precedenti Avvisi emanati dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con DD.D.G. n. 2334 e n. 2336 del 16 novembre 2021, in applicazione della legge regionale 3 luglio 2021, n. 16 [N.d.R. recte: legge regionale 13 luglio 2021, n. 16], recante "Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale";

VISTA la relazione prodotta dagli Uffici che, nel declinare operativamente le indicazioni diramate dalla direttiva n. 4148/GAB del 6 luglio 2023, ha elaborato i criteri di ripartizione delle risorse, risultando, pertanto, da destinare alla predetta lettera b) la somma di € 2.500.000,00;

VISTE altresì, le ulteriori indicazioni fornite dall'On.le Assessore per la Famiglia, per le Politiche Sociali e per il Lavoro in ordine alla fissazione di un tetto massimo di erogazione del contributo a ciascun Ente che si stabilisce di € 500.000,00;

VISTO il parere favorevole reso dalla VI Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 35 del 12 settembre 2023, trasmesso con nota, prot. n. 001- 0001411 del 14 settembre 2023;

RITENUTO di dovere destinare € 2.500.000,00 per la "Misura di intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16", in favore degli Enti elencati nell'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, operanti nel settore nel territorio regionale consistenti nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale ove rilevata l'oggettiva e contingente condizione di bisogno degli interessati, nelle more della presa in carico da parte dei competenti servizi sociali;

RITENUTO di dare esecuzione alla legge regionale sopra citata del 3 luglio 2021, n. 16 [N.d.R. recte: legge regionale sopra citata del 13 luglio 2021, n. 16], articolo 2, comma 1, lettera b), utilizzando parte delle risorse destinate dall'articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, per un importo pari a € 2.500.000,00, e di dovere, pertanto, determinare criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi di cui alla lettera b) sopra citata come sotto riportati:

- essere iscritti negli elenchi del RUNTS, di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- essere operanti nel settore nel territorio regionale;

- attività dimostrata e/o dichiarata nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale;

- rilevata oggettiva e contingente condizione di bisogno degli utenti interessati;

- presa in carico da parte dei competenti servizi sociali;

RITENUTO di dovere stabilire i criteri specifici per l'accesso al beneficio finanziario tenendo conto dei seguenti elementi riferiti al triennio 2020/2021/2022:

- numero sedi di accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale;

- numero di anni di attività nel settore;

- numero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema in regime di accoglienza negli ultimi tre anni di attività distinti per anno, 2020/2021/2022;

- titolo di proprietà o contratto di locazione o comodato d'uso degli immobili adibiti ad accoglienza;

- numero di operatori, volontari e non, divisi nelle varie sedi di accoglienza, divisi per anno, 2020/2021/2022;

- il numero dei soggetti indigenti e in condizione di marginalità estrema accolti temporaneamente in regime di ricovero presso le strutture sia a carattere residenziale che semiresidenziale;

- importo somme percepite provenienti da dichiarazione del cinque per mille nell'ultimo triennio, diviso per anno 2020/2021/2022;

- attestazione di accettazione delle modalità di rendicontazione le cui linee guida saranno stabilite dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con successivo provvedimento.

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse sarà effettuata in rapporto direttamente e/o inversamente proporzionale alle singole voci sopra dichiarate;

RITENUTO altresì, di dovere determinare le modalità di erogazione del beneficio finanziario come di seguito specificato:

- Prima tranche, pari al 60% del totale del contributo concesso; erogata a seguito dell'emanazione dell'atto di impegno delle somme necessarie alla liquidazione dei benefici e previa accettazione del contributo, da parte del beneficiario, nonché previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, dell'Informazione Antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- Seconda tranche, pari al 30% del totale del contributo concesso; erogata a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione della prima tranche del contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

- Terza tranche, pari al 10% del totale del contributo concesso; erogata a saldo a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione finale dell'intero contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate cui si rimanda, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in esecuzione dell'articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, ai sensi della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 "Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale", sono approvati i criteri di selezione della Misura b) "Azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema" per la somma di € 2.500.000,00 a sostegno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della predetta legge, in favore degli Enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni operanti nel settore territorio regionale aventi i seguenti requisiti:

- essere iscritti negli elenchi del RUNTS, di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- essere operanti nel settore nel territorio regionale;

- attività dimostrata e/o dichiarata nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale;

- rilevata oggettiva e contingente condizione di bisogno degli utenti interessati;

- presa in carico da parte dei competenti servizi sociali.

Art. 2

Sono stabiliti i criteri specifici per l'accesso al beneficio finanziario tenendo conto dei seguenti elementi:

- numero sedi di accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale;

- numero di anni di attività nel settore;

- numero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema in regime di accoglienza negli ultimi tre anni di attività distinti per anno, 2020/2021/2022;

- titolo di proprietà o contratto di locazione o comodato d'uso degli immobili adibiti ad accoglienza;

- numero di operatori, volontari e non, divisi nelle varie sedi di accoglienza, divisi per anno, 2020/2021/2022;

- il numero dei soggetti indigenti e in condizione di marginalità estrema accolti temporaneamente in regime di ricovero presso le strutture sia a carattere residenziale che semiresidenziale;

- importo somme percepite provenienti da dichiarazione del cinque per mille nell'ultimo triennio, diviso per anno 2020/2021/2022;

- attestazione di accettazione delle modalità di rendicontazione le cui linee guida saranno stabilite dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con successivo provvedimento.

Art. 3

Le modalità di erogazione del beneficio finanziario sono così stabilite:

- Prima tranche, pari al 60% del totale del contributo concesso; erogata a seguito dell'emanazione dell'atto di impegno delle somme necessarie alla liquidazione dei benefici e previa accettazione del contributo, da parte del beneficiario, nonché previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, dell'Informazione Antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- Seconda tranche, pari al 30% del totale del contributo concesso; erogata a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione della prima tranche del contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

- Terza tranche, pari al 10% del totale del contributo concesso; erogata a saldo a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione finale dell'intero contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 4

Con successivo provvedimento saranno emanate dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali le linee guida per le modalità di rendicontazione.

Art. 5

Con successivo provvedimento, il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali provvederà ad emanare l'Avviso di selezione delle istanze a valere sulle risorse di cui all'articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, ai sensi della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16.

Palermo, 4 ottobre 2023.

SCHIFANI

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro: ALBANO